§ 3.1.7 - L.R. 19 dicembre 1983, n. 48.
Provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:19/12/1983
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Soggetti ed interventi ammissibili a contributo).
Art. 3.  (Operazioni finanziarie ammissibili a contributo).
Art. 4.  (Ammontare del contributo).
Art. 5.  (Criteri di priorità).
Art. 6.  (Commissione consultiva).
Art. 7.  (Inizio delle opere e degli acquisti).
Art. 8.  (Modalità per la richiesta dei contributi e istruttoria).
Art. 9.  (Concessione dei contributi e liquidazione).
Art. 10.  (Vincolo di destinazione).
Art. 11.  (Revoca o riduzione dei contributi).
Art. 12.  (Rapporti con gli Istituti finanziatori).
Art. 13.  (Finalità, soggetti destinatari e opere ammesse).
Art. 14.  (Limiti della garanzia fidejussoria).
Art. 15.  (Modalità per la richiesta della garanzia fidejussoria).
Art. 16.  (Istruttoria).
Art. 17.  (Disposizioni relative alla garanzia fidejussoria).
Art. 18.  (Recupero delle passività).
Art. 19.  (Inefficacia o revoca della garanzia fidejussoria).
Art. 20.  (Rapporti con gli Istituti di Credito).
Art. 21.      La l.r. 16 agosto 1978, n. 47 è sostituita dal Titolo II della presente legge
Art. 22.      L'applicazione del Titolo II della l.r. 6 luglio 1978, n. 36 è limitata alle istanze di contributo che, ai sensi della legge stessa, risultano presentate direttamente o spedite alla Regione [...]
Art. 23.      Le domande di contributo di cui alle ll.rr. 30 novembre 1976 e 6 luglio 1978, n. 36, relative alle aziende ricettive che alla data di presentazione delle domanda stesse risultavano classificate [...]
Art. 24.      Le domande di contributo di cui all'art. 22 che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in attesa di finanziamento possono essere, entro trenta giorni dalla data stessa, [...]
Art. 25.  (Copertura finanziaria).


§ 3.1.7 - L.R. 19 dicembre 1983, n. 48. [1]

Provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive.

(B.U. 30 dicembre 1983, n. 52 - suppl.).

TITOLO I

INTERVENTI CONTRIBUTIVI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     [La Regione Liguria, allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento del patrimonio turistico-ricettivo e di favorire l'accesso al credito da parte degli operatori del settore, concede contributi sugli interessi relativi a mutui da contrarsi con Istituti di credito convenzionati con la Regione stessa.

 

     Art. 2. (Soggetti ed interventi ammissibili a contributo). [2]

     1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi agli operatori che contraggono mutui di durata decennale nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli per:

     a) la costruzione e la trasformazione di immobili da adibire ad attività ricettiva imprenditoriale avente le caratteristiche di cui alla l.r. 4 marzo 1982, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, con una capacità ricettiva minima di 60 posti letto per le aziende alberghiere e di 200 ospiti per quelle all'aria aperta;

     b) la ristrutturazione e l'ampliamento delle aziende ricettive imprenditoriali in attività, classificate ai sensi della l.r. 4 marzo 1982, n. 11;

     c) l'ammortamento ed il miglioramento, comprensivi di arredi e attrezzature, delle aziende ricettive imprenditoriali di cui alla l.r. n. 11/1982;

     d) l'acquisto da parte del conduttore - che preveda anche interventi di miglioramento alle strutture, impianti e attrezzature - dell'immobile in cui egli abbia svolto da almeno cinque anni attività ricettiva come titolare di azienda in attività e classificata tra le aziende ricettive ai sensi della l.r. n. 11/1982.

     e) la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento, il miglioramento e l'ammodernamento di stabilimenti balneari [3].

     2. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste da leggi statali o regionali.

     3. Con riferimento allo stesso esercizio ricettivo non possono essere presentate ulteriori istanze fino a che non sia concluso il procedimento relativo all'istanza in trattazione.

 

     Art. 3. (Operazioni finanziarie ammissibili a contributo). [4]

     1. L'ammontare dei mutui ammessi a contributo non può superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione degli interventi previsti, con i seguenti limiti d'importo:

     a) lire 1.000.000.000 per gli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 2;

     b) lire 1.000.000.000 per gli interventi di cui alle lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 [5];

     c) lire 700.000.000 per gli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 2.

