§ 3.1.39 - L.R. 9 gennaio 1995, n. 3.
Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:09/01/1995
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Programmazione regionale).
Art. 4.  (Agenzia per la promozione turistica della Liguria).
Art. 5.  (Aziende di promozione turistica - APT).
Art. 6.  (Ambiti turistici).
Art. 7.  (Criteri per la modificazione degli ambiti turistici).
Art. 8.  (Compiti e funzioni delle APT).
Art. 9.  (Collegamento funzionale delle APT con gli Enti locali territoriali).
Art. 10.  (Uffici di informazione ed accoglienza turistica - IAT).
Art. 11.  (Organi delle Aziende di promozione turistica).
Art. 12.  (Direttore generale dell'Azienda di promozione turistica).
Art. 13.  (Consiglio dell'Azienda di promozione turistica).
Art. 14.  (Attribuzioni del Consiglio dell'APT).
Art. 15.  (Funzionamento del Consiglio dell'APT).
Art. 16.  (Indennità).
Art. 17.  (Dirigente preposto all'APT).
Art. 18.  (Attività di vigilanza e controllo sulle Aziende di promozione turistica).
Art. 19.  (Entrate delle APT).
Art. 20.  (Contabilità e attività contrattuali).
Art. 21.  (Personale delle APT).
Art. 22.  (Regolamento dell'APT).
Art. 23.  (Comitato consultivo economico sociale integrato per la materia turistica).
Art. 24.  (Osservatorio turistico regionale).
Art. 25.  (Norma finanziaria).
Art. 26.  (Nomina dei Consigli delle APT).
Art. 27.  (Successione nei beni e nelle attività).
Art. 28.  (Nomina dei Direttori generali nella prima applicazione).
Art. 29.  (Enti di gestione delle aree protette).
Art. 30.  (Abrogazione norme).
Art. 31.  (Modificazione dell'articolo 19 della legge regionale n. 50/1988).
Art. 32.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.1.39 - L.R. 9 gennaio 1995, n. 3. [1]

Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti.

(B.U. 11 gennaio 1995, n. 1 - S.O.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge persegue la finalità di razionalizzare l'organizzazione turistica regionale disciplinata dalla legge regionale 7 settembre 1988, n. 50, mediante lo snellimento degli organi, la semplificazione delle procedure, l'adeguamento delle funzioni alla realtà turistica regionale e la modificazione degli ambiti turistici.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

     a) programmazione e coordinamento delle iniziative di promozione turistica e delle attività turistiche attraverso:

     1) la predisposizione di programmi che fissano gli obiettivi generali dell'azione regionale nel settore e che contengono gli indirizzi ai quali si deve conformare l'attività dell'Agenzia preposta alla promozione turistica della Liguria, di cui all'articolo 4 della presente legge, e delle Aziende di promozione turistica (APT);

     2) l'armonizzazione delle iniziative degli enti locali territoriali e degli altri organismi operanti nella regione in favore del turismo;

     b) promozione dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, anche attraverso la predisposizione di progetti riguardanti specifiche componenti dell'offerta turistica presenti nel territorio regionale, quali la costa, la montagna, il patrimonio storico e artistico, le aree protette;

     c) cura dei rapporti, anche mediante la predisposizione di progetti speciali, con l'ENIT, con le altre Regioni italiane, con i paesi della Unione europea e con altri enti e organismi operanti nel settore;

     d) gestione dell'Osservatorio turistico regionale di cui all'articolo 24, quale sezione dell'Osservatorio socio-economico, ai fini di un'aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica;

     e) funzioni e attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa statale e regionale.

 

     Art. 3. (Programmazione regionale).

     1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza quinquennale, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il piano turistico regionale, che è approvato entro i successivi sessanta giorni.

     I piani successivi devono essere proposti almeno novanta giorni prima della scadenza del piano precedente.

