§ 2.5.9 - L.R. 17 marzo 1983, n. 7.
Norme per la promozione culturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:17/03/1983
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Metodi di attuazione).
Art. 3.  (Partecipazione e collaborazione).
Art. 4.  (Requisiti delle istituzioni culturali).
Art. 4 bis.  (Modalità di svolgimento delle funzioni delegate).
Art. 4 ter.  (Adempimenti degli enti delegati e finanziamento degli stessi).
Art. 4 quater.  (Norme in materia di personale utilizzato per le funzioni delegate e relativo finanziamento).
Art. 4 quinquies.  (Provvedimenti autoritativi dell'ente delegante).
Art. 5.  (Programma regionale di promozione culturale).
Art. 6.  (Domande di sovvenzione e di contributo).
Art. 6 bis.  (Termini per i procedimenti di attuazione degli interventi).
Art. 6 ter.  (Procedure particolari per gli enti delegati).
Art. 6 quater.  (Relazione annuale della Giunta regionale).
Art. 7.  (Conferenza annuale)
Art. 8.  (Consulta regionale e Comitato tecnico per le attività culturali).
Art. 9.  (Riconoscimento e sostegno delle istituzioni culturali).
Art. 10.  (Centri culturali polivalente).
Art. 11.  (Struttura dei centri culturali polivalenti).
Art. 12.  (Gestione e coordinamento dei centri culturali polivalenti).
Art. 13.  (Interventi per spese di gestione e di investimento).
Art. 14.  (Attività culturali diverse)
Art. 15.  (Iniziative di diffusione nel settore dello spettacolo).
Art. 16.  (Iniziative di diffusione nel settore cinematografico e audiovisivo).
Art. 17.  (Iniziative di produzione nel settore dello spettacolo).
Art. 18.  (Patrocinio regionale e Comitati organizzatori di iniziative culturali).
Art. 19.  (Modalità di utilizzazione delle produzioni realizzate nel settore dello spettacolo con il sostegno regionale).
Art. 20.  (Attività di formazione professionale).
Art. 21.  (Cineteca regionale).
Art. 22.  (Istituzione di premi).
Art. 22 bis.  (Adesione regionale).
Art. 22 ter.  (Relazione annuale).
Art. 22 qua ter. (Partecipazione finanziaria regionale).
Art. 23.  (Atti di concessione delle sovvenzioni e dei contributi regionali).
Art. 24.  (Modalità per la concessione del patrocinio regionale).
Art. 25.  (Documentazione per la fruizione dei contributi e delle sovvenzioni).
Art. 26.  (Obblighi dei beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi regionali).
Art. 27.  (Norme transitorie).
Art. 28.  (Norma finanziaria).
Art. 29.  (Abrogazione leggi).
Art. 30.  (Urgenza).


§ 2.5.9 - L.R. 17 marzo 1983, n. 7. [1]

Norme per la promozione culturale.

(B.U. 30 marzo 1983, n. 13).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Liguria in attuazione delle finalità statutarie e in adempimento di quanto previsto all'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al fine di realizzare la crescita della vita culturale e il superamento degli squilibri socio-culturali nel territorio regionale, promuove, coordina e favorisce le attività significative e per la memoria storica della società ligure e per lo sviluppo della produzione, della diffusione e della ricerca culturale e artistica.

 

     Art. 2. (Metodi di attuazione).

     1. L'attività di promozione culturale disciplinata dalla presente legge viene svolta dalla Regione sulla base del relativo programma pluriennale, o direttamente, per le iniziative di rilevanza regionale, o attraverso il sostegno ai programmi di attività delle istituzioni culturali di interesse regionale di cui all'articolo 4 nonché alle spese di investimento dei soggetti titolari dei centri culturali polivalente di cui all'articolo 10 [2].

     2. Le funzioni di promozione culturale per le iniziative di interesse non regionale sono delegate alle Province secondo le norme della presente legge [3].

     3. L'attività di cui ai commi precedenti è svolta favorendo la realizzazione di servizi sul territorio e l'organizzazione di circuiti culturali, nonché l'impiego delle nuove tecnologie applicate al settore delle comunicazioni di massa [4].

     4. Le iniziative e i servizi disciplinati dalla presente legge sono realizzati tenendo conto delle esigenze di partecipazione alla vita culturale dei cittadini portatori di handicaps.

     5. La normativa riguardante la promozione delle attività teatrali, musicali e di danza, cinematografiche ed audiovisive sarà adeguata alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori, secondo quanto previsto dal predetto art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 3. (Partecipazione e collaborazione).