 

     Art. 4. (Ammontare del contributo). [6]

     1. La misura del contributo regionale è data dalla differenza tra la rata calcolata nel piano di ammortamento al tasso di riferimento effettivo annuo posticipato, comprensivo di ogni onere accessorio a favore dell'Istituto di credito, periodicamente fissato dal Ministero del Tesoro per le operazioni di credito turistico-alberghiero, vigente alla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo e la rata calcolata, nel piano di ammortamento, allo stesso tasso di riferimento ridotto del 40 per cento.

 

     Art. 5. (Criteri di priorità). [7]

     1. I contributi sono concessi sulla base - nell'ordine - delle seguenti priorità:

     a) interventi di ristrutturazione, compresi quelli che comportino modesti ampliamenti, che determinino un aumento della capacità ricettiva dell'esercizio di almeno il 10 per cento;

     b) interventi di cui all'art. 2, lettera b), relativi ad aziende ricettive all'aria aperta per l'adeguamento delle stesse alle prescrizioni di cui alla l.r. n. 11/1982 e successive modificazioni e integrazioni nonché gli interventi di cui alla lettera e) riferiti ad esercizi in attività [8];

     c) interventi di cui all'art. 2, lettere b) e c), prevalentemente rivolti alla costruzione, ammodernamento o miglioramento di ristoranti, tavernette o tavole calde, bar, sale convegni, sale comuni, impianti sportivo-ricreativi, aree o attrezzature di parcheggio, ad uso degli ospiti.

     1 bis. Sono in ogni caso considerati prioritari gli interventi relativi ad esercizi ricettivi in attività ubicati nelle aree escluse dai fondi strutturali comunitari obiettivo 2 e 5b [9].

     2. Per ciascuno dei casi sopra indicati viene data precedenza alle aziende ricettive ad apertura annuale ed agli interventi di cui sia dimostrata l'immediata cantierabilità; a parità di condizioni le istanze sono inserite secondo l'ordine con cui pervengono al protocollo regionale.

     3. Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera a), non può essere destinato più del 30 per cento dello stanziamento previsto a bilancio.

     4. La Giunta regionale può stabilire, su proposta della Commissione consultiva di cui all'art. 6, ulteriori priorità ai fini della concessione dei contributi.

 

     Art. 6. (Commissione consultiva).

     Per l'esame delle domande rivolte ad ottenere i contributi di cui alla presente legge è istituita una Commissione consultiva nominata con decreto del Presidente: della Giunta regionale e composta da:

     1) l'Assessore al Turismo, che la presiede;

     2) sei rappresentanti scelti tra le organizzazioni imprenditoriali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;

     3) tre rappresentanti designati dagli Istituti di Credito convenzionati;

     4) un dirigente del Servizio Organizzazione turistica e strutture ricettive [10].

     Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Organizzazione turistica e strutture ricettive [11].

     La Commissione è convocata dal suo Presidente ed esprime parere a maggioranza assoluta dei presenti.

 

     Art. 7. (Inizio delle opere e degli acquisti). [12]

     1. I contributi di cui all'art. 2 sono concessi per opere da iniziare ed acquisti da effettuare dopo la data di presentazione delle relative istanze.

 

     Art. 8. (Modalità per la richiesta dei contributi e istruttoria). [13]

     1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. entro il 31 gennaio di ogni anno, in originale al Presidente della Giunta regionale ed in copia all'Istituto di Credito convenzionato prescelto ed essere corredate da:

     a) relazione che illustri la localizzazione, la tipologia e le caratteristiche dell'intervento;

     b) computo metrico estimativo e, per gli arredi ed attrezzature, dettagliati preventivi di spesa;

     c) piano finanziario;

     d) elenco completo delle garanzie offerte.

     2. Qualora il richiedente sia persona diversa dal proprietario, quest'ultimo dovrà sottoscrivere la domanda dichiarando il proprio assenso ai fini dell'apposizione del vincolo di destinazione che verrà a gravare sull'immobile ai sensi dell'art. 10.

     3. L'Istituto di Credito prescelto effettua l'istruttoria bancaria nell'ordine di presentazione delle domande e trasmette, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse, alla Regione Liguria, il proprio motivato parere circa il loro accoglimento.

     4. Successivamente le domande sono sottoposte all'esame della Commissione consultiva di cui all'art. 6 che ne verifica i requisiti di ammissibilità, anche sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 5, ed esprime il proprio motivato parere.