     2. Il piano turistico regionale coordinato e in conformità con il quadro di riferimento del Programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) contiene:

     a) un'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure con riguardo alle strutture ricettive e di supporto, alle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle presenze turistiche;

     b) le priorità per gli interventi di settore e per i progetti speciali;

     c) le finalità a cui devono conformare la propria attività l'Agenzia, le APT, gli enti locali e gli altri organismi operanti nella regione a favore del turismo;

     d) gli obiettivi generali dell'azione promozionale della Regione sui diversi mercati della domanda;

     e) i finanziamenti che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni;

     f) i criteri e le modalità per l'eventuale partecipazione dei privati alla realizzazione di progetti di promozione e di miglioramento dell'offerta e dell'organizzazione turistica;

     g) i criteri e le modalità per la predisposizione dei programmi annuali attuativi del piano quinquennale.

     3. Il piano turistico regionale quinquennale può essere aggiornato all'inizio di ogni anno, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

     4. La proposta di cui al comma 1 e gli aggiornamenti di cui al comma 3, sono adottati sentito il Comitato della programmazione previsto dall'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 ed acquisito il parere del Comitato consultivo economico e sociale, per quanto attiene la materia turistica, come regolato all'articolo 23 della presente legge.

     5. Il piano turistico quinquennale viene attuato mediante programmi annuali. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, acquisito il parere del Comitato consultivo economico e sociale per quanto attiene la materia turistica, approva il programma relativo all'anno successivo che contiene, in particolare:

     a) i progetti da realizzare;

     b) le quote da destinare all'Agenzia, alle APT e agli altri enti ed organismi cui sono affidate funzioni o compiti turistici.

 

     Art. 4. (Agenzia per la promozione turistica della Liguria). [2]

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Aziende di promozione turistica - APT).

     1. Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, operano ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), le seguenti Aziende di promozione turistica (APT): Riviera dei Fiori, Riviera delle Palme, Genova, Tigullio, Cinque Terre e Golfo dei Poeti, i cui ambiti e centri amministrativi sono indicati nell'allegata tabella A.

     2. Le APT sono enti strumentali della Regione dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

     3. Le APT sono tenute ad osservare gli atti di indirizzo politico- amministrativo del Consiglio regionale e le direttive emanate dalla Giunta regionale.

     4. Le Province possono proporre alla Regione un diverso centro amministrativo per le APT di competenza. La Giunta regionale si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.

 

     Art. 6. (Ambiti turistici).

     1. I comuni ricompresi negli ambiti turistici di cui alla tabella A sono riconosciuti ad ogni effetto stazioni di cura, soggiorno e turismo.

     2. I comuni non compresi negli ambiti turistici concorrono a formare aree ad influenza turistica e fanno capo, ai fini della valorizzazione, articolazione e riequilibrio dell'offerta turistica regionale, alle Aziende individuate nella tabella A.

     3. Gli ambiti turistici e le aree ad influenza turistica possono essere modificati dal Consiglio regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 7. (Criteri per la modificazione degli ambiti turistici).

     1. I criteri concorrenti per l'individuazione di nuovi ambiti turistici e per la modifica di quelli indicati nella tabella A sono i seguenti:

     a) presenza di area turisticamente affermata per la dimensione dell'apporto economico e per la presenza di strutture ricettive e di servizi complementari alla attività turistica;

     b) intensità del movimento turistico generale registrato;

     c) entità del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico;

     d) quantità delle strutture ricreative, turistico-sportive;

     e) presenza di aziende esercenti attività comunque connessa col turismo;

     f) dimensione territoriale adeguata alla realtà circostante;

     g) ammontare di proventi, purché a carattere continuativo, complessivamente sufficienti alle spese di funzionamento e di attività dell'Azienda.

 

     Art. 8. (Compiti e funzioni delle APT).

     1. Le APT, in raccordo con la programmazione regionale, promuovono lo sviluppo turistico del territorio di competenza attraverso azioni finalizzate alla caratterizzazione e valorizzazione del prodotto turistico.

