§ 1.1.7 - D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 777/80, relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.1 acque minerali e termali
Data:25/01/1992
Numero:105


Sommario
Art. 1.  Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale.
Art. 2.  Criteri di valutazione.
Art. 3.  Domanda di riconoscimento.
Art. 4.  Riconoscimento.
Art. 5.  Autorizzazione alla utilizzazione.
Art. 6.  Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 7.  Operazioni consentite su un'acqua minerale naturale.
Art. 8.  Operazioni non consentite.
Art. 9.  Denominazione.
Art. 10.  Modalità di utilizzazione.
Art. 11.  Etichette.
Art. 12.  Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche.
Art. 13.  Importazione di acque minerali naturali.
Art. 13 bis.  Rapporti intracomunitari.
Art. 14.  Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio.
Art. 15.  Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande.
Art. 16.  Acque potabili condizionate.
Art. 17.  Pubblicità.
Art. 18.  Sanzioni.
Art. 19.      1. Il presente decreto non si applica alle acque minerali naturali destinate alle esportazioni in Paesi terzi.
Art. 20.  Norme transitorie.
Art. 21.  Acque minerali già riconosciute.


§ 1.1.7 - D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 777/80, relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali.

(G.U. 17 febbraio 1992, n. 39 - S.O.).

 

Art. 1. Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale.

     1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute [2].

     2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento [3].

     3. Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano:

     a) geologico ed idrogeologico;

     b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;

     c) microbiologico;

     d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico [4].

     4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

 

     Art. 2. Criteri di valutazione.

     1. Il Ministro della sanità ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, entro otto mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri di valutazione delle caratteristiche di cui all'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980.

     2. Detta valutazione deve in particolare riguardare:

     a) l'origine e la natura dei terreni, i rapporti esistenti tra la natura dei terreni e la natura e i tipi della mineralizzazione dell'acqua minerale naturale, la stratigrafia del giacimento idrogeologico, la situazione esatta della captazione, la zona e le misure di protezione della sorgente;

     b) la portata della sorgente, la temperatura dell'acqua minerale naturale rapportata alla temperatura ambiente, il residuo secco, la resistività elettrica, la concentrazione di ioni idrogeno, gli anioni e i cationi, gli elementi non ionizzati, gli oligoelementi, la radioattinologia della sorgente e, se del caso, le proporzioni relative in isotopi, degli elementi costitutivi dell'acqua, ossigeno (16O -18O) e idrogeno (protio, deuterio, tritio), la tossicità di taluni degli elementi costitutivi dell'acqua minerale naturale;

     c) il microbismo dell'acqua minerale naturale, l'assenza di parassiti e microrganismi patogeni e di indici di contaminazione fecale;

     d) la natura degli esami farmacologici e clinici, cui si deve provvedere secondo metodi scientifici, appropriati alle caratteristiche dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano.

     3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto fissa con proprio decreto i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione e le modalità per i relativi prelevamenti di campioni.

     4. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, si procederà all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive emanate dalla Comunità economica europea in materia.

 

     Art. 3. Domanda di riconoscimento.

     1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministro della sanità e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) ed eventualmente d) [5].

     2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del primo comma dell'art. 9, l'eventuale designazione commerciale, di cui al terzo comma dell'art. 11, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) ed e) [6].

     3. Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o sub- concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

 

     Art. 4. Riconoscimento.

     1. Sulla domanda di cui all'articolo precedente provvede il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità.

     2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonché le eventuali proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette e ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d) [7].

     3. Il decreto di riconoscimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

 

     Art. 5. Autorizzazione alla utilizzazione.

     1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 4,è subordinata

all'autorizzazione regionale.

     2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d) [8].

     3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della sanità.

     4. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Art. 6. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, deve in particolare essere accertato che:

     a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

     b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua;

     c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate.

     d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento [9].

     2. E' fatto salvo il potere del Ministro della sanità di emanare direttive generali riguardanti le materie di cui al comma precedente.

 

     Art. 7. Operazioni consentite su un'acqua minerale naturale. [10]

     1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

     a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica,

approvvigionamento in vasche o serbatoi;

     b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

     c) separazione dei composti di ferro,manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

     d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

     e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione e reincorporazione di anidride carbonica.

     2. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.

 

     Art. 8. Operazioni non consentite.

     1. E' vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste nell'art. 7. In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.

     2. E' consentita l'aggiunta di anidride carbonica.

 

     Art. 9. Denominazione.

     1. Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali.

     2. Il nome di una determinata località può far parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale località.

     3. E' vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale.

     4. Non è consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento [11].

 

     Art. 10. Modalità di utilizzazione.

     1. L'utilizzazione delle acque minerali deve avvenire in prossimità della sorgente.

     2. E' vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.

     3. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita.

     4. Detti recipienti non possono eccedere la capacità di due litri.

 

     Art. 11. Etichette.

     1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

     a) "acqua minerale naturale" integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:

     1) "totalmente degassata", se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;

     2) "parzialmente degassata", se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;

     3) "rinforzata col gas della sorgente", se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;

     4) "aggiunta di anidride carbonica", se all'acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;

     5) "naturalmente gassata" o "effervescente naturale", se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali [12];

     b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa [13];

     c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici [14];

     d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;

     e) il contenuto nominale;

     f) il titolare del provvedimento di cui all'art. 5;

     g) il termine minimo di conservazione;

     h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 [15];

     i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d) [16].

