§ 1.1.1 - R.D. 28 ottobre 1919, n. 1924.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947 contenente disposizioni circa le acque minerali e gli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.1 acque minerali e termali
Data:28/10/1919
Numero:1924


Sommario
Art. 1.      Agli effetti della legge 16 luglio 1916, n. 947 sono considerate acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali, sia per la bibita sia per [...]
Art. 2.      Si considera acqua minerale naturale quella che viene offerta all'uso così come scaturisce dalla sorgente.
Art. 3.      Si considera acqua minerale artificiale quella che viene offerta all'uso dopo di essere stata sottoposta ad operazioni diverse da quelle indicate nell'articolo precedente.
Art. 4.      L'autorizzazione ministeriale a mettere in vendita un'acqua minerale qualunque ne sia l'applicazione terapeutica od il modo di utilizzazione, è necessaria tanto se l'acqua viene posta in [...]
Art. 5.      Per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale naturale nazionale occorre indirizzare domanda al Ministero dell'interno.
Art. 6.      Per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale artificiale nazionale occorre indirizzare domanda al Ministero dell'interno.
Art. 7.      La domanda, documentata a norma dei precedenti articoli è dal Prefetto trasmessa con le sue osservazioni e corredata dal parere tecnico del medico provinciale al Ministero dell'interno.
Art. 8.      Per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale estera occorre presentare domanda al Ministero dell'interno.
Art. 9.      Il Ministero dell'interno provvede sulla domanda di cui all'articolo precedente con decreto da notificarsi in via amministrativa, dal sindaco a mezzo del messo comunale, al rappresentante [...]
Art. 10.      Il decreto ministeriale d'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale deve indicare:
Art. 11.      E' dato annuncio dei decreti d'autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 12.      Ogni acqua è tenuta in commercio col nome, con la qualifica, con i tipi di recipienti, i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal decreto che ne autorizza la vendita.
Art. 13.      Non può essere concessa l'autorizzazione:
Art. 14.      Sono considerati:
Art. 15.      Per ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare gli stabilimenti menzionati nel precedente articolo occorre che sia presentata al Prefetto domanda contenente le generalità e il domicilio [...]
Art. 16.      Il Prefetto provvede sentito il parere del medico provinciale, assistito, ove occorra, da competenti della materia, e previo il nulla osta del Ministero dell'interno quando si tratti di [...]
Art. 17.      L'autorizzazione ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale, idroterapico, di cure fisiche ed affini è permanente.
Art. 18.      Sono soggetti al disposto dell'art. 8 della legge ed alle disposizioni del presente regolamento i reparti per cure termali, idroterapiche, fisiche od affini degli alberghi, delle pensioni e dei [...]
Art. 19.      La dichiarazione di pubblica utilità può essere concessa per sorgenti le quali, per loro caratteri, siano riconosciute suscettive di larga applicazione.
Art. 20.      La domanda, diretta al Ministero dell'interno, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la utilizzazione di una sorgente di acqua minerale, è presentata al prefetto della [...]
Art. 21.      Quando, contemporaneamente alla dichiarazione di pubblica utilità, ai termini degli articoli precedenti, si provvede alla concessione di una delle autorizzazioni previste dagli articoli 7 e 8 [...]
Art. 22.      La vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali od artificiali, nazionali od estere, e sugli stabilimenti termali, idroterapici, per cure fisiche ed affini, spetta [...]
Art. 23.      L'autorità sanitaria, ai fini della tutela della pubblica igiene e in particolar modo per assicurarsi che le condizioni, alle quali furono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8 [...]
Art. 24.      Nessuna modificazione può essere apportata alla zona di protezione igienica di una sorgente di acqua minerale, quale risulta determinata nell'anno di autorizzazione, senza il permesso del [...]
Art. 25.      I provvedimenti commessi al Prefetto dall'art. 6 della legge 30 marzo 1893, n. 184, che riguardino opere da compiersi in prossimità di sorgenti, la utilizzazione delle quali sia stata [...]
Art. 26.      Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso di una delle autorizzazioni contemplate dalla legge, o violazioni delle prescrizioni del presente regolamento, il concessionario sarà, senza [...]
Art. 27.      Salva la osservanza delle disposizioni dei regolamenti locali, chiunque intenda aprire un deposito di acque minerali deve darne avviso al sindaco almeno tre giorni prima dell'apertura.
Art. 28.      Non sono ammesse alla importazione nel Regno le acque minerali estere delle quali non sia stata autorizzata la vendita a norma degli articoli 7 della legge e 8, 9 e 10 del presente regolamento.
Art. 29.      In ogni stabilimento di acque minerali e in ogni stabilimento termale, idroterapico, di cure fisiche ed affini, il concessionario o chi lo rappresenta deve dare visione alle autorità sanitarie, [...]
Art. 30.      Presso il Ministero dell'interno è tenuto un Registro delle acque minerali delle quali è autorizzata la utilizzazione a termini degli articoli 7 e 8 della legge.
Art. 31. 
Art. 32.      Le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 13 della legge sono concesse quando dai documenti prodotti e dalle eventuali ispezioni ed analisi di controllo risulti che, in conformità delle [...]
Art. 33.      Quando le domande di cui agli articoli 5, 6 e 15 riguardino opere per la produzione e lo smercio di acque minerali o stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, allo stato di [...]
Art. 34.      Apposite istruzioni del Ministero dell'interno danno le norme igieniche fondamentali per l'utilizzazione ed il commercio delle acque minerali, per le analisi, per la redazione delle etichette e [...]
Art. 35.      Il Ministero dell'interno approva la tabella dei laboratori, ai quali possono essere affidate le analisi di cui agli articoli 5, 6 e 15, e provvede alle eventuali modificazioni.
Art. 36.      Ogni cambiamento nella persona del concessionario o in quella del direttore tecnico degli stabilimenti di acque minerali, ovvero degli stabilimenti termali, idroterapici, per cure fisiche ed [...]
Art. 37.      E' istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione centrale consultiva per le acque minerali, incaricata di dar parere sulle questioni concernenti la utilizzazione delle acque [...]
Art. 38.      Le spese per le visite occorrenti per provvedere sulle domande di autorizzazione a mettere in vendita acque minerali, o ad aprire ed esercitare stabilimenti termali, idroterapici, di cure [...]
Art. 39.      Coloro che giusta l'art. 13 della legge devono procurarsi la prescritta autorizzazione per stabilimenti già esistenti, hanno l'obbligo di presentare la relativa domanda, giusta gli articoli 5 e [...]
Art. 40.      Nella prima applicazione della legge e fino a quando non sarà trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, alle domande per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua [...]


