§ 1.2.36 - D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.2 acque potabili e acquedotti
Data:02/02/2001
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Esenzioni).
Art. 4.  (Obblighi generali).
Art. 5.  (Punti di rispetto della conformità).
Art. 6.  (Controlli).
Art. 7.  (Controlli interni).
Art. 8.  (Controlli esterni).
Art. 9.  (Assicurazione di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali)
Art. 10.  (Provvedimenti e limitazioni d'uso).
Art. 11.  (Competenze statali).
Art. 12.  (Competenze delle regioni o province autonome).
Art. 13.  (Deroghe).
Art. 14.  (Conformità ai parametri indicatori).
Art. 15.  (Termini per la messa in conformità).
Art. 16.  (Casi eccezionali).
Art. 17.  (Informazioni e relazioni).
Art. 18.  (Competenze delle regioni speciali e province autonome).
Art. 19.  (Sanzioni).
Art. 19 bis. 
Art. 20.  (Norme transitorie e finali).


§ 1.2.36 - D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31. [1]

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

(G.U. 3 marzo 2001, n. 52 - S.O.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) "acque destinate al consumo umano":

     1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

     2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

     b) "impianto di distribuzione domestico": le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;

     c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. o-bis), del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, nonchè chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili [2];

     d) "autorità d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".

 

     Art. 3. (Esenzioni).

     1. La presente normativa non si applica:

     a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;

     b)  alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.

 

     Art. 4. (Obblighi generali).

     1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.

     2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:

     a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

     b) fatto salvo quanto previsto dagli artt. 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;

     c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14, comma 1.

     3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

 

     Art. 5. (Punti di rispetto della conformità).

     1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettate nei seguenti punti:

     a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano [3];

     b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;

     c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori [4];

     d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. a), si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'art. 2, comma 1, lett. b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto [5].

     3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinchè i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare [6].

 

     Art. 6. (Controlli).

     1. I controlli interni ed esterni di cui agli artt. 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'art. 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:

     a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;

     b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;

     c) alle reti di distribuzione;

     d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;

     e) sulle acque confezionate;

     f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;

     g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.

     2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto.

     3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.

     4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell'allegato I, le specifiche indicate dall'allegato III.

     5. I laboratori di analisi di cui agli artt. 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanità, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità. Il controllo è svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

     5 bis. Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente [7].

 

     Art. 7. (Controlli interni).

     1. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano [8].

     2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unità sanitaria locale [9].

     3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici [10].

     4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.

     5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'art. 8, comma 7.

 

     Art. 8. (Controlli esterni).

     1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.

     2. Per quanto concerne i controlli di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), l'azienda unità sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici di cui all'art. 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalità previste nell'allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152/1999 [11].

     3. L'azienda unità sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari è effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

     4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale di più aziende unità sanitarie locali la regione può individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.

     5. Per gli acquedotti interregionali l'Organo sanitario di controllo è individuato d'intesa fra le regioni interessate.

     6. L'azienda Unità sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al Ministero della sanità, secondo modalità proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa, entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate [12].

     7. Per le attività di laboratorio le aziende unità sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 7 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanità, secondo le modalità stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanità [13].

 

     Art. 9. (Assicurazione di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali) [14].

     1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.

     2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.

 

     Art. 10. (Provvedimenti e limitazioni d'uso). [15]

     1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato "I", l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonchè dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.

     2. Il gestore, sentite l'azienda unità sanitaria locale e l'Autorità d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate.

     3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantità tali che possono determinare un rischio per la salute umana.

     4. Il sindaco, l'azienda unità sanitaria locale, l'Autorità d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.

 

     Art. 11. (Competenze statali).

     1. E' di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti [16]:

     a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;

     b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a);

     c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di sanità, che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione alla Commissione europea;

     d) l'adozione, previa predisposizione da parte dell'Istituto superiore di sanità, dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell'allegato III, punti 2, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato [17];

     e) l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

     f) l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque;

     g) l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto, nonché per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;

     h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori, nonchè per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza [18];

     i) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;

     l) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.

     2. Le funzioni di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), h), i), l), sono esercitate dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lett. a) e b); sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, per quanto concerne la competenza di cui alla lett. f); di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lett. l). Le funzioni di cui al comma 1, lett. g), sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali.