     2. Possono inoltre essere riportate una o più delle seguenti indicazioni:

     a) "oligominerale" o "leggermente mineralizzata", se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 500 mg/l;

     b) "minimamente mineralizzata", se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 50 mg/l;

     c) "ricca di sali minerali", se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1500 mg/l;

     d) "contenente bicarbonato" se il tenore di bicarbonato è superiore 600 mg/l;

     e) "solfata", se il tenore dei solfati è superiore a 200 mg/l;

     f) "clorulata", se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l;

     g) "calcica", se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;

     h) "magnesiaca", se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;

     i) "fluorata" o "contenente fluoro", se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l;

     l) "ferruginosa" o "contenente ferro", se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l;

     m) "acidula", se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l;

     n) "sodica", se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;

     o) "indicata per le diete povere di sodio", se il tenore del sodio è inferiore a 20 mg/l;

     p) "microbiologicamente pura".

     3. Sulle etichette può inoltre essere riportata una designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale, a condizione che:

     a) la denominazione dell'acqua minerale naturale sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

     b) se detta designazione commerciale è diversa dalla denominazione del luogo di utilizzazione dell'acqua minerale naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

     c) la designazione commerciale non contenga nomi di località diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;

     d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

     4. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o più delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale:

     a) "può avere effetti diuretici";

     b) "può avere effetti lassativi";

     c) "indicata per l'alimentazione dei neonati";

     d) "indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati";

     e) "stimola la digestione" o menzioni analoghe;

     f) "può favorire le funzioni epatobiliari" o menzioni analoghe;

     g) altre menzioni concernenti le proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, sempreché dette menzioni non attribuiscano all'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;

     h) le eventuali indicazioni per l'uso;

     i) le eventuali controindicazioni.

     5. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

     6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 5 di procedere all'aggiornamento delle analisi previste dal comma 1, lettera c), almeno ogni cinque anni e di darne preventiva comunicazione ai competenti organi regionali.

     7. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto ad adeguare le disposizioni contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunità economica europea.

 

     Art. 12. Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche.

     1. E' consentita l'utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

 

     Art. 13. Importazione di acque minerali naturali. [17]

     1. E' consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorità competente di un altro Stato membro dell' Unione europea o dal Ministero della sanità, e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4; in tal caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 purché l'autorità competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.

     3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti.

     4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.

 

     Art. 13 bis. Rapporti intracomunitari. [18]

     1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri della Unione europea, il Ministero della sanità può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione; può richiedere, altresì, allo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonché i risultati dei controlli periodici.

     2. Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione europea, il Ministero della sanità fornisce tutte le informazioni relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio di un altro Stato membro nonché i risultati dei controlli periodici. A tal fine le regioni inviano regolarmente al Ministero della sanità i risultati dei controlli periodici effettuati su tutte le acque minerali naturali in sede di aggiornamento quinquennale o di aggiornamento anticipato.

 

     Art. 14. Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio.

     1. La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d) e sul commercio delle acque minerali naturali è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali [19].

     2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali.

     3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.

     4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.

     5. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     6. Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della sanità, che provvede ad informarne la Commissione delle Comunità europee.

     7. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non è conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della sanità precisando i motivi dei provvedimenti adottati [20].

 

     Art. 15. Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande.

     1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 16. Acque potabili condizionate.

     1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio, è vietato l'uso sia sulle confezioni o sulle etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare è vietata, per tali acque, la dicitura "acqua minerale".

 

     Art. 17. Pubblicità.

     1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali, è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua minerale naturale non possegga.

     2. La pubblicità delle acque minerali naturali è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della sanità limitatamente alle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute, alle indicazioni ed alle eventuali controindicazioni, di cui al comma 4, dell'art. 11.

     3. Restano comunque vietate le indicazioni che attribuiscono ad un'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.

     4. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali poste in vendita, con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

 

     Art. 18. Sanzioni.

     1. Salvo che il fatto costituisce reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

     a) da 40 a 100 milioni, chiunque confezioni o mette in vendita un'acqua minerale naturale senza l'autorizzazione ovvero importi un'acqua minerale naturale in violazione di quanto previsto dall'art. 13;

     b) da 30 a 90 milioni, chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 5, sottoponga l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle consentite dall'art. 7 ovvero produca, ponga in vendita o importi acque in violazione di quanto previsto dall'art. 16;

     c) da 30 a 90 milioni, chiunque mette in vendita un'acqua minerale naturale con etichette non conformi alle norme stabilite dal presente decreto;

     d) da 5 a 30 milioni, chiunque non ottemperi alle altre norme contenute nel presente decreto.

 

     Art. 19.

     1. Il presente decreto non si applica alle acque minerali naturali destinate alle esportazioni in Paesi terzi.

 

     Art. 20. Norme transitorie.

     1. Fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti all'art. 2, si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, del decreto ministeriale 20 gennaio 1927, del Decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 28 novembre 1939 [21].

 

     Art. 21. Acque minerali già riconosciute.

     1. I riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 199 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, sono sottoposti a revisione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'art. 3. La domanda di revisione deve essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [22].

     2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a procedere all'adeguamento delle etichette in conformità alle norme contenute nel presente decreto entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto [23].

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.

[2] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[3] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[5] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[6] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[7] Comma così sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[8] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[11] Comma aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[12] Numero così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 2 marzo 1992, n. 51.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L. 1 marzo 2002, n. 39.

[15] Lettera così modificata dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[19] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[20] Comma aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

[21] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 2 marzo 1992, n. 51.

[22] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 2 marzo 1992, n. 51. Il termine di trentasei mesi di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 1997 per effetto dell'art. 4 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.

[23] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 2 marzo 1992, n. 51.