§ 3.1.6 - L.R. 4 marzo 1982, n. 11.
Norme per la classificazione delle aziende ricettive. [2] [3] [4]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:04/03/1982
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Attività ricettiva).
Art. 2.  (Aziende ricettive alberghiere).
Art. 3.  (Specificazione delle aziende ricettive alberghiere).
Art. 4.  (Aziende ricettive all'aria aperta).
Art. 5.  (Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta).
Art. 6.  (Casi di promiscuità).
Art. 7.  (Classificazione delle aziende ricettive).
Art. 8.  (Denominazione degli esercizi ricettivi).
Art. 9.  (Validità e revisione della classificazione).
Art. 10.  (Attrezzature, impianti ed arredi).
Art. 11.  (Denunzia dei requisiti).
Art. 12.  (Determinazione e pubblicità della classifica).
Art. 13.  (Insegna e altre indicazioni per il pubblico).
Art. 14.  (Sanzioni).
Art. 15.  (Vigilanza e applicazione delle sanzioni).
Art. 16.  (Vincoli di destinazione).
Art. 17.  (Aziende ubicate nel territorio di più Comuni).
Art. 18.  (Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta).
Art. 18 bis.  (Disposizioni urbanistiche).
Art. 19.  (Disposizioni per l'esercizio della delega).
Art. 20.  (Validità della nuova classificazione).
Art. 21.  (Esercizi esistenti).
Art. 22.  (Attività ricettiva senza fini di lucro).
Art. 22 bis. 
Art. 23.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.1.6 - L.R. 4 marzo 1982, n. 11. [1]

Norme per la classificazione delle aziende ricettive. [2] [3] [4]

(B.U. 17 marzo 1982, n. 11 - suppl.).

 

Art. 1. (Attività ricettiva).

     1. La presente legge detta norme per la definizione e la classificazione delle aziende ricettive e delega ai Comuni le relative funzioni amministrative con esclusione di quelle espressamente attribuite ad organi regionali.

     2. Agli effetti della presente legge si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione e all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.

     3. Le aziende organizzate per l'esercizio a fini di lucro dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere e in aziende ricettive all'aria aperta e si classificano, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, secondo quanto previsto nei successivi articoli e nelle allegate Tabelle A, B, C, D ed E, che fanno parte integrante della presente legge.

 

     Art. 2. (Aziende ricettive alberghiere).

     1. Sono aziende ricettive alberghiere di esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabiliti o parti di stabili.

     2. La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante e bar.

 

     Art. 3. (Specificazione delle aziende ricettive alberghiere).

     1. Le aziende ricettive alberghiere si distinguono in due tipi: alberghi e residenze turistico alberghiere.

     2. Sono alberghi le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina o posto- cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B dell'allegato [5].

     3. Possono assumere la denominazione di «villaggio albergo» gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo di un'unità area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

     4. Possono assumere la denominazione di «motel» gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni e che assicurino alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti, servizi di parcheggio per un numero di automobili o di imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, servizi di bar e ristorante o tavola calda o fredda [6].

     5. Sono residenze turistico-alberghiere le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o più locali con cucina o posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e C dell'allegato [7].

     6. Nelle residenze turistico alberghiere non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni. Tale limite è ridotto a due giorni per le aziende cui sia attribuito un livello di classificazione non inferiore a tre stelle [8].

     7. Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente ai Comuni interessati, il Presidente della Giunta regionale potrà autorizzare deroghe particolari al limite di cui al comma precedente in occasione di avvenimenti o manifestazioni tali da poter determinare la contingente insufficienza delle altre strutture ricettive locali.

     8. Ad esclusione del villaggio albergo, come definito al terzo comma del presente articolo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono di regola allegati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.

     9. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si acceda da un diverso ingresso.

     10. Rispetto alla «casa madre» le dipendenze devono essere di norma ubicate a non più di metri 50 di distanza e comunque non oltre i metri 100.

     10 bis. Negli alberghi con classificazione non superiore alle due stelle è ammesso che le camere siano tutte ubicate nella dipendenza purché questa non disti più di 50 metri dall'edificio principale [9].

     11. In deroga ai limiti di superficie e volume previsti dalle norme vigenti, nelle camere delle residenze turistico alberghiere è consentita l'aggiunta di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un bambino di età inferiore a 12 anni [10].

 

     Art. 4. (Aziende ricettive all'aria aperta). [11]

     1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge offrono ospitalità al pubblico in aree recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

     2. La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorazione, spaccio, bar e rimessaggio dei mezzi di pernottamento.

     3. Le aziende ricettive all'aria aperta devono essere allestite in località salubri, a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo, chiese, caserme e cimiteri; le recinzioni devono essere completate con idonee schermature (siepi o altro) in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.

     4. Nei predetti complessi ricettivi all'aria aperta è vietata la vendita delle piazzole, la locazione delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati e ogni forma di loro utilizzazione che possa in alcun modo configurarsi come privatizzazione o limitazione dell'offerta al pubblico.

 

     Art. 5. (Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta). [12]

     1. Le aziende ricettive all'aria aperta si distinguono in tre tipi: villaggi turistici, campeggi e parchi per vacanze.

     Sono villaggi turistici le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno, in tende, «caravan» o altri allestimenti minimi di turisti che non utilizzano mezzi propri di pernottamento, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e D dell'allegato [13].

     2. Sono campeggi le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A ed E dell'allegato.

     3. Sono parchi per vacanze le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, «caravan» o altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale, in cui l'occupazione delle piazzole con detti mezzi - consentita per periodi limitati, comunque non superiore al periodo annuale di apertura del complesso ricettivo e resa a fronte di corrispettivi forfettari - prescinde dalla continua effettiva presenza degli ospiti, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e D dell'allegato.

     4. I mezzi autonomi e mobili di pernottamento di cui ai commi precedenti possono essere dotati di preingressi, funzionali all'utilizzo dei mezzi stessi e non indipendenti, realizzati in legno, plastica, laminato metallico ed altri materiali similari ed aventi caratteristiche di mobilità.

     I preingressi, data la loro funzione e le loro caratteristiche, non sono soggetti a concessioni o autorizzazioni edilizie [14].

     4 bis. La superficie coperta dei preingressi deve essere limitata a metri quadrati 15 e l'altezza media non può superare di oltre 25 centimetri quella del mezzo di pernottamento; i preingressi esistenti devono essere adeguati entro il 31 dicembre 1997 [15].

     4 ter. Nel calcolo delle superfici si procede all'arrotondamento al metro quadrato inferiore [16].

     5. Nei periodi di chiusura dei complessi ricettivi descritti nel presente articolo è consentito il ricovero nelle piazzole dei mezzi di pernottamento autonomi e mobili di proprietà dei clienti, col divieto assoluto della loro fruizione.

 

     Art. 6. (Casi di promiscuità). [17]

     1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

     2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di camere del tipo albergo, non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

     3. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzuole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, ovvero un'occupazione delle piazzole analoga a quella propria dei parchi per vacanze, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

     4. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, «caravan» o altri allestimenti tipici dei villaggi turistici, ovvero un'occupazione delle piazzole analoga a quella propria dei parchi per vacanze, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

     5. Nei parchi per vacanze è consentita la presenza di tende, caravan o altri allestimenti tipici di villaggi turistici, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva dell'esercizio ed è obbligatoria l'offerta indifferenziata propria dei campeggi in almeno il 10 per cento delle piazzole costituenti il complesso ricettivo .

 

     Art. 7. (Classificazione delle aziende ricettive). [18]

     1. Le aziende ricettive sono classificate dalle Province territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabili da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza, alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla presente legge e ai requisiti posseduti, valutati secondo quanto previsto nelle allegate tabelle.

     2. I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in «requisiti obbligati», predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in «requisiti fungibili», fra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

     3. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente cinque per gli alberghi (da una a cinque stelle), tre per le residenze turistico alberghiere (da due a quattro stelle), tre per i villaggi turistici e i parchi per vacanze (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da una a quattro stelle). Le aziende ricettive alberghiere sprovviste di ingresso esclusivo con diretto accesso al piano stradale sono classificate al livello inferiore a quello previsto; tale riduzione non opera nel caso di aziende classificabili al livello minimo.

     4. La tabella A allegata alla presente legge indica il punteggio minimo complessivo, riferito ai requisiti obbligati ed a quelli fungibili, necessario per conseguire le diverse classificazioni.

     5. Le tabelle B, C, D, E, allegate alla presente legge indicano, rispettivamente per alberghi, residenze turistico-alberghiere , villaggi turistici e parchi per vacanze, campeggi, i requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione con i relativi punteggi.

     6. Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della «casa madre» e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente, tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali. Alle dipendenze non può essere attribuita una classifica superiore a quella della «casa madre».

     7. L'attribuzione del livello di classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale e indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio delle aziende ricettive alberghiere o all'aria aperta. Il livello di classificazione deve essere riportato, unitamente alla capacità ricettiva autorizzata, nella licenza di esercizio.

 

     Art. 8. (Denominazione degli esercizi ricettivi). [19]

     1. Le denominazioni dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti in uno stesso Comune devono essere preventivamente approvate dalla Provincia competente allo scopo di evitare omonimie fra i diversi esercizi. Non è consentito l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare confusioni sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi.

     2. Gli alberghi classificati cinque stelle che siano riconosciuti in possesso di adeguati «standard» - ricompresi fra quelli indicati nella tabella A dell'allegato alla quinta linea delle avvertenze - tipici degli esercizi di alta classe internazionale, sono autorizzati dalla Provincia competente ad assumere la denominazione aggiuntiva «lusso» simboleggiata con lettera «L» maiuscola, da inserire nel segno distintivo dell'esercizio.

