§ 24.1.24 - D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 77.
Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:16/02/1993
Numero:77


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 24.1.24 - D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 77. [1]

Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

(G.U. 24 marzo 1993, n. 69)

 

     Art. 1.

     1. Il presente decreto disciplina l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore finale, alle collettività nonché quella dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

     2. L'etichettatura nutrizionale è facoltativa.

     3. L'etichettatura nutrizionale diviene obbligatoria quando una informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari, ad eccezione delle campagne pubblicitarie collettive.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto non si applica:

     1) alle acque minerali naturali e alle altre acque destinate al consumo umano;

     2) agli integratori di regime ed ai complementi alimentari.

     2. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

 

          Art. 3.

     1. Si intende per:

     a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata sulla etichetta e relativa al valore energetico ed ai seguenti nutrienti:

     1) le proteine;

     2) i carboidrati;

     3) i grassi;

     4) le fibre alimentari;

     5) il sodio;

     6) le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato e presenti in quantità significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso;

     b) informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti:

     1) al valore energetico che esso fornisce o fornisce a tasso ridotto o maggiorato ovvero non fornisce;

     2) ai nutrienti che esso contiene o contiene in proporzione ridotta o maggiorata ovvero non contiene;

     c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) x 6,25;

     d) carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo compresi i polialcoli;

     e) zuccheri: tutti i mono e i disaccaridi presenti in un alimento esclusi i polialcoli;

     f) grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;

     g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;

     h) acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis;

     i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppi legami cis, interrotti da gruppi metilenici;

     i-bis) salatrim: sostituto dei grassi a contenuto calorico ridotto [2];

     l) fibra alimentare: sostanza commestibile di origine vegetale che di norma non è idrolizzata dagli enzimi secreti dall'apparato digerente dell'uomo. La definizione della sostanza e se necessario i metodi di analisi figurano nell'allegato II [3];

     m) valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantità di un nutriente contenuto in un dato alimento tenendo conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono farne variare il valore effettivo, ivi comprese le variazioni che subisce il prodotto nel corso della sua vita commerciale.

     2. Non costituisce informazione nutrizionale di cui al comma 1, lettera b), l'indicazione quantitativa o qualitativa di nutrienti, quando essa è richiesta dalle norme vigenti.

 

          Art. 4.

     1. Sono consentite soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell'art. 3, comma 1, lettera a), e alle sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di detti nutrienti.

     2. L'etichettatura nutrizionale comporta l'elencazione, nell'ordine, delle indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di proteine, di carboidrati e di grassi oppure quella del valore energetico e della quantità di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio.

     3. Qualora si fornisca una informazione nutrizionale sugli zuccheri, sugli acidi grassi saturi, sulle fibre alimentari o sul sodio è obbligatorio riportare, nell'ordine, le indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio.

     4. E' facoltativo invece riportare le quantità di una o più fra le seguenti sostanze:

     a) l'amido;

     b) i polialcoli;

     c) gli acidi grassi monoinsaturi;

     d) gli acidi grassi polinsaturi;

     e) il colesterolo;

     f) le vitamine e gli elementi minerali elencati nell'allegato, se presenti in quantità significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso.

     5. E' obbligatorio dichiarare anche le sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di nutrienti elencati ai commi 2, 3 e 4 quando essi sono oggetto di informazione nutrizionale.

     6. E' obbligatorio altresì far riferimento alla quantità di acidi grassi saturi, quando si indica la quantità delle seguenti sostanze:

     a) acidi grassi polinsaturi;

     b) acidi grassi monoinsaturi;

     c) colesterolo.

     7. La dichiarazione del contenuto delle sostanze di cui al comma 6 non costituisce informazione nutrizionale ai sensi del comma 3.

 

          Art. 5.

