§ 4.2.13 - L.R. 5 agosto 1987, n. 25.
Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:05/08/1987
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Rapporti con il programma quadriennale regionale).
Art. 3.  (Diffusione della conoscenza).
Art. 4.  (Programmi organici di intervento).
Art. 5.  (Progetto dello strumento urbanistico attuativo contenuto nel P.O.I.).
Art. 6.  (Normativa gestionale contenuta nel P.O.I.).
Art. 7.  (Previsioni di fattibilità finanziaria contenute nel P.O.I.).
Art. 7 bis.  (Progetto Colore)
Art. 7 ter.  (Obblighi per i proprietari degli immobili)
Art. 8.  (Interventi finanziabili).
Art. 9.  (Recupero primario o secondario).
Art. 10.  (Contributi in conto interessi).
Art. 10 bis.  (Fondo regionale).
Art. 10 ter.  (Contributi di cui alle lettere a bis), b bis) e d bis) del comma 1 dell’articolo 8)
Art. 11.  (Contributi di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 8).
Art. 12.  (Criteri di valutazione per la concessione di contributi di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 8).
Art. 13.  (Contributi di cui alle lettere e) ed f), primo comma, dell'articolo 8).
Art. 14.  (Contributi di cui alle lettere b), c) e d), primo comma, dell'articolo 8).
Art. 15.  (Delega ai Comuni).
Art. 16.  (Anagrafe dell'utenza).
Art. 17.  (Norme transitorie, collegamento con il progetto biennale).
Art. 18.  (Oneri di urbanizzazione e convenzioni).
Art. 18 bis.  (Interventi speciali).
Art. 18 ter.  (Decoro degli edifici e degli spazi pubblici).
Art. 18 quater.  (Obblighi per i proprietari degli immobili).
Art. 18 quinquies.  (Progetto colore).
Art. 18 sexies.  (Contributi per progetti ed interventi).
Art. 19.  (Norma finanziaria).


§ 4.2.13 - L.R. 5 agosto 1987, n. 25.

Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati.

(B.U. 26 agosto 1987, n. 34).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Il recupero del patrimonio abitativo esistente ha lo scopo di migliorare le condizioni abitative con la valorizzazione delle risorse economiche disponibili e con il minore consumo delle risorse territoriali.

     2. Gli interventi di recupero, oltre che gli edifici, possono riguardare anche le infrastrutture, i servizi, l'organizzazione urbana e l'ambiente.

     3. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono effettuati rispettando le esigenze di conservazione dei valori socio-culturali, storici, ambientali nonché tenendo conto delle esigenze abitative dei soggetti residenti negli stabili oggetto di recupero che possono essere soddisfatte con la mobilità.

     3 bis. Finalità della presente legge sono altresì la vivibilità e il decoro degli spazi urbani edificati, da perseguirsi tramite il recupero, la manutenzione ed il miglioramento della qualità degli spazi pubblici, degli edifici e degli altri manufatti che ivi prospettano, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali [1].

 

     Art. 2. (Rapporti con il programma quadriennale regionale).

     1. Il programma quadriennale regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 riguardante procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale, oltre ai contenuti generali, tra cui la individuazione della distribuzione territoriale del fabbisogno abitativo per fasce di domanda e la qualificazione dell'offerta, deve contenere, in particolare, gli obiettivi del recupero edilizio ed indicare i requisiti di fattibilità degli interventi di cui alla presente legge.

     2. Nel programma quadriennale regionale si determinano e, ove necessario, si aggiornano i parametri tecnico-economici per la quantificazione dei contributi regionali da concedere nei limiti stabiliti dal C.E.R. e dal C.I.P.E. sulla base della normativa statale sull'edilizia residenziale.

     3. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione generale sullo stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 3. (Diffusione della conoscenza).

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze indicate all'articolo 2 lettera e) della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 promuove quale strumento di supporto operativo all'attività di recupero edilizio la diffusione di informazioni a mezzo di pubblicazioni contenenti indicazioni normative e tecniche, nonché a mezzo di mostre, convegni e audiovisivi.

 

     Art. 4. (Programmi organici di intervento). [2]

     1. I Comuni approvano, anche su proposta dei soggetti attuatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del secondo comma dell'articolo 6, programmi organici di intervento nei centri storici e sul restante patrimonio edilizio esistente, intesi a recuperare interi organismi abitativi o più vaste porzioni di aree urbane edificate.

