§ 1.1.168 - D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.
Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.1 acque minerali e termali
Data:08/10/2011
Numero:176


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale naturale
Art. 3.  Criteri di valutazione
Art. 4.  Domanda di riconoscimento
Art. 5.  Riconoscimento
Art. 6.  Autorizzazione alla utilizzazione
Art. 7.  Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 8.  Operazioni consentite e operazioni non consentite su un'acqua minerale naturale
Art. 9.  Caratteristiche microbiologiche
Art. 10.  Denominazione
Art. 11.  Modalità di utilizzazione
Art. 12.  Etichettatura
Art. 13.  Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche
Art. 14.  Importazione di acque minerali naturali
Art. 15.  Rapporti intracomunitari
Art. 16.  Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio
Art. 17.  Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande
Art. 18.  Acque potabili condizionate
Art. 19.  Pubblicità
Art. 20.  Definizione e caratteristiche
Art. 21.  Riconoscimento
Art. 22.  Immissione in commercio
Art. 23.  Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 24.  Operazioni consentite e operazioni non consentite
Art. 25.  Modalità di utilizzazione
Art. 26.  Etichette
Art. 27.  Preparazione di bevande analcoliche
Art. 28.  Importazione e riconoscimento
Art. 29.  Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio
Art. 30.  Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande
Art. 31.  Pubblicità
Art. 32.  Ricerca e coltivazione
Art. 33.  Sanzioni
Art. 34.  Norme transitorie e abrogazioni
Art. 35.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 1.1.168 - D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.

Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

(G.U. 5 novembre 2011, n. 258)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

     Vista la direttiva n. 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 luglio 2011;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

ACQUE MINERALI NATURALI

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle acque minerali naturali ed alle acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi.

 

     Art. 2. Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale naturale

     1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute.

     2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

     3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere valutate sul piano:

     a) geologico ed idrogeologico;

     b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;

     c) microbiologico;

     d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.

     4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

 

     Art. 3. Criteri di valutazione

     1. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono determinati i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui all'articolo 2, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della direttiva n. 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

     2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, si procederà all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale di cui al comma 1 al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive emanate dalla Comunità europea in materia.

 

     Art. 4. Domanda di riconoscimento

     1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministero della salute e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) ed eventualmente d).

     2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).

     3. Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

 

     Art. 5. Riconoscimento

     1. Il Ministero della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, provvede sulla domanda di cui all'articolo 4.

     2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonchè le eventuali proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d).

     3. Il decreto di riconoscimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

 

     Art. 6. Autorizzazione alla utilizzazione

     1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'articolo 4, è subordinata all'autorizzazione regionale.

     2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d).

     3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della salute.

 

     Art. 7. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, deve in particolare essere accertato che:

     a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [1];

     b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

     c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate; i recipienti, i dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

     d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.

 

     Art. 8. Operazioni consentite e operazioni non consentite su un'acqua minerale naturale

     1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

     a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;

     b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

     c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo, nonchè dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

     d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

     e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonchè incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

     2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.

     3. E' consentita l'aggiunta di anidride carbonica, in conformità alla vigente normativa in materia di additivi alimentari.

     4. E' vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste nel comma 1. In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.

 

     Art. 9. Caratteristiche microbiologiche

     1. Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi di un'acqua minerale naturale è conforme al suo microbismo normale ed è prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. La determinazione della carica microbica totale dell'acqua alla sorgente deve essere effettuata a 20-22°C dopo 72 ore e a 37°C dopo 24 ore.

     2. I valori risultanti da detta determinazione non devono normalmente superare, rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20-22°C in 72 ore e 5 per ml a 37°C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non concentrazioni massime.

     3. Dopo l'imbottigliamento, tale tenore non può superare il limite di 100 per millilitro, a 20-22°C, in 72 ore, e 20 per millilitro a 37°C in 24 ore. Il tenore suddetto è misurato nelle 12 ore successive all'imbottigliamento; in questo periodo di 12 ore l'acqua è mantenuta a una temperatura di 4°C ± 1°C.

     4. Alla sorgente e durante la commercializzazione, un'acqua minerale naturale deve essere esente da:

     a) parassiti e microrganismi patogeni;

     b) escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml del campione esaminato;

     c) anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml del campione esaminato;

     d) pseudomonas aeruginosa, su 250 ml del campione esaminato.

     5. Nella fase della commercializzazione, fatto salvo il comma 2:

     a) il tenore totale di microrganismi dell'acqua minerale naturale può risultare soltanto dall'evoluzione normale del suo tenore batteriologico alla sorgente;

     b) l'acqua minerale naturale non può presentare difetti dal punto di vista organolettico.

 

     Art. 10. Denominazione

     1. Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali.

     2. Il nome di una determinata località può fare parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale località.

     3. E' vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale.

     4. Non è consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale, salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.

