§ 4.2.27 - L.R. 15 dicembre 1995, n. 57.
Modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1987, n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo ed altri interventi programmati), 2 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:15/12/1995
Numero:57


Sommario
Art. 1.  (Procedure relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica).
Art. 2.  (Programmi costruttivi).
Art. 3.  (Programmi prioritari).
Art. 4.  (Modifica dell'articolo 4 della l.r. 25/1987).
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 25/1987).
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 25/1987).
Art. 7.  (Sostituzione del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 25/1987).
Art. 8.  (Contributi all'interno di Programmi).
Art. 9.  (Modifica dell'articolo 6 della l.r. 34/1990).
Art. 10.  (Modifica dell'articolo 13 della l.r. 10/1994).
Art. 11.  (Abrogazione di norme).
Art. 12.  (Attuabilità del Programma Quadriennale Regionale).
Art. 13.  (Individuazione transitoria dei Programmi prioritari).
Art. 14.  (Pubblicazione della localizzazione).
Art. 15.  (Applicazione delle procedure).
Art. 16.  (Finanziamento del recupero del patrimonio di edilizia residenziale e del bando per recupero ed acquisto di alloggi).
Art. 17.  (Scadenze temporali).
Art. 18.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.2.27 - L.R. 15 dicembre 1995, n. 57.

Modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1987, n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo ed altri interventi programmati), 2 maggio 1990, n. 34 (attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzione di un fondo sociale) e 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e norme transitorie per l'attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale.

(B.U. 3 gennaio 1996, n. 1).

 

TITOLO I

NUOVE NORME IN MATERIA DI RECUPERO

E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE

5 AGOSTO 1987 N. 25

 

Art. 1. (Procedure relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica).

     1. Ai programmi di edilizia residenziale pubblica quali i Programmi Organici di Intervento di cui alla legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo ed altri interventi programmati), i Programmi Integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) nonché quelli di cui all'articolo 12 della stessa legge, i Programmi di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 della legge 11 dicembre 1993, n. 493 (disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia), i Programmi di Riqualificazione Urbana di cui al D.M. 21 dicembre 1994 (Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2 comma 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni e integrazioni), nonché i Programmi costruttivi localizzati al di fuori dei piani per l'edilizia economica e popolare, fatti salvi gli specifici contenuti di ciascun programma, si applicano le seguenti procedure e la normativa vigente per i programmi organici di intervento.

     2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale che, divenuta esecutiva, viene inviata con i relativi elaborati alla Regione unitamente alla domanda di finanziamento di cui all'articolo 11 comma 2 della legge regionale n. 25/1987 e successive modificazioni.

     3. Con la deliberazione di cui al comma 2 possono essere apportate le varianti allo strumento urbanistico generale del Comune interessato indicate dall'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni.

     4. Qualora i programmi di cui al comma 1 comportino le varianti allo strumento urbanistico generale del Comune interessato previste dall'articolo 9 della l.r. 24/1987 e successive modificazioni, la civica amministrazione contemporaneamente all'inoltro degli atti in Regione procede al loro deposito, per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico, presso la Segreteria comunale previo avviso da affiggersi all'albo pretorio e da pubblicarsi mediante manifesti o avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione o su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque abbia interesse può presentare alla Regione osservazioni inerenti alla variante allo strumento urbanistico generale che il programma comporti; su tali osservazioni decide la Regione in sede di approvazione della variante allo strumento urbanistico generale a norma del presente articolo.

     5. Per i programmi di cui al presente articolo si procede, per ciascuna fonte di finanziamento secondo l'ordine cronologico di arrivo delle rispettive istanze.

     6. I programmi presentati privi degli elaborati previsti dagli articoli 4, come modificato dalla presente legge, 5, 6 e 7 della l.r. 25/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, sono immediatamente rinviati ai Comuni a cura del responsabile del procedimento.

     7. La Giunta regionale verifica la corrispondenza dei programmi agli obiettivi fissati dal programma quadriennale regionale ed alla vigente normativa e dispone la localizzazione dei relativi interventi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 25/1987 così come modificato dalla presente legge.

     8. Qualora sia necessaria l'adozione di provvedimenti di natura urbanistica o paesistico-ambientale la localizzazione ha carattere provvisorio ed è subordinata all'esito dei relativi procedimenti.

     9. La Giunta regionale nell'assegnare i finanziamenti, nei limiti di disponibilità del Bilancio e del Programma Quadriennale Regionale:

     a) per i programmi aventi contenuto e valore di strumenti urbanistici attuativi ricadenti in ambiti di interesse regionale o comportanti contestuali varianti allo strumento urbanistico generale, procede alla conferma della localizzazione unitamente alla approvazione degli strumenti urbanistici e delle contestuali varianti allo strumento urbanistico generale, con eventuale rilascio dell'autorizzazione di massima. Tali procedimenti urbanistici e paesistici hanno priorità rispetto ad altri procedimenti urbanisti e paesistici;

     b) per i programmi aventi contenuto e valore di strumenti urbanistici attuativi non ricadenti in ambiti di interesse regionale, procede alla conferma della localizzazione degli interventi ad avvenuto esito favorevole del controllo sugli strumenti urbanistici e relative varianti connesse, nonché previa acquisizione di eventuali autorizzazioni di massima da rilasciarsi dalla Provincia ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 52/1994, ma nel termine di quarantacinque giorni in luogo di quello previsto dal relativo comma 2 lettera b).