     3. Le aziende ricettive all'aria aperta per le quali la licenza di esercizio prevede l'apertura annuale o la doppia apertura estivo-invernale, assumono la denominazione aggiuntiva «annuale» simboleggiata con la lettera «A» maiuscola da inserire nel segno distintivo dell'esercizio.

 

     Art. 9. (Validità e revisione della classificazione). [20]

     1. La classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 1983 e viene rinnovata per i quinquenni successivi.

     2. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente ciascun quinquennio.

     3. Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un esercizio, o qualora venga accertato che l'esercizio non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione dell'esercizio.

     4. Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio sia in sede di revisione che per nuovi esercizi hanno effetto fino al compimento del quinquennio stesso.

     5. Non si procede a revisioni di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

 

     Art. 10. (Attrezzature, impianti ed arredi).

     1. Le attrezzature e gli impianti degli esercizi ricettivi devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione del singolo esercizio.

     2. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dal comma precedente, il Comune, sentito il titolare dell'azienda e su conforme parere della commissione di cui all'art. 11 della l. 11 giugno 1971, n. 426 dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione dell'azienda al livello immediatamente inferiore a quello spettantele in base alle altre disposizioni della presente legge o, in caso di deficienze gravi o di aziende già classificate al livello più basso, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a tre mesi.

 

     Art. 11. (Denunzia dei requisiti). [21]

     1. I titolari delle aziende ricettive o i loro rappresentanti devono, entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire alla Provincia una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati gli elementi necessari per la classificazione ai sensi della presente legge.

     Analoga denuncia deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni ogni qualvolta siano sopravvenute modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito precedentemente denunciato.

     2. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti di cui al 1° comma, la Provincia può richiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione nonché accertare, mediante sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio con gli interessati, i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

     3. Per i nuovi esercizi deve essere provvisoriamente attribuita una classificazione valutata sulla base del progetto tecnico e degli elaborati predisposti al fine dell'ottenimento della concessione ad edificare, integrati da una dichiarazione dell'imprenditore sulla qualità e quantità delle prestazioni previste per il funzionamento dell'esercizio.

     4. Il provvedimento di classificazione provvisoria, e una copia delle tavole di progetto considerate dalla Provincia e da questa debitamente vistata, sono presentati dall'interessato al Comune al momento della richiesta di concessione ad edificare.

     5. Il provvedimento di classificazione definitiva viene adottato, previ gli opportuni accertamenti, sulla base della denuncia dei requisiti che l'imprenditore deve presentare nel termine di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, corredandola con gli elaborati tecnici approvati dal Comune, debitamente quotati e riportanti l'indicazione della specifica utilizzazione dei singoli locali e della superficie delle camere, delle unità abitative, delle piazzole e dei locali di servizio.

     Analoga procedura è adottata per gli interventi di ampliamento o di ristrutturazione interna degli esercizi esistenti.

     6. Per le singole dipendenze degli esercizi alberghieri devono essere presentate denunce separate.

     7. Le denunce devono essere compilate su modelli appositi predisposti dalla Regione.

 

     Art. 12. (Determinazione e pubblicità della classifica).

     1. I provvedimenti concernenti classificazione, revisione e declassificazione degli esercizi ricettivi devono essere notificati ai titolari dei singoli esercizi e comunicati alla Regione nonché, ove esista, alla competente azienda per la promozione turistica [22].

     2. Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammesso ricorso in opposizione, da presentare al Comune [23] che li ha adottati entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento [24].

     3. Su di esso il Comune [25] decide entro 60 giorni dalla sua presentazione, scaduti i quali senza che il Comune [26] si sia pronunciato il ricorso s'intende respinto [27].

     4. Oltre che dall'operatore direttamente interessato, il ricorso in opposizione può essere presentato anche da titolari di aziende ricettive dello stesso tipo ubicate nel territorio dello stesso Comune o da loro associazioni [28].

     5. Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'ENIT e all'ISTAT. Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.

     6. I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 13. (Insegna e altre indicazioni per il pubblico).

     Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben visibile all'esterno:

     - segno distintivo comprendente l'indicazione del tipo, della classificazione e la denominazione dell'esercizio;

     all'interno:

     nella zona di ricevimento degli ospiti:

     - licenza di esercizio;

     - copia della denuncia dei requisiti, vistata dal Comune [29] competente;

     - prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dal Comune [30] competente e corredato da planimetria in caso di villaggi albergo, villaggi turistici, campeggi, e parchi per vacanze, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole [31];

     - cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente agli esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.

 

     Art. 14. (Sanzioni). [32]

     1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da L. 500.000 a L. 2.000.000, il titolare di esercizio ricettivo che:

     a) non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dall'art. 13 della presente legge;

     b) nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dalla provincia;

     c) al di fuori delle ipotesi previste alle lett. a) e b), attribuisce al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicizza in qualsiasi altro modo, un tipo, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio o una denominazione diversa da quella approvata ovvero mancante dell'autorizzazione di cui al 1° comma dell'art. 8;

     d) non fa pervenire nei termini prescritti la denuncia di cui all'art. 11, o vi espone elementi non veritieri;

     e) non fornisce alla provincia le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

     f) dota le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, quale risulta dal prospetto di cui all'art. 13, o comunque eccede i limiti della capacità ricettiva indicata all'art. 13;

     g) omette di indicare nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto il tipo e la classificazione riconosciuti all'esercizio;

     h) fornisce ospitalità nelle residente turistico-alberghiere per un periodo inferiore a quello minimo fissato all'art. 3;

     i) consente, nei periodi di chiusura delle aziende ricettive all'aria aperta, l'utilizzo dei mezzi di pernottamento ivi parcheggiati o comunque posti in rimessaggio.

     l) non rispetta i limiti di promiscuità di cui all'articolo 6 [33].

     2. Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, anche attraverso il ricorso a terminologie e vocaboli stranieri, ovvero esercita l'attività ricettiva senza aver prima ottenuto l'attribuzione di un livello di classificazione, è punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 4.000.000.

     3. Chiunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'art. 4, quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da L. 5.000.000 a L. 20.000.000.

     3 bis. Il mancato adeguamento dei preingressi alle dimensioni massime di cui al comma 4 bis dell'articolo 5, comporta per il proprietario degli stessi l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e la rimozione delle strutture irregolari [34].

     4. In caso di recidiva il Comune può disporre la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile per comprovati motivi, per altri tre mesi.

     5. In caso di reiterata recidiva o di non eliminazione del motivo che ha indotto le sanzioni, la licenza di esercizio è revocata.

 

     Art. 15. (Vigilanza e applicazione delle sanzioni).

     Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, i Comuni [35] esercitano la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito dei rispettivi territori.

     L'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge è effettuata dai Comuni [36] con l'osservanza delle norme regionali disciplinanti la materia.

 

     Art. 16. (Vincoli di destinazione). [37]

     1. Per gli esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, la Giunta regionale, qualora ne riconosca l'opportunità ai fini turistici, può autorizzare, su conforme parere del Comune competente, la conversione da un tipo all'altro di quelli previsti dalla presente legge, fermi rimanendo i vincoli suddetti.

 

     Art. 17. (Aziende ubicate nel territorio di più Comuni). [38]

     Ai fini della presente legge le aziende ricettive che insistono sul territorio di più Comuni si considerano appartenenti al comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio ricettivo.

 

     Art. 18. (Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta). [39]

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge le aziende ricettive all'aria aperta indicate all'art. 4 sono assoggettate alla disciplina delle aziende alberghiere, in quanto applicabili.

 

     Art. 18 bis. (Disposizioni urbanistiche). [40]

     (Omissis).

 

     Art. 19. (Disposizioni per l'esercizio della delega).

     1. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati ai Comuni [41] delegati.

     2. La Regione ed i Comuni [42] delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

     3. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione degli stessi.

     4. In caso di persistente inattività dell'ente delegato e di ripetuto esercizio del potere sostitutivo di cui al comma precedente, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto, la revoca della delega.

     5. Per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ripartisce annualmente fra i Comuni [43] delegati contributi in proporzione al numero delle aziende ricettive esistenti nel loro territorio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 20. (Validità della nuova classificazione).

     1. La classificazione degli esercizi ricettivi prevista dalla presente legge è operante a partire dal 1° gennaio 1983.

     2. A tal fine le necessarie operazioni di classificazione sono compiute nel semestre che precede la data suddetta, sulla scorta delle denunce dei requisiti che i titolari delle aziende ricettive esistenti devono presentare entro il 30 giugno 1982.

 

     Art. 21. (Esercizi esistenti). [44]

     1. Per il biennio 1983-1984 gli esercizi ricettivi alberghieri esistenti alla data del 1° aprile 1982, in relazione alla classificazione loro attribuita alla data stessa e a richiesta del titolare dell'esercizio, possono essere classificati fino ai livelli indicati nella seguente tabella anche in assenza di non più di due dei requisiti obbligati previsti per il livello richiesto, purché l'azienda raggiunga il necessario punteggio complessivo come da Tabella A della legge:

     precedente classificazione: albergo di lusso; classificazione attribuibile = albergo 5 stelle o residenza turistico-alberghiera 4 stelle;

     precedente classificazione: albergo di 1ª categoria; classificazione attribuibile = albergo o residenza turistico alberghiera 4 stelle;

     precedente classificazione: albergo di 2ª categoria o pensione di 1ª categoria; classificazione attribuibile = albergo o residenza turistico- alberghiera 3 stelle;

     precedente classificazione: albergo di 3ª categoria o pensione di 2ª categoria; classificazione attribuibile = albergo o residenza turistico- alberghiera 2 stelle;

     precedente classificazione: albergo di 4ª categoria o pensione di 3ª categoria; classificazione attribuibile = albergo 1 stella o residenza turistico-alberghiera 2 stelle [45].

