§ 1.1.12 - L.R. 5 marzo 1984, n. 13.
Disciplina indennità e rimborso spese a componenti commissioni, comitati e collegi operanti presso la Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:05/03/1984
Numero:13


Sommario
Art. 8.  (Commissioni sanitarie regionali).


§ 1.1.12 - L.R. 5 marzo 1984, n. 13.

Disciplina indennità e rimborso spese a componenti commissioni, comitati e collegi operanti presso la Regione.

(B.U. 21 marzo 1984, n. 12).

 

     Artt. 1. - 7.

     (Omissis). [1]

 

Art. 8. (Commissioni sanitarie regionali). [2]

     1. Ai componenti le commissioni sanitarie regionali che procedono ad accertamenti diagnostici su singole persone viene corrisposta un'indennità per ogni giornata di seduta di lire ventimila ed un compenso di lire settemila per ogni accertamento diagnostico effettuato.

     2. Ai segretari delle predette commissioni compete un gettone di presenza di lire venticinquemila per ogni seduta.

 

     Artt. 9. - 10.

     Omissis. [1]

 

 


[1] L'art. 14 della L.R. 4 giugno 1996, n. 25 ha abrogato l'intera legge ad eccezione dell'art. 8. Peraltro, l'art. 4 era già stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 11 settembre 1991, n. 25, oggi abrogata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 1992, n. 8.

[1] L'art. 14 della L.R. 4 giugno 1996, n. 25 ha abrogato l'intera legge ad eccezione dell'art. 8. Peraltro, l'art. 4 era già stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 11 settembre 1991, n. 25, oggi abrogata.