§ 4.6.2a - D.C.R. 5 agosto 2004, n. 19.
Sostituzione degli allegati 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), a seguito della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:05/08/2004
Numero:19

§ 4.6.2a - D.C.R. 5 agosto 2004, n. 19.

Sostituzione degli allegati 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), a seguito della procedura di infrazione avviata dalla commissione europea n. 2003/2094 relativamente all'applicazione della direttiva sulla via 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Visti:

 

- il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 146/1994 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale);

- la direttiva n. 97/11/CEE del 3 marzo 1997 che modifica la precedente n. 85/377/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

- la legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e specificamente gli allegati 2 e 3, recanti l'elenco delle opere sottoposte rispettivamente a procedura di valutazione di impatto ambientale regionale o di verifica-screening;

Considerato che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota della Direzione per la salvaguardia ambientale del 29 gennaio 2004 ha comunicato l'avvio da parte della Commissione europea con nota del 16 dicembre 2003 di una procedura di infrazione contro l'Italia per il non corretto e non completo recepimento della direttiva sulla VIA 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CEE, formulando rilievi concernenti altresì le legislazioni regionali e delle Provincie Autonome riguardanti anche la sopracitata l.r. 38/1998 che presenterebbe alcune carenze e difformità nei contenuti degli allegati 2 e 3 rispetto ai contenuti di cui agli allegati 1 e 2 della ridetta direttiva CEE n. 97/11;

Constatato che i rilievi della Commissione Europea relativi alla suddetta normativa della Regione Liguria riguardano:

- carenze o difformità riscontrate relativamente a progetti di cui all'allegato I della sopracitata direttiva con riferimento alle seguenti categorie:

1. n. 4) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime seconde attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrochimici, in quanto il legislatore regionale non avrebbero previsto tale categoria;

2. n. 9) impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito dall'allegato II bis, punto D9 della Direttiva 75/442/CEE o interramento di rifiuti pericolosi, in quanto la l.r.n.38/1998 non avrebbe imposto obbligatoriamente la VIA e non la avrebbe estesa a tutti i progetti di questa categoria;

3. n. 11) sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di mc, in quanto il legislatore regionale non avrebbe esteso la VIA obbligatoria ai sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche;

4. n. 12) lettera a) opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria d'acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di mc, in quanto la l.r. 38/1998 non avrebbe previsto alcuna disposizione relativamente ai trasferimenti di risorse idriche all'interno della Regione;

5. n. 18) lettera a) fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose, in quanto il legislatore regionale avrebbe immotivatamente introdotto una soglia limite per tale categoria;

- carenze riscontrate relativamente a progetti di cui all'allegato II della ridetta direttiva per quanto attiene alle seguenti categorie che non sarebbero espressamente previste nella legislazione regionale:

1. 2 lettera d) trivellazioni in profondità, in particolare: trivellazioni geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio di residui nucleari, trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua, escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo;

2. 4 lettera j), imbutitura di fondo con esplosivi;

3. 11 lettera i) stabilimenti di squartamento;

4. 12 lettera e) parchi tematici;

Rilevato che, a seguito di apposito approfondimento effettuato dai competenti uffici per quanto attiene ai rilievi sopra riportati relativi all'allegato I della citata direttiva è emerso che:

a) la categoria 4), non è stata prevista nell'allegato 2 alla l.r. 38/1998 per mero errore materiale, per cui ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 38/1998, si ritiene di porvi rimedio mediante relativo inserimento nel suddetto allegato 2 della lettera x ter) di identico contenuto;

b) le categorie 11 e 12 risultano, invece, ricomprese nella lettera b) dell'allegato 2 alla l.r. 38/1998 con l'esclusione dei progetti inerenti la ricarica artificiale delle falde freatiche che non vi sono stati inclusi per errore materiale per cui si ritiene di porvi rimedio mediante il relativo inserimento delle ricariche artificiali delle falde freatiche nella lettera b) del suddetto allegato 2; dando atto, al contempo, che tale lettera b) essendo riferita a tutte le derivazioni idriche ricomprende anche i trasferimenti idrici all'interno del territorio regionale;