     3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attività di sostituzione esercitata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a norma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente.

 

     Art. 12. (Competenze delle regioni o province autonome).

     1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue:

     a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;

     b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;

     c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 13;

     d) adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell'allegato I, parte C, di cui all'art. 14;

     e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali è necessaria particolare richiesta di proroga di cui all'art. 16;

     f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumano umano;

     g) definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali.

 

     Art. 13. (Deroghe).

     1. La regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e semprechè l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.

     2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 è fissato su motivata richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni:

     a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica;

     b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;

     c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

     d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;

     e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame.

     3. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualità delle acque, comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di deroga.

     4. Il Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che potrà essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovrà, comunque, avere durata superiore ai tre anni.

     5. Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua, la regione o la provincia autonoma documentata adeguatamente la necessità di un ulteriore periodo di deroga.

     6. Il Ministero della sanità con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a tre anni.

     7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

     a) i motivi della deroga;

     b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

     c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

     d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

     e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

     f) la durata della deroga.

     8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanità ed al Ministero dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.

     9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'art. 10, comma 1, è sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformità ai valori di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

     10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non è consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

     11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.

     12. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli artt. 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche.

     13. Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga.

     14. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano [19].

 

     Art. 14. (Conformità ai parametri indicatori).

     1. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predetti, mette in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana [20].

     2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica al Ministero della sanità e dell'ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non conformità riscontrati nell'anno precedente:

     a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformità;

     b) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

     c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria nonché disposizioni in materia di riesame.

     3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta.

     4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano e a quelle fornite tramite cisterna [21].

 

     Art. 15. (Termini per la messa in conformità).

     1. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B [22].

 

     Art. 16. (Casi eccezionali).

     1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all'allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della sanità, su istanza della regione, o provincia autonoma, può chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all'art. 15 per un periodo non superiore a tre anni.

     2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanità entro il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficoltà incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni di cui all'art. 13, comma 2.

     3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1, la regione, o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero della sanità un'aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti, comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficoltà incontrate. Il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione europea la concessione di una ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.

     4. La regione, o provincia autonoma, provvede affinché la popolazione interessata dall'istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La regione, o provincia autonoma, assicura, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o provincia autonoma, informa tempestivamente il Ministero della sanità delle iniziative adottate ai sensi del presente comma.

     5. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano [23].

 

     Art. 17. (Informazioni e relazioni).

     1. Il Ministero della sanità provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori.

     2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di acqua superiori a 1.000 m3 al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5.000 o più persone. La relazione, in particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli artt. 3, comma 1, lett. b), 4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11; 14; 16 e all'allegato I, parte C, nota 10.

     3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno successivo al triennio cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovrà riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004.

     4. Il Ministero della sanità provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell'art. 5, comma 3, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10 [24].

     5. Le informazioni elaborate dal Ministero della sanità ai sensi del presente decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati.

 

     Art. 18. (Competenze delle regioni speciali e province autonome).

     1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

     Art. 19. (Sanzioni).

     1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

     2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

     3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.

     4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artt. 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità è punita:

     a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico;

     b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico;

     c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.

     4 bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987 [25].

     5. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

     5 bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987 [26].

 

     Art. 19 bis. [27]

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa è adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

 

     Art. 20. (Norme transitorie e finali).

     1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'art. 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16.

     2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia [28].

     3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Allegato I

Parametri e valori di parametro *

 

PARTE A

Parametri microbiologici

 

Parametro

Valore di parametro

 

(numero/100ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

Enterococchi

0

 

Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:

 

Parametro

Valore di parametro

Escherichia coli (E.coli)

0/250 ml

Enterococchi

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Conteggio delle colonie a 22°C

100/ml

Conteggio delle colonie a 37°C

20/ml

 

PARTE B

Parametri chimici [29]

 

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

 

 

 

 

Acrilammide

0,10

µg/l

Nota 1

Antimonio

5,0

µg/l

 

Arsenico

10

µg/l

 

Benzene

1,0

µg/l

 

Benzo( a)pirene

0,010

µg/l

 

Boro

1,0

mg/l

 

Bromato

10

µg/l

Nota 2

Cadmio

5,0

µg/l

 

Cromo

25

µg/l

Nota 12

Rame

1,0

mg/l

Nota 3

Cianuro

50

µg/l

 

