§ 3.1.17 - L.R. 7 settembre 1988, n. 50.
Organizzazione turistica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:07/09/1988
Numero:50


Sommario
Art. 15.  (Delega ai Comuni).
Art. 16.  (Delega alle Province).
Art. 17.  (Altre deleghe).
Art. 18.  (Disciplina delle deleghe).
Art. 19.  (Disposizioni per l'esercizio delle deleghe).
Art. 23.  (Scioglimento degli organi degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura soggiorno e turismo - Nomina dei Commissari regionali).
Art. 24.  (Compiti dei Commissari regionali e dei Collegi dei revisori e relative indennità).
Art. 25.  (Trasferimento di beni, attività e servizi dei sopprimendi Enti e primi adempimenti).
Art. 28.  (Inserimento in un ruolo unico regionale del personale proveniente dagli Enti soppressi).
Art. 29.  (Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza).
Art. 30.  (Destinazione del personale).
Art. 31.  (Disposizioni transitorie per l'assegnazione funzionale e il trasferimento del personale regionale proveniente dagli enti soppressi).


§ 3.1.17 - L.R. 7 settembre 1988, n. 50. [1]

Organizzazione turistica regionale.

(B.U. 28 settembre 1988, n. 39).

 

     Artt. 1.- 14. [2]

     (Omissis)

 

Art. 15. (Delega ai Comuni).

     1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di competenza della Regione, degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura soggiorno e turismo in materia di:

     a) strutture ricettive di cui agli artt. 6 e 7 della L. 17 maggio 1983, n. 217, con esclusione, dal 1 luglio 1989, delle funzioni concernenti la classificazione delle aziende ricettive di cui alla L.R. 4 marzo 1982, n. 11 e successive modificazioni e con esclusione dell'incentivazione e delle funzioni delegate alle Province ai sensi dell'art. 16;

     b) locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero;

     c) licenze o autorizzazioni per l'esercizio delle professioni di cui all'art. 11 della L. 17 maggio 1983, n. 217, non attribuite alla competenza dei Comuni dell'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     d) vigilanza e controllo sull'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno.

 

     Art. 16. (Delega alle Province).

     1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di competenza della Regione, degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo in materia di:

     a) ricevimento delle denunce ed istruttoria in materia di tariffe di tutte le strutture ricettive, di cui all'art. 6 della L. 17 maggio 1983, n. 217, con esclusione di quanto previsto dall'art. 9 della L. 5 dicembre 1985, n. 730;

     b) accertamento dei requisiti professionali per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 11 della L. 17 maggio 1989, n. 217;

     c) agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della L. 17 maggio 1983, n. 217 ed associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 10 della L. 17 maggio 1983, n. 217;

     d) associazioni Pro Loco di cui alla L.R. 24 gennaio 1975, n. 6;

     e) raccolta ed elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, in collaborazione con le Aziende di promozione turistica;

     f) nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di promozione turistica;

     g) concessione ed erogazione di contributi sia in conto capitale che in conto interessi in materia di incentivazione della offerta turistica sulla base dei programmi regionali ed in conformità alla legislazione regionale vigente.

     2. Le Province per quanto concerne le attività di cui alla lett. e) del primo comma, trasmettono i dati raccolti all'osservatorio turistico regionale di cui all'art. 33.

     3. Sono inoltre delegate alle Province, con decorrenza dal 1 luglio 1989, tutte le funzioni attualmente delegate ai Comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive previste dalla L.R. 4 marzo 1982, n. 11 e successive modificazioni. La delega è esercitata secondo la normativa vigente in materia e in conformità alle direttive impartite dalla Regione Liguria.

     4. (Omissis). [3]

     5. Sono subdelegate alle Province le funzioni amministrative in materia di demanio lacuale e fluviale, di competenza della Regione in attuazione della delega di cui all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del disposto dell'art. 41 della L. 31 dicembre 1982, n. 979 [4].

 

     Art. 17. (Altre deleghe).

     1. Ai Comuni e alle Province sono altresì delegate la funzione di vigilanza connessa alle attività di rispettiva competenza e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

     2. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti agli enti delegati a titolo di finanziamento delle spese per l'esercizio delle rispettive funzioni.

 

     Art. 18. (Disciplina delle deleghe).

