§ 3.1.68 - L.R. 12 marzo 2003, n. 8.
Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:12/03/2003
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Procedure).
Art. 2.  (Norma transitoria).
Art. 3.  (Proroga dei termini).
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 3.1.68 - L.R. 12 marzo 2003, n. 8. [1]

Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).

(B.U. 19 marzo 2003, n. 5).

 

TITOLO I

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

DEI PREZZI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

 

Art. 1. (Procedure).

     1. I gestori degli stabilimenti balneari comunicano entro il 10 marzo di ogni anno i prezzi da applicarsi fino al mese di febbraio dell’anno successivo.

     1 bis. Qualora esigenze eccezionali lo rendano necessario, la Giunta regionale può autorizzare integrazioni alle comunicazioni di cui al comma 1 relativamente alle determinazioni delle tariffe [2].

     1 ter. Per gli anni successivi al 2004, la Giunta regionale può modificare, con proprio provvedimento, il termine di cui al comma 1 [3].

     2. I modelli di denuncia prezzi di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 284 (liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) e al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991 (determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione) devono essere inviati alla Regione.

     3. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l’implicita conferma della precedente comunicazione.

 

     Art. 2. (Norma transitoria).

     1. Per l’anno 2003 i gestori degli stabilimenti balneari sono tenuti a ripresentare entro il 30 aprile i modelli di cui all’articolo 1, comma 2, solo nel caso di variazione dei prezzi presentati entro il 10 ottobre 2002.

     2. In caso di mancata ripresentazione dei modelli, i prezzi denunciati sono applicati fino al mese di febbraio 2004.

 

TITOLO II

PROROGA DEL PERIODO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

RICETTIVI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1982 N. 11

(NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE)

 

     Art. 3. (Proroga dei termini).

     1. Il periodo quinquennale 1995-1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, scadente il 31 dicembre 2002, è prorogato al 31 dicembre 2003.

     2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell’esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 34.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 34.