§ 3.1.34 - L.R. 28 dicembre 1993, n. 62.
Modificazioni e integrazioni alla l.r. 28 gennaio 1993, n. 7 recante norme per la classificazione delle strutture ricettive.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:28/12/1993
Numero:62


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  (Deroghe).
Art. 4.      (Omissis)


§ 3.1.34 - L.R. 28 dicembre 1993, n. 62. [1]

Modificazioni e integrazioni alla l.r. 28 gennaio 1993, n. 7 recante norme per la classificazione delle strutture ricettive.

(B.U. 12 gennaio 1994, n. 2).

 

     Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. (Deroghe).

     1. Sono fatte salve dall'applicazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti nell'art. 15, 5° comma, della l.r. 28 gennaio 1993, n. 7, gli interventi edilizi che alla data del 25 febbraio 1993 risultavano previsti in strumenti urbanistici attuativi già approvati e divenuti efficaci, nonché quelli alla stessa data già assentiti mediante rilascio del prescritto titolo edilizio, ancorché i relativi lavori non siano stati iniziati al momento di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.

[2] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7. Il testo di modifica è riportato all'art. 18 bis della L.R. 4 marzo 1982, n. 11.

[3] Modifica ed integra l'art. 15 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7.

[4] Reca dichiarazione d'urgenza.