     1. La Regione, nel perseguire il più ampio decentramento culturale e il riequilibrio territoriale, promuove la partecipazione degli Enti locali, singoli o associati, delle forze sociali e culturali e dei singoli cittadini alla definizione del Programma regionale di cui all'art. 5. Promuove altresì, nel rispetto del pluralismo delle scelte culturali, le opportune forme di collaborazione tra le diverse realtà istituzionali, culturali, imprenditoriali e professionali. Agevola in particolare lo stabilirsi di rapporti collaborativi con le scuole di ogni ordine e grado, con l'Università, gli istituti di ricerca e le emittenti radiotelevisive e promuove la cooperazione culturale con le istituzioni statali, con le altre Regioni e, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con le istituzioni estere.

 

     Art. 4. (Requisiti delle istituzioni culturali).

     1. La Regione sostiene, anche in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, le istituzioni culturali operanti in Liguria, in possesso di uno statuto che garantisca professionalità e responsabilità della direzione scientifica o artistica, trasparenza del metodo di formazione dei programmi di attività e delle fonti di finanziamento, gestione ispirata a criteri di sana amministrazione desumibili dai bilanci [5].

     2. Dette istituzioni devono essere altresì dotate di strutture stabili e di organizzazioni adeguate ad una presenza continuativa e particolarmente qualificata in uno dei seguenti campi:

     - ricerca e documentazione, conservazione e valorizzazione nel settore dei beni culturali;

     - ricerca e documentazione, produzione e divulgazione della cultura umanistica, scientifica e artistica;

     - ricerca e documentazione, produzione e diffusione nel settore dello spettacolo.

     3. Esse sono tenute, inoltre, a sviluppare le loro attività sul territorio della Regione a beneficio della intera comunità regionale, con elevato grado di qualificazione del prodotto culturale offerto, e possedere organizzazione e attrezzature idonee allo scopo.

 

     Art. 4 bis. (Modalità di svolgimento delle funzioni delegate). [6]

     1. Le funzioni amministrative delegate devono essere esercitate sulla base delle linee programmatiche, degli indirizzi generali e settoriali e nel rispetto delle direttive approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in sede di approvazione del programma pluriennale di promozione culturale.

     2. Le direttive emanate dal Consiglio regionale costituiscono il quadro di riferimento agli effetti della vigilanza da parte della Giunta sull'esercizio delle funzioni delegate.

     3. I provvedimenti emanati nell'esercizio della delega sono imputati agli enti delegati.

 

     Art. 4 ter. (Adempimenti degli enti delegati e finanziamento degli stessi). [7]

     1. I soggetti destinatari della delega devono, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettere alla Giunta regionale una relazione dettagliata sull'esercizio delle funzioni delegate svolte nell'anno precedente, con particolare riferimento alla rispondenza dei contributi concessi agli indirizzi contenuti nel programma regionale [8].

     2. I fondi previsti annualmente nell'apposito capitolo del bilancio regionale sono trasferiti dalla Giunta regionale agli enti delegati per il 60 per cento in proporzione all'ammontare della popolazione di ciascuna provincia e per il restante 40 per cento in base a criteri contenuti nel programma pluriennale di promozione culturale, volti a perseguire piena valorizzazione delle risorse culturali esistenti e un elevato livello di qualità delle iniziative.

 

     Art. 4 quater. (Norme in materia di personale utilizzato per le funzioni delegate e relativo finanziamento). [9]

     1. Per l'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32, il trasferimento dal 1° gennaio 1993 di personale regionale presso gli enti delegati nei limiti dei contingenti fissati nell'allegata tabella A.

     2. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata all'atto del trasferimento, nonché il trattamento previdenziale di cui alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 26.

     3. Il fondo per le spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate è ripartito nella misura di due quinti alla Provincia di Genova e nella misura di un quinto alle altre province.

 

     Art. 4 quinquies. (Provvedimenti autoritativi dell'ente delegante). [10]

     1. In caso di ritardo o omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa intimazione a provvedere e sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione del singolo atto.

     2. In caso di persistente inattività o di reiterato contrasto con le linee programmatiche, gli indirizzi e le direttive della Regione, la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, alla revoca della delega.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 5. (Programma regionale di promozione culturale). [11]

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in conformità del Programma pluriennale di promozione culturale.

     2. La Giunta regionale propone il Programma pluriennale alla approvazione del Consiglio regionale, sentito il parere della Consulta regionale per le attività culturali.