1,2 dicloroetano

3,0

µg/l

 

Epicloridrina

0,10

µg/l

Nota 1

Fluoruro

1,50

mg/l

 

Piombo

10

µg/l

Note 3 e 4

Mercurio

1,0

µg/l

 

Nichel

20

µg/l

Nota 3

Nitrato (come NO3)

50

mg/l

Nota 5

Nitrito (come NO2)

0,50

mg/l

Nota 5

Antiparassitari

0,10

µg/l

Note 6 e 7

Antiparassitari-Totale

0,50

µg/l

Note 6 e 8

Idrocarburi policiclici aromatici

0,10

µg/l

Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 9

Selenio

10

µg/l

 

Tetracloroetilene

10

µg/l

Somma delle concentrazioni

Tricloroetilene

 

 

dei parametri specifici

Trialometani-Totale

30

µg/l

Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 10

Cloruro di vinile

0,5

µg/l

Nota 1

Clorito

700

µg/l

Nota 11

Vanadio

140

µg/l

 

 

     Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro.

 

Nota 1

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

 

Nota 2

Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Per le acque di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2008 è pari a 25 microg/l.

 

Nota 3

Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso, secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b). L'Autorità sanitaria locale deve tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana.

 

Nota 4

Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2013 è pari a 25 microg/l. Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro; nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata.

 

Nota 5

Deve essere soddisfatta la condizione: [nitrato]/50 + [nitrito]/0.5(0.1) minore o = a 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

 

Nota 6

Per antiparassitari s'intende:

- insetticidi organici

-erbicidi organici

- fungicidi organici

- nematocidi organici

- acaricidi organici

- alghicidi organici

-rodenticidi organici

- sostanze antimuffa organiche

- prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione.

Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d'acqua.

 

Nota 7

Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 microg/l.

 

Nota 8

"Antiparassitari - Totale" indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo.

 

Nota 9

I composti specifici sono i seguenti:

- benzo(b)fluorantene

- benzo(k)fluorantene

- benzo(ghi)perilene

- indeno(1,2,3-cd)pirene

 

Nota 10

I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

 

Nota 11

Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro clorito, nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il 25 dicembre 2006, è pari a 800 microg/l.

 

Nota 12

Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto entro il 12 gennaio 2026. Il valore di parametro del cromo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e l'11 gennaio 2026 è pari a 50 µg/l. Le Regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinchè venga ridotta al massimo la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano durante il suddetto periodo di transizione, per conformarsi al nuovo valore di parametro. Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata e l'origine non è geogenica.

 

PARTE C

Parametri indicatori

 

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Alluminio

200

µg/l

 

Ammonio

0,50

mg/l

 

Cloruro

250

mg/l

Nota 1

Clostridium perfringens (spore compres e)

0

Numero/100 ml

Nota 2

Colore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Conduttività

2500

µScm-1 a 20 °C

Nota 1

Concentrazione ioni idrogeno

≥6,5 e≤9,5

Unità pH

Note 1 e 3

Ferro

200

µg/l

 

Manganese

50

µg/l

 

Odore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Ossidabilità

5,0

mg/l O2

Nota 4

Solfato

250

mg/l

Nota 1

Sodio

200

mg/l

 

Sapore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Conteggio delle colonie a 22° C

Senza variazioni anomale

 

 

Batteri coliformi a 37° C

0

Numero/100 ml

Nota 5

Carbonio organico totale (TO C)

Senza variazioni anomale

 

Nota 6

Torbidità

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

Nota 7

Durezza*

 

 

Il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione

Residuo secco a 180° C **

 

 

 

Disinfettante residuo ***

 

 

 

 

     Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro.

 

[*] Valori consigliati: 15-50 °F.

[**] Valore massimo consigliato: 1.500 mg/L.

[***] Valore consigliato 0,2 mg/L (se impiegato) [30].

 

 

     RADIOATTIVITA' [31]

 

Parametro

Valore di paramento

Unità di misura

Note

Trizio

100

Becquerel/l

Note 8 e 10

Dose totale indicativa

0,10

mSv/anno

Note 9 e 10

 

Nota 1

L'acqua non deve essere aggressiva.

