§ 3.2.76 - L.R. 3 aprile 1998, n. 16.
Attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:03/04/1998
Numero:16


Sommario
Art. unico.      1. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite o delegate ai sensi della normativa regionale vigente, le ulteriori funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto [...]


§ 3.2.76 - L.R. 3 aprile 1998, n. 16.

Attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione.

(B.U. 15 aprile 1998, n. 6).

 

Art. unico.

     1. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite o delegate ai sensi della normativa regionale vigente, le ulteriori funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 (conferimento alle Regioni delle funzioni in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), sono delegate alle Comunità montane e ai Consorzi di Comuni di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità Montane), ad esclusione di quelle in materia di attività venatoria e pesca nelle acque interne che sono attribuite alle Province.

     2. La Regione svolge direttamente le funzioni che richiedano l'unitario esercizio a livello regionale e risultino incompatibili con le dimensioni territoriali degli enti locali. Sono comunque di competenza regionale:

     a) l'elaborazione e l'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

     b) l'attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione;

     c) la tutela degli interessi unitari di carattere regionale.

     3. Con successiva legge regionale si provvede all'individuazione delle specifiche funzioni da attribuire o da delegare, anche tenuto conto dei provvedimenti attuativi degli articoli 3 e 4 del d.lgs. 143/1997, e al trasferimento agli enti locali delle risorse finanziarie e strumentali necessarie.