§ 56.2.25 - L. 28 dicembre 1993, n. 549.
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:28/12/1993
Numero:549


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Oggetto della legge.
Art. 3.  Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.
Art. 4.  Competenze in materia di protezione dell'ozono stratosferico.
Art. 5.  Funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
Art. 6.  Obblighi in materia di recupero e smaltimento.
Art. 7.  Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonosfera.
Art. 8.  Statuto del Consorzio.
Art. 9.  Funzioni del Consorzio.
Art. 10.  Incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi delle sostanze lesive.
Art. 11.  Campagne di informazione e di educazione.
Art. 12.  Etichettatura e informazione del consumatore.
Art. 13.  Monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta.
Art. 14.  Tutela giurisdizionale dei diritti.
Art. 15.  Relazione al Parlamento.
Art. 16.  Copertura finanziaria.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 56.2.25 - L. 28 dicembre 1993, n. 549.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

(G.U. 30 dicembre 1993, n. 305).

 

Capo I

Finalità e oggetto

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità:

     a) alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988, n. 277, nonché al protocollo alla citata convenzione di Vienna relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393, e ai relativi emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25 novembre 1992;

     b) alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol, nonché alla risoluzione B3268/92 del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono;

     c) al regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [1].

     2. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa dell'ozono stratosferico, il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In tale ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

     3. Alla realizzazione delle attività previste dalla presente legge concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, gli enti locali e i loro consorzi, gli enti pubblici economici e di ricerca, le università.

     4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

 

     Art. 2. Oggetto della legge.

     1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, di seguito denominate «sostanze lesive», sono disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. [2]

     1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

     3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste [3].

     4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

     5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

     6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o

commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente illecito.

 

Capo II

Controlli sull'attuazione della legge

 

     Art. 4. Competenze in materia di protezione dell'ozono stratosferico.

     1. Il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni dell'autorità competente di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91.

     2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esercita le funzioni tecniche, consultive e di controllo stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 5. Funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

     1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede:

     a) a redigere rapporti rivolti al Ministro dell'ambiente al fine di integrare o modificare l'elenco delle sostanze lesive in relazione alle elaborazioni definite in sede di Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e in sede comunitaria;

     b) a promuovere incontri con le rappresentanze delle imprese per la redazione di protocolli d'intesa tra imprese e Governo che accelerino le procedure per la riduzione della produzione e dell'utilizzazione delle sostanze lesive ovvero per la identificazione di nuovi sistemi di raccolta, di riciclaggio e di smaltimento delle medesime;

     c) a definire gli indirizzi programmatici per l'utilizzazione annuale del fondo di cui all'articolo 10, comma 5;

d) a definire le norme tecniche e le modalità per la cessazione della produzione e dell'utilizzazione delle sostanze lesive;

     e) a definire le norme tecniche e le modalità per la raccolta, il riciclaggio, lo smaltimento e la distruzione delle sostanze lesive;

     f) a redigere, su richiesta del Parlamento e del Governo, rapporti nella materia oggetto della presente legge;

     g) a segnalare al Governo l'esistenza di alternative tecniche soddisfacenti, anche in relazione alle esigenze di sicurezza ambientale e di risparmio energetico, alle sostanze lesive;

     h) a definire le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive dagli impianti che le producono o le utilizzano ovvero dalle apparecchiature che le contengono, con particolare riferimento alle modalità di manutenzione, di ricarica, di dismissione e di recupero;

     i) a controllare l'applicazione della presente legge, in particolare per quanto riguarda:

     1) i tempi di dismissione delle sostanze lesive;

     2) l'utilizzazione dei prodotti sostitutivi consentiti.

     2. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, anche sulla base dei rapporti dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad integrare o a modificare, ove necessario, l'elenco delle sostanze lesive nonché ad emanare le norme per il recepimento delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed h).

     3. Tutte le imprese che producono o utilizzano nei processi di lavorazione ovvero nei prodotti da immettere sul mercato le sostanze lesive sono tenute a comunicare all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati concernenti l'ubicazione degli stabilimenti, le sostanze lesive utilizzate ovvero i quantitativi prodotti o immessi sul mercato dal 1986, nonché le informazioni che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ritenga utile acquisire per lo svolgimento delle proprie funzioni.

     4. E' fatto obbligo a tutte le imprese che utilizzano impianti che comportano nei processi di lavorazione l'uso delle sostanze lesive di inviare un'apposita dichiarazione descrittiva dell'impianto stesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo III

Smaltimento e riciclo delle sostanze lesive

 

     Art. 6. Obblighi in materia di recupero e smaltimento. [4]

     1. E' vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera h), e 2.

     2. E' istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entità è stabilita ai sensi del comma 7, lettera e), del presente articolo.

     3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 riconsegnano un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.

     4. E' fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purché presente nel loro assortimento, anche se di marca o tipo diversi.

     5. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse.

     6. Gli accordi di programma di cui al comma 5 prevedono obbligatoriamente:

     a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati;

     b) la raccolta delle sostanze lesive presso i suddetti centri;

     c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili né riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 7;

     d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene, mediante personale specializzato;

     e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;

     f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

     7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione:

     a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive;

     b) delle modalità per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati;

     c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonché della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, nonché sulla base del tessuto socio-economico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione;

     d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalità del trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo;

     e) dell'entità e delle modalità di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale di cui al comma 2;

     f) delle modalità per l'ottemperanza all'obbligo del commerciante di accettare in restituzione i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 e di conferirli ai centri di raccolta autorizzati;

     g) delle modalità di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo;

     h) delle norme tecniche e delle modalità per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato istitutivo della Comunità europea;

     i) delle modalità per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12.