     2 bis. Al Programma si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modifiche [12].

     3. Il programma deve contenere:

     a) l'indicazione delle linee fondamentali di politica culturale, degli obiettivi da perseguire nel corso della sua validità e delle relative scale di priorità;

     b) l'esame dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma precedente e degli eventuali diversi orientamenti da adottare;

     c) i criteri per la localizzazione dei Centri culturali polivalenti, tenuto conto dell'esigenza di superare gli squilibri socio-culturali nel territorio regionale;

     d) gli indirizzi per il perseguimento di una equilibrata ripartizione delle risorse tra i diversi settori della cultura;

     e) le linee di coordinamento delle attività della Regione e degli Enti locali e le modalità del concorso finanziario dei soggetti pubblici o privati nella realizzazione di progetti di rilevanza regionale;

     f) le direttive e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate;

     g) i criteri di valutazione dei progetti presentati e delle relative domande di contributo anche al fine della quantificazione dei fondi che la Giunta regionale assegna annualmente alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate;

     h) l'individuazione delle iniziative pluriennali che, per la loro rilevanza culturale e organizzativa, possono richiedere l'istituzione di appositi Comitati organizzatori a norma dell'articolo 18, quarto comma;

     i) le linee di coordinamento con gli interventi regionali in materia di promozione turistica e di promozione educativa;

     l) le linee di coordinamento con i mezzi di comunicazione di massa operanti sul territorio regionale e, in particolare, con le attività radiotelevisive regionali.

     4. Il Programma può essere aggiornato per garantirne la efficacia o la congruità alle condizioni socio-culturali, anche in relazione al Programma regionale di sviluppo.

 

     Art. 6. (Domande di sovvenzione e di contributo). [13]

     1. Le domande di sovvenzione e di contributo devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo alla Provincia delegata competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa e contemporaneamente alla Regione [14].

     2. Entro il termine di cui al primo comma le Istituzioni culturali di interesse regionale, i Comitati organizzatori e i Centri Culturali Polivalenti presentano domanda di sovvenzione alla Regione.

     3. Entro il termine di cui al primo comma, le Province possono proporre alla Regione di assumere direttamente progetti da loro stesse elaborati; le Province propongono, altresì, l'eventuale localizzazione dei Centri culturali polivalenti.

 

     Art. 6 bis. (Termini per i procedimenti di attuazione degli interventi). [15]

     1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione la Giunta regionale assegna alle Province i fondi per l'esercizio delle funzioni delegate.

     2. La Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa determinazione della quota delle relative spese da assumere a carico della Regione stessa e le modalità di intervento approva:

     a) le iniziative di interesse regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico per le attività culturali, trasmettendone l'elenco alle Province;

     b) le sovvenzioni previste dalla presente legge a favore delle Istituzioni culturali di interesse regionale, dei Comitati organizzatori e dei Centri Culturali Polivalenti. [16]

     3. Entro il 30 giugno le Province concedono i contributi per le iniziative di competenza, sentiti i propri Comitati tecnici di promozione culturale previsti dall'articolo 6 ter [17].

 

     Art. 6 ter. (Procedure particolari per gli enti delegati). [18]

     1. Le Province delegate costituiscono, per l'esame e l'istruttoria delle domande di contributo e per la predisposizione delle proprie iniziative, appositi Comitati tecnici, composti da:

     a) quattro esperti, designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a due, scelti fra personalità di notoria competenza e professionalità nel campo della ricerca, della produzione e della promozione culturale, per ciascuno dei seguenti settori:

     1) beni culturali;

     2) arti visive;

     3) spettacolo e mezzi di comunicazione di massa;

     4) discipline umanistiche, sociali e scientifiche;

     b) un dirigente dell'Amministrazione provinciale designato dall'Assessore competente.

     2. Per il funzionamento dei Comitati tecnici si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo 8, quarto e quinto comma.

 

     Art. 6 quater. (Relazione annuale della Giunta regionale). [19]

     1. La Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Consiglio una relazione in merito alla attività svolta dalla stessa e dalle Province nel campo della promozione culturale [20].

     2. Alla relazione della Giunta sono allegate quelle degli enti delegati di cui all'articolo 4 ter, primo comma.

 

     Art. 7. (Conferenza annuale)

     (Omissis) [21]

 

     Art. 8. (Consulta regionale e Comitato tecnico per le attività culturali).

