§ 4.9.47 - L.R. 16 novembre 2004, n. 20.
Norme per favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.9 trasporti, porti e comunicazioni
Data:16/11/2004
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Classificazione degli impianti)
Art. 3.  (Procedura di finanziamento)
Art. 4.  (Obblighi del beneficiario e relative sanzioni)
Art. 5.  (Norma finanziaria)
Art. 6.  (Nomina delle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo e dell’indennità di espropriazione)
Art. 7.  (Abrogazione)


§ 4.9.47 - L.R. 16 novembre 2004, n. 20.

Norme per favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale

(B.U. 1 dicembre 2004, n. 11)

 

     Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione, allo scopo di favorire l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza nonché la realizzazione di impianti innovativi di mezzi di trasporto con trazione a fune, interviene in favore dei soggetti, pubblici o privati, proprietari o gestori di  tali impianti mediante la concessione di contributi in conto capitale.

     2. I contributi sono concessi anche per concorrere all’eliminazione di barriere architettoniche negli impianti, ai fini di consentire l’accessibilità ai servizi degli invalidi non deambulanti.

     3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze disposte per i medesimi investimenti.

 

     Art. 2. (Classificazione degli impianti)

     1. Si intendono per funivie adibite al trasporto pubblico locale, gli impianti di mezzi di trasporto con trazione a fune che garantiscono un servizio continuativo o periodico, con orari e tariffe prestabiliti, fra diverse località, destinati a soddisfare esigenze di trasporto generale della collettività.

     2. Si intendono per funivie di preminente interesse turistico gli impianti di mezzi di trasporto con trazione a fune adibiti al trasporto pubblico di persone effettuato in modo continuativo o periodico, con orari e tariffe prestabiliti, che collegano località di interesse panoramico, ricreativo o sportivo.

     3. Gli impianti di mezzi di trasporto con trazione a fune esistenti sul territorio regionale della Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono impianti di uso locale ai sensi e per gli effetti della Decisione della Commissione Europea C (2002) 599 fin del 27 febbraio 2002 in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 3. (Procedura di finanziamento)

     1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, stabilisce le modalità di presentazione della domanda e la documentazione a corredo della medesima, le iniziative e le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi concessi, nonché i criteri per la riduzione del contributo, la  revoca e il recupero degli importi erogati nei casi di cui all’articolo 4, comma 3.

     2. La Giunta regionale, per le finalità indicate all’articolo 1, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale, determina l’entità del contributo sino al limite:

del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli impianti funiviari di cui all'articolo 2, comma 1;

del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per gli impianti funiviari di cui all'articolo 2, comma 2.

     3. Sono, comunque, spese ammissibili prioritariamente quelle sostenute per l’acquisizione di:

macchinari ed impianti, con le opere edili ad essi correlati;

attrezzature di controllo;

oneri vari per trasporto, montaggio e collaudo, nella misura massima del 10 per cento del costo complessivo dei beni cui si riferiscono, risultanti esplicitamente dalla fattura.

     4. Sono esclusi i beni e i macchinari aventi finalità non esclusiva al trasporto mediante l’impianto a fune.

 

     Art. 4. (Obblighi del beneficiario e relative sanzioni)

     1. Gli interventi finanziati devono essere iniziati entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, pena la decadenza dal contributo con conseguente revoca e recupero delle somme erogate, comprensive degli interessi legali [1].

     2. Gli interventi finanziati devono essere completati nel termine previsto dal piano finanziario presentato dal beneficiario.

     3. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la riduzione del contributo ovvero la revoca e il recupero degli importi erogati, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 6. (Nomina delle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo e dell’indennità di espropriazione)

     1. Fino all’entrata in vigore di una complessiva normativa regionale in materia di espropriazioni le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo e dell’indennità di espropriazione sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Abrogazione)

     1. La legge regionale 26 aprile 1989, n. 9 (norme per la concessione di contributi per investimenti finalizzati alla ricostruzione, all’adeguamento tecnico, economico, ambientale di funivie di preminente interesse turistico) è abrogata.


[1] Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42.