     2. In particolare le Aziende:

     a) svolgono attività di promozione delle risorse ambientali, culturali, artistiche e turistiche locali, attraverso ogni iniziativa idonea ad incrementare la conoscenza, l'attrattiva e la fruibilità della zona, avvalendosi anche delle associazioni Pro Loco e di altri enti od organismi operanti nel settore. A tali scopi le APT possono concedere contributi sulla base di apposito regolamento che ne disciplina i criteri e le procedure;

     b) istituiscono servizi ed uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) nell'ambito del proprio territorio. La gestione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) può essere svolta anche in convenzione con altri enti ed organismi;

     c) svolgono attività di assistenza agli operatori turistici locali fornendo, anche dietro corrispettivo e mediante apposita convenzione, pareri, consulenze e servizi promozionali nei confronti di soggetti pubblici e privati;

     d) svolgono ulteriori funzioni di impulso delle attività turistiche di base per lo sviluppo dei comuni e delle località ad influenza turistica;

     e) collaborano con gli enti locali allo svolgimento delle funzioni delegate e, in particolare, procedono alla raccolta e all'elaborazione dei dati statistici di base, secondo le direttive delle Province e della Regione;

     f) partecipano alla formazione dei piani promozionali di cui all'articolo 4;

     g) gestiscono in via eccezionale e previa apposita autorizzazione regionale, anche prescrittiva delle modalità, su parere dell'Ente locale interessato, strutture e servizi di interesse generale, utili alla valorizzazione delle risorse turistiche locali;

     h) svolgono compiti, funzioni ed incarichi ad esse demandati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Collegamento funzionale delle APT con gli Enti locali territoriali).

     1. L'APT, anche attraverso gli IAT, ai fini del collegamento funzionale con l'attività di enti e organismi operanti nel settore turistico a livello regionale e subregionale:

     a) assume idonee iniziative miranti ad attuare una reciproca costante informazione con gli Enti locali territoriali sullo svolgimento dei rispettivi compiti attribuiti o delegati dalla vigente normativa;

     b) raccoglie proposte operative da parte degli Enti locali territoriali inseriti nell'ambito turistico, attuando forme di consultazione ai fini della elaborazione dei propri programmi annuali e pluriennali;

     c) persegue ogni forma di collaborazione con gli Enti locali territoriali al fine di raccordare e armonizzare le proprie iniziative promozionali e le manifestazioni direttamente realizzate, con le loro attività e iniziative. A tali fini l'APT può anche realizzare per conto degli Enti locali territoriali, iniziative promozionali o concorrere alla loro realizzazione.

 

     Art. 10. (Uffici di informazione ed accoglienza turistica - IAT).

     1. Allo scopo di assicurare l'assistenza e l'informazione ai turisti e per favorire la conoscenza e la valorizzazione dei propri ambiti, le APT possono istituire, previo nulla osta della Giunta regionale, propri uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati "IAT", eventualmente a carattere stagionale, nei comuni inclusi nell'ambito turistico di competenza.

     2. Gli uffici di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica né autonomia propria e sono diretta emanazione dell'APT.

     3. Per la promozione turistica delle aree parco e delle aree protette, la competente APT ed i relativi "IAT" operano d'intesa con l'organismo preposto alla gestione delle aree in questione.

     4. Presso l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è istituito uno "IAT" a cura dell'APT competente, con il compito di fornire informazioni ed assistenza turistica su tutta la Liguria.

     5. L'uso della denominazione "IAT" può essere consentito agli uffici di informazione allestiti e promossi dalle Associazioni Pro Loco iscritte nell'Albo regionale, dalle associazioni e consorzi di operatori turistici o dagli Enti locali, previo nulla osta della Giunta regionale che ne valuta l'opportunità, anche tenendo conto delle strutture organizzative delle associazioni e dei consorzi richiedenti. Tali uffici sono diretta emanazione delle Associazioni Pro Loco, degli Enti e degli altri organismi proponenti e il nulla osta non comporta obblighi finanziari a carico della Regione.