     1. E' istituita la Consulta regionale per le attività culturali.

     2. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale per la formazione del Programma di cui all'art. 5 e contribuisce a realizzare le forme di collaborazione e partecipazione indicate all'art. 3. Essa, inoltre, esprime pareri nei casi previsti dalla presente legge e, ove richiesta dal Presidente, su ogni affare o problema attinente alla materia.

     3. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale incaricato o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato, ed è composto da:

     a) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali della Liguria o loro delegati;

     b) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;

     c) otto Sindaci, o loro delegati, di Comuni non capoluogo di provincia, designati dall'ANCI regionale;

     d) il Presidente del Comitato regionale per i beni culturali o un membro del Comitato da lui designato;

     e) un docente in materia attinente alla presente legge, designato dal rettore dell'Università degli studi di Genova;

     f) un rappresentante per ciascuna delle istituzioni culturali di interesse regionale, designato dai rispettivi organi di amministrazione;

     g) il Presidente dell'IRRSAE, o suo delegato;

     h) il Presidente del CORERAT o suo delegato;

     i) il Direttore della sede regionale della RAI-TV o suo delegato;

     l) un rappresentante dell'Ordine regionale dei giornalisti, designato avendo riguardo alla specializzazione in materia attinente alla presente legge;

     m) il Presidente dell'A.G.I.S. regionale o suo delegato;

     n) i Segretari regionali delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, o loro delegati;

     o) un rappresentante per ciascuna delle associazioni del tempo libero aventi organizzazione nazionale e presenza in tutte le province della Liguria;

     p) cinque membri scelti fra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei diversi settori della produzione e della promozione culturale, di cui tre designati dalla Giunta regionale e due designati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;

     q) due dirigenti del Servizio Promozione culturale, sportiva e del tempo libero designati dall'assessore regionale incaricato [22];

     r) un rappresentante delle Comunità montane liguri designato dall'Unione nazionale comunità enti montani (UNICEM) regionale [23].

     4. Alla nomina provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto; la Consulta dura in carica tre anni. Le designazioni dei componenti della Consulta regionale per le attività culturali devono pervenire dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, il Presidente della Giunta provvede alla nomina della Consulta e del Comitato tecnico di cui al sesto comma, sulla base delle designazioni pervenute, purché si raggiunga la metà più uno dei componenti, salva la integrazione successiva degli organi con il pervenire delle rimanenti designazioni [24].

     5. La Consulta e il Comitato tecnico per le attività culturali esprimono i propri pareri a maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno un terzo dei rispettivi componenti. La Consulta può articolarsi in sottocommissioni [25].

     6. E' istituito, all'interno della Consulta, il Comitato tecnico per le attività culturali, composto dai membri di cui alle lettere p) e q), per l'adempimento delle funzioni ad esso demandate dalla presente legge. I membri di cui alla lettera p) non possono essere titolari di rapporti di consulenza professionale con la Regione per le materie oggetto della presente legge; essi non possono essere confermati qualora nel corso dell'incarico non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni [26].

     7. Ai membri della Consulta viene corrisposto, a titolo di rimborso spese, il trattamento economico di missione e di trasferimento previsto dalla L.R. 3 gennaio 1978, n. 1.

     8. Oltre al predetto trattamento, ai membri del Comitato tecnico si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) e sono corrisposte le indennità di cui alla tabella A della stessa [27].

     9. Le funzioni di segretario della Consulta e del Comitato tecnico regionale per le attività culturali sono svolte da un dipendente della Regione di livello non inferiore a quello di funzionario [28].

 

TITOLO III

ISTITUZIONI E CENTRI CULTURALI

 

     Art. 9. (Riconoscimento e sostegno delle istituzioni culturali).

     1. Ai fini della presente legge sono riconosciute Istituzioni di interesse regionale, con deliberazione della Giunta, le istituzioni culturali, aventi sede o sezione autonoma in Liguria e i requisiti di cui all'articolo 4, che svolgano da almeno cinque anni consecutivi la loro attività [29].

     2. Il riconoscimento di cui al precedente comma è revocato per il venir meno di uno dei requisiti previsti dalla presente legge.

     3. A favore delle istituzioni culturali di interesse regionale possono essere concesse sovvenzioni annuali per i rispettivi programmi di attività, con particolare riguardo a progetti significativi:

     - nel campo della ricerca e della sperimentazione;

     - nel campo dell'integrazione tra la ricerca e la formazione e riqualificazione professionale degli operatori di settore;

     - per un armonico e articolato sviluppo dei momenti produttivi su tutto il territorio regionale, da realizzare attraverso rapporti di collaborazione tra le istituzioni medesime e con gli Enti locali;

     - per l'estensione e riqualificazione dei rapporti collaborativi con le istituzioni scolastiche.