 

     Art. 7. Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonosfera. [5]

 

     Art. 8. Statuto del Consorzio. [6]

 

     Art. 9. Funzioni del Consorzio. [7]

 

Capo IV

Incentivi e tutela della salute

Informazione del consumatore

 

     Art. 10. Incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi delle sostanze lesive.

     1. Per il 1994 una quota del 2 per cento delle risorse previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è destinata alla attuazione di programmi di innovazione tecnologica, di riconversione produttiva o di rilevamento dati, nonché di programmi di smaltimento, riciclo e distruzione delle sostanze lesive, che siano oggetto di domande presentate per il medesimo anno da imprese o loro consorzi che abbiano strutture di ricerca proprie ovvero che siano convenzionati con istituti, dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca.

     2. Le imprese che producono o comunque utilizzano nel processo produttivo le sostanze lesive possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione delle medesime sostanze e il reimpiego della manodopera, ovvero la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché per programmi finalizzati allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi delle sostanze lesive.

     3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esprime il proprio parere sui programmi di cui ai commi 1 e 2.

     4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) una variazione in aumento della quota riservata di cui al comma 1, in considerazione delle domande presentate e del particolare valore dei programmi proposti.

     5. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito un apposito capitolo destinato ad un fondo per la ricerca finalizzata alla riconversione di produzioni delle sostanze lesive.

     6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è emanato un regolamento che definisce le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 5.

     7. Ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 5 possono accedere università e centri di ricerca pubblici e privati sulla base di appositi programmi di lavoro redatti in osservanza dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Il predetto fondo può essere altresì utilizzato per il cofinanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 11. Campagne di informazione e di educazione.

     1. Il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori, dei produttori e degli utilizzatori delle sostanze lesive maggiormente rappresentative, predispone campagne di informazione ai cittadini finalizzate:

     a) alla conoscenza delle proprietà dell'ozonosfera in relazione all'ambiente e alla salute umana;

     b) all'incentivazione dell'uso di prodotti che non contengano e non prevedano per la loro produzione l'impiego delle sostanze lesive;

     c) alla conoscenza e alla promozione delle corrette modalità di smaltimento e di riciclo dei prodotti che contengono le sostanze lesive;

     d) alla conoscenza di idonee sostanze sostitutive non dannose per la salute e per l'ambiente.

     2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI e con la Federazione italiana editori giornali.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, predispone altresì campagne di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado, rientranti nei programmi tecnici e scientifici [8].

 

     Art. 12. Etichettatura e informazione del consumatore.

     1. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 7, lettera i), devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: «Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune» [9].

     2. La scritta è riportata sul prodotto, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione ed uso di prodotti destinati al pubblico.

     3. Sulla etichetta, o con marcatura apposita, devono essere inoltre indicate le informazioni relative all'identità del produttore o dell'importatore, nonché alla data di fabbricazione.

     4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:

     a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;

     b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive [10].

     5. Le imprese produttrici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco analitico dei modelli di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive.

     6. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle organizzazioni di categoria interessate, promuove una campagna informativa nei confronti degli esercenti dei punti di vendita e dei distributori dei prodotti che contengono le sostanze lesive, rivolta in modo particolare alla raccolta differenziata e al conferimento ai centri autorizzati.

     7. E' fatto obbligo agli esercenti dei punti di vendita dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive di informare correttamente gli acquirenti in ordine:

     a) alla presenza di dette sostanze nel prodotto o nel bene;

     b) agli obblighi relativi al conferimento e allo smaltimento del prodotto o del bene;

     c) alle eventuali agevolazioni relative a prodotti o beni equipollenti.

 

     Art. 13. Monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta.

     1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 14. Tutela giurisdizionale dei diritti.

     1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge può essere fatto valere in giudizio, anche su domanda di associazioni di consumatori o di associazioni di protezione ambientale, al fine di ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni prodotti o commercializzati in violazione delle predette disposizioni e la condanna delle imprese responsabili della immissione in commercio al risarcimento dei danni a favore dello Stato nella misura equitativa fissata dal giudice.

     2. L'azione volta ad ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni di cui al comma 1 è disciplinata dagli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

     3. E' altresì ammessa l'azione innanzi al giudice ordinario per il rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla presente legge.

 

     Art. 15. Relazione al Parlamento.

     1. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della Relazione sullo stato dell'ambiente, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge e sulle relative attività di controllo.

 

     Art. 16. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3.000 milioni per il 1994 e in lire 3.000 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.

 

Tabelle

(Omissis)

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 16 giugno 1997, n. 179.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 16 giugno 1997, n. 179.

[3] Comma così modificato dall'art. 15 della L. 31 luglio 2002, n. 179

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 16 giugno 1997, n. 179.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 16 giugno 1997, n. 179.

[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 16 giugno 1997, n. 179.

[7] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 16 giugno 1997, n. 179.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 16 giugno 1997, n. 179.

[9] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 16 giugno 1997, n. 179.

[10] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 16 giugno 1997, n. 179.