§ 4.1.13 - L.R. 24 marzo 1983, n. 9. [*]
Composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:24/03/1983
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e compiti del Comitato tecnico urbanistico).
Art. 2.  (Varianti agli strumenti urbanistici generali di esclusivo interesse locale).
Art. 3.  (Composizione del Comitato tecnico urbanistico).
Art. 4.  (Sezioni del Comitato tecnico urbanistico).
Art. 5.  (Competenze delle Sezioni).
Art. 6.  (Nomina del Comitato tecnico urbanistico).
Art. 7.  (Norme per il funzionamento del Comitato tecnico urbanistico e delle Sezioni).
Art. 8.  (Partecipazione degli amministratori comunali).
Art. 9.  (Compensi).
Art. 10.  (Abrogazione di norme precedenti).
Art. 11.  (Norma transitoria).
Art. 12. 


§ 4.1.13 - L.R. 24 marzo 1983, n. 9. [*]

Composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico.

(B.U. 6 aprile 1983, n. 14).

 

Art. 1. (Istituzione e compiti del Comitato tecnico urbanistico). [1]

 

     Art. 2. (Varianti agli strumenti urbanistici generali di esclusivo interesse locale).

     Sono varianti agli strumenti urbanistici generali di esclusivo interesse locale:

     a) le modifiche delle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico generale conseguenti alla localizzazione di infrastrutture o servizi pubblici di interesse comunale, ancorché comportanti le variazioni di cui ai numeri 1 e 2 delle successive lettere b) e c), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978 n. 1 «Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali» [2];

     b) le modifiche che non comportano:

     1) aumento della densità edificatoria;

     2) individuazione di nuove aree destinate ad insediamenti residenziali, produttivi, ricettivi, turistici, direzionali, commerciali ed agricoli;

     c) le modifiche che non comportano mutamenti:

     1) alla delimitazione ed alle disposizioni normative concernenti le zone comprese in parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale classificate di tipo «A» ai sensi del decreto del Ministro dei lavoli pubblici 2 aprile 1968 emanato in applicazione dell'art. 17 della l. 6 agosto 1967, n. 765;

     2) agli obblighi di strumentazione urbanistica attuativa, ed alla individuazione degli strumenti attuativi non soggetti ad approvazione o nulla osta regionale;

     3) alle previsioni concernenti infrastrutture ed aree destinate ad impianti e servizi di interesse sovraccomunale.

 

     Art. 3. (Composizione del Comitato tecnico urbanistico). [1]

 

     Art. 4. (Sezioni del Comitato tecnico urbanistico). [1]

 

     Art. 5. (Competenze delle Sezioni). [1]

 

     Art. 6. (Nomina del Comitato tecnico urbanistico). [1]

 

     Art. 7. (Norme per il funzionamento del Comitato tecnico urbanistico e delle Sezioni). [1]

 

     Art. 8. (Partecipazione degli amministratori comunali). [1]

 

     Art. 9. (Compensi). [1]

 

     Art. 10. (Abrogazione di norme precedenti). [1]

 

     Art. 11. (Norma transitoria). [1]

 

     Art. 12. [1]

 


[*] Abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11. Il sottocomitato di cui alla presente legge e successive modificazioni è soppresso per effetto dell'art. 86, comma 4, della L.R. 4 settembre 1997, n. 36.

[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11).

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 1986, n. 34.

[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11).

[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11).

[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11).

[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11).

[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11).

[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11).

[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11).

[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11).

[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11).

[1] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11).