 

     Art. 11. Modalità di utilizzazione

     1. E' vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.

     2. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

 

     Art. 12. Etichettatura

     1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

     a) «acqua minerale naturale» integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:

     1) «totalmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;

     2) «parzialmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;

     3) «rinforzata col gas della sorgente», se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;

     4) «aggiunta di anidride carbonica», se all'acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;

     5) «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonchè delle tolleranze tecniche abituali;

     b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente o il nome della miscela, in caso di miscela di più sorgenti, ed il luogo di utilizzazione della stessa;

     c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;

     d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui alla lettera c) e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;

     e) il contenuto nominale;

     f) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 6;

     g) il termine minimo di conservazione;

     h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

     i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d);

     l) le eventuali controindicazioni.

     2. Possono inoltre essere riportate una o più delle seguenti indicazioni:

     a) «oligominerale» o «leggermente mineralizzata», se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso a 180°C, non è superiore a 500 mg/l;

     b) «minimamente mineralizzata», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, non è superiore a 50 mg/l;

     c) «ricca di sali minerali», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, è superiore a 1500 mg/l;

     d) «contenente bicarbonato» se il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l;

     e) «solfata», se il tenore dei solfati è superiore a 200 mg/l;

     f) «clorurata», se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l;

     g) «calcica», se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;

     h) «magnesiaca», se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;

     i) «fluorata» o «contenente fluoro», se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l;

     l) «ferruginosa» o «contenente ferro», se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l;

     m) «acidula», se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l;

     n) «sodica», se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;

     o) «indicata per le diete povere di sodio», se il tenore del sodio è inferiore a 20 mg/l;

     p) «microbiologicamente pura».

     3. Sulle etichette può inoltre essere riportata una designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale, a condizione che:

     a) la denominazione dell'acqua minerale naturale sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

     b) se detta designazione commerciale è diversa dalla denominazione del luogo di utilizzazione dell'acqua minerale naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

     c) la designazione commerciale non contenga nomi di località diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;

     d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

     4. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o più delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale:

     a) può avere effetti diuretici;

     b) può avere effetti lassativi;

     c) indicata per l'alimentazione dei lattanti;

     d) indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti;

     e) stimola la digestione o menzioni analoghe;

     f) può favorire le funzioni epatobiliari o menzioni analoghe;

     g) altre menzioni concernenti le proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, semprechè dette menzioni non attribuiscano all'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;

     h) le eventuali indicazioni per l'uso.

     5. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

     6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 di aggiornare in etichetta almeno ogni cinque anni le analisi previste dal comma 1, lettera c), che dovranno essere inviate ai competenti organi regionali prima di procedere all'aggiornamento delle etichette.

     7. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede con proprio decreto ad adeguare le disposizioni contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunità europea.

 

     Art. 13. Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche

     1. E' consentita l'utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

 

     Art. 14. Importazione di acque minerali naturali

     1. E' consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della salute, e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

     2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5; in tale caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 purchè l'autorità competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.

     3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti.

     4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.

 

     Art. 15. Rapporti intracomunitari

     1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri della Unione europea, il Ministero della salute può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione; può richiedere, altresì, allo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonchè i risultati dei controlli periodici.

     2. Il Ministero della salute fornisce, su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione europea, tutte le informazioni relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio di un altro Stato membro, nonchè i risultati dei controlli periodici.

 

     Art. 16. Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio

     1. La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque minerali naturali è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali.

     2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali.

     3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinchè il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.

     4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.

     5. Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute, che provvede ad informarne la Commissione europea.

     6. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non è conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.

 

     Art. 17. Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande

     1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali, assoggettata alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

 

     Art. 18. Acque potabili condizionate

     1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli esercizi di ristorazione, è vietato l'uso sia sulle confezioni, sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare è vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale».

 

     Art. 19. Pubblicità

     1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali, è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua minerale naturale non possegga.

     2. La pubblicità delle acque minerali naturali è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della salute limitatamente alle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute, alle indicazioni ed alle eventuali controindicazioni, di cui all'articolo 12.

     3. Restano comunque vietate le indicazioni che attribuiscono ad un'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.

     4. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali poste in vendita, con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

 

Capo II

ACQUE DI SORGENTE

 

     Art. 20. Definizione e caratteristiche

     1. Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.

     2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

     a) geologico e idrogeologico;

     b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;

     c) microbiologico.

     3. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera a), ad esclusione della mineralizzazione della falda, è effettuata secondo i criteri stabiliti per le acque minerali naturali.

     4. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera b), è effettuata secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni.

     5. Le acque di sorgente devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all'articolo 9.

 

     Art. 21. Riconoscimento

     1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua di sorgente è indirizzata al Ministero della salute ed è corredata da documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell'acqua di sorgente, che contenga, in particolare gli elementi di valutazione di cui all'articolo 20.

     2. Nella domanda deve essere inoltre specificato il nome della sorgente, la località ove essa sgorga e l'eventuale trattamento dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b), c), d) ed e).