     2. Per il bilancio 1983-1984 gli esercizi ricettivi all'aria aperta esistenti e autorizzati alla data del 1° aprile 1982 possono essere classificati, a richiesta del titolare, nel livello loro attribuibile in base al punteggio posseduto, come da Tabella A della legge, anche in assenza di non più di due dei requisiti obbligati previsti dalla legge.

     3. Gli esercizi ricettivi esistenti e autorizzati alla data del 1° aprile 1982 che non raggiungono comunque il minimo di requisiti previsto per l'assegnazione di un livello di classificazione, sono provvisoriamente classificati nel livello più basso per la durata di due anni, salvo che nel frattempo vengano dotati dei requisiti necessari per una classificazione superiore. ln caso di esercizi assoggettati a vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, la classificazione provvisoria di cui al presente comma è consentita per tutta la durata del vincolo.

     4. I vincoli di destinazione eventualmente gravanti su esercizi ricettivi permangono su tali esercizi anche se in sede di prima classificazione ai sensi della presente legge ne venga riconosciuta l'appartenenza ad una tipologia diversa da quella originaria.

     5. Il limite di distanza stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3 non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. I complessi ricettivi all'aria aperta autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono mantenere tale qualificazione anche se dotati, nei limiti di cui all'art. 6, ultimo comma in caso di campeggi, di strutture non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5, 2° comma, salvo che risultino in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera.

     7. La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente per le costruzioni già esistenti alla data ivi indicata e non per eventuali successivi ampliamenti.

     8. (Omissis) [46].

     9. Per i complessi ricettivi all'aria aperta esistenti alla data del 1° aprile 1982, nei limiti della capacità ricettiva autorizzata alla data suddetta, la superficie minima della piazzola prevista nelle tabelle D ed E è ridotta, per i diversi livelli di classificazione, rispettivamente a metri quadrati 35, 40, 45 e 60 [47].

     10. Le opere eventualmente necessarie per l'assegnazione del livello minimo di classificazione ad esercizi ricettivi esistenti ed autorizzati alla data del 1° aprile 1982 possono essere consentite dai Comuni anche in deroga alle norme urbanistico-edilizie, ferma restando l'osservanza delle procedure stabilite al riguardo dalle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 22. (Attività ricettiva senza fini di lucro).

     Fino a quando non venga provveduto con altra legge, l'attività ricettiva svolta senza fini di lucro resta disciplinata dalla l. 21 marzo 1958, n. 326 e dal d.P.R. 20 giugno 1961, n. 869, nonché dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 22 bis. [48]

     Al fine di consentire l'applicazione di norme contenenti obblighi a carico di esercizi ricettivi, riferiti alle categorie di cui alla l. 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è approvata la seguente tabella di corrispondenza fra le categorie e i livelli di classificazione attribuiti alle aziende ricettive con decorrenza 10 gennaio 1983 ai sensi della presente legge regionale:

 

     a) Aziende ricettive alberghiere

Livelli di classificazione ai   Categorie della l. 30 dicembre

sensi della presente legge      1937, n. 2651 e successive

regionale                       modifiche

      5 stelle                   Albergo di lusso

      4 stelle                   Albergo di 1ª categoria

      3 stelle                   Albergo di 2ª categoria

      2 stelle                   Albergo di 3ª categoria

      1 stella                   Albergo di 4ª categoria

     b) Aziende ricettive all'aria aperta

Livelli di classificazione ai   Categorie della l. 30 dicembre

sensi della l.r. 4 marzo 1982,  1937, n. 2651 e successive

n. 11                           modifiche

      4 stelle                   Albergo di 2ª categoria

      3 stelle                   Albergo di 3ª categoria

      2 stelle                   Albergo di 4ª categoria

      1 stella                   Locanda

 

     Art. 23. (Disposizioni finanziarie).

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO

 

TABELLA A [49]

Punteggio minimo complessivo necessario per

l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione.

                         Punteggio minimo da conseguire per

 

 

   Livello di     Alberghi     Residenze       Villaggi     Campeggi

classificazione              Turistico -    Turistici e

                              Alberghiere     Parchi per

                                               Vacanze

 

*     1 stella      30            -              -            40

 

**    2 stelle      80           45              32           50

 

***   3 stelle      128          65              80           75

 

****  4 stelle      187          130            120           107

***** 5 stelle      240           -              -             -

 

Avvertenze

 

 

- Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono distinte in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra corrispondente sottovoce di grado superiore.

- I risultati dei calcoli previsti dalle Tabelle B, C, D e E sono, ove occorre, arrotondati alla unità superiore.

- Per i villaggi albergo e, in genere, per le strutture alberghiere a prevalente sviluppo orizzontale, gli obblighi di cui alle voci 2.04, 2.09 e 2.10 delle relative Tabelle sussistono in quanto e per quanto utili e compatibili, salva comunque l'attribuzione del relativo punteggio.

- Nei casi di promiscuità consentiti ai sensi dell'art. 6 della legge, la valutazione dei requisiti viene fatta con riferimento alle Tabelle corrispondenti alle tipologie ammesse.

- Per l'attribuzione della denominazione aggiuntiva "lusso" di cui all'articolo 8 secondo comma, si prendono in considerazione i seguenti "standard":

     1) Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da: vista panoramica; rilevanti pregi architettonici, artistici e decorativi della costruzione; particolare interesse storico e di tradizione dell'albergo in relazione anche alla sua abituale clientela; costruzione armonicamente inserita in contesto ambientale di particolare interesse storico, artistico, monumentale o naturale; tipo di costruzione che per gusto estetico, ubicazione, protezione da rumori, presenza di parco o di altri ampi spazi riservati si distingue particolarmente dagli edifici circostanti e da quelli della località adibiti ad albergo; rilevante ampiezza e fasto dell'entrata e della hall, con statue, fontane, scalone monumentale, sculture, tappeti, arazzi, quadri di autore, camino, poltrone, mobili antichi, ecc.; particolare favorevole rapporto, in termini di superficie e di numero, fra spazi e locali di uso comune e camere; particolare ampiezza delle sale di uso comune; particolare ampiezza delle camere; esistenza di appartamenti; rilevante ampiezza e numero degli ascensori; eccellente funzionalità di impianti, dotazioni ed arredi impianti ed attrezzature sportive, piscina o spiaggia privata; grande ristorante; terrazza e solarium; eleganza e funzionalità dei bagni.

     2) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali: tappeti o moquette in tutti gli ambienti; mobili di pregio estetico o antichi; arredi e tendaggi di particolare tono; radio, televisore, filodiffusore o filodiffusore di musica a circuito chiuso in tutte le camere; lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti; attrezzature, posaterie, stoviglie di particolare tono.

     3) Particolarità e qualità del servizio: direzione particolarmente qualificata; servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente; rapporto particolarmente favorevole tra numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti; qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere; dotazione di uniformi che identifichino gli addetti ai vari servizi; ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante; servizio di bar efficiente e possibilmente assicurato in più locali.

 

 

TABELLA B [50]

Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi,

con i relativi punteggi.

 

1. Prestazione di servizi                                  Punti

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria -

informazioni

1.011 assicurati 24/24 ore, con un dipendente per             12

servizio almeno 16/24 ore [5]

1.012 assicurati 24/24 ore con almeno un dipendente [3]        6

[4]

1.013 assicurati 16/24 ore con un addetto [1] [2]              1

1.014 direttore di albergo [3] [4] [5] [17]                    3

1.02 Servizio custodia valori

1.021 in cassaforte dell'albergo                               1

1.022 in cassaforte dell'albergo e con disponibilità di        2

cassette di sicurezza singole in numero pari ad almeno il

30% delle camere

1.03 Servizio di notte

1.031 portiere di notte [4] [5]                               10

1.032 addetto disponibile, a chiamata [1] [2] [3]              1

1.04 Trasporto interno dei bagagli

1.041 a cura del personale [3] [4] [5]                         6

1.042 a mezzo carrello a disposizione della clientela          3

1.05 Autoservizio per trasporto clienti e bagagli

1.051 gratuito                                                 5

1.052 a pagamento                                              3

1.06 Servizio di 1a colazione

1.061 in sala apposita [5]                                     3

1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi [2] [3]      2

[4]

1.063 per servizio reso anche nelle camere [5] aggiungere      5

punti

1.07 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto

1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto        3

[4] [5]

1.072 assicurato 12/24 ore [2] [3]                             2

1.08 Servizio di bar nei locali comuni

1.081 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto        3

[5]

1.082 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto        2

1.083 assicurato per almeno 2/24 ore                           1

1.09 Servizio di bar nelle camere

1.091 100% delle camere con minibar o con servizio            10

assicurato 24/24 ore a cura del personale addetto [5]

1.092 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto        7

1.093 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto        5

1.094 distributori automatici ai piani (almeno 1 per           2

piano)

1.10 Divise per il personale [4] [5]

1.11 Lingue estere correntemente parlate

1.111 dal gestore o direttore: 3 lingue                        3

2 lingue [4] [5]                                               2

1 lingua [3]                                                   1

1.112 dai capi servizio 4 o più lingue                         4

3 lingue                                                       3

2 lingue [4] [5]                                               2

1 lingua                                                       1

1.12 Servizio di centralino telefonico

1.121 assicurato da addetto 24/24 ore                          8

1.122 assicurato da addetto 16/24 ore                          6

1.123 assicurato da addetto 12/24 ore [3] [4] [5]              4

 