     1. Per le funzioni comprese negli artt. 15 e 16, la cui attuazione sia condizionata dalla legge quadro per il turismo alla emanazione di leggi regionali, la relativa delega entra in vigore nei termini e con le modalità previsti dalle leggi regionali stesse.

     2. La delega di cui all'art. 16, primo comma, lett. g), entra in vigore nei termini e con le modalità previste da un'apposita legge regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 1992 [5].

 

     Art. 19. (Disposizioni per l'esercizio delle deleghe).

     1. Per l'esercizio delle funzioni delegate a norma degli articoli precedenti il Consiglio regionale emana direttive riguardanti le singole funzioni.

     2. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati ed hanno carattere definitivo.

     3. Gli enti delegati o subdelegati sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni delegate e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse indicante, in particolare, il numero delle sanzioni comminate nell'anno precedente e relativo esito nonché le somme complessivamente introitate.

     4. La Regione, a sua volta, mette a disposizione degli enti delegati o subdelegati, ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo sviluppo delle funzioni delegate e subdelegate.

     5. Gli enti delegati determinano nel loro ambito quali organi devono esercitare le funzioni delegate e ne danno comunicazione alla Regione.

     6. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione degli atti stessi.

     7. In caso di persistente inattività dell'ente delegato o ripetuto esercizio del potere sostitutivo la Giunta regionale dispone, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca delle deleghe.

     8. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ripartisce annualmente il fondo di cui al capitolo 0560 "Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni in materia di turismo" in rapporto al numero delle strutture ricettive extralberghiere, di cui alla legge regionale 25 maggio 1992, n. 13, esistenti nel territorio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente [6].

     9. Per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province sono loro attribuiti i contributi già dovuti dalle amministrazioni stesse agli Enti provinciali per il turismo ai sensi dell'art. 11 della L. 4 marzo 1958, n. 174 e successive modificazioni.

 

     Artt. 20. - 22. [7]

     (Omissis)

 

     Art. 23. (Scioglimento degli organi degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura soggiorno e turismo - Nomina dei Commissari regionali).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sciolti gli Organi degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura soggiorno e turismo ad eccezione del Collegio dei Revisori.

     2. Da tale data i Presidenti, il Consigliere che ne svolge le funzioni o i Commissari straordinari dei sopprimendi Enti assumono le funzioni di Commissari regionali per l'attuazione dei programmi già approvati, per l'ordinaria amministrazione e per il compimento delle attività enunciate all'art. 24, preordinate al passaggio di personale, beni e funzioni alle Aziende di promozione turistica nei termini e con le modalità indicati dalla presente legge.

 

     Art. 24. (Compiti dei Commissari regionali e dei Collegi dei revisori e relative indennità).

     1. I Commissari regionali devono provvedere:

     a) alla formazione dello stato patrimoniale dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente ed alla ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;

     b) alla formazione del bilancio di liquidazione;

     c) alla compilazione dell'elenco del personale in servizio, con l'indicazione delle qualifiche o livelli, del trattamento economico in atto, del trattamento di quiescenza e previdenza, delle mansioni effettivamente svolte.

     2. I Collegi dei revisori dei conti continuano a svolgere le proprie funzioni anche con riferimento alle attività connesse al procedimento di liquidazione. In caso di incompletezza dei Collegi dei revisori alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 luglio 1973, n. 21, riguardante norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di turismo e industria alberghiera.

     3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Commissari trasmettono gli atti di cui alla lettera a), b) c) del primo comma alla Giunta regionale.

     4. I Commissari regionali impossibilitati o che comunque risultino inadempimenti entro i termini stabiliti, sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     5. Ai Commissari regionali spetta un'indennità mensile pari a quella prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione compresa tra i 50.001 e i 100.000 abitanti.

     6. Ai membri del Collegio dei revisori spettano le indennità previste dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 1986, n. 35.

 

     Art. 25. (Trasferimento di beni, attività e servizi dei sopprimendi Enti e primi adempimenti).

     1. La Giunta regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base degli stati di consistenza e degli atti trasmessi dai Commissari, delibera il trasferimento dei beni immobili e mobili di proprietà o ad altro titolo posseduti dai sopprimendi Enti, ed il trasferimento delle attività e dei servizi all'Azienda di promozione turistica nel cui territorio si trovano i beni e si svolgono le attività e i servizi.

