§ 4.1.16 - L.R. 22 agosto 1984, n. 39.
Disciplina dei piani territoriali di coordinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:22/08/1984
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contenuti).
Art. 3.  (Rapporti di coordinamento con altri piani e programmi).
Art. 4.  (Procedimento di formazione e di approvazione).
Art. 5.  (Efficacia).
Art. 6.  (Intervento sostitutivo in relazione all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani territoriali di coordinamento).
Art. 7.  (Concorso di soggetti esterni).
Art. 8.  (Abrogazione di precedenti norme).
Art. 9. 


§ 4.1.16 - L.R. 22 agosto 1984, n. 39. [1]

Disciplina dei piani territoriali di coordinamento.

(B.U. 29 agosto 1984, n. 35).

 

Art. 1. (Finalità).

     Allo scopo di corrispondere ad esigenze di pianificazione territoriale di interesse sovracomunale e/o regionale connesse con la migliore utilizzazione delle risorse territoriali nonché di garantire ed agevolare la tempestiva attuazione delle determinazioni a tal fine assunte, la Regione procede, ai sensi della presente legge, alla formazione di piani territoriali di coordinamento in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e di un quadro unitario di pianificazione.

     I piani territoriali di coordinamento estesi all'intero territorio regionale o a determinate parti di esso organicamente definite, disciplinano, coordinano ed orientano le attività di trasformazione del territorio stesso, considerate nel loro complesso od in relazione a specifici settori di intervento.

 

     Art. 2. (Contenuti).

     I piani territoriali di coordinamento indicano, anche i termini di destinazione d'uso, l'organizzazione spaziale dei sistemi insediativi ed infrastrutturali nonché gli interventi a protezione dell'ambiente in relazione alla potenzialità d'uso delle risorse territoriali ed ai loro valori storico-culturali.

     In particolare i possibili diversi contenuti dei piani territoriali di coordinamento sono i seguenti:

     a) l'individuazione e/o il coordinamento dei più rilevanti interventi strutturali;

     b) la definizione dei sistemi delle attrezzature per servizi di livello sovracomunali e degli impianti speciali, sotto il profilo della loro organizzazione territoriale ed eventualmente della localizzazione;

     c) la disciplina dei modi e delle forme di utilizzazione del patrimonio ambientale nelle sue diverse espressioni insediativa, ecologica, naturalistica, paesistica, archeologica e storico-artistica, ai fini della sua conoscenza sistematica, valorizzazione e tutela;

     d) l'indicazione degli interventi preordinati alla difesa del suolo nonché alla salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche, con particolare riguardo alle opere di sistemazione idraulica, idraulico- forestale ed idraulico-agraria;

     e) la definizione degli assetti costieri nei diversi rapporti strutturali e funzionali corrispettivi territori retrostanti;

     f) l'indicazione in termini qualitativi e quantitativi delle direttrici di sviluppo residenziale, produttivo, commerciale, turistico ed agricolo;

     g) l'individuazione di zone idonee anche sotto il profilo dell'impatto ambientale alla concentrazione di insediamenti produttivi, entro le quali delimitare le aree ad esso destinate, nonché l'indicazione del relativo dimensionamento.

     I piani sono costituiti dagli elaboratori analitici, illustrativi e normativi dalle rappresentazioni grafiche relative al territorio interessato necessari in rapporto alla specifica funzione, ai contenuti ed agli effetti dei piani stessi.

 

     Art. 3. (Rapporti di coordinamento con altri piani e programmi).

     Il piano territoriale di coordinamento per l'ambito territoriale e per i settori dl intervento al quali si riferisce, costituisce sede di coordinamento:

     a) delle previsioni contenute nel programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1979, n. 50 e dei suoi aggiornamenti;

     b) dei programmi di settore e dei progetti di cui agli articoli 11 e 13 della sopracitata legge regionale n. 50/1979;

     c) dei piani relativi alla tutela diretta dell'ambiente, quali il piano di risanamento delle acque di cui all'articolo 4 della legge 10 giugno 1976, n. 319 e il piano di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria adottato in conseguenza del provvedimento di cui all'articolo 4, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     d) di altri programmi e piani regionali di settore previsti dalle leggi.

     Il piano territoriale di coordinamento, nel coordinare i programmi, progetti e piani di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente, può apportare agli stessi le modifiche necessarie: in tal caso le procedure di approvazione del piano territoriale di coordinamento sostituiscono quelle specifiche relative ai programmi, progetti e piani suddetti.

     I programmi, progetti e piani indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma del presente articolo qualora abbiano i contenuti di cui all'articolo precedente e per la loro realizzazione si renda necessario l'adeguamento degli strumenti urbanistici, assumono la natura e gli effetti di piani territoriali di coordinamento e sono approvati con le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

     Nei casi in cui al secondo e terzo comma del presente articolo devono essere acquisiti anche i pareri degli organi tecnici eventualmente previsti dalle specifiche disposizioni di legge relative ai suddetti piani e programmi di settore.

 

     Art. 4. (Procedimento di formazione e di approvazione).

     La formazione dei piani territoriali di coordinamento avviene con il concorso degli Enti locali, secondo le modalità indicate nei commi successivi.