 

     Art. 2. (Programmi costruttivi).

     1. I comuni possono localizzare programmi costruttivi anche al di fuori di piani per l'edilizia economica e popolare motivandone analiticamente le ragioni.

     2. Nel caso in cui in base alla vigente normativa urbanistico-edilizia gli interventi inseriti nei programmi costruttivi di cui al presente articolo non comportino l'obbligo di ricorso allo strumento urbanistico attuativo, il relativo progetto è costituito dai soli elaborati necessari per ottenere la concessione edilizia.

     3. I programmi costruttivi così approvati producono gli effetti propri dei piani per l'edilizia economica e popolare.

 

     Art. 3. (Programmi prioritari).

     1. Il Programma Quadriennale Regionale individua i programmi di interesse regionale ai quali viene attribuita priorità di istruttoria e di finanziamento. Per l'approvazione e il finanziamento di tali programmi si fa preferibilmente ricorso alle procedure dell'accordo di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), fermo restando che non possono essere approvati in tale sede interventi che risultino in contrasto con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.

 

     Art. 4. (Modifica dell'articolo 4 della l.r. 25/1987). [1]

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 25/1987). [2]

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 25/1987). [3]

 

     Art. 7. (Sostituzione del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 25/1987). [4]

 

     Art. 8. (Contributi all'interno di Programmi).

     1. All'interno di programmi di cui all'articolo 1, anche se già ammessi a finanziamento dalla Giunta regionale, non è richiesta la contrazione di un mutuo ipotecario da parte di privati che realizzano interventi di recupero primario o secondario ai quali siano attribuiti contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della l.r. 25/1987.

 

TITOLO II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 2 MAGGIO 1990 N. 34

E 3 MARZO 1994 N. 10

 

     Art. 9. (Modifica dell'articolo 6 della l.r. 34/1990). [5]

 

     Art. 10. (Modifica dell'articolo 13 della l.r. 10/1994). [6]

 

     Art. 11. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati l'articolo 9 della legge regionale 34/1990, nonché gli articoli 21 e 28 bis della legge regionale 24/1987 come modificati dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 34/1990.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 12. (Attuabilità del Programma Quadriennale Regionale).

     1. Al Programma Quadriennale Regionale per l'edilizia residenziale 1992/1995 si applica quanto disposto dall'articolo 1 della l.r. 34/1990.

 

     Art. 13. (Individuazione transitoria dei Programmi prioritari).

     1. Fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del Programma per l'edilizia residenziale successivo al Programma Quadriennale Regionale 1992/1995 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 novembre 1994, n. 103, i programmi prioritari ai quali applicare le procedure di cui all'articolo 3 sono i seguenti:

     a) programmi localizzati nei Comuni in cui il Programma Quadriennale Regionale individua interventi di interesse regionale;

     b) programmi localizzati nei Comuni capoluogo di Provincia;

     c) programmi di riqualificazione urbana presentati ai sensi del D.M. 21 dicembre 1994.

 

     Art. 14. (Pubblicazione della localizzazione).

     1. La localizzazione definitiva degli interventi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione: dalla data della pubblicazione decorrono i termini di cui all'articolo 3 della legge 179/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 15. (Applicazione delle procedure).

     1. Le procedure previste dalla presente legge, con esclusione del disposto dell'articolo 1, comma 4, si applicano anche ai programmi pervenuti in Regione prima della sua entrata in vigore.

 

     Art. 16. (Finanziamento del recupero del patrimonio di edilizia residenziale e del bando per recupero ed acquisto di alloggi).

     1. Gli importi di lire 5.515.600.000 e di lire 13.000.000.000 sono destinati, rispettivamente, al finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale e del bando per il recupero ed acquisto di alloggi, come previsti dal paragrafo 4.2.2.3. lettera A) del Programma Quadriennale per l'edilizia residenziale 1992/1995.

     2. Sull'importo di lire 13.000.000.000 di cui al comma 1 opera la riserva del 13 per cento da destinare al finanziamento dell'acquisto di alloggi situati in zone di particolare degrado urbano ed ambientale, per il cui recupero è necessario un intervento globale, anche successivo, di riqualificazione di tipo complesso, da attuarsi attraverso la realizzazione di un programma di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 17. (Scadenze temporali).

     1. Le scansioni temporali previste dal Programma Quadriennale regionale per l'edilizia residenziale 1992/1995, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 novembre 1994, n. 103, relative all'edilizia sovvenzionata e finalizzate alla flessibilità di attuazione, decorrono dal 20 giugno 1995.

 

     Art. 18. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Integra l'art. 4 della L.R. 5 agosto 1987, n. 25.

[2] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 5 agosto 1987, n. 25.

[3] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 5 agosto 1987, n. 25.

[4] Sostituisce l'art. 13, comma 1, della L.R. 5 agosto 1987, n. 25.

[5] Modifica l'art. 6, comma 1, della L.R. 2 maggio 1990, n. 34.

[6] Integra l'art. 13 della L.R. 3 marzo 1994, n. 10.