     2. La Giunta regionale, in funzione di comprovate esigenze ed opportunità turistiche, può destinare taluni beni, attività e servizi dei sopprimendi enti al Comune ove hanno sede detti beni, o si svolgono le attività e i servizi ovvero può trasferire detti beni alla Regione, con vincolo di destinazione. Il trasferimento del bene comporta il trasferimento di tutte le attività o passività ad esso collegate.

     3. Con la deliberazione di cui al primo comma la Giunta regionale autorizza il Presidente dell'Azienda di promozione turistica o, ove occorra, quello degli altri Enti eventualmente destinatari, ad adottare gli atti necessari ad assumere le iniziative per l'acquisizione dei beni ed il trasferimento delle attività e dei servizi.

     4. Esperite le operazioni di cui ai commi precedenti gli Enti provinciali per il Turismo e le Aziende autonome di cura soggiorno e turismo sono soppressi.

     5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio provinciale nomina il Consiglio di amministrazione dell'A.P.T. e provvede immediatamente alla sua convocazione per gli adempimenti di cui all'art. 10, primo comma, lettera h), e di cui all'art. 12, primo comma. Fino alla nomina del Presidente dell'A.P.T. il Consiglio ali amministrazione è presieduto dal componente della Giunta provinciale di cui all'art. 9, secondo comma, lettera a).

     6. Fino all'approvazione del proprio programma di attività predisposto ai sensi dell'art. 10, l'A.P.T. attua per la parte di competenza i programmi di attività degli Enti soppressi.

 

     Artt. 26. - 27. [8]

     (Omissis)

 

     Art. 28. (Inserimento in un ruolo unico regionale del personale proveniente dagli Enti soppressi).

     1. Il personale di ruolo degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inserito in un apposito ruolo unico regionale per essere destinato, ai sensi dell'art. 4, sesto e settimo comma, della L. 17 maggio 1983, n. 217, agli Enti cui vengono attribuite o delegate le relative funzioni; all'atto della destinazione a tali Enti il personale verrà cancellato dal suddetto ruolo regionale.

     2. Per i fini di cui al primo comma, il Commissario regionale di ciascun Ente od Azienda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Regione l'elenco del personale di ruolo in servizio, con l'indicazione per ciascun dipendente di quanto previsto dall'art. 24, primo comma, lettera c).

 

     Art. 29. (Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza).

     1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale di cui al primo comma dell'art. 28 è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, all'istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa Pensioni per i Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.).

     2. Per la ricongiunzione dei servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso gli Enti Provinciali per il Turismo e presso le Aziende autonome di cura soggiorno e turismo con iscrizione a forme di previdenza diverse da quelle di cui al primo comma, si applica l'art. 6 della L. 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso predetti Enti ed Aziende nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

     3. Al personale inquadrato nei ruoli organici delle A.P.T. è assicurato il trattamento di fine servizio previsto dalle norme regionali in vigore per i dipendenti della Regione.

     4. L'Azienda pone a proprio carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante a norma di quanto previsto nel terzo comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dell'Ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

     5. Ai fini della ricongiunzione anche mediante riscatto, nell'ambito della gestione previdenziale dell'I.N.A.D.E.L. dei servizi o periodi già riconosciuti utili, ai fini del trattamento di fine servizio, presso gli Enti e le Aziende di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridico-economica rivestita dal personale interessato ed alla anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, provvederà entro un anno dall'iscrizione stessa, a determinare gli importi dovuti per la sistemazione nel proprio ambito e secondo le disposizioni del proprio ordinamento delle posizioni previdenziali pregresse e dei singoli interessati.

     6. Dalla data di iscrizione del personale all'I.N.A.D.E.L. cessano i rapporti previdenziali in atto presso gli Enti ed Aziende, salvo quelli già operanti con l'Istituto stesso. Entro due mesi da tale data i Commissari provvedono alla estinzione delle eventuali polizze accese presso Istituti Assicurativi nonché dei conti individuali e di ogni altra forma di previdenza finalizzata al trattamento di fine servizio.

     7. I periodi di servizio prestati presso gli Enti provinciali per il turismo e Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, per i quali non operi, eventualmente, la ricongiunzione presso l'I.N.A.D.E.L., vengono assunti a carico dell'A.P.T. Valgono in quanto applicabili le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 28 maggio 1980, n. 26.