     2. I programmi organici di intervento devono prevedere e contenere:

     a) il progetto operativo dello strumento urbanistico attuativo finalizzato al recupero;

     b) la normativa gestionale;

     c) le previsioni di fattibilità finanziaria.

     3. L'approvazione dei programmi organici di intervento comporta, ove necessario e nell'osservanza delle norme di legge in materia, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli interventi previsti nonché la indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori.

     4. Nel caso in cui in base alla vigente normativa urbanistico-edilizia gli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 1 non comportino l'obbligo di ricorso allo strumento urbanistico attuativo, il progetto operativo può essere costituito dai soli elaborati di cui all'articolo 5 e non è assoggettato alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) fermo restando che la relativa approvazione da parte del Comune produce gli effetti giuridici propri di uno strumento urbanistico attuativo [3].

 

     Art. 5. (Progetto dello strumento urbanistico attuativo contenuto nel P.O.I.).

     1. Ai fini della presente legge gli strumenti attuativi di cui alla lettera a), secondo comma dell'articolo 4 debbono comunque contenere:

     a) elaborati di analisi conoscitiva particolareggiata e di sintesi sullo stato di fatto della consistenza edilizia e della relativa destinazione d'uso, sulle condizioni abitative e di lavoro degli abitanti e dei fruitori abituali, sui dati storici e ambientali più rilevanti ai fini dell'intervento;

     b) elaborati progettuali riferiti alla dimensione urbana interessata comprensivi di approfondimenti circa le ipotesi architettoniche e tipologiche di intervento basate sulle caratteristiche tecnologiche e tecnico costruttive proprie degli immobili oggetto di recupero;

     c) norme tecniche di attuazione sia di dettaglio che di tipo prestazionale prescrittive delle preventive operazioni diagnostiche, dei criteri progettuali, delle modalità di assegnazione, di esecuzione e di collaudo dei lavori nonché dell'eventuale manutenzione programmata.

     2. (Omissis) [4]

     3. (Omissis) [5]

     4. La procedura urbanistica deve essere completata prima delle determinazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 11 secondo comma.

 

     Art. 6. (Normativa gestionale contenuta nel P.O.I.).

     1. La normativa gestionale di cui alla lettera b), secondo comma, dell'articolo 4 deve in particolare contenere:

     a) la disciplina dei rapporti tra i soggetti attuatori ed il Comune e gli eventuali altri partecipanti al programma;

     b) l'indicazione delle necessarie convenzioni tra Comune e soggetti attuatori;

     c) l'indicazione degli eventuali atti costitutivi di società a capitale misto pubblico e privato;

     d) l'indicazione delle soluzioni previste per la problematica connessa alla mobilità dei soggetti occupanti gli immobili interessati dagli interventi.

     2. I soggetti attuatori di norma sono:

     a) enti pubblici, ivi compresi i Comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari;

     b) cooperative di abitazione a proprietà individuale e a proprietà indivisa e loro consorzi;

     c) imprese di costruzione e di servizi e loro consorzi;

     d) privati che intendono recuperare immobili di loro proprietà.

     3. Le convenzioni di cui alla lettera b) del primo comma devono in ogni caso contenere le soluzioni dei problemi di cui alla lettera d) dello stesso comma.

 

     Art. 7. (Previsioni di fattibilità finanziaria contenute nel P.O.I.).

     1. Le previsioni di fattibilità finanziaria previste dalla lettera c), secondo comma, dell'articolo 4 devono analizzare e documentare le capacità di investimento sia dei soggetti privati che dei soggetti pubblici anche attraverso attestazioni di istituti finanziari e creditizi e polizze assicurative in relazione ai costi di realizzazione degli interventi previsti nel programma organico, nonché evidenziare le eventuali parti di interventi da realizzare utilizzando le agevolazioni e sovvenzioni ordinarie e straordinarie di carattere pubblico messe a disposizione per le concorrenti finalità.

     2. Dalla previsione di fattibilità finanziaria deve risultare quale quota di finanziamento dovrebbe essere oggetto di contributo regionale.

     3. La quota di finanziamento oggetto di contributo regionale non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dal C.E.R. e dal C.I.P.E. in base alla normativa statale sull'edilizia residenziale.