1.124 per conoscenza di almeno due lingue estere da parte      2

dell'addetto [5] aggiungere punti

1.125 per conoscenza di almeno una lingua estera da parte      1

dell'addetto, aggiungere punti

1.13 Cambio biancheria nelle camere o nei locali bagno

annessi [12]

1.131 lenzuola e federe tutti i giorni [5]                     8

almeno 3 volte alla settimana [4]                              4

almeno 2 volte alla settimana [3]                              2

almeno 1 volta alla settimana [1] [2]                          1

1.132 asciugamani e asciugatoi da bagno

tutti i giorni [3] [4] [5]                                     6

3 volte alla settimana [2]                                     3

2 volte alla settimana [1]                                     1

1.14 Accessori nei locali bagno

- annessi alle camere [6]:

saponetta [3] [4] [5]

sali da bagno [5]

asciugatoio da bagno di almeno 100 x 50 cm. [1] [2] [3]

[4] [5]

asciugamano

riserva di carta igienica [1] [2] [3] [4] [5]

sacchetti igienici [2] [3] [4] [5]

sgabello [1] [2] [3] [4] [5]

cestino rifiuti [1] [2] [3] [4] [5]

per ogni tipo di accessorio                                    1

- destinati ad uso comune:

riserva di carta igienica, sgabello, cestino rifiuti e         1

asciugamani [1] [2] [3] [4] [5]

1.15 Accessori nelle camere

necessario per cucito

documentazione sull'albergo e sulla località

necessario per scrivere

asciugamano [1] [2] [3] [4] [10]

asciugatoio da bagno [1] [2] [3] [4] [10]

per ogni accessorio                                            1

1.16 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti

1.161 resa entro 12 ore, per biancheria consegnata prima       8

delle ore 9

1.162 resa entro 24 ore [4] [5]                                4

1.17 Pulizia calzature [4] [5]

1.171 a cura del personale                                     4

1.172 con macchine automatiche ad uso gratuito                 2

1.18 Pulizia nelle camere

1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano [4]       2

[5]

1.182 una volta al giorno [1] [2] [3]                          1

2. Dotazioni, impianti e attrezzature

2.01 Acqua corrente calda e fredda in tutte le camere [1]      1

[2] [3] [4] [5]

2.02 Numero dei locali bagno privati (completi), espresso

in percentuale delle camere dell'albergo [7]

2.021 il 100% [5]                                             30

2.022 almeno il 90% [4]                                       25

2.023 almeno il 70% [3]                                       20

2.024 almeno il 40% [2]                                       10

2.025 almeno il 25%                                            5

2.026 almeno il 5%                                             1

2.03 Dotazione ulteriore dei locali bagno privati

 

2.031 2° lavabo in almeno il 75% delle camere                 10

2.032 2° lavabo in almeno il 50% delle camere                  6

2.04 Locali bagno comuni (completi) [7]

2.041 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno      1

privato, con il minimo di un locale bagno completo [1]

[2] [3] [4] [5]

2.042 per ogni ulteriore bagno comune completo aggiungere      1

punti

2.05 Servizi igienici comuni aggiuntivi

2.051 per ogni bagno                                           2

2.052 per ogni gabinetto, con lavabo                           1

2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e           1

gabinetti) privati e comuni [1] [2] [3] [4] [5]

2.07 Riscaldamento [8]

2.071 in tutto l'esercizio [3] [4] [5]                         5

2.072 nei locali comuni e in almeno il 50% delle camere        3

2.073 nei locali comuni [1] [2]                                1

2.08 Aria condizionata

2.081 in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle      5

camere [5]

2.082 nei locali comuni e, regolabile dal cliente, in          3

almeno il 50% delle camere

2.083 nei locali comuni                                        1

2.09 Ascensore di servizio o montacarichi [5] [9]              3

2.10 Ascensore per i clienti [9]

2.101 qualunque sia il numero dei piani [4] [5]                3

2.102 per gli alberghi con locali oltre i primi due piani      2

(escluso il pianterreno) [2] [3]

2.11 Dotazioni delle camere

2.111 letto con comodino, 1 sedia per letto, tavolino,         1

armadio, illuminazione normale [1] [2] [3] [4] [5]

2.112 lampade o appliques da comodino [2] [3] [4] [5]          1

2.113 ulteriore punto luce per leggere o scrivere [3] [4]      1

[5]

2.114 scrittoio                                                1

2.115 specchio con presa corrente [1] [2] [3] [4] [10]         1

2.116 cestino rifiuti [1] [2] [3] [4] [5]                      1

2.117 sgabello per bagagli [2] [3] [4] [5]                     1

2.12 Poltrone nelle camere

2.121 due per camera                                           5

2.122 una per camera [4] [5]                                   3

2.13 Vano soggiorno annesso alle camere in più del 3%          3

delle camere

2.14 Televisione

2.141 a colori in tutte le camere                              5

2.142 in bianco e nero in tutte le camere                      4

2.143 in bianco e nero nel 50% delle camere                    2

2.144 ad uso comune [2] [3] [4] [5]                            1

2.15 Radio o filodiffusione nelle camere, con regolazione

autonoma

2.151 nel 100% delle camere                                    4

2.152 in almeno il 50% delle camere                            1

2.16 Chiamata dei personale [1] [2] [3] [4] [5]

2.161 chiamata telefonica diretta                              4

2.162 chiamata attraverso centralino e con campanello          3

2.163 chiamata attraverso centralino                           2

2.164 chiamata con campanello                                  1

 

2.17 Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata

esterna diretta (i requisiti obbligati di cui alle

sottovoci 2.171 e 2.172 possono essere sostituiti con

quelli di cui alle corrispondenti sottovoci 2.181 e

2.182)

2.171 nel 100% delle camere [4] [5]                            4

2.172 almeno nel 70% delle camere [3]                          3

2.173 almeno nel 50% delle camere                              2

2.174 almeno nel 25% delle camere                              1

2.18 Telefono nelle camere, abilitato alla chiamata

esterna diretta

2.181 nel 100% delle camere                                    8

2.182 almeno nel 70% delle camere                              6

2.183 almeno nel 50% delle camere                              4

2.184 almeno nel 25% delle camere                              2

2.19 Linee telefoniche esterne

2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune      1

[1] [2] [3] [4] [5]

2.192 per ogni ulteriore linea telefonica (entro un            1

massimo di 10 linee), aggiungere punti

2.20 Telescrivente                                             8

2.21 Sale comuni [12]

2.211 una sala per uso comune, che può coincidere con la       1

sala ristorante [1]

2.212 di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala      2

ristorante, non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime

dieci camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere

fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera oltre la

ventesima [2]

2.213 come 2.212, maggiorata del 10% [3]                       3

2.214 come 2.212, maggiorata del 20% [4]                       4

2.215 come 2.212, maggiorata del 30% [5]                       5

2.216 come 2.212, maggiorata del 40%                           8

2.217 come 2.212, maggiorata del 50%                          12

2.218 come 2.212, maggiorata del 80%                          18

2.219 come 2.212, maggiorata del 100% o più                   25

2.22 Ristorante

2.221 in locale apposito                                       5

2.222 in locale comune                                         2

2.223 se con cucina tipica, aggiungere punti                   3

2.224 per servizio ristorante reso per almeno 240 giorni      10

negli alberghi ad apertura annuale e 120 giorni negli

alberghi ad apertura stagionale, aggiungere punti

2.23 Tavernetta o tavola calda

2.231 in locale apposito                                       5

2.232 in locale comune, o annessa al ristorante o al bar       2

2.24 Bar

2.241 banco bar posto in locale separato [4] [5]              10

2.242 banco bar posto in locale comune                         7

2.243 mobile bar posto in locale comune [2] [3]                5

2.244 esterno, ma con accesso diretto dall'albergo             2

2.25 Sale separate per lettura, congressi, giochi per          3

adulti, ecc.: per ognuna

2.26 Sala TV separata [4] [5]                                  3

2.27 Sala giochi per bambini, separata

2.271 di superficie superiore a mq. 30                         3

2.272 di superficie da 25 a 30 mq.                             2

2.273 se con assistente, aggiungere punti                      3

2.28 Locali di servizio (offices) ai piani [5]                 2

 

2.29 Sauna                                                     1

2.30 Accessibilità per handicappati (accesso a livello         5

stradale o facilitato, ascensore di cm. 75x130 con porte

automatiche, camere e locali bagno con porte di ingresso

di almeno 75 cm. di larghezza [5a]

2.31 Montavivande                                              3

2.32 Cassetta di sicurezza a muro nel 30% delle camere         2

2.33 Impianti sportivo-ricreativi

2.331 piscina coperta                                         10

2.332 piscina scoperta                                         5

2.333 campo da golf                                            6

2.334 campo da tennis, ognuno                                  3

2.335 parco                                                    7

2.336 giardino                                                 3

2.337 per altri impianti (attrezzature per gioco bambini,      2

minigolf, bocce, ecc.) ognuno

2.34 Ingresso protetto da portico o pensilina                  3

2.35 Ingresso separato per i bagagli [5]                       3

3. Ubicazione e aspetto.

3.01 Accessi e comunicazioni

3.011 ottimi                                                   3

3.012 normali                                                  2

3.013 se assicurati con mezzi di linea pubblici,               2

aggiungere punti

3.02 Collocazione nella località (vista, centralità,

parco, ecc.)