     6. La richiesta di nulla osta per l'uso della denominazione "IAT" da parte delle Associazioni Pro Loco, degli enti e degli altri organismi di cui al comma 5 è inoltrata all'APT nel cui ambito si intende istituire lo "IAT".

     7. L'APT può affidare la gestione di IAT alle associazioni Pro loco, agli enti locali, agli enti di gestione delle aree protette, a organismi pubblici e privati mediante apposite convenzioni.

     8. Tutti gli uffici denominati "IAT" adottano il medesimo segno distintivo elaborato ed autorizzato dalla Regione, quale è riportato nell'allegato B della presente legge.

 

     Art. 11. (Organi delle Aziende di promozione turistica).

     1. Sono organi dell'APT:

     a) il Direttore generale;

     b) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 12. (Direttore generale dell'Azienda di promozione turistica).

     1. Il Direttore generale dell'APT è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 scegliendo tra i soggetti iscritti all'Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali particolarmente qualificati in materia turistica.

     2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dall'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28.

     3. Il Presidente della Giunta regionale risolve il contratto, previo contraddittorio, nei casi di gravi violazioni di legge, inosservanza delle direttive impartite dalla Regione, inadempienze in relazione ad atti dovuti, irregolarità nella gestione, attività che compromettano il buon funzionamento dell'APT.

     4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'APT, svolge funzioni di impulso dell'attività, adotta il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda e tutti gli atti occorrenti all'attività della stessa, assumendone la diretta responsabilità, ferme restando le competenze della dirigenza dell'ente.

     5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Direttore generale è sostituito temporaneamente dal dirigente apicale in servizio presso l'APT.

     6. Nel caso di vacanza definitiva, la nomina del Direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di vacanza.

 

     Art. 13. (Consiglio dell'Azienda di promozione turistica).

     1. Presso ogni Azienda di promozione turistica è costituito il Consiglio dell'APT.

     Esso è nominato dalla Giunta provinciale, dura in carica cinque anni e continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo organismo collegiale. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla scadenza dell'organismo collegiale.

     2. Esso è composto dal Presidente della Provincia o dall'Assessore suo delegato, che lo presiede, e da:

     a) due sindaci, o assessori da loro designati, di comuni compresi negli ambiti turistici di competenza;

     b) due sindaci, o assessori da loro designati, di comuni compresi nelle aree ad influenza turistica di competenza;

     c) sei operatori turistici, di cui almeno uno per ciascuno dei seguenti settori: ricettività turistica, agenzie di viaggio e turismo, professioni turistiche, designati dalla locale Camera di Commercio;

     d) un operatore delle cooperative o consorzi turistici scelto sulla base delle designazioni delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     e) un rappresentante delle associazioni del tempo libero scelto sulla base delle designazioni delle associazioni, riconosciute dalla Regione, maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali scelto sulla base delle designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale nel settore turistico;

     g) un rappresentante delle Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo regionale, operanti nel territorio dell'APT;

     h) un esperto in materia di turismo designato da ciascuno degli Enti di gestione delle aree protette operanti nel territorio di competenza.

     I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) sono nominati con criterio di rotazione territoriale che garantisca la rappresentanza dei Comuni montani.

     3. Le designazioni devono essere effettuate entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancata o irregolare designazione entro tale termine, la Giunta provinciale provvede alla costituzione dell'organo collegiale sulla base delle designazioni pervenute, purché consentano la nomina almeno della metà più uno dei componenti, fatte salve le integrazioni successive.

     4. La mancata partecipazione a due riunioni senza giustificato motivo o la perdita dei requisiti previsti per la nomina determinano di diritto la decadenza dall'incarico. In tal caso la Giunta provinciale provvede alla sostituzione del membro decaduto, anche utilizzando le designazioni già acquisite.

     5. Il Direttore generale dell'APT partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

 

     Art. 14. (Attribuzioni del Consiglio dell'APT).