 

          Art. 7 bis. (Progetto Colore) [6]

     1. La Regione considera di preminente interesse pubblico il decoro e la manutenzione degli spazi pubblici e dei prospetti degli edifici.

     2. Al fine di disciplinare le modalità degli interventi di recupero dei prospetti degli edifici e degli spazi pubblici, i Comuni possono dotarsi di un "Progetto Colore" i cui elaborati sono definiti da apposito provvedimento della Giunta regionale.

     3. Il Progetto Colore è adottato dal Comune con apposito provvedimento soggetto a pubblicazione, unitamente agli atti costitutivi del Progetto, mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni, previo avviso del deposito divulgato con ogni mezzo idoneo, in vista della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque.

     4. Decorso il termine di cui al comma 3 il Comune approva il Progetto Colore con apposito provvedimento, nel cui contesto sono decise le osservazioni pervenute, previa acquisizione del parere favorevole della Regione da rendersi, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, anche in sede di Conferenza di Servizi indetta dal Comune interessato.

     5. L’approvazione del Progetto Colore a norma del comma 4 comporta effetti di integrazione o modifica della disciplina paesistica di livello puntuale del vigente strumento urbanistico comunale ovvero di variante a previsioni di strumenti urbanistici attuativi o di progetti urbanistici operativi vigenti.

 

     Art. 7 ter. (Obblighi per i proprietari degli immobili) [7]

     1. I proprietari di edifici o di altri manufatti edilizi prospicienti spazi pubblici curano la corretta e continuativa manutenzione dei prospetti.

     2. Per gli immobili prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico che presentano condizioni di profondo degrado, allo scopo di assicurare la salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, il Comune può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero degli edifici interessati secondo le modalità previste dal Progetto Colore di cui all’articolo 7 bis.

     3. I proprietari degli immobili di cui al comma 2 provvedono a presentare la denuncia di inizio attività, ove richiesta e a realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato dal provvedimento del Comune.

     4. In caso di mancata ottemperanza, il Comune ha facoltà di realizzare direttamente gli interventi necessari, imputando i costi relativi ai proprietari degli immobili. In tale ipotesi il Comune procede al recupero degli importi anticipati gravati dagli interessi di legge.

     5. Per gli interventi di particolare interesse pubblico previsti nel Progetto Colore l'onere delle spese può essere sostenuto dal Comune, secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.

 

     Art. 8. (Interventi finanziabili). [8]

     1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione concede contributi in conto interessi o in conto capitale destinati al finanziamento:

     a) dei programmi organici di intervento di cui all'articolo 4 nelle loro articolazioni;

     a bis) della redazione del Progetto Colore di cui all'articolo 7 bis a favore dei Comuni [9];

     b) di interventi di recupero primario o secondario su edifici di proprietà di privati compresi negli strumenti urbanistici attuativi finalizzati al recupero o in zona di recupero nonché su edifici degradati non compresi nei suddetti ambiti, qualora il Comune dichiari la necessità di operazioni di riqualificazione per l'eliminazione dello stato di degrado;

     b bis) di interventi di recupero primario qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo dei prospetti, compreso il restauro degli elementi architettonici, scultorei o decorativi presenti, da attuarsi secondo le modalità e le prescrizioni previste dal Progetto Colore [10];

     c) di interventi per acquisizione di alloggi o di altri immobili e per la costruzione di organismi abitativi su aree disponibili a condizione che tali operazioni siano comprese nell'ambito del tessuto urbano oggetto degli strumenti urbanistici attuativi di recupero ovvero che siano funzionalmente relazionate agli interventi ivi previsti;

     d) di attività diagnostica per mezzo di attrezzature e competenze specifiche, per accertamenti geotecnici, strutturali, archeologici, sismici e tecnologici per il benessere ambientale e il risparmio energetico;

     d bis) di attività di indagine e diagnosi sui prospetti, per mezzo di attrezzature e competenze specifiche, aventi ad oggetto la diagnosi delle condizioni statiche delle murature, lo studio degli elementi cromatici, decorativi e plastici, degli elementi tecnologici, dei materiali e delle tecniche costruttive utilizzate, con particolare riferimento a quelle tradizionali locali [11];

     e) di attività per il sostegno delle prestazioni di servizi reali agli operatori e all'utenza per l'accesso al credito e alle diverse forme di facilitazione al recupero; tramite l'«Agenzia regionale per il recupero edilizio S.p.A.» come previsto dall'articolo 13 primo comma;

     f) di contributi straordinari agli Istituti Autonomi per le Case Popolari ed agli altri Enti strumentali della programmazione regionale per la partecipazione all'«Agenzia regionale per il recupero edilizio S.p.A.».