§ 1.1.1 - R.D. 28 ottobre 1919, n. 1924.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947 contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali idroterapici di cure fisiche ed affini.

(G.U. 25 ottobre 1919, n. 254).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine nostro dai due Ministri proponenti, per l'esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.

 

REGOLAMENTO

TITOLO I

DELLE AUTORIZZAZIONI A METTERE IN VENDITA

ACQUE MINERALI NATURALI E ARTIFICIALI

 

Art. 1.

     Agli effetti della legge 16 luglio 1916, n. 947 sono considerate acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali, sia per la bibita sia per altri usi curativi.

     Non si considerano acque minerali:

     le ordinarie acque potabili, comunque messe in commercio, le acque gazose e le acque di seltz, costituite da acqua potabile trattata con anidride carbonica;

     le acque preparate estemporaneamente per ricetta medica;

     i fanghi.

 

     Art. 2.

     Si considera acqua minerale naturale quella che viene offerta all'uso così come scaturisce dalla sorgente.

     Non s'intende modificato il carattere di acqua minerale naturale dalle seguenti operazioni:

     a) captazione;

     b) canalizzazione;

     c) elevazione meccanica;

     d) approvvigionamento in vasca;

     e) restituzione all'acqua dei gas della sorgente;

     f) decantazione di un'acqua, nella quale il ferro non costituisce l'elemento terapeutico essenziale.

 

     Art. 3.

     Si considera acqua minerale artificiale quella che viene offerta all'uso dopo di essere stata sottoposta ad operazioni diverse da quelle indicate nell'articolo precedente.

 

     Art. 4.

     L'autorizzazione ministeriale a mettere in vendita un'acqua minerale qualunque ne sia l'applicazione terapeutica od il modo di utilizzazione, è necessaria tanto se l'acqua viene posta in commercio in recipienti da trasportare, quanto se essa viene posta in vendita alla fonte, o nello stabilimento di produzione.

 

     Art. 5.

     Per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale naturale nazionale occorre indirizzare domanda al Ministero dell'interno.

     La domanda deve essere presentata al Prefetto della provincia ove scaturisce la sorgente.

     Essa indica, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente:

     a) il nome, col quale l'acqua sarà posta in vendita;

     b) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne giustificano la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale verrà destinata;

     c) il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti;

     d) se all'acqua verrà eventualmente fatto subire alcuno dei trattamenti ammessi per le acque minerali naturali, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2 e quale.