     8. L'eventuale eccedenza tra gli importi maturati a titolo di indennità di fine servizio da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'I.N.A.D.E.L. ed i corrispondenti importi dovuti alla stessa data ai sensi di quanto previsto nel terzo comma, è corrisposta dall'A.P.T. ai singoli interessati entro tre mesi dalla data in cui sarà noto l'onere dovuto dai medesimi per la sistemazione della posizione previdenziale pregressa.

     9. La determinazione degli importi maturati presso gli Enti e le Aziende di provenienza a titolo di indennità di fine servizio avviene in osservanza di quanto disciplinato nei Regolamenti organici degli Enti e delle Aziende. L'indennità integrativa speciale dei cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni viene computata secondo le norme in vigore per i dipendenti della Regione.

     10. In difformità da quanto previsto nell'ottavo comma, il personale di cui al primo comma, con istanza da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, può chiedere che le somme derivanti dall'estinzione delle polizze, dei conti individuali e di ogni altra forma previdenziale costituita per il trattamento di fine servizio, in ogni caso di importo non inferiore a quanto previsto dal vigente regolamento organico, venga corrisposta ai dipendenti assicurati.

 

     Art. 30. (Destinazione del personale).

     1. Il personale proveniente dagli Enti soppressi ed inserito nell'apposito ruolo unico regionale è destinato alle Aziende di promozione turistica, i Comuni ed alle Province in relazione alle funzioni attribuite o delegate con la presente legge regionale e alla Regione in relazione alle esigenze dei propri uffici per i posti vacanti in organico.

     2. Il trasferimento del predetto personale agli enti indicati al primo comma è attuato con provvedimenti della Giunta regionale, d'intesa con le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali regionali, nonché esaminate le eventuali richieste dei dipendenti interessati.

     3. I provvedimenti della Giunta regionale per i trasferimenti di che trattasi sono adottati tenendo conto delle esigenze generali del turismo regionale.

 

     Art. 31. (Disposizioni transitorie per l'assegnazione funzionale e il trasferimento del personale regionale proveniente dagli enti soppressi).

     1. Gli Enti locali destinatari della delega presentano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Giunta regionale le proprie richieste di assegnazione funzionale di personale proveniente dagli enti soppressi;

     2. Le Aziende di promozione turistica presentano alla Giunta regionale le proprie richieste di assegnazione di personale entro il termine di trenta giorni dalla data di insediamento dei relativi Consigli di amministrazione.

     3. Il personale proveniente dagli enti soppressi presenta alla Regione le proprie richieste di opzione per l'assegnazione agli enti citati nei commi precedenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Con provvedimento della Giunta regionale il personale inserito nell'apposito ruolo regionale è rispettivamente trasferito agli Enti locali sulla base delle richieste pervenute ai sensi del primo comma ovvero assegnato funzionalmente alle Aziende di promozione turistica sulla base delle richieste pervenute ai sensi del secondo comma.

     5. Il numero dei dipendenti distinti per qualifica o livello funzionale, assegnati temporaneamente ai sensi del quarto comma, costituisce la pianta organica provvisoria dell'Azienda di promozione turistica.

     6. In attesa della definizione delle tabelle organiche di cui all'art. 26 il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di promozione turistica conferisce l'incarico provvisorio di direttore attribuendolo ad uno dei dipendenti della più elevata qualifica assegnati all'Azienda.

     7. Con successivo atto la Giunta regionale provvede per il trasferimento del personale alle Aziende di promozione turistica, nei limiti delle tabelle organiche di cui all'art. 26, terzo comma.

 

     Artt. 32. - 34. [9]

     (Omissis)


[1] Legge già abrogata dall'art. 21 della L.R. 10 agosto 2004, n. 14 e ulteriormente abrogata dall'art. 32 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28 alla data di soppressione delle APT.

[2] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 3.

[3] Modifica la L.R. 4 marzo 1982, n. 11.

[4] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 28 aprile 1999, n. 13; la subdelega alle Province delle funzioni in materia di demanio marittimo erano state sospese dalla L.R. 7 agosto 1997, n. 29 oggi abrogata.

[5] Termine così modificato dall'art. 11 della L.R. 22 giugno 1992, n. 16; i restanti articoli della L.R. 22 giugno 1992, n. 16 sono stati abrogati dall'art. 1 della L.R. 17 marzo 2000, n. 17.

[6] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 3.

[7] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 3.

[8] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 3.

[9] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 3.