c) la categoria 18 lettera a) risulta invece ricompresa nella lettera c) dell'allegato 2 della l.r. 38/1998, pur essendo stato previsto un limite per la fabbricazione della pasta in quanto mutuato dalla normativa statale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1996 contenente l'atto di indirizzo alle Regioni in materia di VIA, per cui si concorda sulla attuale necessità di eliminare tale limite nella ridetta lettera c);

d) la categoria 9) è solo in parte ricompresa nella lettera u) dell'allegato 2 alla l.r. 38/1998 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B e all'allegato C, lettere da R1a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;

Rilevato inoltre che, a seguito di apposito approfondimento effettuato dai competenti uffici per quanto attiene ai rilievi in precedenza riportati relativi all'allegato II della sopracitata direttiva è emerso che:

e) la categoria 2 lettera d) non è stata prevista per mero errore materiale, per cui si ritiene di porvi rimedio mediante il relativo inserimento del punto 2e) dell'allegato 3 della l.r. 38/1998 di identico contenuto;

f) la categoria 11 lettera i) non è stata prevista per errore materiale, per cui si ritiene di porvi rimedio mediante il relativo inserimento del punto 11o) dell'allegato 3 della l.r. 38/1998 di identico contenuto;

g) la categoria 4 lettera j) è stata, invece, ricompresa al punto 4 l) dell'allegato 3 alla l.r. 38/1998 concernente i progetti inerenti a “Fabbricazione, confezionamento carico o messa in cartucce di esplosivi” per cui non si ritiene di dover apportare alcuna modifica del suddetto allegato 3 e di dover invece, nel frattempo, comunicare tale risultanza al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in relazione alla procedura di infrazione in oggetto indicata;

h) la categoria 12 lettera e) è stata, invece, prevista puntualmente al punto 11 m) dell'allegato 3 alla l.r. 38/1998 per cui non si ritiene necessario apportare alcuna modifica dei contenuti del ridetto allegato 3 e di dover invece, nel frattempo, comunicare tale risultanza al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio in relazione alla procedura di infrazione in oggetto indicata;

Ritenuto necessario, a fronte delle sopra riportate contestazioni della Commissione Europea circa le carenze e le difformità inerenti la l.r. 38/1998 ed alla luce delle risultanze degli approfondimenti in precedenza riportate, procedere alla rettifica di alcuni dei contenuti dell'allegato 2 della l.r. 38/1998, nei termini sopra specificati alle lettere a), b), c) e d) e dell'allegato 3, nei termini sopra specificati alle lettere e) ed f);

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 9 marzo 2004 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 28 dello Statuto e 23, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 21 aprile 2004;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione;

 

DELIBERA

 

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, le rettifiche di alcuni dei contenuti dell'allegato 2, in premessa indicate alle lettere a), b), c), e d) e dell'allegato 3, in premessa indicate alle lettere e) ed f), della suddetta l.r. 38/1998, con correlativa sostituzione del testo dei ridetti allegati 2 e 3;

2. di pubblicare nel BURL il testo integrale della presente deliberazione comprensiva dei sopra menzionati allegati 2 e 3 alla l.r. 38/1998 come sopra rettificati.

 

Nessun Consigliere chiedendo la parola il Presidente pone in votazione il provvedimento di cui trattasi.

 

Procedutosi a regolare votazione palese nominale, ai sensi dell'articolo 96, secondo comma del Regolamento interno, fatta con l'ausilio del sistema elettronico e l'assistenza del Segretario, il Consiglio approva all'unanimità (come da elenco agli atti) e il Presidente ne proclama il risultato.

 

 

ALLEGATO 2

Opere e Impianti sottoposti a VIA regionale (art. 2, comma 3).

(Omissis) [1]

 

 

ALLEGATO 3

Opere ed impianti soggetti a Via regionale in relazione alle caratteristiche del progetto e della zona interessata (art. 2 comma 4 lett. a), b) e c)).

(Omissis) [2]


[1] Modifica l'Allegato 2 alla L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.

[2] Modifica l'Allegato 3 alla L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.