 

     Art. 9. (Concessione dei contributi e liquidazione). [14]

     1. Sulla base del parere di cui all'art. 8, 4° comma, la Giunta regionale, entro il 31 luglio, approva la graduatoria delle domande pervenute indicando quali, nei limiti dello stanziamento di bilancio, risultano immediatamente ammissibili a contributo. La graduatoria rimane in vigore fino all'approvazione di quella successiva.

     2. Le domande ammesse a contributo devono essere entro il 31 ottobre completate, a pena di decadenza, con la seguente documentazione:

     a) documentazione catastale relativa all'immobile oggetto dell'intervento;

     b) concessione o autorizzazione edilizia, quando prescritte, e relativi elaborati di progetto;

     c) licenza di esercizio e, per le nuove strutture ricettive, copia del provvedimento di classificazione provvisoria di cui all'art. 11, 4° comma, della l.r. n. 11/1982.

     3. Il Servizio regionale competente può chiedere ogni ulteriore documento si renda necessario al perfezionamento della istruttoria.

     4. La Giunta regionale concede i contributi fissando il termine, decorrente dalla data del contratto definitivo di mutuo, entro il quale i lavori devono essere completati e gli acquisti effettuati.

     5. Tale termine non può superare ventiquattro mesi per le iniziative di cui all'art. 2, lettere a) e b), e dodici mesi per le iniziative di cui all'art. 2, lettere c) e d).

     6. La Giunta regionale, per validi e accertati motivi, può prorogare i predetti termini per non più di sei mesi.

     7. I contributi decorrono dalla data di stipulazione dei relativi contratti definitivi di mutuo e vengono corrisposti in rate semestrali posticipate, direttamente agli Istituti finanziatori.

     8. Per consentire la liquidazione di ciascun contributo l'Istituto di Credito trasmette alla Regione copia dei contratti di mutuo, condizionato e definitivo, con l'indicazione del contributo calcolato secondo quanto stabilito all'art. 4, nonché comunicazione delle eventuali singole erogazioni in corso d'opera.

 

     Art. 10. (Vincolo di destinazione).

     Gli immobili di cui all'art. 2, ai quali si riferisce il contributo di cui alla presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data del contratto di mutuo e per la durata originaria del contratto stesso.

     Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari a carico dei beneficiari.

     La Giunta regionale può tuttavia autorizzare il mutamento della destinazione dell'immobile quando ne sia dimostrata l'impossibilità o non convenienza alla destinazione vincolata.

 

     Art. 11. (Revoca o riduzione dei contributi).

     La Giunta regionale dispone la revoca dei contributi concessi quando:

     a) l'iniziativa non sia realizzata conformemente al progetto approvato dall'Autorità comunale o a quanto stabilito nella deliberazione di concessione del contributo;

     b) sia cessata l'attività ricettiva esercitata nell'immobile per il quale sono state concesse le provvidenze.

     Qualora, in sede di verifica delle opere realizzate, sia accertata la eliminazione della spesa ammessa a contributo, la Giunta regionale delibera la riduzione proporzionale delle provvidenze concesse.

     Nel caso previsto dalla lettera a) la revoca dei contributi comporta il recupero, nei confronti del beneficiario del contributo, delle rate già erogate.

     Nel caso previsto dalla lettera b) il recupero è limitato alle rate di contributo erogate dopo la data di cessazione dell'attività ricettiva.

 

     Art. 12. (Rapporti con gli Istituti finanziatori).

     Le operazioni di finanziamento di cui al precedente art. 3 sono effettuate dagli Istituti e Sezioni di Credito operanti in Liguria con i quali la Regione stipula apposite convenzioni.

TITOLO II

GARANZIE FIDEJUSSORIE

 

     Art. 13. (Finalità, soggetti destinatari e opere ammesse). [15]

     1. La Regione può assistere con propria garanzia fidejussoria, di natura sussidiaria, da concedersi nei limiti e con le modalità stabilite nel presente Titolo, gli operatori ammessi ai finanziamenti indicati al Titolo I, a richiesta degli stessi.

 

     Art. 14. (Limiti della garanzia fidejussoria).

     Le fidejussioni prestate dalla Regione non possono complessivamente superare l'ammontare di lire 12.000.000.000.

