§ 10.10.31 - Legge 15 ottobre 1991, n. 344.
Provvedimenti in favore dei profughi italiani


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:15/10/1991
Numero:344


Sommario
Art. 1.  (Familiari a carico)
Art. 2.  (Provvidenze economiche)
Art. 3.  (Prima accoglienza e sistemazione)
Art. 4.  (Alloggio)
Art. 5.  (Reinserimento lavorativo dei profughi)
Art. 6.  (Finanziamenti agevolati)
Art. 7.  (Borse di studio)
Art. 8.  (Reinsediamento)
Art. 9.  (Relazione al Parlamento)
Art. 10.  (Disposizioni transitorie)
Art. 11.  (Copertura finanziaria)


§ 10.10.31 - Legge 15 ottobre 1991, n. 344.

Provvedimenti in favore dei profughi italiani

(G.U. 31 ottobre 1991, n. 256)

 

 

     Art. 1. (Familiari a carico)

     1. Le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge, si applicano ai familiari a carico dei profughi, anche se di cittadinanza non italiana.

     2. La qualità di familiare deve risultare dalle certificazioni delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

 

          Art. 2. (Provvidenze economiche)

     1. L'indennità di sistemazione e il contributo straordinario "pro capite", di cui all'articolo 5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono elevati rispettivamente a lire 4.000.000 "una tantum" e a lire 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi.

     2. La dichiarazione prevista dall'articolo 9, comma secondo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

 

          Art. 3. (Prima accoglienza e sistemazione)

     1. A seguito della domanda dell'indennità "una tantum" o del contributo straordinario e nelle more della relativa erogazione, il Ministero dell'interno cura la prima sistemazione dei profughi sprovvisti di mezzi di sostentamento, avviandoli se possibile ai centri di accoglienza.

     2. Il Ministero dell'interno è altresì autorizzato a sostenere spese relative a forme alternative di prima accoglienza e soccorso quando ricorrano ragioni di urgente necessità.

     3. Per il periodo in cui la prima accoglienza è curata direttamente dal Ministero dell'interno, ai sensi dei commi 1 e 2, non si fa luogo all'erogazione del contributo straordinario.

 

          Art. 4. (Alloggio)

     1. L'aliquota di alloggi riservata alla categoria dei profughi dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è stabilita in misura non inferiore al 20 per cento.

     2. I contratti di locazione di immobili urbani per uso abitazione stipulati dai profughi possono avere durata inferiore a quella prevista dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 5. (Reinserimento lavorativo dei profughi)

     1. I profughi possono essere assunti da enti pubblici economici, da imprese e loro consorzi e dai datori di lavoro iscritti agli albi professionali con contratti di formazione e lavoro, in deroga ai limiti di età e per la durata di trentasei mesi.

     2. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

     3. Restano in ogni caso ferme le disposizioni che regolano il collocamento obbligatorio dei profughi e la riserva prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

 

          Art. 6. (Finanziamenti agevolati)

     1. La precedenza nei finanziamenti a tasso agevolato, di cui all'articolo 27 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è accordata sulla base delle certificazioni previste dall'articolo 36 della stessa legge n. 763 del 1981, estese all'attestazione dell'esercizio di attività industriale, commerciale ed artigianale da parte dei profughi.

 

          Art. 7. (Borse di studio)

     1. Una aliquota del 5 per cento dei premi, borse di studio e sussidi, previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 11 aprile 1955, n. 288, come sostituito dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87, è concessa, con priorità ai profughi di cui alla presente legge.

 

          Art. 8. (Reinsediamento)

     1. Una indennità "una tantum" di importo pari a quella prevista dall'articolo 2 è corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessità e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tal caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora.

 

          Art. 9. (Relazione al Parlamento)

     1. Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'attuazione e gli effetti delle disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge.

 

          Art. 10. (Disposizioni transitorie)

     1. Le provvidenze economiche sono corrisposte nelle misure previste dalla presente legge, previa detrazione di quanto già erogato, anche in favore dei cittadini italiani e dei loro familiari a carico rimpatriati dalla Somalia e dall'Etiopia a seguito dei decreti del Ministro degli affari esteri rispettivamente del 4 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991, e 31 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1991, nonché dalla Liberia a seguito del decreto del Ministro degli affari esteri del 5 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1990.

     2. Le provvidenze economiche nelle misure stabilite dall'articolo 2 si applicano limitatamente al triennio 1991-1993.

 

          Art. 11. (Copertura finanziaria)

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4.300 milioni per l'anno 1991, di lire 2.200 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1993.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 1992 e a lire 1.800 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da assegnare ad appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta congiunta dei Ministri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.