§ 3.1.75 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 45.
Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:21/12/2007
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Proroga dei termini)
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.1.75 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 45. [1]

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive)

(B.U. 27 dicembre 2007, n. 22)

 

Art. 1. (Proroga dei termini)

     1. Il periodo quinquennale 1995 – 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, in scadenza alla data del 31 dicembre 2007 è prorogato al 31 dicembre 2008.

     2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell’esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.