     1. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori sui provvedimenti concernenti:

     a) i programmi e gli indirizzi generali riferiti all'attività promozionale annuale e pluriennale dell'Azienda;

     b) i bilanci di previsione, annuali e pluriennali, gli assestamenti e le variazioni con esclusione di quelle disposte in attuazione di norme statali o di deliberazioni regionali e di quelle connesse al prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e dal fondo di riserva di cassa;

     c) i conti consuntivi;

     d) l'istituzione di uffici di informazione ed accoglienza turistica "IAT";

     e) le iniziative idonee ad attuare, ai sensi dell'articolo 9, la costante e reciproca informazione con gli Enti locali sullo svolgimento dei compiti ad essi delegati o attribuiti con leggi regionali, per il perseguimento degli obiettivi turistici comuni e per assicurare il dovuto collegamento funzionale con tali Enti e garantire l'equilibrio tra costa ed entroterra;

     f) ogni altra questione sottopostagli dal Direttore generale.

     2. I pareri di cui al comma 1 si intendono rilasciati in senso positivo se non espressi entro quarantacinque giorni dalla data di convocazione del Consiglio, la quale deve contenere le proposte del Direttore generale.

     3. Il parere deve essere inserito nell'atto definitivo. In caso di atto assunto dal Direttore generale in difformità del parere, ne deve essere data motivazione nel relativo provvedimento e comunicazione al Consiglio dell'APT e alla Giunta regionale.

 

     Art. 15. (Funzionamento del Consiglio dell'APT).

     1. Il Consiglio dell'APT è convocato dal suo Presidente anche su richiesta del Direttore generale o qualora almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso ne faccia espressa richiesta scritta sulla base di un ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio dell'APT provvede alla convocazione entro i dieci giorni successivi.

     2. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà dei componenti in carica.

 

     Art. 16. (Indennità).

     1. Ai Direttori generali delle A.P.T. viene corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale, avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato. Tali indennità non sono cumulabili con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso Enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, deve essere corrisposta la sola differenza [3].

     2. Ai consiglieri dell'APT è corrisposto per ogni seduta del Consiglio un gettone di presenza pari a quello dei Consiglieri provinciali della Provincia di competenza, oltre ai rimborsi spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

 

     Art. 17. (Dirigente preposto all'APT).

     1. All'APT è preposto un dirigente in posizione apicale che esprime parere obbligatorio sugli aspetti tecnici e di legittimità dei provvedimenti assunti dal Direttore generale. Egli svolge funzioni di segretario del Consiglio dell'APT ed adotta tutti gli atti rientranti nella competenza della dirigenza ai sensi della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26.

 

     Art. 18. (Attività di vigilanza e controllo sulle Aziende di promozione turistica).

     1. La vigilanza ed il controllo sull'attività dell'APT e la composizione e i compiti del Collegio dei revisori dei conti sono regolati dalla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione).

     2. La Giunta regionale predispone, di sensi dell'articolo 16 della predetta legge, lo schema tipo del bilancio, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la corretta e rapida attuazione dei programmi dell'Azienda.

 

     Art. 19. (Entrate delle APT).

     1. Le entrate delle APT sono costituite da:

     a) fondi assegnati dalla Regione;

     b) fondi sostitutivi delle soppresse imposte;

     c) redditi e proventi di natura patrimoniale e di gestione;

     d) contributi, liberalità e partecipazioni di soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 20. (Contabilità e attività contrattuali).

     1. Alle APT si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla contabilità regionale di cui alla legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni, nonché le norme della legge e del regolamento concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

     2. In materia di appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture, pubblici servizi, consulenze e prestazioni professionali, alle APT si applicano la legge regionale 8 settembre 1993, n. 45 e successive modificazioni.

     3. Al fine di procedere ad acquisti e forniture anche unificati, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, stipula apposite convenzioni con gli organi istituzionali delle APT.

 

     Art. 21. (Personale delle APT).