 

     Art. 9. (Recupero primario o secondario).

     1. Per le finalità di cui alla presente legge, per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio per quanto riguarda le sue parti comuni; esso interessa quindi complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali comprese le fondazioni, le scale e le coperture, le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti, la finitura delle dotazioni comuni.

     1 bis. Per interventi di recupero dei prospetti si intendono quelli estesi almeno a una intera facciata comprensivi, qualora necessario, oltre che delle parti murarie, anche dei serramenti esterni, degli elementi decorativi e degli elementi tecnologici, ivi compresa l'eliminazione di eventuali parti incongrue, da effettuarsi comunque nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali [12].

     2. Per recupero secondario si intende quello rivolto al recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi.

     3. Per gli interventi relativi alle operazioni di recupero primario si prescinde dal possesso da parte dei proprietari dei requisiti soggettivi di cui alla legge regionale 23 aprile 1982, n. 22 recante norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata e successive modifiche e integrazioni; per il recupero secondario delle singole unità immobiliari abitative i contributi regionali sono concessi ai soggetti in possesso dei requisiti della citata legge regionale n. 22/1982; sono in ogni caso esclusi dal contributo gli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e, quando non configurabili quali interventi di recupero ai sensi dei commi primo e secondo, quelli di cui alla lettera b) dello stesso articolo.

     4. I proprietari che hanno recuperato o recuperano alloggi con i contributi di cui alla presente legge, sono obbligati all'uso abitativo, prima casa, degli stessi, per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori [13].

     5. Per gli interventi di recupero primario l'alloggio o gli alloggi recuperati devono essere utilizzati direttamente dal proprietario o locati come prima casa secondo la normativa vigente [14].

     6. Per gli interventi di recupero secondario l'alloggio deve essere utilizzato direttamente dal proprietario come prima casa [15].

     7. L'alienazione o la locazione anticipata degli alloggi nel caso di recupero secondario e l'alienazione anticipata nel caso di recupero primario, può essere autorizzata dal competente comune, ove sussistano motivi sopravvenuti che comportino un oggettivo impedimento alla permanenza nell'alloggio [16].

     8. Qualora non venga rilasciata la predetta autorizzazione ed il beneficiario intenda comunque compiere sugli alloggi agevolati gli atti di disposizione indicati al comma 7, il comune provvede a recuperare l'importo di contributo a suo tempo liquidato, maggiorato degli interessi legali [17].

 

     Art. 10. (Contributi in conto interessi).

     1. La contribuzione in conto interessi per l'ammortamento dei mutui è quantificata in una rata semestrale costante quindicennale non superiore all'importo complessivo attualizzato della contribuzione spettante in base alla normativa statale per l'edilizia agevolata.

 

          Art. 10 bis. (Fondo regionale). [18]

     1. E' istituito un Fondo regionale finalizzato all’erogazione dei contributi di cui all’articolo 8, comma 1 lettere a bis), b bis) e d bis).

     2. Per le finalità di cui all’articolo 7 ter, commi 4 e 5, la Giunta regionale istituisce apposta sezione del Fondo mediante attivazione di un fondo di rotazione per la concessione dei contributi cui accedono i Comuni per l’anticipazione delle spese derivanti dalle esecuzioni d’ufficio.

     3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, i criteri, le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale dei contributi concessi  ai sensi del comma 2.

     4. La Giunta regionale stipula altresì con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Società per azioni (FI.L.S.E. S.p.A.) apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di cui al presente articolo.

 

          Art. 10 ter. (Contributi di cui alle lettere a bis), b bis) e d bis) del comma 1 dell’articolo 8) [19]

     1. Possono accedere ai contributi di cui alle lettere a bis), b bis) e d bis) del comma 1 dell’articolo 8, oltre agli Enti Pubblici, i privati proprietari, anche costituiti in consorzio, economicamente deboli, la cui situazione economica non sia superiore al limite stabilito dalla vigente normativa regionale per la permanenza negli alloggi di ERP. Nella valutazione di detta situazione economica non si tiene conto della quota di patrimonio immobiliare per il quale si richiede il contributo.