 

Nota 2

Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque provengano o siano influenzate da acque superficiali. In caso di non conformità con il valore parametrico, l'Azienda sanitaria locale competente al controllo dell'approvvigionamento d'acqua deve accertarsi che non sussistano potenziali pericoli per la salute umana derivanti dalla presenza di microrganismi patogeni quali ad esempio il cryptosporidium. I risultati di tutti questi controlli debbono essere inseriti nelle relazioni che debbono essere predisposte ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

 

Nota 3 [32]

Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità di pH. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.

 

Nota 4

Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.

 

Nota 5

Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è "Numero/250 ml".

 

Nota 6

Non è necessario misurare questo parametro per approvvigionamenti d'acqua inferiori a 10.000 m3 al giorno.

 

Nota 7

In caso di trattamento delle acque superficiali si applica il valore di parametro: ú a 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

 

Nota 8

Frequenza dei controlli da definire successivamente nell'allegato II.

 

Nota 9

Ad eccezione del trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon; frequenza dei controlli, metodi di controllo e siti più importanti per i punti di controllo da definire successivamente nell'allegato II.

 

Nota 10

La regione o provincia autonoma può non fare effettuare controlli sull'acqua potabile relativamente al trizio ed alla radioattività al fine di stabilire la dose totale indicativa quando sia stato accertato che, sulla base di altri controlli, i livelli del trizio o della dose indicativa calcolata sono ben al di sotto del valore di parametro. In tal caso essa comunica la motivazione della sua decisione al Ministero della Sanità, compresi i risultati di questi altri controlli effettuati.

 

 

     (Avvertenza). [33]

     Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'Autorità sanitaria competente, potrà essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:

 

Parametro

Volume di riferimento

Alghe

1 l

Batteriofagi anti-E.coli.

100 l

Nematodi a vita libera

1 l

Enterobatteri patogeni

1 l

Enterovirus

100 l

Funghi

100 ml

Protozoi

100 l

Pseudomonas aeruginosa

250 ml

Stafilococchi patogeni

250 ml

 

     Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni.

 

 

Allegato II [34]

Controllo

     Parte A

     Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

     1. I programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono:

     a) verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana, in tutta la filiera idro-potabile, siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati. Ai fini del presente allegato la filiera idro-potabile è costituita dalla sequenza di tutte le fasi e operazioni coinvolte nella captazione, adduzione, produzione, trattamento, distribuzione, stoccaggio e gestione delle acque destinate al consumo umano, in tutti gli aspetti correlati, anche per quanto riguarda l'ambiente circostante l'area di captazione, i materiali e processi;

     b) mettere a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'art. 4, nonchè i valori parametrici stabiliti nell'allegato I, siano stati rispettati;

     c) individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.

     2. A norma dell'art. 8, le autorità competenti stabiliscono programmi di controllo che rispettano i parametri e le frequenze di cui alla parte B del presente allegato che consistono in:

     a) prelievo e analisi di campioni discreti delle acque; oppure

     b) misurazioni acquisite attraverso un processo di controllo continuo.

     I programmi di monitoraggio prevedono l'effettuazione di controlli in tutta la filiera idro-potabile, secondo quanto specificato nell'art. 6, tenendo conto dei controlli interni di cui all'art. 7, e comprendendo:

     a) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature; e/o

     b) ispezioni dell'area di captazione, delle infrastrutture relative alla captazione, al trattamento, allo stoccaggio ed alla distribuzione.

     3. I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del rischio stabilita nella parte C, sulla base della valutazione eseguita dal gestore del servizio idrico.

     4. I programmi di controllo devono essere riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque anni.  Parte B  Parametri e frequenze

     1. Quadro generale.

     Il programma di controllo deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 4, compresi quelli che sono importanti per la valutazione dell'impatto dei sistemi di distribuzione domestica sulla qualità dell'acqua nel punto in cui i valori devono essere rispettati, come stabilito all'art. 5, comma 1. La scelta di parametri adeguati per il controllo deve tenere conto delle condizioni locali per ciascuna filiera idro-potabile e dei controlli interni che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, di cui all'art. 7, che dovranno essere fondati su una valutazione del rischio a cura del gestore, come stabilito nella parte C.

     I parametri elencati al successivo punto 2 sono sottoposti a monitoraggio con la frequenza di campionamento stabilita al punto 3.

