§ 3.1.46 - L.R. 31 dicembre 1996, n. 54.
Ulteriori modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:31/12/1996
Numero:54


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 11/1982 come sostituito dalla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 7 e modificato dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 18).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 11/1982 come integrato dalla legge regionale 7/1993 e modificato dalla legge regionale 18/1995).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 11/1982 come sostituito dalla legge regionale 7/1993).
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 7/1993 come modificato dalla legge regionale 62/1993).
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48 come modificato dalla legge regionale 22 giugno 1992, n. 16).
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 1992, n. 13).


§ 3.1.46 - L.R. 31 dicembre 1996, n. 54. [1]

Ulteriori modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica.

(B.U. 15 gennaio 1997, n. 1).

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11). [2]

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 11/1982 come sostituito dalla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 7 e modificato dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 18). [3]

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 11/1982 come integrato dalla legge regionale 7/1993 e modificato dalla legge regionale 18/1995).

     1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11/1982, come integrato dalla legge regionale 7/1993 e modificato dalla legge regionale 18/1995 sono abrogati il secondo e il terzo periodo.

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 11/1982 come sostituito dalla legge regionale 7/1993). [4]

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 7/1993 come modificato dalla legge regionale 62/1993). [5]

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48 come modificato dalla legge regionale 22 giugno 1992, n. 16). [6]

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 1992, n. 13). [7]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.

[2] Integra l'art. 3 della L.R. 4 marzo 1982, n. 11.

[3] Modifica l'art. 5, comma 4, della L.R. 4 marzo 1982, n. 11.

[4] Integra l'art. 14 della L.R. 4 marzo 1982, n. 11.

[5] Sostituisce l'art. 15, comma 6, della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7.

[6] Abrogato dalla lettera c), comma 2, art. 1 della L.R. 17 marzo 2000, n. 17.

[7] Sostituisce l'art. 13, comma 3, della L.R. 25 maggio 1992, n. 13.