     L'istanza è corredata dai seguenti documenti:

     1) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori autorizzati a norma dell'art. 35 e, se l'acqua ha azione terapeutica, le relazioni mediche che attestino tale qualità;

     2) planimetria con curve di livello della località dove scaturisce la sorgente, nella scala di 1:1000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione.

     La planimetria deve portare la firma del richiedente e di un ingegnere;

     3) relazione sul bacino geologico, idro-geologico ed imbrifero della sorgente, redatta da tecnici particolarmente versati in materia, con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell'acqua;

     4) documenti comprovanti la qualità di proprietario della sorgente in chi presenta l'istanza, ovvero il consenso del proprietario all'utilizzazione dell'acqua da parte del richiedente; a meno che non si verifichi il caso di cui all'art. 10 della legge;

     5) nota descrittiva, corredata da disegni, in scala non inferiore ad 1:100, e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:

     a) delle opere di presa; dei serbatoi; della conduttura e del materiale di costruzione di essa; degli apparecchi di sollevamento meccanico;

     b) dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2, per l'imbottigliamento per le sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio, nonché dei recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di chiusura;

     6) schema di regolamento interno per le operazioni di cui al numero 5 lettera b), nonché per l'assunzione del personale di servizio, dal punto di vista dell'igiene;

     7) l'etichetta, in triplice esemplare, colla quale verranno contrassegnati i recipienti per il trasporto dell'acqua;

     8) parere dell'ufficiale sanitario comunale;

     9) dichiarazione di un dottore in medicina ovvero in chimica od in chimica e farmacia, preferibilmente versato in idrologia, che assume la direzione tecnica nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione ed alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed igieniche della sorgente.

     La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente.

     La domanda e i documenti sono soggetti alle leggi sul bollo.

     I documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, 8 e 9 sono vidimati dal sindaco e debitamente legalizzati.

     Qualora trattisi di più sorgenti, tra di loro diverse per composizione e per modo di utilizzazione, devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune potranno essere prodotti in un solo esemplare.

 

     Art. 6.

     Per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale artificiale nazionale occorre indirizzare domanda al Ministero dell'interno.

     La domanda è presentata al Prefetto della provincia, dove è posto lo stabilimento per la preparazione dell'acqua. Essa indica le generalità e il domicilio del richiedente; la composizione dell'acqua; l'uso al quale è destinata; il nome col quale sarà posta in vendita.

     Alla domanda sono uniti i documenti prescritti dai numeri 2 e seguenti dall'articolo precedente e, in aggiunta:

     a) le analisi fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche del caso, praticate da elaboratori autorizzati, come all'art. 35;

     b) una nota descrittiva particolareggiata del trattamento al quale l'acqua vien sottoposta e dello stabilimento ove esso si pratica.

     Le analisi saranno eseguite sia sull'acqua che è usata per la preparazione dell'acqua minerale, sia su campioni identici all'acqua, quale s'intende mettere in commercio.

     La nota descrittiva è redatta nei modi indicati al n. 5 dell'articolo precedente.

     Si può omettere la presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, lettera a) dell'articolo precedente, nonché delle analisi dell'acqua usata per la preparazione di quella miniera artificiale, quando l'acqua viene attinta da sorgente ammessa all'alimentazione idrica di un centro abitato.

     Quando il comune della scaturigine è diverso da quello dello stabilimento di preparazione occorre il parere dei due ufficiali sanitari comunali.

 

     Art. 7.

     La domanda, documentata a norma dei precedenti articoli è dal Prefetto trasmessa con le sue osservazioni e corredata dal parere tecnico del medico provinciale al Ministero dell'interno.

     Il decreto di questo è notificato al richiedente in via amministrativa dal sindaco, a mezzo del messo comunale.

 

     Art. 8.

     Per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale estera occorre presentare domanda al Ministero dell'interno.

     Essa indica:

     a) le generalità e il domicilio del richiedente;

     b) il nome attribuito in commercio all'acqua, e col quale sarà posta in vendita nel Regno;

     c) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne giustificano la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale viene destinata;

     d) l'indicazione se trattasi di acqua minerale naturale o artificiale a norma degli articoli 2 e 3.

     Se la domanda è fatta dal proprietario che non risieda nel Regno, essa deve designare la persona incaricata di rappresentarlo in Italia e il domicilio di questa. Se invece è fatta dal rappresentante, deve essere accompagnata da regolare mandato, debitamente legalizzato, del proprietario.