     2. Elenco dei parametri.  Parametri - gruppo A

     Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 3:

     a) Escherichia coli (E. coli), batteri coliformi, conta delle colonie a 22°C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, conduttività;

     b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, per il rispetto degli obblighi generali di cui all'art. 4, e, se del caso, attraverso la valutazione del rischio di cui alla parte C.

     In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:

     a) ammonio e nitrito, se si utilizza la clorammina;

     b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.  Parametri - gruppo B

     Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici di cui all'allegato I, occorre controllare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell'art. 4, alla frequenza indicata nella tabella 1, terza colonna.

     3. Frequenza di campionamento.

 

     Tabella 1

     Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

 

 

     Parte C

     Valutazione del rischio

     1. È possibile derogare ai parametri e alle frequenze di campionamento di cui alla parte B, a condizione che venga effettuata una valutazione del rischio in conformità alla presente parte.

     2. La valutazione del rischio di cui al punto 1 dovrà essere eseguita dal gestore del servizio idrico anche al fine di definire i controlli interni di cui all'art. 7. La valutazione si basa sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti secondo norme internazionali quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile - Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici) e/o le Linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans (Piani di sicurezza dell'acqua), elaborate dall'Istituto superiore di sanità.

     3. La valutazione del rischio tiene conto dei risultati forniti dall'attuazione dei programmi di monitoraggio stabiliti per le acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile di cui all'art. 82 e allegato 1 alla parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di ogni altra informazione rilevante inerente le risorse idriche da destinare al consumo umano ai sensi del presente decreto, comprese, tra l'altro, quelle relative alle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, di cui all'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari, di cui agli articoli 92, 93 e allegato 7 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. La valutazione del rischio, deve comprendere:

     a) banca dati sulla filiera idro-potabile, sulla valutazione di rischio e sulle misure di controllo e monitoraggio, condivisa con l'autorità sanitaria locale e centrale;

     b) ridefinizione delle «zone di approvvigionamento idro-potabile» sulla base della descrizione della filiera idro-potabile;

     c) dati di monitoraggio per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici.

     5. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio viene ampliato l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte B e/o vengono aumentate le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

     a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell'art. 6, paragrafi 1, 2, 3;

     b) è necessario procedere a ulteriori controlli ai fini dell'art. 8, paragrafo 3;

     c) è necessario fornire le necessarie garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A.

     6. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio, possono essere ridotti l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte B e le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte B, a condizione che si osservino le seguenti condizioni:

     a) la frequenza di campionamento per E. coli non deve essere inferiore a quella stabilita al punto 3 della parte B, quali che siano le circostanze;

     b) per tutti gli altri parametri:

     i) la localizzazione e la frequenza del campionamento sono determinate in relazione all'origine del parametro, nonchè alla variabilità e alla tendenza a lungo termine della sua concentrazione, tenendo conto dell'art. 5;

     ii) per ridurre la frequenza minima di campionamento di un parametro, come indicato al punto 3 della parte B, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 60% del valore parametrico;

     iii) per rimuovere un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a controllo, come indicato al punto 2 della parte B, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 30% del valore parametrico;

     iv) la rimozione di un particolare parametro di cui al punto 2 della parte B, dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo deve basarsi sui risultati della valutazione del rischio, sulla base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'art. 1;

     v) è possibile ridurre la frequenza di campionamento oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare come stabilito ai punti ii) e iii), solo se la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

     7. Le valutazioni del rischio sono sottoposte a valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità al fine dell'approvazione da parte del Ministero della salute.

     8. Le approvazioni delle valutazioni del rischio, unitamente a una sintesi dei risultati, saranno rese disponibili al pubblico.  Parte D  Metodi di campionamento e punti campionamento

     1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dei punti in cui i valori devono essere rispettati, di cui all'art. 5, comma 1. Nel caso di una rete di distribuzione, i campioni possono essere prelevati nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non può essere modificato negativamente fino al punto di conformità. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.

     2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi:

     a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo e nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, si possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;

     b) i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).

     3. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).

 

Allegato III [35]

Specifiche per l'analisi dei parametri

 

     1. I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applicano pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute devono essere accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova riguardano singole prove o gruppi di prove e deve essere conseguito entro il 31 dicembre 2019.

