§ 4.6.q - D.C.R. 15 marzo 2006, n. 7.
Integrazione, a seguito della procedura di infrazione della commissione europea n. 2003/2049, degli allegati 2 e 3 e sostituzione dell’allegato 5 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:15/03/2006
Numero:7

§ 4.6.q - D.C.R. 15 marzo 2006, n. 7.

Integrazione, a seguito della procedura di infrazione della commissione europea n. 2003/2049, degli allegati 2 e 3 e sostituzione dell’allegato 5 della L.R. 38/1998 recante l’elencazione delle opere e degli impianti soggetti a V.I.A. regionale.

(B.U. 10 maggio 2006, n. 19)

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Visti:

 

     - il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 146/1994 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale);

     - la direttiva n. 97/11/CEE del 3 marzo 1997 che modifica la precedente n. 85/377/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

     - la legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e specificamente:

     - gli allegati 2 e 3, recanti l’elenco delle opere sottoposte rispettivamente a procedura di valutazione di impatto ambientale regionale o di verifica-screening;

     - l’articolo 16 comma 3 che rimette al Consiglio la competenza alla modifica degli allegati 2, 3, 4 e 5 della legge stessa;

 

Premesso che:

 

     - il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con nota della Direzione per la salvaguardia ambientale DSA/2004/2050 del 29 gennaio 2004 ha comunicato l’avvio da parte della Commissione Europea della procedura di infrazione 2003/2049 ex articolo 226 del Trattato CE contro l'Italia per difformità della normativa nazionale e regionale in materia di V.I.A. per il non corretto e non completo recepimento della direttiva sulla VIA 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CEE, formulando rilievi in relazione ai contenuti di cui all’allegato III della ridetta direttiva;

     - con propria deliberazione n. 19 del 5 agosto 2004: “Sostituzione degli allegati 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della VIA), a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea n. 2003/2049 relativamente all’applicazione della Direttiva sulla VIA 85/337/CEE come modificata dalla Direttiva 97/11/CE” è stata data risposta ad alcuni dei rilievi formulati dalla Commissione Europea nell’ambito della citata procedura di infrazione;

     Constatato che i rilievi che la Commissione europea muove ancora alla normativa della Regione Liguria in materia riguardano gli allegati 2 e 3 e 5 della l.r. 38/1998, ed in particolare:

     - la procedura di VIA è esclusa per gli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; tale violazione è stata riscontrata nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ed è pertanto individuabile in tutte le normative regionali che lo hanno recepito;

     - la categoria di cui al punto 4 lettera l) dell’allegato 3 alla l.r. 38/1998 “fabbricazione confezionamento carico o messa in cartucce di esplosivi” non copre la categoria 4 lettera j) dell’allegato II alla direttiva 97/11/CE “imbutitura di fondo con esplosivi”, che riguarda un’attività di produzione o trasformazione di metalli;

     - il legislatore italiano nel fissare gli elementi da utilizzare ai fini della verifica in ordine all’assoggettabilità del progetto a VIA non ha tenuto conto di alcuni elementi dell’allegato III alla Direttiva 97/11/UE, di seguito elencati:

     la sensibilità delle aree soggette ad intervento;

     tutti gli altri criteri dell’allegato III che non possono considerarsi riassorbiti automaticamente nella semplice fissazione di soglie, criterio scelto per determinare, all’interno di una serie di progetti, la necessità o meno della procedura di VIA;

 

Rilevato che:

 

     - a l.r. 38/1998, pur non in modo esaustivo, individua già criteri per assoggettare direttamente a VIA le opere di cui all’allegato 3 (sottoposte a screening) qualora:

     a) ricadano anche parzialmente all'interno delle aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni; in tal caso le relative soglie dimensionali risultano ridotte del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel medesimo allegato 3;

     b) ricadano all'interno di aree carsiche, come definite dalla legge regionale 3 aprile 1990 n. 14 (norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia); in tal caso le relative soglie dimensionali risultano ridotte del 30 per cento rispetto a quanto previsto nel medesimo allegato 3;

     c) non ricadano in aree naturali protette ma la struttura competente in materia di VIA ne abbia verificato, secondo le modalità di cui all'articolo 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato 5, la necessità in relazione alle caratteristiche del progetto stesso e della zona interessata;

