§ 1.6.55 - L.R. 26 aprile 2012, n. 15.
Disposizioni in materia tributaria e finanziaria


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:26/04/2012
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Riversamento diretto dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale in materia di IRAP, addizionale regionale all’IRPEF ed IVA)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale))
Art. 3.  (Esenzione dal tributo regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni ed [...]
Art. 4.  (Modifiche a disposizioni di carattere finanziario)
Art. 5.  (Norma finanziaria)
Art. 6.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 1.6.55 - L.R. 26 aprile 2012, n. 15.

Disposizioni in materia tributaria e finanziaria

(B.U. 27 aprile 2012, n. 9)

 

Art. 1. (Riversamento diretto dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale in materia di IRAP, addizionale regionale all’IRPEF ed IVA)

     1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione, dall’articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni ed integrazioni, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sono riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo le modalità e procedure da definire con l’Agenzia delle Entrate. Le anzidette somme comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF, interessi e sanzioni.

     2. In coerenza con la normativa richiamata al comma 1, nonché con quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, una quota del gettito riferibile al concorso della Regione nella attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dall’articolo 4 del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è riversata direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo le modalità e procedure da definire con specifico atto convenzionale con l’Agenzia delle Entrate.

     3. Ai fini di cui al comma 2, la Regione concorre all’attività di recupero fiscale principalmente mediante segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacità contributiva a fini IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale))

     1. (Omissis) [1].

     2. (Omissis) [2].

     3. (Omissis) [3].

 

     Art. 3. (Esenzione dal tributo regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni ed integrazioni in relazione agli eventi alluvionali 2011)

     1. Ad integrazione di quanto già disposto con provvedimenti contingibili ed urgenti emanati ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, i comuni di Beverino, Borghetto Vara, Brugnato, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago, Ameglia, Arcola, Bolano, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Follo, Ortonovo, Santo Stefano Magra, Sarzana, Vezzano Ligure, Monterosso, Vernazza e Genova non sono tenuti al versamento del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi di cui alla l.r. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione ai conferimenti di rifiuti derivanti dalle operazioni di ripristino dei luoghi interessati dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 in Provincia della Spezia e del 4 novembre 2011 nel Comune di Genova.

     2. La verifica circa la corretta applicazione della misura di cui al comma 1 viene assicurata dall’Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all’articolo 17 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni tramite modalità individuate dai provvedimenti attuativi e connesse alla operatività del censimento rifiuti urbani previsto dall’articolo 5 della medesima legge.

 

     Art. 4. (Modifiche a disposizioni di carattere finanziario)

     1. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) è abrogato.

     2. (Omissis) [4].

     3. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 37/2011 è abrogato.

     4. (Omissis) [5].

     5. (Omissis) [6].

     6. (Omissis) [7].

     7. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 2/2012, le parole: “o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro” sono soppresse.

     8. (Omissis) [8].

     9. (Omissis) [9].

     10. Il comma 9 dell’articolo 47 della l.r. 2/2012 è abrogato.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Dichiarazione di urgenza)

     (Omissis).


[1] Modifica il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2007, n. 43.

[2] Modifica il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2007, n. 43.

[3] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2007, n. 43.

[4] Modifica il comma 2 dell'art. 18 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37.

[5] Inserisce il comma 6 bis nell'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 22.

[6] Modifica il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 2.

[7] Aggiunge la lettera b bis) al comma 4 dell'art. 38 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 2.

[8] Modifica la lettera c) del comma 5 dell'art. 38 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 2.

[9] Modifica il comma 5 dell'art. 42 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 2.