3.021 eccezionale                                              6

3.022 ottima                                                   4

3.023 buona                                                    2

3.03 Silenziosità

3.031 100% delle camere senza rumori, o insonorizzate          8

3.032 60% delle camere senza rumori, o insonorizzate           4

3.033 40% delle camere senza rumori, o insonorizzate           2

3.04 Aspetto esterno

3.041 impeccabile                                              5

3.042 ottimo                                                   3

3.043 buono                                                    1

3.05 Area di pertinenza dell'esercizio alberghiero, a

disposizione della clientela

3.051 almeno 100 mq. per camera                               12

3.052 almeno 50 mq. per camera                                 8

3.053 almeno 25 mq. per camera                                 5

3.054 almeno 5 mq. per camera                                  2

3.06 Posti di parcheggio, nell'esercizio o nelle

adiacenze, senza limitazioni di tempo e in percentuale

del numero delle camere [11]

3.061 almeno il 100%                                           8

3.062 almeno l'80%                                             6

3.063 almeno il 60%                                            4

3.064 almeno il 30%                                            2

 

 

Note alla Tabella B

[1] Obbligatorio per alberghi *

[2] Obbligatorio per alberghi **

[3] Obbligatorio per alberghi ***

[4] Obbligatorio per alberghi ****

[5] Obbligatorio per alberghi *****

 

[5a] v. però a questo proposito le norme tecniche di attuazione allegate alla L.R. 12 giugno 1989, n. 15 "Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative" pubblicata nel B.U. n. 9 parte I 28 giugno 1989.

[6] Negli esercizi che dispongono di meno di 10 locali bagno privati, il punteggio per gli accessori (voce 1.14) è attribuito nel limite massimo di 3 punti.

[7] Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda. Tale dotazione (voci 2.02 e 2.04) non è tassativa per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti al 31.12.1981, in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili.

[8] L'obbligo del riscaldamento (voce 2.07) non sussiste per gli esercizi con licenza temporanea di durata limitata a periodi stagionali compresi fra il 1° maggio e il 30 settembre, per i quali, ai soli fini dei punteggio, l'obbligo si dà per assolto.

[9] Per gli immobili esistenti al 31 dicembre 1981, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi (voci 2.09 e 2.10) non sussiste qualora vi ostino accertati impedimenti di natura giuridica o tecnica; in tale caso l'obbligo, ai soli fini dei punteggio, si dà per assolto.

[10] Gli obblighi relativi a "asciugamano" e a "asciugatoio da bagno" (voce 1.15) nonché a "specchio compresa corrente" (voce 2.11) non sussistono per le camere dotate di locale bagno privato.

[11] Per le località prive di accesso stradale, il punteggio di cui alla voce 3.06 viene attribuito, a titolo compensativo, nella misura di 2 punti.

[12] In caso di alberghi che per ubicazione e per clientela abituale sono riconosciuti prevalentemente utilizzati per brevi soggiorni da clienti che viaggiano per ragioni professionali il Comune può con motivato provvedimento dichiarare assolto, ai fini della classificazione fino al livello 3 stelle, l'obbligo delle sale comuni anche con il solo possesso del requisito di cui alla sottovoce 2.211.

[17] In caso di alberghi a tre stelle con meno di centoquaranta posti letto l'obbligo del direttore di albergo non sussiste. [51]

 

TABELLA C [52]

Requisiti (obbligati e fungibili) delle residenze

turistico-alberghiere con i relativi punteggi.

 

1 Prestazioni di servizi                                   Punti

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni

1.011 assicurati 16/24 ore [4]                                 6

1.012 assicurati 14/24 ore [3]                                 3

1.013 assicurati 12/24 ore [2]                                 1

1.014 direttore d'albergo [3] [4] [11]                         3

1.02 Servizio custodia valori

1.021 in cassaforte dell'albergo residenziale                  1

1.022 in cassaforte dell'albergo residenziale e con            2

disponibilità di cassette di sicurezza singole in numero

pari ad almeno il 30% delle unità abitative

1.03 Servizio di notte

1.031 portiere di notte [4]                                   10

1.032 addetto disponibile, a chiamate [2] [3]                  1

1.04 Trasporto interno dei bagagli

1.041 a cura del personale                                     6

1.042 a mezzo carrello a disposizione della clientela          3

1.05 Autoservizio per trasporto clienti e bagagli

 

1.051 gratuito                                                 5

1.052 a pagamento                                              3

1.06 Servizio di 1a colazione

1.061 in sala apposita                                         3

1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi              2

1.063 per servizio reso anche nelle unità abitative            5

aggiungere punti

1.07 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto

1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto        3

1.072 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto        2

1.08 Servizio di bar nei locali comuni

1.081 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto        3

1.082 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto        2

1.083 assicurato almeno 2/24 ore                               1

1.09 Servizio di bar nelle unità abitative

1.091 100% delle unità abitative con minibar o con            10

servizio assicurato 24/24 ore a cura del personale

addetto

1.092 assicurato 16/24 ore a cura dei personale addetto        7

1.093 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto        5

1.094 distributori automatici ai piani (almeno 1 per           2

piano)

1.10 Divise per il personale [4]                               5

1.11 Lingue estere correntemente parlate

1.111 dal gestore o direttore: 3 lingue                        3

2 lingue [4]                                                   2

1 lingua [2] [3]                                               1

1.112 dai capi servizi: 4 o più lingue                         4

3 lingue                                                       3

2 lingue                                                       2

1 lingua                                                       1

1.12 Servizio di centralino telefonico

1.121 assicurato da addetto 24/24 ore                          5

1.122 assicurato da addetto 16/24 ore                          3

1.123 assicurato da addetto 12/24 ore [2] [3] [4]              1

1.124 per conoscenza di almeno due lingue estere da parte      2

dell'addetto, aggiungere punti

1.125 id. una lingua, aggiungere punti                         1

1.13 Cambio biancheria nelle unità abitative

1.131 lenzuola e federe:

tutti i giorni [4]                                             8

almeno 3 volte alla settimana [3]                              4

almeno 2 volte alla settimana [3] [2]                          1

1.132 asciugamani e asciugatoi da bagno

tutti i giorni [4]                                             3

almeno 3 volte alla settimana [2] [3]                          1

1.14 Accessori nei locali bagno: asciugamani, riserva di       1

carta igienica, sgabello e cestino rifiuti in tutti i

locali, oltre a saponetta, asciugatoio da bagno e

sacchetti igienici in quelli annessi alle unità abitative

[2] [3] [4]

1.15 Accessori nelle unità abitative: necessari per            1

cucito, documentazione sull'albergo residenziale e sulla

località, necessario per scrivere, per ogni accessorio

1.16 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti

1.161 resa entro 12 ore per biancheria consegnata prima        8

delle ore 9

1.162 resa entro 24 ore [4]                                    4

1.17 Pulizia calzature

 

1.171 a cura del personale                                     4

1.172 con macchine automatiche ad uso gratuito                 2

1.18 Pulizia nelle unità abitative

1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano           2

1.182 una volta al giorno [2] [3] [4]                          1

1.183 se comprende anche le stoviglie, aggiungere punti        3

2. Dotazioni, impianti e attrezzature.

2.01 Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità           1

abitative [3] [4] [5]

2.02 Locali-bagno privati completi [5]

2.021 in tutte le unità abitative [2] [3] [4]                  1

2.022 come sopra, con antibagno                                5

2.03 Dotazione ulteriore dei locali-bagno privati

2.031 2° lavabo in almeno il 75% delle unità abitative        10

2.032 come sopra in almeno il 50% delle unità abitative        6

2.04 Locali bagno comuni completi [1]

2.041 almeno uno [2] [3] [4]                                   1

2.042 per ogni ulteriore bagno comune completo aggiungere      1

punti

2 05 Servizi igienici comuni aggiuntivi

2.051 per ogni bagno                                           2

2.052 per ogni gabinetto, con lavabo                           1

2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e           1

gabinetti) privati e comuni [2] [3] [4]

2.07 Riscaldamento in tutto l'esercizio [2] [3] [4] [8]        1

2.08 Aria condizionata

2.081 in tutto l'esercizio, e regolabile dal cliente           5

nelle unità abitative

2.082 nei locali comuni e, regolabile dal cliente, in          3

almeno il 50% delle unità abitative

2.083 nei locali comuni                                        1

2.09 Ascensore di servizio e montacarichi                      3

2.10 Ascensore per i clienti [3] [4] [6] [10]                  1

2.11 Composizione delle unità abitative, oltre al

servizio di cucina ed al locale-bagno di cui alla voce

2.02

2.111 vani distinti per soggiorno e per pernottamento: in      6

tutte le unità abitative [4]

2.112 vani distinti per soggiorno e per pernottamento: in      4

almeno il 50% delle unità abitative

2.113 monolocale attrezzato per soggiorno e                    2

pernottamento: in tutte le unità abitative [3]

2.114 monolocale attrezzato per pernottamento: in tutte        1

le unità abitative [2]

2.12 Dotazioni delle unità abitative

2.121 attrezzatura idonea alla preparazione ed alla            1

consumazione dei pasti [2] [3] [4]

2.122 dotazione prevista per le camere ed i bagni degli        1

alberghi di pari livello [2] [3] [4]

2.123 dotazione per il soggiorno degli ospiti [3] [4]          2

2.13 Salotto permanente in vano separato in più del 20%        3

delle unità abitative

2.14 Televisione

2.141 a colori in tutte le unità abitative                     5

2.142 in bianco e nero in tutte le unità abitative [3]         4

[4]

2.143 in bianco e nero nel 50% delle unità abitative           2

2.144 ad uso comune                                            1

 