     Alla istanza sono uniti:

     1) i campioni dell'acqua, in recipienti preparati nel modo col quale s'intendono porre in commercio e le rispettive etichette in triplice esemplare;

     2) i dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua minerale, forniti da laboratori di Stato;

     3) un certificato che attesti delle modalità della presa e della confezione dei campioni, rilasciato dall'autorità sanitaria che ha assistito a tali operazioni;

     4) una nota informativa sull'acqua, indicante con la maggiore precisione;

     per le acque naturali, la sorgente, la temperatura, la composizione e le proprietà terapeutiche dell'acqua, e tutti gli elementi utili a una completa conoscenza di essa, specificando gli eventuali trattamenti, ai quali l'acqua sia sottoposta;

     per le acque artificiali, i medesimi dati relativamente all'acqua impiegata e alle operazioni alle quali è sottoposta;

     5) i certificati di pubbliche autorità attestanti le circostanze di cui al n. 4;

     6) un rapporto di un ingegnere che, nel paese di origine dell'acqua, copra un pubblico ufficio tecnico.

     Il rapporto deve dimostrare in modo particolareggiato e con l'appoggio di piante planimetriche nella scala di 1:1.000, la situazione della sorgente per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa; con le sue quote altimetriche, la sua origine e formazione, e il modo e il grado di protezione igienica naturale o artificiale conseguita. Deve descrivere il bacino geologico, idro-geologico ed imbrifero; e, con l'appoggio di disegni e di fotografie le opere di presa; i serbatoi; la conduttura e il materiale di costruzione di essa; gli apparecchi di sollevamento meccanico; i locali e il macchinario per le operazioni di preparazione dell'acqua, per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti, per l'imballaggio; nonché i recipienti pel trasporto e il loro sistema di chiusura;

     7) copia autentica del provvedimento autorizzante il commercio dell'acqua nel paese di origine, a norma delle disposizioni in vigore.

     Tutti questi documenti devono essere nell'originale, muniti del visto del console italiano per la circoscrizione ove l'acqua nasce o è preparata, e tradotti in italiano.

 

     Art. 9.

     Il Ministero dell'interno provvede sulla domanda di cui all'articolo precedente con decreto da notificarsi in via amministrativa, dal sindaco a mezzo del messo comunale, al rappresentante menzionato nell'articolo stesso.

 

     Art. 10.

     Il decreto ministeriale d'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale deve indicare:

     a) la data della domanda:

     b) il cognome, il nome, la paternità e il domicilio della persona autorizzata;

     c) il nome dell'acqua;

     d) se trattasi di acqua naturale o artificiale, nazionale o estera;

     e) i tipi dei recipienti, si sistemi di confezione e l'etichetta descrivendone il formato, i disegni, i colori, la dicitura. Dell'etichetta è unito al decreto un'esemplare;

     f) la località, il comune e la provincia, dove l'acqua sgorga, se naturale; dove sgorga ed è preparata, se artificiale; il paese di origine, se estera;

     g) l'uso al quale l'acqua è destinata;

     h) se la vendita sia riservata ai soli farmacisti;

     i) tutte le altre indicazioni e condizioni, ritenute opportune, caso per caso.

 

     Art. 11.

     E' dato annuncio dei decreti d'autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     L'annuncio contiene gli elementi indicati nelle lettere b), c), d), e), f), g), ed h), dell'articolo precedente.

 

     Art. 12.

     Ogni acqua è tenuta in commercio col nome, con la qualifica, con i tipi di recipienti, i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal decreto che ne autorizza la vendita.

     Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto del Ministero dell'interno.

 

     Art. 13.

     Non può essere concessa l'autorizzazione:

     a) per un'acqua minerale cui si attribuiscano il nome, i recipienti di tipo speciale o le etichette aventi i caratteri essenziali, con i quali sia stata data l'autorizzazione per altra acqua;

     b) per un'acqua minerale artificiale, cui si attribuisca il nome di un'acqua minerale naturale, oppure la qualifica di naturale.

TITOLO II

DELLE AUTORIZZAZIONI

AD APRIRE ED ESERCITARE STABILIMENTI TERMALI,

IDROTERAPICI, DI CURE FISICHE ED AFFINI

 

     Art. 14.

     Sono considerati:

     a) stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:

     1) acque minerali;

     2) fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili;

     3) stufe naturali e artificiali;

     b) stabilimenti idroterapici quelli nei quali a scopo terapeutico si fa uso di acqua comune;

     c) stabilimenti di cure fisiche ed affini quelli in cui praticansi il massaggio generale e parziale, la cinesiterapia, la meccanoterapia, la radioterapia, la radiumterapia, la fototerapia, la termoterapia, l'elettroterapia, l'aeroterapia, l'elioterapia, le cure a base di regimi speciali dietetici e simili.

