§ 4.2.18 - L.R. 2 maggio 1990, n. 34.
Attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzione di un [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:02/05/1990
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Attuabilità del programma).
Art. 2.  (Offerta insediativa).
Art. 3.  (Procedure di selezione per l'edilizia agevolata).
Art. 4.  (Quota di assegnazione di nuove costruzioni in edilizia sovvenzionata).
Art. 5.  (Trasformazione delle cooperative indivise).
Art. 6.  (Recupero di contributi).
Art. 7.  (Obblighi dei beneficiari di contributi in conto interessi di edilizia agevolata).
Art. 8.  (Obblighi dei beneficiari di contributi in conto capitale di edilizia agevolata).
Art. 9.  (Programmi Integrati).
Art. 13. 
Art. 17.     
Art. 18. 


§ 4.2.18 - L.R. 2 maggio 1990, n. 34.

Attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzione di un fondo sociale.

(B.U. 23 maggio 1990, n. 11).

 

Art. 1. (Attuabilità del programma). [1]

     (Omissis)

 

     Art. 2. (Offerta insediativa). [2]

     (Omissis)

 

     Art. 3. (Procedure di selezione per l'edilizia agevolata). [3]

     (Omissis)

 

     Art. 4. (Quota di assegnazione di nuove costruzioni in edilizia sovvenzionata). [4]

     (Omissis)

 

     Art. 5. (Trasformazione delle cooperative indivise). [5]

     (Omissis)

 

     Art. 6. (Recupero di contributi).

     1. Qualora nell'attuazione dei programmi di edilizia residenziale ammessi al finanziamento di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, si verifichino situazioni, originate da cause diverse, per le quali si renda necessario nei confronti dei soggetti attuatori degli interventi ammessi a finanziamento e non conclusisi con l'accollo del mutuo, procedere al recupero dei contributi liquidati fino a quel momento, la Giunta regionale provvede a recuperare tali somme, computando su di esse il tasso di interesse nella misura legale [6].

     2. L'interesse è computato a decorrere dalla liquidazione dei predetti contributi da parte dell'Amministrazione regionale, fino alla restituzione degli stessi.

     3. Nei confronti degli inadempimenti si applica il procedimento coattivo di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 7. (Obblighi dei beneficiari di contributi in conto interessi di edilizia agevolata).

     1. Gli acquirenti e gli assegnatari di alloggi costruiti con le agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni nonché i proprietari di alloggi recuperati ai sensi della predetta normativa devono occupare gli alloggi personalmente per dieci anni a decorrere, rispettivamente, dalla data del contratto di compravendita, dell'atto di assegnazione in proprietà o dell'ultimazione dei lavori.

     2. La Giunta regionale può autorizzare la locazione o l'alienazione degli alloggi di cui al primo comma prima della decorrenza dei dieci anni in presenza di motivi sopravvenuti che comportino un oggettivo impedimento alla permanenza nell'alloggio.

     3. Qualora non venga rilasciata la predetta autorizzazione ed il beneficiario intenda comunque cedere o locare anticipatamente l'alloggio dovrà provvedere alla estinzione anticipata del mutuo ai sensi della convenzione intervenuta tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti, per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata.

 

     Art. 8. (Obblighi dei beneficiari di contributi in conto capitale di edilizia agevolata).

     1. All'obbligo di cui all'articolo 7 sono sottoposti anche coloro che hanno acquisito o acquisiscono la proprietà di alloggi oppure hanno recuperato o recuperano abitazioni di proprietà con l'ausilio di contributi in conto capitale, previsti da leggi statali, ai sensi delle quali la Giunta regionale ha emanato od emana bandi per la concessione delle suddette agevolazioni.

     2. La locazione o l'alienazione anticipata degli alloggi di cui al primo comma può essere autorizzata dalla Giunta regionale come previsto nell'articolo 7, secondo comma.

     3. Qualora non venga rilasciata la predetta autorizzazione ed il beneficiario intenda comunque alienare o locare anticipatamente l'alloggio, la Giunta regionale provvede a recuperare l'importo di contributo a suo tempo liquidato, con le modalità di cui all'articolo 6.

 

     Art. 9. (Programmi Integrati). [7]

     (Omissis)

 

     Artt. 10. - 12. [8]

     (Omissis)

 

     Art. 13. [9]

     (Omissis)

 

     Artt. 14. - 16. [10]

     (Omissis)

 

     Art. 17.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 18. [12]

     (Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38.

[2] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38.

[3] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38.

[4] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38.

[5] Articolo abrogato dall'art. 66, comma 2, della L.R. 3 marzo 1994, n. 10.

[6] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57.

[7] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57.

[8] Modificano ed integrano la L.R. 8 luglio 1987, n. 24.

[9] Sostituisce il punto 3.4.4 del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale 1988/1991, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 110 del 29 novembre 1989.

[10] Articoli abrogati dall'art. 67, comma 1, lett. b), della L.R. 3 marzo 1994, n. 10.

[11] Reca disposizioni finanziarie.

[12] Articolo abrogato dall'art. 67, comma 1, lett. b), della L.R. 3 marzo 1994, n. 10.