§ 98.1.28976 - D.L. 27 ottobre 1995, n. 446 .
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale


Settore:Normativa nazionale
Data:27/10/1995
Numero:446


Sommario
Art. 1.  (Interventi nel campo della ricerca)
Art. 2.  (Interventi nel settore agricolo)
Art. 3.  (Interventi nei settori produttivi)
Art. 4.  (Previdenza e assistenza)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di profughi italiani)
Art. 6.  (Interventi in materia sanitaria)
Art. 7.  (Proroga di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati)
Art. 8.  (Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari)
Art. 9.  (Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale)
Art. 10.  (Editoria speciale periodica per i non vedenti)
Art. 11.  (Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28976 - D.L. 27 ottobre 1995, n. 446 [1].

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

(G.U. 28 ottobre 1995, n. 253)

 

     Art. 1. (Interventi nel campo della ricerca)

     1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

     2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, purché a favore di strutture operanti nel Mezzogiorno.

     3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e al medesimo capitolo 7706 per l'anno 1995.

     4. Il termine per la definzione, da parte dei soggetti interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta fissato al 31 dicembre 1995.

     5. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995.

 

          Art. 2. (Interventi nel settore agricolo)

     1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

     3. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996.

     4. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato conregio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, e dai decreti del Ministro della sanità 9 maggio 1991, numeri 184 e 185, si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonché di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, non si applica alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo comunque destinato.

     5. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

     6. Il comma 7-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso. Conseguentemente, la somma di lire 8 miliardi accantonata dal CIPE, con delibera del 30 novembre 1993, sui fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per essere destinata alle iniziative di cui al predetto articolo 33, comma 7-bis, è assegnata rispettivamente per lire 6,5 miliardi al capitolo 7962 e per lire 1,5 miliardi al capitolo 7283 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994.

     7. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

     8. I termini di cui all'articolo 32, commi 3 e 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono differiti di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 3. (Interventi nei settori produttivi)

     1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1996. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui all'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.

     3. Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è prorogato al 30 giugno 1996.

     4. E' differito al 31 dicembre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova.

     5. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995.

     6. In attesa del riordino della Commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.

     7. All'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione del presente decreto". Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-ter, del predetto decreto-legge resta fissato al 30 giugno 1994.

     8. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui allalegge 28 febbraio 1986, n. 41.

     9. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

     10. Sono prorogati al 31 dicembre 1995 i termini previsti dallalegge 28 dicembre 1993, n. 549, fatto salvo quanto disposto dal regolamento CEE n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, come modificato ed integrato dal successivo regolamento CEE n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992.

     11. Il termine del 31 marzo 1995 previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 1994, n. 481, ed all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 ottobre 1994, n. 683, per la distruzione degli impianti oggetto di incentivazione, è prorogato al 31 dicembre 1995.

     12. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentata resta confermato al 31 marzo 1995.

 

          Art. 4. (Previdenza e assistenza)

     1. Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19e20 della legge 12 aprile 1991, n. 136".

     2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994.

     3. Per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 2, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995.

     4. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1° ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

          Art. 5. (Disposizioni in materia di profughi italiani)

     1. Le disposizioni previste dallalegge 15 ottobre 1991, n. 344, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, si applicano anche per il periodo ricompreso tra il 1° marzo 1995 e la data di entrata in vigore dellalegge 13 luglio 1995, n. 295.

 

          Art. 6. (Interventi in materia sanitaria)

     1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole: "30 giugno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993";

     b) al comma 2, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995";

     c) al comma 3, le parole: "1° ottobre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 1995".

     2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994";

     b) al comma 2, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".

     3. I termini di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

     4. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

     5. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le parole: "variazioni ed assestamento", le seguenti: "ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile".

     6. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: "hanno presentato" sono aggiunte le seguenti: "o presentino entro il 28 febbraio 1994".

     7. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono differiti al 31 dicembre 1995.

     8. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è differito fino alla entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del predetto decreto legislativo e, comunque, non oltre il 1° gennaio 1996.

     9. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica, limitatamente al numero massimo di venti unità, al personale a contratto il cui utilizzo gradualmente si rende necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attività suddetta non costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione.

     10. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".

     11. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 dicembre 1995.

     12. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 92/46/CEE, del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;".

     13. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4e5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996, e dal 31 dicembre 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.

     14. ll termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 118 del 1972 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 7. (Proroga di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati)

     1. Il termine per la cessione degli immobili ai profughi giuliano-dalmati, ai sensi dellalegge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, comporta che il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

 

          Art. 8. (Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari)

     1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994.

     2. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo".

     4. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. (Ordini di accreditamento). - 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

     2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri".

     5. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

          Art. 9. (Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale)

     1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 1° gennaio 1993".

     2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293 e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

 

          Art. 10. (Editoria speciale periodica per i non vedenti)

     1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in Braille, è riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995 ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 11. (Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna)

     1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa e dai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

     2. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'alinea è sostituito dal seguente:

     "1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto:";

     b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;".

 

          Art. 12. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 649, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.