     3. Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di permesso di ricerca rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

     4. Sulla domanda di cui al comma 1 provvede il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.

     5. Il provvedimento di riconoscimento riporta il nome della sorgente, il luogo di utilizzazione della stessa e l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d); esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 22. Immissione in commercio

     1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 20 è subordinata ad autorizzazione regionale.

     2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 23, tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 24.

 

     Art. 23. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 deve in particolare essere accertato che:

     a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [2];

     b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua di sorgente, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica o batteriologica di tale acqua, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

     c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell'acqua di sorgente vengano alterate, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

     d) gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d), corrispondano a quelli indicati nel provvedimento di riconoscimento.

 

     Art. 24. Operazioni consentite e operazioni non consentite

     1. Il carattere di acqua di sorgente non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

     a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;

     b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

     c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonchè dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

     d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

     e) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonchè incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

     2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.

     3. E' vietato sottoporre l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle previste nel comma 1; in particolare, sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua di sorgente.

 

     Art. 25. Modalità di utilizzazione

     1. E' vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore.

     2. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque di sorgente deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

 

     Art. 26. Etichette

     1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente devono essere riportate le seguenti indicazioni:

     a) «acqua di sorgente» seguito dal nome della sorgente e da quello della località di utilizzazione della stessa;

     b) il volume nominale;

     c) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 22;

     d) il termine minimo di conservazione;

     e) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

     f) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d);

     g) la dicitura «con aggiunta di anidride carbonica» o il termine «gassata» qualora sia stata aggiunta anidride carbonica.

     2. Sulle etichette può essere riportata una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente, a condizione che:

     a) il nome della sorgente sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

     b) se detta designazione commerciale è diversa dal nome del luogo di utilizzazione dell'acqua di sorgente, anche il nome di tale luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

     c) la designazione commerciale non contenga nomi di località diverse da quella dove l'acqua di sorgente viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;

     d) alla stessa acqua di sorgente non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

     3. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua di sorgente rispetto ad altre acque o affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

     4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adeguate le disposizioni tecniche contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia in sede comunitaria.

     5. Sulle etichette possono essere riportati i parametri chimici e chimico-fisici caratteristici dell'acqua di sorgente, indicando la data in cui sono state eseguite le analisi.

 

     Art. 27. Preparazione di bevande analcoliche

     1. E' consentita l'utilizzazione delle acque di sorgente per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

 

     Art. 28. Importazione e riconoscimento

     1. E' consentita l'importazione delle acque di sorgente estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute o dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della salute.

     2. Per il riconoscimento di un'acqua di sorgente di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21; in tale caso possono essere riconosciute solo se l'autorità competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.

     3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua di sorgente conservi i requisiti richiesti.

     4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 29. Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio

     1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque di sorgente è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unità sanitarie locali.

     2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smercino o si distribuiscano per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque di sorgente.

     3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinchè il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.

     4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.

     5. Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute.

     6. Qualora gli organi competenti alla vigilanza accertino che un'acqua di sorgente non risponda ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 20 o presenti un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica salute, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.

 

     Art. 30. Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande

     1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, assoggettata alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, fermo restando quanto disposto all'articolo 29, comma 3, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

 

     Art. 31. Pubblicità

     1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, ed è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

 

     Art. 32. Ricerca e coltivazione

     1. Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

 

Capo III

SANZIONI E NORME TRANSITORIE

 

     Art. 33. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

     a) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque faccia uso di una sorgente d'acqua minerale naturale riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 senza l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 6; alla stessa sanzione è soggetto chi, privo di autorizzazione, imbottigli o metta in vendita acqua minerale naturale;

     b) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque immetta in commercio un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 21 in assenza dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 22;

     c) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque importi un'acqua minerale naturale o un'acqua di sorgente in assenza delle condizioni previste dall'articolo 14;

     d) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque contravviene agli obblighi previsti per l'etichettatura delle acque minerali naturali dall'articolo 12, commi 1, 5 e 6;

     e) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque contravviene agli obblighi previsti per l'etichettatura delle acque di sorgente dall'articolo 26, commi 1 e 3;

     f) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osserva il divieto previsto dall'articolo 8, comma 4, per l'acqua minerale naturale ed il divieto di cui all'articolo 24, comma 3, per l'acqua di sorgente;

     g) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque pone in commercio acque potabili non rispettando il divieto di cui all'articolo 18;

     h) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osservi i divieti previsti in tema di pubblicità dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4; alla stessa sanzione pecuniaria è soggetto chi effettua pubblicità di acque minerali naturali senza la preventiva approvazione del Ministero della salute prevista dall'articolo 19, comma 2.

     2. Competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 

     Art. 34. Norme transitorie e abrogazioni

     1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.

     2. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, restano in vigore le norme del decreto della sanità 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni.

     3. Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, sono abrogati il decreto del Ministro della sanità D.M. 12 novembre 1992, n. 542.

 

     Art. 35. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 30 novembre 2011, n. 279.

[2] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 30 novembre 2011, n. 279.