 

     Art. 15.

     Per ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare gli stabilimenti menzionati nel precedente articolo occorre che sia presentata al Prefetto domanda contenente le generalità e il domicilio del richiedente, la dichiarazione sommaria dell'uso al quale lo stabilimento è destinato e l'indicazione delle stagioni nelle quali lo stabilimento sarà aperto al pubblico.

     La domanda è corredata dei seguenti documenti:

     I. Schema di regolamento per i servizi di accettazione dei curandi, con indicazione se vi siano reparti o turni di cura con carattere di beneficienza; per i servizi di assistenza sanitaria, di pronto soccorso e di funzionamento interno; nonché per l'assunzione del personale di servizio dal punto di vista dell'igiene.

     II. Dichiarazione di un dottore in medicina, preferibilmente versato in idrologia, idroterapia, terapia fisica od igiene, che assume la direzione tecnica dello stabilimento.

     La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente ed è vistata dal sindaco.

     III. Parere dell'ufficiale sanitario comunale.

     IV. - A) Per gli stabilimenti termali:

     1) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori autorizzati a norma dell'art. 35, ed eventualmente i certificati medici che attestino dell'azione terapeutica;

     2) planimetria, con curve di livello, firmata dal richiedente e da un ingegnere, della località dove scaturisce la sorgente, nella scala di 1:1.000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione;

     3) relazione sul bacino geologico, idro-geologico ed imbrifero della sorgente, redatta da tecnici particolarmente versati in materia, con dati relativi alla portata e temperatura della sorgente stessa e con tutti gli elementi utili ad una completa conoscenza dell'acqua;

     4) nota descrittiva corredata da disegni in scala non inferiore ad 1:100 e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:

     a) delle opere di presa; dei serbatoi; della conduttura e del suo materiale di costruzione; degli apparecchi di sollevamento meccanico;

     b) dei locali per bibita, per soggiorno, per cucine, per bagni, per docce, per inalazioni; nonché degli spazi scoperti e dell'area circostante per un raggio di metri 30;

     c) degli apparecchi per docce, inalazioni, fangature;

     d) degli ambienti per cure sudatorie;

     e) degli ambienti di isolamento e degli apparecchi per disinfezione;

     f) delle lavanderie, delle latrine e delle fognature.

     La nota descrittiva è corredata da disegni, firmata dallo istante e da un ingegnere e vistata dal sindaco.

     Quando trattisi di acque minerali messe in vendita, tiene luogo dei documenti indicati ai nn. 1, 2, 3 e 4, lettera a), il decreto ministeriale d'autorizzazione emesso a termini degli articoli 7 della legge e 4 del presente regolamento.

     B) Per gli stabilimenti idroterapici di cure fisiche ed affini:

     1) notizie sull'acqua usata per le cure, sulla sua provenienza e sulle sue garanzie dal punto di vista della igiene;

     2) nota descrittiva:

     a) degli ambienti, delle cure e degli apparecchi da impiegare;

     b) degli ambienti per isolamento e degli apparecchi per disinfezione, se richiesti dalla natura degli stabilimenti;

     c) della lavanderia, delle latrine e delle fognature.

     Alla nota, è unita la pianta planimetrica, nella scala di 1:100, degli ambienti destinati alle cure ed eventualmente all'abitazione dei curandi. La nota è firmata dal richiedente e da un ingegnere e vistata dal sindaco; indica se si tratti di progetto o di impianti già in atto.

 

     Art. 16.

     Il Prefetto provvede sentito il parere del medico provinciale, assistito, ove occorra, da competenti della materia, e previo il nulla osta del Ministero dell'interno quando si tratti di utilizzare acque minerali. Il decreto è notificato al richiedente, in via amministrativa, dal sindaco, a mezzo del messo comunale.

     Il decreto prefettizio d'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali, di cure idroterapiche, fisiche ed affini deve indicare:

     a) la data della domanda;

     b) il cognome, il nome, la paternità ed il domicilio della persona autorizzata;

     c) la località ed il nome dello stabilimento;

     d) le cure che vi si praticano;

     e) la data ed il numero del documento ministeriale concedente il nullaosta, di cui al precedente comma, quando siano utilizzate acque minerali, e, se si tratti di acque minerali messe in vendita, gli estremi del decreto ministeriale di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge;

     f) tutte le altre indicazioni e condizioni, ritenute opportune, caso per caso.