     2. La Giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti al fine di concedere i contributi di cui al comma 1.

     3. Per la concessione dei contributi relativi agli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b bis) la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri prioritari di valutazione:

     a) proprietà pubblica dei beni oggetto di intervento ovvero loro fruibilità pubblica;

     b) urgenza del recupero in funzione dello stato di conservazione delle opere e dell’esposizione al rischio di degrado o danno;

     c) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private;

     d) assoggettamento dell’immobile al vincolo monumentale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche e integrazioni;

     e) ruolo e significato della parte oggetto del contributo rispetto all’ambito di applicazione del Progetto Colore o di consistente parte dello stesso;

     f) qualità del progetto di recupero.

 

     Art. 11. (Contributi di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 8). [20]

     1. Le domande per ottenere i contributi per i Programmi Organici di Intervento sono presentate senza scadenze alla Regione dai comuni o da altri soggetti attuatori tramite i comuni sede dell'intervento, con attestazione del comune medesimo sul rapporto con la vigente strumentazione urbanistica e territoriale e sul rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi e dei vincoli tecnico-economici.

     2. La Giunta regionale, verificata la rispondenza dei programmi proposti ai contenuti della vigente normativa ed agli obiettivi del Programma Quadriennale Regionale per l'edilizia residenziale, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio e delle risorse del Programma Quadriennale Regionale, individua gli interventi ammissibili a contributo e determina l'ammontare di quest'ultimo.

     3. I programmi possono essere preceduti da un programma preliminare che contiene l'individuazione dell'ambito territoriale e urbano, le linee guida del progetto operativo, le previsioni urbanistiche, quelle finanziarie, quelle relative ai soggetti attuatori e alle modalità di gestione ed è finalizzato a:

     a) consentire la preventiva valutazione da parte della Regione della corrispondenza, alle finalità ed ai requisiti previsti dal Programma Quadriennale Regionale, del Programma che si intende proporre, nonché della sua coerenza con la natura degli interventi proposti;

     b) mirare alla predisposizione di condizioni operative efficienti e ottenere il finanziamento, qualora l'esame sia positivo, delle spese connesse alla redazione del conseguente sviluppo operativo del programma, secondo le disposizioni di cui al Programma Quadriennale Regionale vigente.

     4. La Giunta regionale nell'approvare i programmi preliminari concede contributi per la redazione dei conseguenti programmi organici di intervento.

     5. La Giunta regionale trasferisce i finanziamenti che fanno carico al bilancio regionale, relativi agli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 2 ai comuni competenti per territorio, che provvedono a concederli e a liquidarli, o direttamente ai soggetti attuatori.

     6. La Giunta regionale sospende l'invio dei programmi alla Regione in caso di insufficienza di disponibilità finanziaria.

 

     Art. 12. (Criteri di valutazione per la concessione di contributi di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 8). [21]

     1. Per l'individuazione degli interventi ammissibili al contributo di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 8, viene valutata la presenza delle seguenti condizioni:

     a) miglioramento della qualità insediativa tramite l'integrazione delle funzioni urbane e dei sistemi infrastrutturali;

     b) riqualificazione dei centri storici;

     c) entità del degrado degli immobili e previsione della sua eliminazione;

     d) qualità ed esemplarità della progettazione con particolare riferimento agli aspetti architettonici, tecnologici e di risparmio energetico ed alle soluzioni individuate rispetto ai costi;

     e) corrispondenza delle soluzioni abitative proposte alla articolazione dei fabbisogni accertati nell'area;

     f) concorso documentato di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi da parte di enti pubblici e privati, di operatori e loro consorzi;

     g) coinvolgimento degli Istituti Autonomi per le Case Popolari quali soggetti attuatori degli interventi di recupero, anche mediante l'istituto della concessione d'opera;

     h) intervento su nuclei antichi compresi in parchi o aree protette.

 

     Art. 13. (Contributi di cui alle lettere e) ed f), primo comma, dell'articolo 8).

