§ 3.1.73 - L.R. 20 dicembre 2006, n. 43.
Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:20/12/2006
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Proroga dei termini).
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 3.1.73 - L.R. 20 dicembre 2006, n. 43. [1]

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).

(B.U. 27 dicembre 2006, n. 19)

 

Art. 1. (Proroga dei termini).

     1. Il periodo quinquennale 1995 – 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, scadente il 31 dicembre 2006 è prorogato al 31 dicembre 2007.

     2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell’esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza).

      (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.