 

     Art. 17.

     L'autorizzazione ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale, idroterapico, di cure fisiche ed affini è permanente.

     Gli stabilimenti, che restano aperti al pubblico limitatamente a determinati periodi dell'anno, devono, prima di ogni riapertura, subire la visita del medico provinciale.

 

     Art. 18.

     Sono soggetti al disposto dell'art. 8 della legge ed alle disposizioni del presente regolamento i reparti per cure termali, idroterapiche, fisiche od affini degli alberghi, delle pensioni e dei comuni stabilimenti di bagni.

TITOLO III

DELLE DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITA'

 

     Art. 19.

     La dichiarazione di pubblica utilità può essere concessa per sorgenti le quali, per loro caratteri, siano riconosciute suscettive di larga applicazione.

     S'intendono relative alla utilizzazione di una sorgente le opere che hanno per iscopo la raccolta, la conduzione, l'impiego e la protezione igienica dell'acqua.

 

     Art. 20.

     La domanda, diretta al Ministero dell'interno, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la utilizzazione di una sorgente di acqua minerale, è presentata al prefetto della Provincia nella quale trovansi i beni da espropriare, coi documenti indicati all'art. 5 o all'art. 15 e con quelli prescritti per la procedura di espropriazione a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188.

     Il prefetto provvede per le occorrenti pubblicazioni ed inserzioni e rimette al Ministero dell'interno la domanda, debitamente istruita, con rapporto informativo esprimente il motivato parere sulla necessità dell'espropriazione, tenuto anche conto delle qualità terapeutiche od igieniche speciali dell'acqua.

 

     Art. 21.

     Quando, contemporaneamente alla dichiarazione di pubblica utilità, ai termini degli articoli precedenti, si provvede alla concessione di una delle autorizzazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge, il decreto relativo deve contenere le indicazioni di cui agli articoli 10 e 16 ed essere emesso nelle norme prescritte dal presente regolamento.

     In ogni caso sono in tutto applicabili le disposizioni delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, e del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

TITOLO IV

DELLA VIGILANZA SULLA UTILIZZAZIONE E SUL COMMERCIO

DELLE ACQUE MINERALI NATURALI ED ARTIFICIALI

E SULL'ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI TERMALI,

IDROTERAPICI, DI CURE FISICHE ED AFFINI

 

     Art. 22.

     La vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali od artificiali, nazionali od estere, e sugli stabilimenti termali, idroterapici, per cure fisiche ed affini, spetta al Ministero dell'interno, e alla sua dipendenza, ai prefetti e ai sindaci rispettivamente assistiti dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari.

     I funzionari incaricati della vigilanza hanno, in qualunque momento, libero accesso in qualsiasi parte degli stabilimenti, depositi e luoghi di smercio, contemplati dal presente regolamento. Il personale di detti stabilimenti, depositi e luoghi di smercio deve mettersi a disposizione dell'autorità che eseguisce la visita e dare visione dei registri di cui è detto nelle istruzioni.

 

     Art. 23.

     L'autorità sanitaria, ai fini della tutela della pubblica igiene e in particolar modo per assicurarsi che le condizioni, alle quali furono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge siano sempre osservate, può in ogni tempo disporre accertamenti, prelevamenti di campioni, analisi ed ispezioni alle sorgenti, negli stabilimenti, depositi o luoghi di smercio contemplati dal presente regolamento.

     Quando la merce si trovi in magazzini doganali, compresi i magazzini generali e privati, sulle calate, sugli spazi doganali, sulle chiatte, sulle navi o sui carri, o sia dichiarata per l'importazione, per l'esportazione, per il transito o per il cabotaggio, la vigilanza viene esercitata con il concorso ed il mezzo dell'autorità finanziaria.

     L'esecuzione del prelevamento dei campioni, che questa ordina di ufficio, o quante volte ne sia fatta richiesta dall'autorità sanitaria, è affidata in tal caso agli agenti doganali.

 

     Art. 24.

     Nessuna modificazione può essere apportata alla zona di protezione igienica di una sorgente di acqua minerale, quale risulta determinata nell'anno di autorizzazione, senza il permesso del prefetto.

     Le modalità per il bon governo igienico della zona di protezione sono determinate dalle istruzioni di cui all'art. 34.

 

     Art. 25.