     1. La concessione dei contributi di cui alla lettera e) dell'articolo 8 all'Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio S.p.A. avviene sulla base di progetti per la realizzazione di interventi che attuano le finalità previste dalla legge regionale costitutiva dell'Agenzia stessa [22].

     2. La Giunta regionale approva i progetti di cui al primo comma e le modalità e i tempi per la concessione e la liquidazione dei contributi mediante apposita convenzione con l'Agenzia regionale per il recupero edilizio S.p.A.

     3. Alla concessione dei contributi previsti alla lettera f) dell'articolo 8 provvede la Giunta regionale mediante apposita convenzione con gli enti destinatari dei contributi nella quale vengono definite le modalità e i tempi della erogazione dei contributi medesimi.

 

     Art. 14. (Contributi di cui alle lettere b), c) e d), primo comma, dell'articolo 8).

     1. Per la concessione dei contributi, finalizzati agli interventi edilizi, previsti alle lettere b), c) e d), primo comma, dell'articolo 8, la Giunta regionale emette uno o più bandi di concorso conformi agli indirizzi territoriali e tecnico-economici nonché ai criteri selettivi del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale.

     2. La Giunta regionale ammette a contributo le domande che siano pervenute tramite i Comuni sede degli interventi, in base alle disponibilità finanziarie per ambiti territoriali e per tipi di intervento ed a condizione che siano corredate dall'attestato comunale sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e sul rispetto dei vincoli tecnico- economici.

     3. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande in Regione fino ad esaurimento dei fondi disponibili; come unità cronologica si considera la settimana, a parità di condizioni si opera con sorteggio.

     4. Le domande escluse per esaurimento dei fondi disponibili sono iscritte in lista di attesa per l'assegnazione di eventuali fondi sopravvenienti.

     5. In assenza di domande le disponibilità vengono ripartite alla fine di ogni trimestre per ambiti territoriali e per categorie di intervento che presentino un eccesso di domanda.

     6. La Giunta regionale trasferisce gli importi corrispondenti alle assegnazioni di cui al terzo comma ai comuni competenti per territorio che concedono e contestualmente liquidano i contributi secondo le modalità e i termini previsti per ciascun tipo di intervento.

     7. In caso di rinuncia o di non utilizzo da parte dei soggetti beneficiari o per revoca dei contributi concessi la Giunta regionale provvede su assegnazione del Comune sede dell'intervento, a trasferire il contributo ad altro soggetto in lista di attesa nel Comune medesimo.

     8. Sono compatibili finanziamenti in base ad altre leggi statali o regionali allo stesso organismo abitativo o ad alloggi che lo compongono, esclusivamente nel caso di interventi che si integrano funzionalmente, ma con detrazione dal contributo del costo di opere o di lavori già compresi in altri finanziamenti.

     9. Per gli edifici con unità immobiliare abitativa, la cui superficie complessiva, così come definita dal D.M. 23 maggio 1984, n. 258, è superiore al 75 per cento del totale, il contributo al recupero primario è esteso all'intero edificio.

 

     Art. 15. (Delega ai Comuni).

     1. Ferma restando la delega delle funzioni relative al controllo sui requisiti soggettivi ed oggettivi e sui vincoli tecnico-economici previsti dall'articolo 48, primo comma della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono delegate ai Comuni le funzioni relative alla concessione, liquidazione ed eventuale revoca dei contributi di cui alle lettere a), b), c) e d), primo comma, dell'articolo 8. Ai Comuni sono altresì delegate la concessione, la liquidazione e l'eventuale revoca dei contributi individuali in conto capitale di cui all'articolo 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno i comuni inviano alla Regione il rendiconto relativo all'anno precedente sull'amministrazione dei fondi loro trasferiti e sullo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati, in relazione alle fattispecie previste all'articolo 8 lettere a), b), c) e d) [23].

     3. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

     4. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le Amministrazioni interessate, si sostituisce all'Ente nell'emissione del singolo atto.

     5. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

 

     Art. 16. (Anagrafe dell'utenza).

     1. Tutti i soggetti, gli organismi abitativi e gli alloggi che fruiscono di contributi per interventi edilizi ai sensi della presente legge sono iscritti all'anagrafe dell'utenza e sono soggetti alla normativa e alle sanzioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 47 «Norme per la prima attuazione dell'anagrafe dell'utenza di edilizia residenziale».