     1. Al personale delle APT è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico che compete al personale regionale in forza delle norme vigenti in materia.

     2. Le tabelle organiche delle APT sono determinate, sentite le Organizzazioni Sindacali, con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle esigenze di ciascuna APT, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono predeterminati i criteri per l'inserimento del personale nei posti in organico ovvero per la collocazione in soprannumero anche ai fini della mobilità prevista dalla vigente normativa.

 

     Art. 22. (Regolamento dell'APT).

     1. Il Direttore generale dell'APT adotta:

     a) il regolamento organico del personale per stabilire le modalità di applicazione della normativa regionale nell'ordinamento dell'Azienda e disciplinare gli aspetti specifici dei rapporti di servizio, sulla base di apposita direttiva emanata dalla Giunta regionale;

     b) il regolamento di organizzazione dell'azienda e degli uffici.

 

     Art. 23. (Comitato consultivo economico sociale integrato per la materia turistica).

     1. Con la finalità di partecipare alla formazione della programmazione regionale in materia turistica e di verificare la necessaria correlazione dei programmi dell'Agenzia con quelli regionali, il Comitato consultivo economico sociale, previsto dall'articolo 17 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 è integrato, ai sensi dell'articolo 36 comma 3 della medesima legge, dai seguenti membri:

     a) l'Assessore regionale al turismo o suo delegato;

     b) i Direttori generali delle APT;

     c) il rappresentante legale dell'Agenzia per la promozione turistica della Liguria;

     d) i Presidenti delle Province liguri o loro delegati;

     e) i Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione Regionale delle Province Liguri (URPL) e dell'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCEM), o loro delegati;

     f) sei operatori turistici, designati dall'UNIONCAMERE di cui almeno uno per ciascuno dei seguenti settori: aziende ricettive alberghiere, aziende ricettive extralberghiere, agenzie di viaggio e turismo, professioni turistiche;

     g) un operatore delle cooperative scelto fra quelli designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

     h) il Presidente della delegazione regionale della Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) o suo delegato;

     i) i rappresentanti regionali dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e del Touring Club Italiano (TCI);

     l) un rappresentante delle associazioni del tempo libero, scelto fra quelli designati dalle associazioni, riconosciute dalla Regione, maggiormente rappresentative a livello regionale;

     m) un rappresentante degli enti fieristici scelto fra quelli designati dagli enti operanti nella regione.

 

     Art. 24. (Osservatorio turistico regionale).

     1. Ai fini di un'aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica, anche attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell'offerta turistica delle altre regioni e dei paesi esteri, è istituita una sezione dell'Osservatorio socio- economico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 18/1994, quale Osservatorio turistico regionale.

 

     Art. 25. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

NORME FINALI

 

     Art. 26. (Nomina dei Consigli delle APT).

     1. Le Amministrazioni provinciali provvedono alla nomina dei Consigli delle APT, come previsti dalla presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 27. (Successione nei beni e nelle attività).

     1. Ai fini amministrativi e della successione nei beni e nelle attività, alla data di nomina dei Direttori Generali, le APT di Bordighera e Imperia confluiscono in quella di Sanremo, le APT di Finale Ligure, Loano e Savona in quella di Alassio e l'APT di Chiavari in quella di Santa Margherita Ligure, che assumono rispettivamente le seguenti denominazioni: Riviera dei Fiori, Riviera delle Palme, Tigullio, come previsto dall'articolo 5.

     2. Alla data di cui al comma 1, i Comuni ricompresi nell'area metropolitana, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 12 e già inseriti tra i Comuni dell'ambito turistico e dell'area ad influenza turistica dell'APT di S. Margherita Ligure confluiscono in quelli rispettivamente inseriti nell'ambito turistico e nell'area di influenza turistica dell'APT di Genova.

     3. Gli organi delle APT, nominati ai sensi della legge regionale n. 50/1988, cessano le loro funzioni dalla data di cui al comma 1 con esclusione dei Collegi dei revisori dei conti.