     4. (Omissis) [30].

     5. Qualora gli stanziamenti di cui alla presente legge risultino insufficienti, le sovvenzioni di cui al comma precedente possono concorrere con i finanziamenti previsti da altre leggi regionali con le quali la specifica richiesta fosse compatibile, comunque entro i limiti dell'ammontare globale indicato nella domanda presentata a norma del secondo comma dell'art. 6 [31].

 

     Art. 10. (Centri culturali polivalente).

     1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, con particolare riguardo al superamento degli squilibri socio-culturali nel territorio regionale, promuove e sostiene in via sperimentale la realizzazione di centri culturali polivalenti, aperti al contributo delle varie discipline artistiche e scientifiche ed alla collaborazione con il mondo della scuola, con gli istituti di ricerca e con l'associazionismo culturale.

     2. I Centri culturali polivalenti sono realizzati dagli Enti locali preferibilmente associati ovvero da soggetti pubblici o privati che operino in modo coordinato, tramite apposite convenzioni, con gli Enti locali medesimi e che diano adeguate garanzie per un utilizzo socialmente finalizzato delle strutture, dei fondi propri e delle sovvenzioni regionali [32].

     3. I soggetti promotori dei centri culturali polivalenti possono avvalersi, per la realizzazione degli stessi, delle convenzioni o dei contratti di assistenza iniziale di cui all'articolo 14, terzo comma.

 

     Art. 11. (Struttura dei centri culturali polivalenti).

     1. I centri culturali polivalenti sono concepiti e realizzati come strutture unitarie ovvero come sistemi integrati di spazi e servizi esistenti in una circoscritta comunità territoriale.

     2. Ogni centro polivalente è dotato di almeno una sala di spettacolo e di una sala di documentazione e lettura, di locali per riunioni e per attività di formazione di operatori culturali, di spazi per attività espositive, creative e audiovisive nonché dei necessari servizi.

     3. Nell'ambito dei centri sono altresì previsti i necessari supporti materiali e organizzativi per la piena partecipazione dei cittadini portatori di handicaps alle attività didattiche e creative ivi realizzate.

     4. I centri polivalenti adeguano e articolano le proprie strutture in base alle identità, alle esigenze e alle indicazioni culturali espresse dalla comunità territoriale in cui si trovano ad operare.

 

     Art. 12. (Gestione e coordinamento dei centri culturali polivalenti).

     1. I centri culturali polivalenti devono adottare norme regolamentari che garantiscano un uso democratico degli spazi ed una gestione professionalmente qualificata dei servizi.

     2. Al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze di sviluppo equilibrato nella regione, gli Enti locali ed i soggetti pubblici o privati promotori dei centri polivalenti provvedono, nel rispetto della propria autonomia, al coordinamento dei centri culturali medesimi, attraverso le opportune forme collaborative con le Province competenti per territorio.

     3. I centri culturali previsti dalla presente legge operano in modo coordinato con la corrispondente organizzazione delle biblioteche e dei musei di Enti locali o di interesse locale, di cui alle relative leggi regionali.

 

     Art. 13. (Interventi per spese di gestione e di investimento).

     1. Alle istituzioni culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti possono essere concesse dalla Regione sovvenzioni annuali per spese di locazione e per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a locali adibiti ad attività culturali.

     2. Ai suddetti soggetti possono essere altresì concessi, sulla base di specifici progetti d'uso, contributi per l'acquisizione di attrezzature necessarie allo svolgimento continuativo di attività culturali [33].

     3. Al fine di agevolare la costruzione e l'ammodernamento, la strutturazione, il restauro e il risanamento conservativo di edifici destinati ad attività culturali, la Regione interviene ai sensi della L.R. 9 settembre 1974, n. 37 e successive integrazioni e modificazioni, avendo cura che i progetti prestino particolare attenzione alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

 

TITOLO IV

PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI

 

     Art. 14. (Attività culturali diverse)