     I provvedimenti commessi al Prefetto dall'art. 6 della legge 30 marzo 1893, n. 184, che riguardino opere da compiersi in prossimità di sorgenti, la utilizzazione delle quali sia stata autorizzata a norma del presente regolamento, devono essere preceduti anche dal parere del medico provinciale.

     Sui reclami prodotti contro i provvedimenti stessi ai termini dell'art. 16 della legge anzidetta, provvedono di concerto, con unico decreto da entrambi firmato, il Ministro dell'agricoltura e quello dell'interno, sentiti da parte del primo il Consiglio delle miniere, e da parte del secondo la Commissione di cui al successivo art. 37.

 

     Art. 26.

     Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso di una delle autorizzazioni contemplate dalla legge, o violazioni delle prescrizioni del presente regolamento, il concessionario sarà, senza pregiudizio dell'adozione dei provvedimenti consentiti dall'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'applicazione delle disposizioni penali del caso, diffidato a sopprimere o togliere, entro un congruo termine, le cause di irregolarità o di violazione.

     Scaduto invano il termine, l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata.

     La sospensione o la revoca sono pronunciate con decreto del Ministero dell'interno o del Prefetto, secondo la rispettiva competenza di concessione. Nel decreto di sospensione o di revoca, oltre alla chiusura dell'azienda o dello stabilimento, si provvede, ove occorra, alle modalità pel sequestro e per la dispersione della merce.

     La sospensione o la revoca sono notificate e pubblicate con le stesse modalità, con le quali sono notificati e pubblicati i decreti di autorizzazione.

     Il Prefetto provvede alla esecuzione del provvedimento.

 

     Art. 27.

     Salva la osservanza delle disposizioni dei regolamenti locali, chiunque intenda aprire un deposito di acque minerali deve darne avviso al sindaco almeno tre giorni prima dell'apertura.

     Il sindaco ne informa il Prefetto.

     La presente disposizione non si applica alle farmacie.

 

     Art. 28.

     Non sono ammesse alla importazione nel Regno le acque minerali estere delle quali non sia stata autorizzata la vendita a norma degli articoli 7 della legge e 8, 9 e 10 del presente regolamento.

     Il commercio nel Regno delle acque stesse è soggetto alle norme che regolano il commercio delle acque nazionali.

 

     Art. 29.

     In ogni stabilimento di acque minerali e in ogni stabilimento termale, idroterapico, di cure fisiche ed affini, il concessionario o chi lo rappresenta deve dare visione alle autorità sanitarie, che ne facciano richiesta del decreto di autorizzazione.

 

     Art. 30.

     Presso il Ministero dell'interno è tenuto un Registro delle acque minerali delle quali è autorizzata la utilizzazione a termini degli articoli 7 e 8 della legge.

 

     Art. 31. [1]

     Il nome di un'acqua minerale autorizzata ed i caratteri essenziali della relativa etichetta adottata non possono essere adoperati per contrassegnare sali per preparazioni estemporanee di acque minerali.

     Le etichette destinate a contrassegnare detti sali debbono, poi, contenere l'indicazione qualitativa e quantitativa dei prodotti che li costituiscono, escluse le formule chimiche.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai sali genuini, ricavati dalle acque naturali autorizzate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

 

     Art. 32.

     Le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 13 della legge sono concesse quando dai documenti prodotti e dalle eventuali ispezioni ed analisi di controllo risulti che, in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero dell'interno a norma dell'art. 33, l'acqua possiede i caratteri di acqua minerale, e viene erogata, raccolta, preparata, imbottigliata, trasportata e posta in commercio con tutte le garanzie nei riguardi igienici; e che gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, sono rispondenti alle esigenze igieniche generali e particolari in relazione agli scopi cui sono destinati.

     Ogni innovazione o modifica agli elementi essenziali sui quali furono fondate le autorizzazioni accordate deve essere autorizzata con le modalità della originaria concessione.

 

     Art. 33.

     Quando le domande di cui agli articoli 5, 6 e 15 riguardino opere per la produzione e lo smercio di acque minerali o stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, allo stato di progetto, il Ministero dell'interno e il Prefetto possono rispettivamente subordinare l'autorizzazione alle successive constatazioni sui lavori.

     Il decreto deve in tal caso stabilire i termini entro i quali debbano cominciarsi e compiersi i lavori.

     I termini stessi possono essere prorogati, sempre con determinata prefissione di tempo, per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari.

     Trascorsi i termini, l'autorizzazione è revocata, nelle forme stabilite dall'art. 26.

 

     Art. 34.

