§ 3.1.41 - L.R. 28 marzo 1995, n. 18.
Modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:28/03/1995
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 come sostituito dalla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 7).
Art. 2.  (Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 11/1982 come sostituito dalla l.r. 7/1993).
Art. 3.  (Modifica dei termini di cui all'articolo 15 della l.r. 7/1993).
Art. 4.  (Modificazioni alle leggi regionali 9 gennaio 1985, n. 1 e 19 dicembre 1983, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni).
Art. 5.  (Urgenza).


§ 3.1.41 - L.R. 28 marzo 1995, n. 18. [1]

Modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica.

(B.U. 19 aprile 1995, n. 8).

 

Art. 1. (Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 come sostituito dalla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 7). [2]

 

     Art. 2. (Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 11/1982 come sostituito dalla l.r. 7/1993). [3]

 

     Art. 3. (Modifica dei termini di cui all'articolo 15 della l.r. 7/1993).

     1. Le aziende ricettive all'aria aperta che hanno iniziato l'attività tra il 1° luglio 1989 e la data di entrata in vigore della l.r. 7/1993, che posseggono i requisiti previsti per i parchi per vacanze dalla medesima l.r. 7/1993, possono ottenere tale classificazione a seguito di denuncia dei requisiti da presentarsi - pena la decadenza - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Provincia provvede entro i sessanta giorni successivi ed il Comune modifica, nel rispetto delle vigenti norme in materia, la licenza di esercizio.

 

     Art. 4. (Modificazioni alle leggi regionali 9 gennaio 1985, n. 1 e 19 dicembre 1983, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni). [4]

 

     Art. 5. (Urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.

[2] Modifica ed integra l'art. 5 della L.R. 4 marzo 1982, n. 11.

[3] Modifica l'art. 6 della L.R. 4 marzo 1982, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2 lettera b), della L.R. 17 marzo 2000, n. 17.