     4. Il personale in servizio presso le APT soppresse è assegnato alle APT subentranti, ferme restando eventuali diverse destinazioni deliberate dalla Giunta regionale, sentito il personale medesimo.

     5. I beni, le attività e i servizi delle APT soppresse sono trasferiti alle APT subentranti. I beni ubicati nei Comuni di cui al comma 2 sono trasferiti dall'APT di S. Margherita Ligure all'APT di Genova.

     6. I Direttori provvisori addetti alle APT di Bordighera, Imperia, Finale Ligure, Loano, Savona e Chiavari assumono la funzione di Commissari "ad acta" per i trasferimenti di cui al comma 5 e per l'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione delle APT e, in particolare, dei conti consuntivi da approvare, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, entro il termine di tre mesi.

     Per i suddetti adempimenti essi utilizzano il personale proveniente dalle medesime APT. Esperite tali attività e gli adempimenti anche di natura fiscale ad esse collegati, i Commissari "ad acta" ed i Collegi dei revisori dei conti di dette APT cessano le proprie funzioni.

     Per un massimo di mesi tre, le indennità spettanti ai sopprimendi Collegi dei revisori dei conti, competono alle relative APT subentranti.

 

     Art. 28. (Nomina dei Direttori generali nella prima applicazione).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale nomina i Direttori generali delle APT entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, fra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 12.

 

     Art. 29. (Enti di gestione delle aree protette).

     1. Fino all'entrata in funzione degli enti di gestione delle aree protette previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Giunta regionale designa a far parte del Consiglio di ogni APT un esperto in materia di turismo e ambiente.

 

     Art. 30. (Abrogazione norme).

     1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (come modificato dall'articolo 5 comma 1 lettera a) della legge regionale 8 agosto 1991, n. 18), 10, 11, 12 (come modificato dall'articolo unico della legge regionale 22 agosto 1989, n. 34), 13, 14 (come modificato dall'articolo 5 comma 1 lettera b) della legge regionale 18/1991), 20, 21, 22, 26, 27, 32, 33 e 34 della legge regionale n. 50/1988 sono abrogati.

 

     Art. 31. (Modificazione dell'articolo 19 della legge regionale n. 50/1988).

     (Omissis) [4]

 

     Art. 32. (Dichiarazione d'urgenza).

     (Omissis).

 

TABELLA A

(Articoli 5 e 6)

 

     1) Denominazione e centro amministrativo della APT Riviera dei Fiori (San Remo)

 

AMBITI TURISTICI

 

Bordighera - Camporosso - Cervo - Cipressa - Costarainera - Diano Castello - Diano Marina - Dolceacqua - Imperia - Ospedaletti - Pigna - Pornassio - Riva Ligure - S. Bartolomeo al Mare - S. Lorenzo al Mare - San Remo - S. Stefano al Mare - Taggia - Triora - Vallecrosia - Ventimiglia.

 

AREE AD INFLUENZA TURISTICA

 

Airole - Apricale - Aquila D'Arroscia - Armo - Aurigo - Baiardo - Badalucco - Borghetto d'Arroscia - Borgomaro - Caravonica - Carpasio - Castellaro - Castelvittorio - Ceriana - Cesio - Chiusanico - Chiusa Vecchia - Civezza - Cosio D'Arroscia - Diano Arentino - Diano S. Pietro - Dolcedo - Isolabona - Lucinasco - Mendatica - Molini di Triora - Montaldo Ligure - Montegrosso - Pian Latte - Olivetta San Michele - Perinaldo - Pietrabruna - Pieve di Teco - Pompoiana - Pontedassio - Prelà - Ranzo - Rezzo - Rocchetta Nervina - San Biagio della Cima - Seborga - Soldano - Terzorio - Vallebona - Vasia - Vessalico - Villa Faraldi.