     Apposite istruzioni del Ministero dell'interno danno le norme igieniche fondamentali per l'utilizzazione ed il commercio delle acque minerali, per le analisi, per la redazione delle etichette e dei contrassegni, per i recipienti di vendita delle acque, per i sistemi di chiusura e le capsule, da applicarsi ai recipienti stessi, per il funzionamento igienico degli stabilimenti e per la redazione dei regolamenti interni di cui agli articoli 5 e 15.

 

     Art. 35.

     Il Ministero dell'interno approva la tabella dei laboratori, ai quali possono essere affidate le analisi di cui agli articoli 5, 6 e 15, e provvede alle eventuali modificazioni.

     La tabella e le sue varianti sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

     Art. 36.

     Ogni cambiamento nella persona del concessionario o in quella del direttore tecnico degli stabilimenti di acque minerali, ovvero degli stabilimenti termali, idroterapici, per cure fisiche ed affini, deve essere comunicato rispettivamente al Ministero dell'interno e al Prefetto.

     Nel caso di cambiamento di direttore, alla comunicazione sarà unita la dichiarazione del nuovo direttore tecnico compilata nelle forme indicate agli articoli 5, n. 9, e 15, n. 11.

 

     Art. 37.

     E' istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione centrale consultiva per le acque minerali, incaricata di dar parere sulle questioni concernenti la utilizzazione delle acque minerali che le siano sottoposte dal Ministero dell'interno, nonché di proporre quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudichi convenienti nell'interesse dalla sanità pubblica in ordine alla utilizzazione delle acque minerali.

     Il suo parere è obbligatorio nei casi indicati agli articoli 7, 9 e 19 del presente regolamento, oltre che in quello di cui al precedente art. 25.

     Ne fanno parte di diritto:

     il direttore generale della sanità pubblica;

     il direttore generale del demanio;

     il capo dell'Ispettorato generale del servizio minerario;

     il capo del laboratorio di micrografia e bacteriologia, e

     il capo del laboratorio chimico della Direzione generale della sanità pubblica;

     e concorrono a comporla:

     sette dottori in medicina e chirurgia particolarmente esperti in materie attinenti a quella del presente regolamento;

     un esperto di materie giuridico-amministrative;

     due ingegneri.

     I componenti elettivi sono nominati dal Ministro dell'interno, durano in carica tre anni, e non possono essere rieletti per un triennio.

     Il Presidente è nominato dal Ministro dell'interno tra i componenti di nomina ministeriale per un anno e può essere riconfermato, di anno in anno, fino al compimento del triennio.

     Le funzioni di segreteria della Commissione sono disimpegnate dalla segreteria del Consiglio superiore di sanità.

 

     Art. 38.

     Le spese per le visite occorrenti per provvedere sulle domande di autorizzazione a mettere in vendita acque minerali, o ad aprire ed esercitare stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, ovvero per la dichiarazione di pubblica utilità, sono a carico del richiedente, che versa in deposito preventivo alla tesoreria provinciale la somma indicatagli del Prefetto.

 

     Art. 39.

     Coloro che giusta l'art. 13 della legge devono procurarsi la prescritta autorizzazione per stabilimenti già esistenti, hanno l'obbligo di presentare la relativa domanda, giusta gli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, entro il termine di due anni dalla pubblicazione del regolamento stesso. Tale termine può per giustificati motivi, essere prorogato per non più di sei mesi dall'autorità cui spetta

l'autorizzazione.

     Contro il provvedimento che nega l'autorizzazione è ammesso entro trenta giorni ricorso al Governo del Re, se ministeriale, al Ministro dell'interno se prefettizio, i quali decidono sentito il Consiglio di Stato. Trascorso il termine fissato per la presentazione della domanda, senza che questa sia prodotta, o divenuto definitivo il provvedimento di negata autorizzazione, il Prefetto deve ordinare immediatamente la chiusura dello stabilimento. A tale provvedimento sono applicabili le norme di cui all'articolo 26 del presente regolamento; esso è definitivo.

 

     Art. 40.

     Nella prima applicazione della legge e fino a quando non sarà trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, alle domande per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale nazionale devono essere uniti:

     a) un elenco, rilasciato dal sindaco del Comune dove l'acqua sgorga se naturale, o è preparata, se artificiale, delle altre acque minerali utilizzate o prodotte nel Comune stesso con l'indicazione del nome col quale ciascuna è posta in vendita;

     b) gli eventuali decreti od atti di governo, in originale o in copia autenticata da notaio, relativi all'acqua minerale di cui trattasi.

 

 


[1] Articolo così sostituito dal R.D. 14 gennaio 1926, n. 125.