     - i suddetti criteri non sono tuttavia conformi alla direttiva in quanto devono essere applicati anche:

     alle aree protette in base alle direttive 74/409/CEE e 92/43/CEE,

     alle aree sensibili così come identificate in allegato III che possono risentire dell’impatto dei progetti,

     alle aree che possono parimenti risentire dell’impatto dei progetti pur trovandosi all’esterno delle aree interessate dagli stessi, con riferimento agli elementi di cui al punto 3 “Caratteristiche dell’impatto potenziale” dell’Allegato III alla Direttiva;

 

     Rilevato altresì che, a seguito di apposito approfondimento effettuato dal competente ufficio per quanto attiene ai rilievi sopra riportati, è emersa, al fine di recepire in modo esaustivo la direttiva 97/11/CE, la necessità di sostituire a tale scopo l’Allegato 5 alla l.r. 38/1998 come segue:

 

ALLEGATO 5 – CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 COMMA 4 PUNTO C) E ARTICOLO 10

1. Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

     - dimensione del progetto (superfici, volumi, potenzialità)

     - utilizzazione delle risorse naturali

     - produzione di rifiuti

     - inquinamento e disturbi ambientali

     - rischio di incidenti

     - impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

 

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere tenuta in considerazione la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti. Sono da considerarsi aree sensibili:

     - SIC e ZPS in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE e zone umide;

     - i siti inseriti nell’Anagrafe dei Siti da Bonificare ai sensi del decreto ministeriale 471/1999, ad esclusione delle aree ecologicamente attrezzate di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 648/2003;

     - le aree in cui si sommano tutti i seguenti requisiti:

1. zone costiere;

2. zone montuose o forestali;

3. zone a forte densità demografica, con escussione delle aree produttive e delle aree ecologicamente attrezzate;

4. zone di importanza storica culturale o archeologica.

Nei casi di cui sopra, le relative soglie dimensionali risultano ridotte del 50 per cento rispetto a quanto previsto nell’allegato 3.

 

3. Caratteristiche dell’impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

     - della portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata)

     - della natura transfrontaliera dell’impatto

     - dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto

     - della probabilità dell’impatto

     - della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto.

 

Ai fini che qui rilevano si intende per:

zone umide le zone così definite in base al decreto del Presidente della Repubblica 448/1976

zone costiere le zone così definite ai sensi del decreto legislativo 42/2004

zone montuose le zone così definite ai sensi del decreto legislativo 42/2004

zone a forte densità demografica, quantificata in 500 abitanti/kmq sulla base delle caratteristiche demografiche del territorio ligure

zone di importanza storica e culturale quelle individuate come sistemi di manufatti emergenti - SME e nuclei isolati – NI di cui al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico – PTCP approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 26 febbraio 1990, e zone di interesse archeologico così come definite dal decreto legislativo 42/2004;

 

     Preso atto che in presenza di praterie di Posidonia oceanica la Regione Liguria con provvedimenti di Giunta n. 773/2003 e n. 1533/2005 ha assunto alcune misure che garantiscono uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat prioritari in questione;

     Visto infine l’evidente errore materiale di cui alla lettera v) dell’allegato 2 alla l.r. 38/1998, che cita “operazioni di incremento e trattamento”, con riferimento alla gestione dei rifiuti;

     Ritenuto pertanto necessario:

     - modificare la lettera v) dell’allegato 2 alla l.r. 38/1998, come segue: “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di incenerimento e di trattamento di cui all’allegato B lettere D2 e da D8 a D11, ed all’allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22”;

     - sostituire il punto 4 lettera l dell’allegato 3 alla l.r. 38/1998 con la seguente voce “imbutitura di fondo con esplosivi”;

     - sostituire l’Allegato 5 alla l.r. 38/1998 come sopra esposto;

     Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 15 febbraio 2006 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 23, primo comma del Regolamento interno, nella seduta dell’8 marzo 2006;

     Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione;

 

DELIBERA

 

     1. (Omissis) [1]

 

     2. (Omissis) [2]

 

 

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.


[1] Modifica la lettera v) dell'Allegato 2 e sostituisce il punto 4) della lettera l) dell'Allegato 3 della L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.

[2] Sostituisce l'Allegato 5 della L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.