     La Giunta regionale, di propria iniziativa o su richiesta avanzata dagli Enti locali, singolarmente o in forma associata, e motivata in rapporto a specifiche esigenze delle rispettive comunità, adotta uno schema di orientamento.

     Lo schema di orientamento è inviato ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane interessati, i quali entro sessanta giorni dal ricevimento fanno pervenire motivate osservazioni in ordine ai contenuti del documento e le specifiche indicazioni propositive per la formazione del progetto di piano.

     Trascorso il termine suddetto la Regione procede alla formazione del progetto di piano tenuto conto degli apporti degli Enti di cui al comma precedente e di intesa con le Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato eventualmente interessate.

     La Giunta regionale può affidare la redazione del progetto ai Comuni singoli o associati, alle Comunità montane ovvero alle Province interessate, stabilendone in tal caso le modalità e fissando il termine entro il quale il progetto deve essere rassegnato.

     Il progetto è adottato, sentito il Comitato tecnico urbanistico, della Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato.

     Dell'avvenuta adozione è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione [2].

     Il progetto di piano è trasmesso al Comune od ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nell'ambito del piano medesimo, i quali, previo avviso da pubblicare nel sito informatico del Comune, provvedono a depositarlo nella Segreteria comunale per quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prendere visione e presentare osservazioni fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito [3].

     Ciascun Comune, esaminate le osservazioni presentate ai sensi del precedente comma e pronunciatosi su di esse con deliberazione del Consiglio regionale, formula contestualmente il proprio parere da trasmettere alla Regione entro sei mesi dal ricevimento del progetto del piano [4].

     Trascorso il termine di cui al precedente comma la Giunta regionale, considerati i pareri pervenuti e sentito il Comitato tecnico urbanistico, propone al Consiglio regionale l'approvazione del piano territoriale di coordinamento, previa promozione di nuove intese con le Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato interessate qualora, in relazione ai pareri pervenuti dai Comuni, si ritenga opportuno di apportare modifiche al progetto del piano come adottato.

     La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tale approvazione è dato avviso sul sito informatico del Comune mentre un esemplare del piano con i relativi allegati grafici è depositato a permanente e libera visione del pubblico presso ogni Comune interessato territorialmente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti [5].

     Il piano territoriale di coordinamento entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e conserva la propria efficacia a tempo indeterminato.

     Le varianti che la Regione intende apportare al piano devono essere approvate con la stessa procedura.

     Decorsi dieci anni dall'approvazione del piano, qualora lo stesso non sia stato completamente attuato, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ne accerta l'adeguatezza alle esigenze nel frattempo maturate; in caso negativo si dà corso al conseguente procedimento di variante al piano.

 

     Art. 5. (Efficacia).

     Le previsioni dei piani territoriali di coordinamento sono sovraordinate a quelle degli strumenti urbanistici comunali i quali devono, pertanto, essere conformati ad esse in sede di formazione e di revisione ovvero di varianti parziali.

     I piani territoriali di coordinamento in relazione ai propri contenuti e finalità possono stabilire un congruo termine entro il quale i Comuni devono procedere all'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici; qualora i Comuni non adempiano, entro il termine prefissato, si osservano le norme di cui al successivo articolo 6.

     Nei casi di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), g) i piani possono, altresì, stabilire che tutte o parte delle proprie previsioni prevalgano immediatamente su quelle degli strumenti urbanistici comunali dichiarando, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere dagli stessi previste in conformità alle leggi vigenti in materia.

     Le previsioni del piano vincolano la Regione in sede di approvazione degli strumenti urbanistici e relative varianti.

     Nei casi previsti al secondo e terzo comma, dalla data di comunicazione del progetto di piano da parte della Giunta regionale è obbligatoria l'applicazione delle misure di salvaguardia fino all'approvazione del piano medesimo o della variante allo strumento urbanistico comunale di adeguamento ad esso e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

 

     Art. 6. (Intervento sostitutivo in relazione all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani territoriali di coordinamento).

     Quando si verificano le inadempienze di cui al secondo comma del precedente articolo 5, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, invita il Comune inadempiente a provvedere fissando a tal fine un apposito termine.

     Decorso inutilmente tale termine il Consiglio regionale su proposta della Giunta, assume le conseguenti determinazioni ivi compresa la nomina di un commissario per gli adempimenti necessari.

 

     Art. 7. (Concorso di soggetti esterni).

     In relazione a particolare esigenze connesse alla situazione socio- economica della Liguria, la Regione promuove, anche attraverso forme organizzate e permanenti di consultazione, il concorso di Enti locali, di Enti pubblici, di Istituti ed Aziende interessate e delle rappresentanze delle categorie economiche e delle forze sociali, all'individuazione ed elaborazione di piani, programmi e progetti volti a fronteggiare le esigenze suddette, per i quali si renda necessario od opportuno procedere alla formazione di piani territoriali di coordinamento secondo quanto previsto dall'articolo 1.

     Le modalità e le forme del concorso suddetto sono definite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 8. (Abrogazione di precedenti norme).

     Sono abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 9.

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 88 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 salvo quanto stabilito in via transitoria dal Titolo VI, Capo II, della stessa L.R. 36/1997. Nuovemente abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 luglio 2014, n. 14.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 luglio 2014, n. 14.

[4] Il termine di cui al presente comma è stato così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1987, n. 22.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 luglio 2014, n. 14.