§ 4.2.49 - L.R. 10 luglio 2014, n. 14.
Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. modifiche alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:10/07/2014
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012))
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento))


§ 4.2.49 - L.R. 10 luglio 2014, n. 14.

Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione liguria (legge finanziaria 2012)) e alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (disciplina dei piani territoriali di coordinamento)

(B.U. 16 luglio 2014, n. 9)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012))

1. Dopo il comma 14 dell’articolo 29 della l.r. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“ 14 bis. Il rilascio dell’autorizzazione paesistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni per la realizzazione di interventi su immobili inclusi nei programmi di cui al comma 1 di proprietà della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti del settore regionale allargato e loro acquirenti è di competenza della Regione.
14 ter. Per il rilascio del permesso a costruire di cui al comma 4 la Regione su istanza del proprietario degli immobili attiva il procedimento di Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e, in caso di dissenso espresso nella Conferenza di Servizi da enti diversi da quelli statali, si applicano le disposizioni dell’articolo 32 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.

14 quater. In caso di inerzia da parte del Comune nell’assunzione di atti di sua competenza necessari per la conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi, la Regione provvede ai sensi dell’articolo 33 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, mediante la nomina di un Commissario ad acta.

14 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 14 bis, 14 ter e 14 quater si applicano anche per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti del settore regionale allargato già oggetto di alienazione e valorizzazione in forza di disposizioni normative vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge. ”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento))

1. Al comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ e sui giornali quotidiani ” sono sostituite dalle seguenti: “ e nel sito informatico della Regione ”.

2. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “da affiggersi all’Albo pretorio e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo” sono sostituite dalle seguenti: ”da pubblicare nel sito informatico del Comune”.

3. Al comma 11 dell’articolo 4 della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sui giornali quotidiani” sono sostituite dalle seguenti: “sul sito informatico del Comune”.