2.15 Radio o filodiffusione nelle unità abitative, con

regolazione autonoma

2.151 nel 100% delle unità abitative [4]                       4

2.152 almeno nel 50% delle unità abitative                     1

2.16 Chiamata del personale [2] [3] [4]

2.161 chiamata telefonica diretta                              4

2.162 chiamata attraverso centralino e con campanello          3

2.163 chiamata attraverso centralino                           2

2.164 chiamata con campanello                                  1

2.17 Telefono nelle unità abitative, non abilitato alla

chiamata esterna diretta (i requisiti obbligati di cui

alle sottovoci 2.171, 2.172 e 2.173 possono essere

sostituiti con quelli di cui alle corrispondenti

sottovoci 2.181, 2.182 e 2.183)

2.171 nel 100% delle unità abitative [4]                       4

2.172 almeno nel 70% delle unità abitative [3]                 2

2.173 almeno nel 50% delle unità abitative [2]                 1

2.18 Telefono nelle unità abitative, abilitato alla

chiamata esterna diretta

2.181 nel 100% delle unità abitative                           8

2.182 almeno nel 70% delle unità abitative                     4

2.183 almeno nel 50% delle unità abitative                     2

2.19 Linee telefoniche esterne

2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune      1

[2] [3] [4]

2.192 per ogni ulteriore linea telefonica (entro un            1

massimo di 10 linee)

2.20 Telescrivente                                             8

2.21 Sale comuni

2.211 una sala per uso comune esclusa l'eventuale sala         1

ristorante [2]

2.212 di superficie complessiva (esclusa la eventuale          2

sala ristorante) pari a mq. 4 per ognuna delle prime

dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori

unità fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità oltre

la ventesima [3]

2.213 come 2.212, maggiorata del 10% [4]                       3

2.214 come 2.212, maggiorata del 20%                           4

2.215 come 2.212, maggiorata del 30%                           5

2.216 come 2.212, maggiorata del 40%                           8

2.217 come 2.212, maggiorata del 50%                          12

2.218 come 2.212, maggiorata dell'80%                         18

2.219 come 2.212, maggiorata del 100% o più                   25

2.22 Ristorante                                                5

2.23 Bar

2.231 banco bar posto in locale separato                      10

2.232 banco bar posto in locale comune                         5

2.233 esterno, ma con accesso diretto dalla residenza          2

turistica-alberghiera

2.24 Sale separate per lettura, TV, congressi, giochi per      3

adulti, ecc. per ognuna

2.25 Sala giochi per bambini, separata

2.251 di superficie superiore a mq. 30                         3

2.252 di superficie da 25 a 30 mq.                             2

2.253 se con assistente, aggiungere punti                      3

2.26 Locali di servizio (offices) ai piani                     3

2.27 Sauna                                                     2

2.28 Cassetta di sicurezza a muro del 30% delle unità          2

abitative

 

2.29 Accessibilità per handicappati (accesso a livello         5

stradale o facilitato, ascensore di cm. 75x130 con porte

automatiche, locali con porte di almeno 75 cm. di

larghezza) [5a]

2.30 Impianti sportivo-ricreativi

2.301 piscina coperta                                         10

2.302 piscina scoperta                                         5

2.303 campo da golf                                            6

2.304 campo da tennis, ognuno                                  3

2.305 parco                                                    7

2.306 giardino                                                 3

2.307 per altri impianti (attrezzature per gioco bambini,      2

minigolf, bocce, ecc.) ognuno

2.31 Ingresso protetto da portico o pensilina                  3

2.32 Ingresso separato per i bagagli                           3

3. Ubicazione e aspetto

3.01 Accessi e comunicazioni

3.011 ottimi                                                   3

3.012 normali                                                  2

3.013 se assicurati con mezzi di linea pubblici,               2

aggiungere punti

3.02 Collocazione nella località (vista, centralità,

parco, ecc.)

3.021 eccezionale                                              6

3.022 ottima                                                   4

3.023 buona                                                    2

3.03 Silenziosità

3.031 100% delle unità abitative senza rumori, o               8

insonorizzate

3.032 60% delle unità abitative senza rumori, o                4

insonorizzate

3.033 40% delle unità abitative senza rumori, o                2

insonorizzate

3.04 Aspetto esterno

3.041 impeccabile                                              5

3.042 ottimo                                                   3

3.043 buono                                                    1

3.05 Area di pertinenza dell'esercizio alberghiero, a

disposizione della clientela

3.051 almeno 100 mq. per unità abitativa                      12

3.052 almeno 50 mq. per unità abitativa                        8

3.053 almeno 25 mq. per unità abitativa                        5

3.054 almeno 5 mq. per unità abitativa                         2

3.06 Posti di parcheggio gratuiti, nell'esercizio o nelle

adiacenze, senza limitazioni di tempo e in percentuale

del numero delle unità abitative [7]

3.061 almeno il 100%                                           8

3.062 almeno l'80%                                             6

3.063 almeno il 60%                                            4

3.064 almeno il 30%                                            2

 

 

Note alla Tabella C

 

[2] Obbligatorio per residenza turistico-alberghiera **

[3] Obbligatorio per residenza turistico-alberghiera ***

[4] Obbligatorio per residenza turistico-alberghiera ****

[5] Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Tale dotazione (voci 2.02 e 2.04) non è tassativa per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti al 31.12.1981, in relazione agli eventuali impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili. Il requisito s'intende assolto anche in caso di impianti posti in vani distinti fra loro complementari.

[5a] v. però a questo proposito le norme tecniche di attuazione allegate alla L.R. 12 giugno 1989, n. 15 "Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative" pubblicata nel B.U. n. 9 parte I 28 giugno 1989.

[6] Per gli immobili esistenti al 31.12.1981 nei quali all'installazione dell'ascensore ostino accertati impedimenti di natura giuridica o tecnica, il punteggio viene attribuito anche in assenza del detto impianto.

[7] Per le località prive di accesso stradale, il punteggio di cui alla voce 3.06 viene attribuito, a titolo compensativo, nella misura di 2 punti.

[8] Negli esercizi con licenza temporanea di durata limitata a periodi stagionali compresi tra il 1° maggio e il 30 settembre, il punteggio viene attribuito anche in assenza di impianto di riscaldamento.

[10] Per le strutture alberghiere a prevalente sviluppo orizzontale, gli obblighi di cui alle voci 2.09 e 2.10 sussistono in quanto e per quanto utili e compatibili, salva in tali casi l'attribuzione del relativo punteggio.

[11] In caso di residenza turistico-alberghiera a tre stelle con meno di centoquaranta posti letto l'obbligo del direttore d'albergo non sussiste.

 

 

TABELLA D [53]

Requisiti (obbligati e fungibili) dei villaggi turistici

e dei parchi per vacanze e relativi punteggi.

 

1. Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture      Punti

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di

polvere [2] [3] [4] [5]

1.011 con fondo naturale                                       1

1.012 con spargimento di pietrisco e ghiaia                    2

1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura       3

di asfalto

1.02 Viabilità pedonale

1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole [2]                    1

1.022 passaggi pedonali ogni piazzola [3] [4]                  2

1.03 Parcheggio auto [5]

1.031 area di sosta in prossimità del locale di                3

ricevimento, con un numero di posti auto pari ad almeno

il 5% del numero delle piazzole

1.032 una o più aree di parcheggio, anche non contigue         1

purché recintate, con un numero complessivo di posti auto

non inferiore al 70% di quello delle piazzole [2] [3] [6]

1.033 come 1.032, con posti auto coperti [4] [6]               2

1.04 Aree libere per uso comune

1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5%            1

dell'intera superficie del villaggio turistico e dei

parchi per vacanze [2] [3]

1.042 di superficie complessiva non inferiore al 10%           4

dell'intera superficie del villaggio turistico e dei

parchi per vacanze [4]

1.043 di superficie complessiva superiore al 20%               8

dell'intera superficie del villaggio turistico e dei

parchi per vacanze

 

1.05 Altre aree, sistemate a giardino

1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10%           2

dell'area di cui alla voce 1.04

1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15%           3

dell'area di cui alla voce 1.04

1.053 di superficie complessiva superiore al 20%               5

dell'area di cui alla voce 1.04

1.06 Aree ombreggiate

1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10%           1

dell'intera superficie del villaggio turistico e dei

parchi per vacanze [2]

1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20%           2

dell'intera superficie del villaggio turistico e dei

parchi per vacanze [3]

1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30%           3

dell'intera superficie del villaggio turistico e dei

parchi per vacanze [4]

1.064 di superficie complessiva superiore al 40%               4

dell'intera superficie del villaggio turistico e dei

parchi per vacanze

1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da            1

vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti

1.07 Superficie delle piazzole [6] [7]

1.072 non inferiore a mq. 70 [2]                               3

1.073 non inferiore a mq. 80 [3]                               5

1.074 non inferiore a mq. 90 [4]                               7

1.08 Individuazione delle piazzole

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola      1

[2] [3] [4]

1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul       1

terreno o con picchetti [2]

1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali o con         2

vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) [3] [4]

1.09 Sistemazione delle piazzole

1.091 a prova di acqua e di polvere [2] [3] [4]                1

1.092 come 1.091, prevalentemente a prato                      3

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle      1

norme CEI [2] [3] [4]

1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel              1

rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla

distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque

in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità

veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni [2] [3]

[4]

1.12 Impianto idrico [8] da realizzarsi con tubazioni di       1

norma interrate ed alimentato in modo da consentire

l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato

non inferiore a litri 100, di cui almeno 50 potabili.

Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano

regolamenti locali [2] [3] [4]

1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel              1

rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla

fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e

smaltimento delle acque [2] [3] [4]

1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel

rispetto delle norme vigenti [2] [3] [4]

1.15 Impianto telefonico per uso comune

1.152 con una linea esterna e cabina [2] [3] [4]               3

 

1.153 per ogni ulteriore linea fino a un massimo di 10         1

linee aggiungere punti

1.16 Impianto per la raccolta dei rifiuti solidi da            1

realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti

lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità

complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4

piazzole, e da queste non distanti più di metri 100 [2]

[3] [4]

2. Servizi, attrezzature ed impianti complementari.

2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in locale

apposito all'ingresso del villaggio e assicurato

2.011 ore 14/24 [2]                                            1

2.012 ore 18/24 [3] [4]                                        2

2.013 ore 24/24                                                3

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.021 1 volta al giorno [2]                                    1

2.022 2 volte al giorno [3] [4]                                2

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

2.031 2 volte al giorno [2] [3]                                1

2.032 con addetto diurno permanente [4]                        4

2.04 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia

degli appositi recipienti [9]

2.041 1 volta al giorno [2] [3] [4]                            1

2.042 2 volte al giorno                                        4

2.05 Pronto soccorso da assicurarsi con cassetta di            1

pronto soccorso debitamente attrezzata e con assistenza

medica e infermieristica garantita 24/24 ore, a chiamata

[2] [3] [4]

2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con

suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi [10]

2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti [2] [11]                           1

2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti [3] [4] [11]                       4

2.063 1 bidet a spruzzo ogni 100 ospiti [11]                   1

2.064 1 bidet a spruzzo ogni 50 ospiti [11]                    3

2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti [11]                      1

2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti [2] [11]                  3

2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti [3] [11]                  5

2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti [4] [11]                  7

2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti                   2

2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti                   3

2.0611 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti                   4

2.0612 almeno i doccia aperta ogni 40 ospiti                   5

2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti [2]                             1

2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello             2

divisorio [11]

2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti [3] [11]                        3

2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello             4

divisorio [4] [11]

2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5       1

lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal

suolo [2] [3] [4] [11]

2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti [2] [3] [11]                 1

2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti [4] [11]                     2

2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40       3

ospiti [2] [3] [11]

2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30       6

ospiti [4] [11]

2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti [2]                 1

 

2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso        3

vano stenditoio [3]

2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso        5

vano stenditoio [4]

2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 30 piazzole non       1

fornite di allaccio alla rete fognaria [2] [3] [4]

2.07 Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi,      1

lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso

fontanelle [11] in ragione di almeno una ogni 40 ospiti

[2] [3] [4]

2.08 Erogazione acqua calda [12]

2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle docce          1

chiuse [2]

2.082 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle altre         3

installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui

alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.063 [3]

2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle altre         5

installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui

alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.0626 [4]

2.09 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità

abitative [13], con allacciamento agli impianti idrico e

fognario

2.091 installazioni igienico-sanitarie (lavabo e w.c.] in      1

almeno il 10% della U.A.

2.092 come 2.091 in almeno il 20% delle U.A.                   2

2.093 installazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia,        4

w.c. e bidet] in almeno il 30% delle U.A.

2.094 come 2.093 in almeno il 50% delle U.A. [4]               6

2.095 come 2.093 in almeno il 75% delle U.A.                   8

2.096 come 2.093 in tutte le U.A.                             10

2.10 Dotazione delle U.A.

2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di            1

ospiti non superiore a 8, comprese quelle per la

preparazione e la consumazione dei pasti [2] [3] [4]

2.102 attrezzatura per soggiorno all'aperto composta da 2      3

sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone [4]

2.103 presa di corrente [2] [3] [4]                            1

2.104 riscaldamento in almeno il 30% delle U.A.                2

2.105 riscaldamento in almeno il 60% delle U.A.                4

2.106 riscaldamento nel 100% delle U.A.                        7

2.11 Attrezzature di ristoro

2.111 bar [2] [3] [14]                                         1

2.112 bar in locale apposito, con tavolini e sedie [4]         3

2.113 tavola calda o ristorante self-service [3] [4]           2

2.114 ristorante con numero di coperti non inferiore al        4

20% della ricettività autorizzata

2.115 spaccio [2] [3] [4] [14]                                 1

2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, pallavolo,

pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)

2.121 almeno una attrezzatura [3]                              3

2.122 almeno 2 attrezzature [4]                                5

2.123 per ogni attrezzatura in più                             2

2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi

bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis

da tavolo, bocce, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio

articoli sportivi, ecc.)

2.131 almeno una attrezzatura (o servizio) [2]                 1

2.132 almeno 2 attrezzature (o servizi) [3]                    3

2.133 almeno 3 attrezzature (o servizi) [4]                    5

 

2.134 per ogni attrezzatura o servizio in più                  2

3. Ubicazione e caratteristiche ambientali

3.01 Accesso

3.011 con oltre 1 Km di strada non asfaltata

3.012 con non più di 1 Km. di strada non asfaltata             2

3.013 con strada asfaltata sino all'ingresso                   3

3.02 Collocazione nella località (vista, prossimità ad

elementi di richiamo turistico, ecc.)

3.021 buona                                                    1

3.022 ottima                                                   2

3.023 eccezionale                                              4

3.03 Silenziosità

3.031 buona                                                    1

3.032 ottima                                                   2

3.033 eccezionale                                              4

 

 

Note alla tabella D

 

[2] Obbligatorio per villaggi turistici e parchi per vacanze

[3] Obbligatorio per villaggi turistici e parchi per vacanze

[4] Obbligatorio per villaggi turistici e parchi per vacanze

[5] Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.03 non sussistono per i villaggi turistici e parchi per vacanze non raggiunti da strada carrozzabile. In tale caso ai fini della classificazione vengono attribuiti, a titolo compensativo, 4 punti.

[6] Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 30%.

[7] La piazzola è attrezzabile con una unità abitativa avente capacità ricettiva massima di 8 persone e media di 4 persone. E' consentita la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di tre posti ognuna.

[8] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata.

Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

[9] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito dal pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

[10] Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate.

Nel caso in cui tutte le piazzole risultino dotate di installazioni igienico-sanitarie private, l'obbligo di cui sopra permane nella misura di una installazione ogni 100 persone ospitabili.

[11] Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.

[12] L'obbligo di cui alla voce 2.08 [erogazione acqua calda) va riferito distintamente alle installazioni di uso comune e, qualora esistano, a quelle riservate.

Negli insediamenti situati oltre i m. 700 s.l.m. la erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico- sanitarie, escluse quelle di cui alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.0626.

[13] "Per unità abitativa [U.A.) s'intende l'insieme dato dalla piazzola e dai mezzi di pernottamento, comprensivo di preingressi, ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 3 per persona e non può comunque superare:

mq. 35 nei villaggi a 2 stelle

mq. 40 nei villaggi a 3 stelle

mq. 45 nei villaggi a 4 stelle

Il parametro minimo non si applica per tende, camper o caravan."

[14] L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso l'obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.

 

 

TABELLA E [54]

Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi,

con i relativi punteggi.

1. Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture      Punti

1.01 Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di

polvere [1] [2] [3] [4] [5]

1.011 con fondo naturale                                       1

1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia                    2

1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura       3

di asfalto

1.02 Viabilità pedonale

1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole, e comunque alla       1

distanza massima di 50 mt. l'uno dall'altro [1] [2]

1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole [3] [4]                2

1.023 passaggi pedonali ogni piazzola                          3

1.03 Parcheggio auto [5]

1.031 area di sosta in prossimità del locale di                3

ricevimento, con un numero di posti auto pari ad almeno

il 5% del numero delle piazzole

1.032 una o più aree di parcheggio, anche non contigue         1

purchè recintate, con un numero complessivo di posti auto

non inferiore al 70% di quello delle piazzole [1] [2] [3]

[6]

1.033 come 1.032, con posti auto coperti [4] [6]               2

1.04 Aree libere per uso comune

1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5%            1

dell'intera superficie del campeggio [1] [2] [3]

1.042 di superficie complessiva non inferiore al 10%           4

dell'intera superficie del campeggio [4]

1.043 di superficie complessiva superiore al 20%               8

dell'intera superficie del campeggio

1.05 Altre aree, sistemate a giardino

1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10%           2

dell'area di cui alla voce 1.04

1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15%           3

dell'area di cui alla voce 1.04

1.053 di superficie complessiva superiore al 20%               5

dell'area di cui alla voce 1.04

1.06 Aree ombreggiate

1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10%           1

dell'intera superficie del campeggio [1] [2]

1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20%           3

dell'intera superficie del campeggio [4]

1.064 di superficie complessiva superiore al 40%               4

dell'intera superficie del campeggio

 

1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da            1

vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti

1.07 Superficie delle piazzole [6] [7]

1.071 non inferiore a mq. 60 [1]                               1

1.072 non inferiore a mq. 70 [2]                               3

1.073 non inferiore a mq. 80 [3]                               5

1.074 non inferiore a mq. 90 [4]                               7

1.08 Individuazione delle piazzole

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola      1

[1] [2] [3] [4]

1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul       1

terreno o con picchetti [1] [2]

1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali o con         2

vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) [3] [4]

1.09 Sistemazione delle piazzole

1.091 a prova d'acqua e di polvere [1] [2] [3] [4]             1

1.092 come 1.091, prevalentemente a prato                      3

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle      1

norme C.E.I. [1] [2] [3] [4]

1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel              1

rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla

distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque

in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità

veicolare e pedonale nonchè dei servizi comuni [1] [2]

[3] [4]

1.12 Impianto idrico, [8] da realizzarsi con tubazioni di      1

norma interrate ed alimentato in modo da consentire

l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato

non inferiore a litri 100, di cui almeno 50 potabili.

Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano

regolamenti locali [1] [2] [3] [4]

1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel              1

rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla

fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e

smaltimento delle acque [1] [2] [3] [4]

1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel           1

rispetto delle norme vigenti [1] [2] [3] [4]

1.15 Impianto telefonico per uso comune

1.151 con una linea esterna [1] [9]                            1

1.152 con una linea esterna e cabina [2] [3] [4]               3

1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10         1

linee), aggiungere punti

1.16 Impianto per la raccolta dei rifiuti solidi da            1

realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti

lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità

complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4

piazzole, e da queste non distante più di metri 100 [1]

[2] [3] [4]

2. Servizi, attrezzature ed impianti complementari

2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in locale         1

apposito all'ingresso del campeggio [1] [2] [3] [4]

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.021 1 volta al giorno [1] [2]                                1

2.022 2 volte al giorno [3] [4]                                2

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

2.031 2 volte al giorno [1] [2] [3]                            1

2.032 con addetto diurno permanente [4]                        4

2.04 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia

degli appositi recipienti [10]

 

2.041 1 volta al giorno [1] [2] [3] [4]                        1

2.05 Pronto soccorso da assicurarsi con cassetta di            1

pronto soccorso debitamente attrezzata e con assistenza

medica e infermieristica garantita 24/24 ore, a chiamata

[1] [2] [3] [4]

2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune con

suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi [11]

2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti [1] [2] [12]                       1

2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti [3] [4] [12]                       4

2.063 1 bidet a spruzzo ogni 100 ospiti [12]                   1

2.064 1 bidet a spruzzo ogni 50 ospiti [12]                    3

2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti [1] [12]                  1

2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti [2] [12]                  3

2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti [3] [12]                  5

2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti [4] [12]                  7

2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti                   2

2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti                   3

2.0611 almeno una doccia aperta ogni 60 ospiti                 4

2.0612 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti                   5

2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti [1] [2] [12]                    1

2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello             2

divisorio [12]

2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti [3] [12]                        3

2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello             4

divisorio [4] [12]

2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 5        1

lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal

suolo [1] [2] [3] [4] [12]

2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti [1] [2] [3] [12]             1

2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti [4] [12]                     2

2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50       1

ospiti [1] [12]

2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40       3

ospiti [2] [3] [12]

2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30       6

ospiti [4] [12]

2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti [1] [2]             1

2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso        3

vano stenditoio [3]

2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso        5

vano stenditoio [4]

2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 30 piazzole non       1

fornite di allaccio alla rete fognaria [1] [2] [3] [4]

2.07 Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi,      1

lavelli per stoviglie e docce, nonchè attraverso

fontanelle [12] in ragione di almeno una ogni 40 ospiti

[1] [2] [3] [4]

2.08 Erogazione acqua calda [13]

2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle docce          1

chiuse [1] [2]

2.082 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle altre          3

installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui

alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.0626 [3]

2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle altre         5

installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui

alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.0626 [4]

2.09 Dotazione delle piazzole

2.091 presa di corrente [2] [3] [4]                            1

 

2.092 allaccio alla rete fognaria in almeno il 10% delle       1

piazzole

2.093 allaccio alla rete fognaria in almeno il 20% delle       2

piazzole

2.094 allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole         5

2.095 allaccio alla rete idrica in almeno il 10% delle         1

piazzole

2.096 allaccio alla rete idrica in almeno il 50% delle         4

piazzole

2.097 allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole           8

2.10 Attrezzature di ristoro

2.101 bar [1] [2] [3] [14]                                     1

2.102 bar in locale apposito, con tavolini e sedie [4]         3

2.103 tavola calda o ristorante self-service [3] [4]           2

2.104 ristorante con numero di coperti non inferiore al        4

20% della ricettività autorizzata

2.105 spaccio [1] [2] [3] [4] [14]                             1

2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, pallavolo,

pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)

2.111 almeno 1 attrezzatura [3]                                3

2.112 almeno 2 attrezzature [4]                                5

2.113 per ogni attrezzatura in più                             2

2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi

bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis

da tavolo, bocce, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio

articoli sportivi, ecc.)

2.121 almeno 1 attrezzatura (o servizio) [2]                   1

2.122 almeno 2 attrezzature (o servizi) [3]                    3

2.123 almeno 3 attrezzature (o servizi) [4]                    5

2.124 per ogni attrezzatura o servizio in più                  2

3. Ubicazione e caratteristiche ambientali

3.01 Accesso

3.011 con oltre 1 Km. di strada non asfaltata                  1

3.012 con non più di 1 Km. di strada non asfaltata             2

3.013 con strada asfaltata sino all'ingresso                   3

3.02 Collocazione nella località (vista, prossimità ad

elementi di richiamo turistico, ecc.)

3.021 buona                                                    1

3.022 ottima                                                   2

3.023 eccezionale                                              4

3.03 Silenziosità

3.031 buona                                                    1

3.032 ottima                                                   2

3.033 eccezionale                                              4

 

 

Note alla tabella E

 

[1] Obbligatorio per campeggi *

[2] Obbligatorio per campeggi **

[3] Obbligatorio per campeggi ***

[4] Obbligatorio per campeggi ****

[5] Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.03 non sussistono per i campeggi non raggiunti da strada carrozzabile. In tal caso, ai fini della classificazione, vengono attribuiti, a titolo compensativo, 4 punti.

[6] Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 30% (gli autoveicoli attrezzati per l'alloggio sono equiparati alle "caravan").

[7] La piazzola è attrezzabile con mezzi di pernottamento aventi capacità ricettiva massima di otto persone e media di quattro persone. E' consentita la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di tre posti ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso, calcolata sommando la capacità ricettiva delle singole piazzole. La superficie coperta dai mezzi di pernottamento, ivi compreso l'utilizzo dei preingressi, non può comunque superare:

mq. 30 nei campeggi a 1 stella

mq. 35 nei campeggi a 2 stelle

mq. 40 nei campeggi a 3 stelle

mq. 45 nei campeggi a 4 stelle

[8] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti: le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

[9] L'obbligo non sussiste se esiste un posto telefonico nel raggio di Km 2. In questo caso l'obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.

[10] Lo smaltimento del rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

[11] Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultino dotate di installazioni igienico-sanitarie private, l'obbligo di cui sopra permane nella misura di una installazione ogni 100 persone ospitabili.

[12] Da dislocarsi a non più di 150 mt. dalle piazzole cui sono destinate.

[13] L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente alle installazioni di uso comune e, qualora esistano, a quelle riservate. Negli insediamenti situati oltre i mt. 700 s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie, escluse quelle di cui alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2066.

[14] L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso l'obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative contenute nella presente legge, vedi l'art. 15 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[2] L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

[3] L'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 ha sostituito nell'intero testo della legge che qui si annota la locuzione "alberghi residenziali" con "residenze alberghiere".

[4] Il periodo quinquennale 1995 – 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla presente legge, già prorogato dall’art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 8, prorogato al 31 dicembre 2006 dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 19, prorogato al 31 dicembre 2007 dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2006, n. 43, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 45.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5.

[8] Periodo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 marzo 1983, n. 10.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7. Per gli impianti igienico - sanitari si veda anche l'art. 6 della L.R. 29 maggio 1998, n. 18.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 1995, n. 18.

[14] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 1995, n. 18 e successivamente dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54.

[15] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54.

[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54.

[17] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5, poi sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 2 della L.R. 28 marzo 1995, n. 18 e dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54.

[18] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 e successivamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7.

[19] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 e successivamente sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7.

[20] La validità della classificazione è stata rinnovata dalla L.R. 30 dicembre 1992, n. 42 e dalla L.R. 24 gennaio 1994, n. 4, oggi abrogate; dalla L.R. 21 ottobre 1999, n. 32, dalla L.R. 4 settembre 2001, n. 32 e dalla L.R. 24 dicembre 2004, n. 34.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7.

[22] I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5.

[23] L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

[24] I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5.

[25] L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

[26] L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

[27] I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5.

[28] I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5.

[29] L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

[30] L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

[31] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7.

[32] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 e nuovamente sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54.

[34] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54.

[35] L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

[36] L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7.

[40] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7, sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 62 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 1.

[41] L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

[42] L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

[43] L'art. 16 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50 ha delegato le funzioni già delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla legge che qui si annota alle Provincie.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 marzo 1983, n. 10.

[45] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5.

[46] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 gennaio 1983, n. 7.

[47] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5.

[48] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 gennaio 1983, n. 3.

[49] Tabella così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 marzo 1983, n. 10 e dall'art. 14 della L.R. 28 gennaio 1983, n. 7.

[50] Tabella così modificata dall'art. 3 della L.R. 24 marzo 1983, n. 10, dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 e dall'art. 19 della L.R. 15 dicembre 1993, n. 58, unico articolo vigente dopo l'intervento abrogativo della L.R. 23 dicembre 1999 n. 44.

[51] Numerazione non corrispondente per errore materiale.

[52] Tabella così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5, dall'art. 14 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7 e dall'art. 19 della L.R. 15 dicembre 1993, n. 58.

[53] Tabella così modificata dall'art. 3 della L.R. 24 marzo 1983, n. 10, dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1985, n. 5 e dall'art. 14 della L.R. 28 gennaio 1983, n. 7.

[54] Tabella così modificata dall'art. 3 della L.R. 24 marzo 1983, n. 10 e dall'art. 14 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7.