     1. La Regione, sulla base del programma regionale di cui all'articolo 5, promuove direttamente, anche attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni, iniziative di interesse regionale, di ricerca e documentazione, di produzione e promozione nel campo dei beni e delle attività culturali e delle discipline scientifiche e artistiche, quali in particolare:

     a) conferenze, dibattiti, seminari, convegni, congressi, manifestazioni, celebrazioni;

     b) mostre nel campo delle arti visive e altre attività espositive e divulgative, escluse quelle aventi preminente scopo di lucro;

     c) elaborazione e stampa di pubblicazioni e attività editoriali diverse;

     d) concessione di borse di studio e stipulazione di contratti di ricerca;

     e) (omissis)

     f) (omissis)

     g) iniziative concernenti il patrimonio della cultura orale, etno- musicale e delle tradizioni popolari, realizzate da istituti specializzati;

     h) iniziative di particolare rilevanza per l'intera comunità ligure, realizzate al di fuori del territorio regionale. [34]

     2. Per gli scopi di cui alla presente legge, la Regione promuove infine gli opportuni contatti con l'Università degli Studi di Genova, al fine di ottenere la più ampia collaborazione e il suo diretto coinvolgimento, anche attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni e, in particolare, di contratti di assistenza iniziale relativi alla ricognizione dei bisogni socio-culturali nel territorio e alla definizione delle tecniche più appropriate per farvi fronte.

 

     Art. 15. (Iniziative di diffusione nel settore dello spettacolo).

     1. Nel settore dello spettacolo la Regione promuove, oltre a quanto previsto all'articolo 14, le attività aventi il fine di realizzare una diffusa e qualificata fruizione della cultura teatrale, musicale e di danza, cinematografica e audiovisiva e, tra di esse, con carattere di priorità:

     a) le iniziative di distribuzione che interessano il territorio di due o più province e le zone abitualmente non inserite nei circuiti tradizionali;

     b) le manifestazioni offerte a prezzi accessibili a un vasto pubblico, accompagnate da attività collaterali di informazione e documentazione critica;

     c) le rassegne dotate di continuità e qualificate per il livello culturale dei programmi.

 

     Art. 16. (Iniziative di diffusione nel settore cinematografico e audiovisivo).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 15, in campo cinematografico e audiovisivo la Regione sostiene in particolare le iniziative:

     a) delle cineteche pubbliche e private che operino per la diffusione del loro patrimonio sul territorio regionale e che partecipino al catalogo unico di cui all'articolo 21, primo comma, lett. c);

     b) dei circoli di cultura cinematografica che realizzino, accanto alle proiezioni, qualificate attività formative;

     c) delle sale cinematografiche che svolgano prevalentemente una programmazione, fornita di adeguati supporti informativi e critici, volta ad ampliare la conoscenza delle opere culturalmente significative e difficilmente reperibili nel circuito commerciale.

 

     Art. 17. (Iniziative di produzione nel settore dello spettacolo).

     1. La Regione concede contributi per specifiche iniziative di produzione nel campo teatrale, musicale e della danza, cinematografico e audiovisivo, allestite e realizzate sul territorio ligure da soggetti, diversi dalle istituzioni culturali di interesse regionale, dotati di adeguate strutture organizzative. I contributi per le iniziative nel settore cinematografico e audiovisivo sono erogati sotto forma di premi alla produzione.

     2. L'ammontare dei contributi viene determinato in relazione al rilievo delle iniziative secondo le finalità di cui all'articolo 1. al livello professionale degli operatori culturali, nonché alle caratteristiche delle strutture organizzative e ai maggiori costi derivanti dal decentramento della produzione.

     3. Fra le iniziative di produzione è data la preferenza a quelle allestite e realizzate da soggetti aventi sede o residenti sul territorio ligure.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI III E IV

 

     Art. 18. (Patrocinio regionale e Comitati organizzatori di iniziative culturali).

     1. La Regione e gli enti delegati concedono, secondo le rispettive competenze, il patrocinio alle iniziative di rilevante interesse regionale o locale assunte nelle materie di cui alla presente legge e preventivamente concordate con gli enti medesimi [35].

     2. Il patrocinio è concesso prima dello svolgimento delle iniziative dal capo dell'Amministrazione, con provvedimento motivato, sulla base di domanda pervenuta almeno tre mesi prima dello svolgimento stesso [36].

     3. Tutti gli atti relativi all'organizzazione dell'iniziativa che abbia ricevuto il patrocinio o un contributo devono recare l'indicazione «col patrocinio» e «col contributo» dell'ente che l'ha conferito [37].

     4. Per la realizzazione di singole iniziative culturali di eccezionale rilevanza per l'intera comunità ligure, la cui preparazione richieda più di un anno di tempo, individuate nel programma pluriennale di cui all'articolo 5, la Giunta regionale può promuovere l'istituzione, a norma dell'articolo 39 del codice civile, di appositi Comitati organizzatori [38].