     2. I metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto del presente decreto sono convalidati e documentati conformemente alla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, il controllo è svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

     Parte A

     Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

     I metodi per i parametri microbiologici sono:

     Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (UNI EN ISO 9308-1 o UNI EN ISO 9308-2);

     enterococchi (UNI EN ISO 7899-2);

     Pseudomonas aeruginosa (UNI EN ISO 16266);

     enumerazione dei microrganismi coltivabili - conta delle colonie a 22°C (UNI EN ISO 6222);

     enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 36°C (UNI EN ISO 6222);

     Clostridium perfringens spore comprese (UNI EN ISO 14189).

     Parte B

     Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

     1. Parametri chimici e indicatori.

     Per i parametri di cui alla tabella 1, le caratteristiche di prestazione specificate esigono che il metodo di analisi utilizzato debba essere quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione (definito nell'art. 74, comma 2, lettera uu-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni) del 30%, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui alle parti B e C dell'allegato I.

     Fino al 31 dicembre 2019 è consentito l'uso di «esattezza», «precisione» e «limite di rilevazione», quali specificati nella tabella 2, in quanto insieme alternativo di caratteristiche di prestazione rispetto al «limite di quantificazione» e all'«incertezza di misura» specificati, rispettivamente, nel primo paragrafo e nella tabella 1.

     L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici di cui all'allegato I.

 

     Tabella 1

     Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»

 

 

     Tabella 2

     Le caratteristiche di prestazione minima «esattezza», «precisione» e «limite di rilevazione» che possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2019

 

 

Note alle tabelle 1 e 2

 

Nota 1

L'incertezza della misura è unparametro non negativo che caratterizza la dispersione deivalori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delleinformazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura (k = 2) è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella, o una percentuale superiore. L'incertezza della misura è stimata a livello deivalori parametrici, salvo diversa indicazione.

 

Nota 2

L'esattezza è la misura di un errore sistematico, cioè la differenza fra il valore medio di numerose misurazioni ripetute e il loro valore vero.La norma ISO 5725 riporta ulteriori specifiche.

 

Nota 3

La precisione è la misura di un errore casuale ed è generalmente espressa come la deviazione standard (nell'ambito di un singolo lotto di campioni e fra lotti) dell'intervallo di variabilitàdei risultati rispetto alla media. La precisione accettabile è pari al doppio della deviazione standard relativa. Questo termine è definito in maniera più completa nella norma ISO 5725.

 

Nota 4

Il limite di rilevazione è pari a: tre volte la deviazionestandard all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una concentrazione poco elevata del parametro; oppure cinque volte la deviazione standard del campione bianco (all'interno di un lotto).

 

Nota 5

In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60%).

 

Nota 6

Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.

 

Nota 7

I valori di esattezza, precisione e incertezza di misura sono espressi in unità pH.

 

Nota 8

Metodo di riferimento: EN ISO 8467.

 

Nota 9

Le caratteristiche di prestazione dei singoli pesticidi vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi pesticidi è possibile ottenerevalori di incertezza di misura di appena il 30%, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80%.

 

Nota 10

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono allesingole sostanze al 25% del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.

 

Nota 11

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono allesingole sostanze al 50% del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.

 

Nota 12

L'incertezza di misura va stimata a livello di 3 mg/l delcarbonio organico totale (TOC).Utilizzare le linee guida CEN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC).

 

Nota 13

L'incertezza di misura va stimata a livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma EN ISO 7027.

 


[1] Abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18. La disciplina relativa alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano era stata sostituita dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 28, per effetto dell'art. 12 del decreto stesso.

[2] Lettera così modificata dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[3] Lettera così modificata dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[4] Lettera modificata dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 e così sostituita dall'art. 10 della L. 15 dicembre 2011, n. 217.

[5] Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[6] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[7] Comma aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[8] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[9] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[10] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[11] Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[12] Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[13] Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[14] Rubrica così modificata dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[15] Articolo così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[16] Alinea così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[17] Lettera così modificata dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[18] Lettera così modificata dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[19] Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[20] Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[21] Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[22] Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[23] Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[24] Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[25] Comma inserito dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[26] Comma aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[27] Articolo inserito dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[28] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[29] Tabella già modificata dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27, dal D.M. 5 settembre 2006, dal D.M. 22 dicembre 2011 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.M. 30 giugno 2021.

[30] Nota così modificata dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[31] Tabella soppressa dall'art. 12 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 28.

[32] Nota così modificata dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[33] Così sostituita dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

[34] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 14 giugno 2017.

[35] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 14 giugno 2017.