     Gli operatori possono usufruire della garanzia regionale solo per la parte di finanziamento che, rispetto alle garanzie richieste dall'Istituto finanziatore, essi non possono coprire con garanzie proprie e comunque per non oltre il 70 per cento della somma mutuata ed entro il limite massimo di lire 200.000.000 [16].

     Nel caso di garanzia prestata per i finanziamenti di cui alla lettera d) del precedente art. 3, la fidejussione opera sulla base del valore dichiarato nel contratto di vendita o del valore di perizia se quest'ultimo risulta inferiore a quello contrattuale.

     La garanzia si estende per la parte di finanziamento garantita fino alla totalità delle passività che gli Istituti di Credito convenzionati dimostrano di aver subito per capitale, interesse e spese, dopo aver espletato tutte le procedure previste per il recupero coattivo nei confronti del soggetto finanziato.

     La garanzia regionale si estingue con il rientro delle prime quote di capitale fino alla concorrenza con la somma garantita.

     La determinazione delle perdite viene riferita al giorno in cui la relativa deliberazione, per la quale deve essere seguita la procedura di urgenza, viene approvata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 15. (Modalità per la richiesta della garanzia fidejussoria).

     La richiesta di garanzia fidejussoria, se non contestuale con la domanda di cui al precedente art. 8, deve essere inoltrata, contemporaneamente, in originale al Presidente della Giunta regionale ed in copia all'Istituto di Credito mutuante.

 

     Art. 16. (Istruttoria).

     Qualora la richiesta di garanzia fidejussoria sia presentata contestualmente alla domanda di contributo, per l'istruttoria e per la concessione della garanzia si applicano le procedure di cui agli artt. 8 e 9.

     Nel caso la richiesta di cui al comma precedente sia successiva alla domanda di contributo, l'Istituto di Credito provvede alla relativa istruttoria e si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria copia dell'istanza.

     La Giunta regionale, qualora giudichi insufficiente o incompleta l'istruttoria dell'Istituto di Credito, può richiedere un supplemento di istruttoria o disporre per proprio conto ulteriori accertamenti, invitando poi l'Istituto stesso a rivedere, se del caso, le proprie decisioni.

 

     Art. 17. (Disposizioni relative alla garanzia fidejussoria).

     La Giunta regionale comunica all'Istituto finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia.

     Gli Istituti di Credito convenzionati comunicano alla Giunta regionale per ogni singolo contratto di mutuo:

     a) la data di stipulazione e l'importo totale del mutuo, nonché l'importo e la scadenza delle rate relative alla parte del mutuo garantita;

     b) le rinunce ai mutui già ammessi alla garanzia e le estinzioni anticipate per la parte garantita dalla Regione.

     Nel contratto stipulato con l'Istituto di Credito finanziatore il beneficiario della garanzia regionale dovrà dichiarare di non possedere altre garanzie oltre a quelle offerte.

     Qualora dopo la concessione della garanzia venga accertata l'esistenza di altri beni oltre quelli offerti in garanzia, l'Istituto di Credito può dar corso alle pratiche per la corrispondente riduzione della garanzia regionale.

 

     Art. 18. (Recupero delle passività).

     Qualora il beneficiario non provveda al pagamento delle rate di mutuo gli Istituti di Credito, trascorsi non più di cinque mesi dalla seconda rata consecutiva non pagata, salvo proroghe espressamente autorizzate dalla Giunta regionale, procedono all'azione giudiziaria volta al recupero del credito.

     Gli Istituti di Credito prima di procedere all'esperimento di eventuali procedure concorsuali devono richiedere il nulla osta della Giunta regionale che decide in merito.

     Alla chiusura delle procedure concorsuali gli Istituti di Credito chiedono alla Giunta regionale, che delibera, il rimborso delle perdite definitivamente accertate.

     Qualora dopo la liquidazione delle passività la situazione patrimoniale del debitore risulti tale da permettere nuove possibilità di recupero, gli Istituti di Credito sono obbligati a darne comunicazione alla Regione ed a procedere alle ulteriori azioni esecutive.

 

     Art. 19. (Inefficacia o revoca della garanzia fidejussoria).