 

     Art. 17. (Norme transitorie, collegamento con il progetto biennale).

     1. Per gli interventi di edilizia agevolata nuove costruzioni e recupero, finanziati con i fondi trasferiti alla Regione col piano decennale per l'edilizia residenziale ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi quelli assegnati per il quinto biennio 1986/1987 in base al D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, per i quali in base alla legge regionale 23 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni sono ancora stati richiesti i nulla osta della Giunta regionale per l'emissione dei bandi da parte dei Comuni interessati, si procede in via transitoria per l'ultimazione del piano decennale stesso tramite bando emesso dalla Giunta regionale seguendo le procedure di cui all'articolo 14 della presente legge.

     2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma precedente, un'aliquota non superiore al 10 per cento degli alloggi di nuova costruzione è riservata agli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed alle Forze Armate in possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità che per ciascuna categoria di operatori saranno specificate nel bando approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma precedente.

     3. Restano ferme le deleghe attribuite ai Comuni per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi e le altre disposizioni regionali in materia per la concessione dei contributi di edilizia agevolata.

 

     Art. 18. (Oneri di urbanizzazione e convenzioni).

     1. Per gli interventi ritenuti idonei ai fini della presente legge, ancorché non finanziati per esaurimento dei fondi, gli oneri previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, ove dovuti, sono applicati al minimo della graduazione dei valori tabellari, come stabilito dal Consiglio regionale, senza oneri per l'aumento del numero delle abitazioni e con valutazione del volume mediante l'altezza convenzionale lorda dell'edilizia residenziale pubblica pari a metri 2,95.

     2. Per gli interventi ritenuti idonei ai fini della presente legge, ancorché non finanziati per esaurimento dei fondi, la convenzione di cui all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 può essere sostituita con atto unilaterale d'obbligo regolarmente registrato. La durata della convenzione viene adeguata al valore introdotto dal comma quarto dell'articolo 9 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629 convertito nella legge 15 gennaio 1980, n. 25.

 

     Art. 18 bis. (Interventi speciali). [24]

     1. In occasione di eventi di portata eccezionale quali celebrazioni, manifestazioni, circostanze di rilievo nazionale ed internazionale, nonché per programmi di potenziamento e riqualificazione di strutture edilizie di servizio all'ambiente ed al territorio, ovvero in caso di Progetti Colore di particolare rilevanza sotto il profilo storico-testimoniale, la Regione Liguria concede contributi in conto capitale per il recupero del patrimonio edilizio esistente [25].

     2. Negli interventi di recupero finanziabili sono comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), ad esclusione delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 4 lettere a), b), c), e), l) della legge regionale medesima.

     3. Per gli interventi si prescinde dai requisiti soggettivi di cui alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 (norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) e all’articolo 10 ter, comma 2, e non si applicano i vincoli e le limitazioni di cui all'articolo 9 come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 1994 n. 20 [26].

     4. Il contributo può coprire l'intero edificio anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 comma 9.

     5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità procedurali per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 18 ter. (Decoro degli edifici e degli spazi pubblici). [27]

     (Omissis)

 

     Art. 18 quater. (Obblighi per i proprietari degli immobili). [28]

     (Omissis)

 

     Art. 18 quinquies. (Progetto colore). [29]

     (Omissis)

 

     Art. 18 sexies. (Contributi per progetti ed interventi). [30]

     (Omissis)

 

     Art. 19. (Norma finanziaria). [31]

     (Omissis)


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[2] Per le procedure vedi anche l'art. 1 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57.

[4] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 8 luglio 1987, n. 24, come modificato dall’articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 34.

[5] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 8 luglio 1987, n. 24, come modificato dall’articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 34.

[6] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[7] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[8] Sul punto vedi anche l'art. 8 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57.

[9] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[10] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[11] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[12] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[13] L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25.

[14] L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25.

[15] L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25.

[16] L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25.

[17] L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25.

[18] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 27 ottobre 2003, n. 26 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[19] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57.

[22] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57.

[23] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20.

[24] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 42.

[25] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[26] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[27] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 27 ottobre 2003, n. 26 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[28] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 27 ottobre 2003, n. 26 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[29] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 27 ottobre 2003, n. 26 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[30] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 27 ottobre 2003, n. 26 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.

[31] Articolo sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20.