     5. Tali Comitati sono presieduti dall'Assessore regionale competente o, per sua delega, da un dirigente regionale, e sono composti dagli enti che contribuiscono finanziariamente o operativamente, alla realizzazione dell'iniziativa, attraverso loro rappresentanti, che rispondono agli enti medesimi [39].

     6. Essi sono tenuti a presentare ai soggetti promotori, entro il 31 gennaio, una relazione sulle attività svolte accompagnata dal rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente.

     7. Ai Comitati predetti si applicano le norme di cui al libro primo, titolo II, capo III del codice civile.

 

     Art. 19. (Modalità di utilizzazione delle produzioni realizzate nel settore dello spettacolo con il sostegno regionale).

     1. I destinatari delle sovvenzioni o dei contributi regionali per iniziative di produzione nel settore dello spettacolo sono tenuti a depositare presso la Regione, a richiesta della stessa, entro sei mesi dalla liquidazione della sovvenzione o del contributo, una registrazione fotografica, cinematografica, televisiva o fonica delle produzioni sovvenzionate, che la Regione si riserva di utilizzare, per scopi culturali ed educativi, secondo le modalità determinate di intesa con i produttori.

     2. Le produzioni teatrali, musicali e di danza, realizzate con la sovvenzione o con il contributo regionale, devono essere disponibili per essere diffuse in Liguria salvo che, per la singolarità del luogo scenico, sia impossibile realizzare repliche in luoghi diversi da quello di allestimento. In tal caso la sovvenzione o il contributo regionale possono essere condizionati ad un periodo minimo di rappresentazione, per consentire l'organizzazione di un'adeguata affluenza del pubblico.

 

     Art. 20. (Attività di formazione professionale).

     1. La Regione promuove ed organizza, nell'ambito della normativa vigente, corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale di operatori nei settori di cui alla presente legge.

     2. La frequenza con profitto a tali corsi costituisce titolo valutabile, in relazione al programma e alla durata dei corsi stessi, nei concorsi degli Enti locali per operatori culturali.

 

TITOLO VI

INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE

 

     Art. 21. (Cineteca regionale). [40]

     (Omissis)

 

     Art. 22. (Istituzione di premi).

     1. La Giunta regionale può istituire premi da attribuire mediante concorso a favore dei soggetti che operino nel campo della ricerca, della produzione e della diffusione artistica e culturale.

     2. In particolare possono essere istituiti premi per lavori di saggistica nel settore dell'informazione e dello spettacolo.

     3. I bandi di concorso determinano le modalità e la composizione delle commissioni giudicatrici che devono essere composte da esperti del settore o dei settori interessati.

 

TITOLO VI BIS

ADESIONE DELLA REGIONE ALLA

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

 

          Art. 22 bis. (Adesione regionale). [41]

     1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) e dal decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della l. 15 marzo 1997, n. 59) promuove la costituzione della Fondazione Teatro Carlo Felice unitamente al Comune di Genova, in qualità di enti pubblici fondatori, e ad altri eventuali soggetti pubblici e privati.

     2. Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale sono autorizzati allo svolgimento degli atti necessari alla costituzione della Fondazione Teatro Carlo Felice.

 

     Art. 22 ter. (Relazione annuale). [42]

     1. La Giunta regionale acquisisce annualmente dalla Fondazione una relazione sull'attività svolta e la trasmette al Consiglio regionale corredata dalle proprie valutazioni.

 

     Art. 22 quater. (Partecipazione finanziaria regionale). [43]

     1. La Regione contribuisce alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione anche attraverso il conferimento di immobili.

     2. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione stessa un contributo per la gestione ordinaria e per la diffusione su tutto il territorio regionale dell'attività del Teatro.

 

TITOLO VII

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI

CONTRIBUTI REGIONALI [44]

 

     Art. 23. (Atti di concessione delle sovvenzioni e dei contributi regionali).

     (Omissis) [45]

 

     Art. 24. (Modalità per la concessione del patrocinio regionale).