     La garanzia è inefficace e la Regione non è tenuta al rimborso delle passività sofferte dall'Istituto di Credito mutuante quando l'Istituto stesso:

     a) non abbia provveduto a comunicare tempestivamente alla Regione, seppure ne abbia avuto conoscenza, le eventuali violazioni da parte del mutuario delle condizioni cui è subordinata la garanzia regionale;

     b) non abbia osservato le cautele ed esperito tutte le azioni necessarie per il recupero di quanto dovuto secondo le modalità stabilite nella convenzione;

     c) non abbia segnalato alla Regione, entro i termini stabiliti nella convenzione, le inadempienze contrattuali di cui si sia reso responsabile il mutuatario.

     La Giunta regionale, accertata l'esistenza delle condizioni indicate al comma precedente, dichiara l'inefficacia della fidejussione concessa, sentita la Commissione consultiva, previa contestazione all'Istituto di Credito interessato ed esame delle eventuali controdeduzioni che lo stesso può presentare nel termine di quarantacinque giorni.

     La garanzia è, con provvedimento della Giunta regionale, revocata quando ricorrono le condizioni per la revoca dei contributi di cui al Titolo I della presente legge.

     In tale caso gli Istituti di Credito, pena la decadenza dal beneficio della garanzia, devono iniziare entro i successivi novanta giorni l'azione per il recupero del credito assistito dalla fidejussione revocata, secondo le modalità di cui all'art. 18, dandone inoltre formale comunicazione - nel medesimo termine - alla Giunta regionale.

 

     Art. 20. (Rapporti con gli Istituti di Credito).

     I rapporti tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti relativi alla prestazione della garanzia ed ai casi di inefficacia della stessa sono disciplinati dalla presente legge e da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 21.

     La l.r. 16 agosto 1978, n. 47 è sostituita dal Titolo II della presente legge.

     Restano ferme le garanzie concesse ai sensi della l.r. 9 settembre 1974, n. 34.

 

     Art. 22.

     L'applicazione del Titolo II della l.r. 6 luglio 1978, n. 36 è limitata alle istanze di contributo che, ai sensi della legge stessa, risultano presentate direttamente o spedite alla Regione entro il 31 ottobre 1983, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

     In deroga a quanto disposto dagli artt. 8 della l.r. 30 novembre 1976, n. 38 e 11 della l.r. 6 luglio 1978, n. 36, le somme concesse, a richiesta del beneficiario, sono interamente liquidate in corso d'opera dietro presentazione di fidejussioni bancarie o assicurative relativamente alle quali la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con gli Istituti di Credito e di assicurazione.

     L'art. 3 della l.r. 6 luglio 1978, n. 36 è abrogato.

 

     Art. 23.

     Le domande di contributo di cui alle ll.rr. 30 novembre 1976 e 6 luglio 1978, n. 36, relative alle aziende ricettive che alla data di presentazione delle domanda stesse risultavano classificate o classificabili albergo, pensione o locanda, sono ammissibili a condizione che le strutture cui si riferiscono siano comunque classificabili in una delle tipologie di cui alla l.r. 4 marzo 1982, n. 11 e successive modificazioni.

 

     Art. 24.

     Le domande di contributo di cui all'art. 22 che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in attesa di finanziamento possono essere, entro trenta giorni dalla data stessa, confermate al fine di poter beneficiare dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge. Sono fatti salvi in deroga a quanto stabilito dall'art. 7 della presente legge, i diversi termini previsti dall'art. 8 della l.r. 6 luglio 1978, n. 36.

     In deroga a quanto disposto dal precedente art. 5, per il solo anno 1983, a tali domande è riconosciuta la priorità su quelle presentate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 25. (Copertura finanziaria).

     (Omissis).]

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 17 marzo 2000, n. 17, salvo quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge di abrogazione.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 giugno 1992, n. 16.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 29 aprile 1997, n. 14.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 giugno 1992, n. 16.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 29 aprile 1997, n. 14.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 giugno 1992, n. 16.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 1992, n. 16.

[8] Lettera così integrata dall'art. 3 della L.R. 29 aprile 1997, n. 14.

[9] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54.

[10] Numero così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 22 giugno 1992, n. 16. V. art. 12, 2° comma, della stessa L.R. 16/92.

[11] Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 22 giugno 1992, n. 16.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 giugno 1992, n. 16.

[13] Articolo già modificato dalla L.R. 25 giugno 1984, n. 33, ora così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 giugno 1992, n. 16.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 giugno 1992, n. 16. V. art. 12, 1° comma, della L.R. 22 giugno 1992, n. 16.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 22 giugno 1992, n. 16.

[16] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 22 giugno 1992, n. 16.