 

     2) Denominazione e centro amministrativo della APT Riviera delle Palme (Alassio)

 

AMBITI TURISTICI

 

Alassio - Albenga - Albissola Marina - Albisola Superiore - Andora - Bardineto - Bergeggi - Boissano - Borghetto Santo Spirito - Borgio Verezzi - Calizzano - Celle Ligure - Ceriale - Finale Ligure - Garlenda - Laigueglia - Loano - Noli - Pietra Ligure - Pontinvrea - Sassello - Savona - Spotorno - Toirano - Varazze - Villanova d'Albenga.

 

AREE AD INFLUENZA TURISTICA

 

Altare - Arnasco - Balestrino - Bormida - Calice Ligure - Cairo Montenotte - Carcare - Casanova Lerrone - Castelbianco - Castelvecchio di Rocca Barbena - Cengio - Cisano sul Neva - Cosseria - Dego - Erli - Giustenice - Giusvalla - Magliolo - Mallare - Massimino - Millesimo - Mioglia - Murialdo - Nasino - Onzo - Orco Feglino - Ortovero - Osiglia - Pallare - Piana Crixia - Plodio Quiliano - Rialto - Roccavignale - Stella - Stellanello - Testico - Tovo S. Giacomo - Urbe - Vado Ligure - Vendone - Vezzi Portio - Zuccarello.

 

     3) Denominazione e centro amministrativo della APT Genova (Genova)

 

AMBITI TURISTICI

 

Arenzano - Bogliasco - Busalla - Camogli - Cogoleto - Genova - Pieve Ligure - Recco - Sori - Torriglia - Uscio.

 

AREE AD INFLUENZA TURISTICA

 

Avegno - Bargagli - Campoligure - Campomorone - Casella - Ceranesi - Crocefieschi - Davagna - Fascia - Fontanigorda - Gorreto - Isola del Cantone - Masone - Mele - Mignanego - Montebruno - Montoggio - Propata - Ronco Scrivia - Rondanina - Rossiglione - Rovegno - Sant'Olcese - Savignone - Serra Riccò - Tiglieto - Valbrevenna - Vobbia.

 

 

     4) Denominazione centro amministrative dell'APT Tigullio (Santa Margherita Ligure)

 

AMBITI TURISTICI

 

Chiavari - Lavagna - Moneglia - Portofino - Rapallo - S. Margherita Ligure - S. Stefano d'Aveto - Sestri Levante - Zoagli.

 

AREE AD INFLUENZA TURISTICA

 

Borzonasca - Carasco - Casarza Ligure - Castiglione Chiavarese - Cicagna - Cogorno - Coreglia Ligure - Favale di Malvaro - Leivi - Lorsica - Lumarzo - Mezzanego - Moconesi - Nè - Neirone - Orero - Rezzoaglio - San Colombano Certenoli - Tribogna.

 

     5) Denominazione centro amministrativo dell'APT Cinque Terre e Golfo dei Poeti (La Spezia)

 

AMBITI TURISTICI

 

Ameglia - Bonassola - Deiva Marina - Framura - La Spezia - Lerici - Levanto - Monterosso - Portovenere - Riomaggiore - Sarzana - Vernazza.

 

AREE AD INFLUENZA TURISTICA

 

Arcola - Beverino - Bolano - Borghetto Vara - Brugnato - Calice al Cornoviglio - Carro - Carrodano - Castelnuovo Magra - Follo Maissana - Ortonovo - Pignone - Riccò del Golfo - Rocchetta Vara - S. Stefano Magra - Sesta Godano - Varese Ligure - Vezzano Ligure - Zignago.

 

 

ALLEGATO B (articolo 10)

 

Segno distintivo degli uffici di informazione e di accoglienza turistica "IAT".

 


[1] Legge già abrogata dall'art. 21 della L.R. 10 agosto 2004, n. 14 e ulteriormente abrogata dall'art. 32 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28 alla data di soppressione delle APT.

[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28.

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 marzo 1998, n. 15.

[4] Sostituisce il comma 8 dell'art. 19 della L.R. 7 settembre 1988, n. 50.