§ 4.10.19 - L.R. 9 gennaio 1989, n. 1.
Procedure finalizzate al finanziamento dei progetti di intervento nel settore degli acquedotti non di competenza statale e per l'accesso ai mutui di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.10 viabilità, acquedotti e lavori pubblici
Data:09/01/1989
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge regionale disciplina gli adempimenti per l'attivazione di interventi nel settore degli acquedotti non di competenza statale in attuazione dell'articolo 17, comma 38, della [...]
Art. 2.      1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui di cui all'articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato per la [...]
Art. 3.      1. Gli stanziamenti di cui al capitolo 1320 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 possono essere utilizzati per assicurare la copertura finanziaria del residuo 10 [...]
Art. 4.      1. L'esecuzione delle opere di cui ai progetti ammessi a finanziamento è affidata in concessione a ciascun ente proponente
Art. 5.      1. In dipendenza degli affidamenti conseguenti al decreto ministeriale di cui al punto 4 della precitata deliberazione del CIPE sono autorizzati i trasferimenti, a favore degli enti [...]
Art. 6.      1. I rapporti tra la Regione e gli enti concessionari sono regolati da apposite convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale che prevede in particolare
Art. 7.      1. Gli stati di avanzamento dei lavori, adottati dal concessionario, sono approvati, previe le necessarie verifiche da parte del Servizio del Genio civile competente, dal Presidente della Giunta [...]
Art. 8.      1. L'approvazione degli atti di collaudo finale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, costituisce titolo per il trasferimento di proprietà [...]
Art. 9.      1. Le Amministrazioni concessionarie dovranno comunicare tempestivamente alla Regione, per la preventiva autorizzazione, le eventuali varianti al progetto
Art. 10.      1. Le disposizioni della presente legge derogano alla disciplina generale per la realizzazione delle opere in concessione previste dagli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 9 [...]
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      (Omissis)


§ 4.10.19 - L.R. 9 gennaio 1989, n. 1.

Procedure finalizzate al finanziamento dei progetti di intervento nel settore degli acquedotti non di competenza statale e per l'accesso ai mutui di cui all'articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(B.U. 18 gennaio 1989, n. 3).

 

Art. 1.

     1. La presente legge regionale disciplina gli adempimenti per l'attivazione di interventi nel settore degli acquedotti non di competenza statale in attuazione dell'articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 14 giugno 1988, assunta ai sensi del comma 42 del precitato articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

     Art. 2.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui di cui all'articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato per la copertura del 90 per cento della spesa relativa ad ogni singolo intervento ammesso a finanziamento.

     2. Per l'attivazione delle procedure finalizzate alla richiesta dei mutui di cui al primo comma la Regione si avvale dei progetti presentati dagli enti locali territoriali e dai loro consorzi, corredati della scheda fornita dal Ministero dei Lavori Pubblici, debitamente compilata, nonché dell'atto deliberativo dei Comuni o dei loro consorzi di approvazione del progetto stesso.

     3. I progetti di cui al secondo comma vengono presentati al Ministero dei Lavori Pubblici unitamente alla deliberazione della Giunta regionale con la quale viene indicato l'ordine di priorità degli interventi, tenuto conto dei criteri di cui al punto 3 della deliberazione CIPE citata.

 

     Art. 3.

     1. Gli stanziamenti di cui al capitolo 1320 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 possono essere utilizzati per assicurare la copertura finanziaria del residuo 10 per cento del costo degli interventi che saranno ammessi a finanziamento ai sensi dell'articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la quota del 90 per cento.

 

     Art. 4.

     1. L'esecuzione delle opere di cui ai progetti ammessi a finanziamento è affidata in concessione a ciascun ente proponente.

 

     Art. 5.

     1. In dipendenza degli affidamenti conseguenti al decreto ministeriale di cui al punto 4 della precitata deliberazione del CIPE sono autorizzati i trasferimenti, a favore degli enti concessionari, delle somme che risulteranno assegnate per l'esecuzione di ciascuna opera, nella misura del 90 per cento del costo.

     2. Sono altresì autorizzati i trasferimenti a favore degli enti concessionari delle somme a carico del bilancio regionale, pari alla quota del 10 per cento del costo delle opere, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

 

     Art. 6.

     1. I rapporti tra la Regione e gli enti concessionari sono regolati da apposite convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale che prevede in particolare:

     a) la predisposizione e l'approvazione, da parte del concessionario, dei progetti esecutivi;

     b) l'espletamento a cura del concessionario delle procedure relative all'appalto dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

     c) le modalità ed i termini per la liquidazione dei fondi a favore del concessionario;

     d) le modalità per la partecipazione della Regione alla vigilanza sui lavori e sui collaudi in corso d'opera;

     e) le modalità riguardanti l'adozione delle eventuali varianti al progetto e la relativa trasmissione per la preventiva autorizzazione regionale;

     f) l'espletamento, a cura del concessionario, delle procedure relative alle espropriazioni ed occupazioni con i relativi oneri di indennizzo a carico delle somme complessivamente trasferite;

     g) ogni altro adempimento a carico del concessionario per consentire al concedente il rispetto degli obblighi a suo carico nei riguardi sia del Ministero dei Lavori Pubblici sia della Cassa Depositi e Prestiti.

 

     Art. 7.

     1. Gli stati di avanzamento dei lavori, adottati dal concessionario, sono approvati, previe le necessarie verifiche da parte del Servizio del Genio civile competente, dal Presidente della Giunta regionale al fine di consentire, da parte della cassa Depositi e Prestiti, l'erogazione dei mutui spettanti alla Regione.

 

     Art. 8.

     1. L'approvazione degli atti di collaudo finale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, costituisce titolo per il trasferimento di proprietà ai concessionari dell'opera pubblica o delle parti di essa realizzate con la disponibilità finanziaria di cui alla presente legge.

 

     Art. 9.

     1. Le Amministrazioni concessionarie dovranno comunicare tempestivamente alla Regione, per la preventiva autorizzazione, le eventuali varianti al progetto.

 

     Art. 10.

     1. Le disposizioni della presente legge derogano alla disciplina generale per la realizzazione delle opere in concessione previste dagli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [1]

 

     Art. 12.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.

[2] Reca dichiarazione d'urgenza.