     (Omissis) [46]

 

     Art. 25. (Documentazione per la fruizione dei contributi e delle sovvenzioni). [47]

     1. Le domande di contributo presentate alla Regione e alle Province devono contenere:

     a) la documentazione relativa alla natura giuridica, alle finalità culturali ed alle caratteristiche organizzative del soggetto richiedente;

     b) una dettagliata relazione illustrativa dei progetti culturali per i quali si richiede l'intervento regionale e provinciale [48];

     c) un preventivo finanziario ed un piano di finanziamento delle singole iniziative, da cui risulti la copertura al momento della domanda di metà della spesa con fondi di soggetti pubblici e privati [49];

     d) per quanto concerne in particolare le domande degli Enti locali, l'indicazione dell'ammontare delle risorse da essi destinate ad attività culturali nell'ultimo bilancio, distinguendo quelle utilizzate per la realizzazione di iniziative proprie da quelle eventualmente utilizzate per la concessione di contributi a soggetti terzi;

     e) l'indicazione del periodo di svolgimento delle singole iniziative culturali;

     f) la dichiarazione, nel caso di iniziative che comportino la presenza di spettatori, che nei luoghi di realizzazione non esistono ostacoli tali da impedire la partecipazione dei cittadini portatori di handicap.

     2. Relativamente alle sovvenzioni previste all'articolo 13, primo comma, le domande presentate alla Regione devono contenere un progetto tecnico di massima corredato da un piano di finanziamento con l'indicazione della possibilità di attuare l'opera anche in lotti funzionali e devono avere in allegato, ove richiesta, copia della convenzione di cui all'articolo 10, secondo comma.

     3. (Omissis) [50]

 

     Art. 26. (Obblighi dei beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi regionali).

     1. La concessione delle sovvenzioni e dei contributi regionali di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative o le opere sovvenzionate.

     2. I destinatari delle sovvenzioni e dei contributi sono tenuti a presentare alla Regione e alle Province, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un rendiconto dell'attività svolta nel precedente anno con il sostegno ottenuto; i soggetti inadempienti sono esclusi dalle sovvenzioni e dai contributi per l'anno successivo [51].

     3. Le sovvenzioni regionali previste all'articolo 13, primo comma, vengono liquidate nella misura del 50 per cento alla presentazione del progetto esecutivo dei lavori debitamente approvato e, per il restante 50 per cento, ad ultimazione dei lavori e su presentazione del rendiconto finale delle spese [52].

 

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 27. (Norme transitorie).

     (Omissis)

 

     Art. 28. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

     Art. 29. (Abrogazione leggi).

     Sono abrogate le LL.RR. 1° agosto 1978, n. 45 e 15 dicembre 1981, n. 32.

 

     Art. 30. (Urgenza).

     (Omissis)

 

 

     TABELLA A

      (art. 4 quater)

 

Provincia

Numero del personale

del VI o VII livello

Genova

2

Imperia

1

La Spezia

1

Savona

1

 

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all’art. 11 e salvo quanto previsto dall’art. 8 e dall’art. 32 della stessa L.R. 33/2006.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 e successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 43.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[12] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34.

[13] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28 e modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 43, è stato nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34.

[14] Per una riapertura del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 1 della L.R. 15 aprile 2002, n. 17.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[16] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34.

[17] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 43 e successivamente sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[20] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34.

[21] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 2, della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[24] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[25] Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[26] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[27] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34.

[28] Comma aggiunto dall'art. 5, comma 6, della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[29] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34.

[30] Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[31] Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[32] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[33] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[34] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28, dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 1992, n. 43 e dall'art. 12 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34 che ha abrogato le lettere e) ed f).

[35] I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[36] I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[37] I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[38] I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[39] I commi dall'1 al 5 sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[40] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 3 maggio 2006, n. 10.

[41] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 1999, n. 16 che ha introdotto il Titolo VI bis; l'art. 2 della L.R. 11 giugno 1999, n. 16 ha altresì abrogato la legge regionale 15 luglio 1993, n. 32 e la legge regionale 14 settembre 1994, n. 54.

[42] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 1999, n. 16 che ha introdotto il Titolo VI bis; l'art. 2 della L.R. 11 giugno 1999, n. 16 ha altresì abrogato la legge regionale 15 luglio 1993, n. 32 e la legge regionale 14 settembre 1994, n. 54.

[43] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 1999, n. 16 che ha introdotto il Titolo VI bis; l'art. 2 della L.R. 11 giugno 1999, n. 16 ha altresì abrogato la legge regionale 15 luglio 1993, n. 32 e la legge regionale 14 settembre 1994, n. 54.

[44] Si veda anche l'art. 7 della L.R. 2 maggio 1990, n. 32.

[45] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[46] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[48] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34.

[49] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34.

[50] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 marzo 2000, n. 34.

[51] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.

[52] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 2 maggio 1990, n. 28.