     1. Il valore energetico è calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:

     a) carboidrati, ad esclusione dei polialcoli 4 kcal/g - 17 kJ/g;

     b) polialcoli 2,4 kcal/g - 10 kJ/g;

     c) proteine 4 kcal/g - 17 kJ/g;

     d) grassi 9 kcal/g - 37 kJ/g;

     e) alcool (etanolo) 7 kcal/g - 29 kJ/g;

     f) acidi organici 3 kcal/g - 13 kJ/g;

     g) salatrim 6 kcal/g-25kj/g [4];

     g) fibre alimentari 2 kcal/g - 8 kJ/g [5];

     h) eritritolo 0 kcal/g - 0 kJg [6];

 

 

          Art. 6.

     1. Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o i loro componenti devono essere espressi numericamente. Le unità di misura da usare sono le seguenti:

     a) valore energetico, kcal e kJ;

     b) proteine, grammi (g);

     c) carboidrati, grammi (g);

     d) grassi, eccettuato il colesterolo, grammi (g);

     e) fibre alimentari, grammi (g);

     f) sodio, grammi (g);

     g) colesterolo, milligrammi (mg);

     h) vitamine e sali minerali, le unità di misura specificate nell'allegato.

     2. I valori di cui al comma 1 devono essere riferiti a 100 g o a 100 ml.

     3. I dati di cui al comma 2 possono essere espressi per razione, se questa è quantificata sull'etichetta, o per porzione, a condizione che sia indicato il numero di porzioni contenute nella confezione.

     4. Le quantità riportate devono essere quelle presenti nell'alimento al momento della vendita; detti valori possono riferirsi anche all'alimento pronto per il consumo a condizione che vengano forniti sufficienti informazioni sulle modalità di preparazione.

     5. I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono inoltre essere espressi come percentuale della razione giornaliera raccomandata riportata nell'allegato riferite alle quantità specificate ai sensi dei commi 2 e 3.

     6. La percentuale della dose giornaliera raccomandata per vitamine e sali minerali può essere fornita mediante rappresentazione grafica.

     7. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli o l'amido, la relativa indicazione deve seguire immediatamente la dichiarazione del tenore di carboidrati come segue:

     a) carboidrati g,

     di cui:

     1) zuccheri g;

     2) polialcoli g;

     3) amido g.

     8. L'indicazione della quantità, del tipo di acidi grassi e della quantità di colestrolo deve seguire immediatamente la dichiarazione della quantità di grassi totali come segue:

     a) grassi g,

     di cui:

     1) saturi g;

     2) monoinsaturi g;

     3) polinsaturi g;

     4) colesterolo mg.

     9. I valori dichiarati sono valori medi rilevati in base:

     a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore;

     b) al calcolo sui valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati;

     c) ai calcoli sui dati generalmente fissati e accettati.

 

          Art. 7.

     1. Le informazioni nutrizionali devono figurare su un'unica tabella, con le cifre incolonnate; qualora lo spazio non consenta l'incolonnamento le informazioni possono essere disposte su una o più righe.

     2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere evidenziate in modo da risultare ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

     3. Le informazioni vanno riportate in lingua italiana.

     4. E' consentito riportare le informazioni anche in altre lingue, insieme a quella in lingua italiana.

 

          Art. 8.

     1. Per i prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento destinati al consumatore finale ed alle collettività e per i prodotti preincartati le informazioni nutrizionali possono figurare su un cartello posto in evidenza nel negozio di vendita o sul prodotto alimentare o accanto allo stesso o nel comparto ove è esposto per la vendita.

 

          Art. 9.

     1. All'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma 2, è sostituito dal seguente:

     "2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane, né accennare a proprietà che esso non possiede; fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di etichettature nutrizionale, esse non devono inoltre evidenziare caratteristiche particolari quando i prodotti analoghi possiedono le stesse caratteristiche".

     2. Le diciture "glucidi", "protodi" e "lipidi" di cui alla lettera h) dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono equivalenti alle diciture "carboidrati", "proteine" e "grassi".

     3. La dicitura "Kilocalorie (Kcal) o in Kilojoules (KJ)" di cui alla lettera i) dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è sostituita dalla seguente: "kilocalorie (kcal) e in kilojoules (kJ)".

 

          Art. 10.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti non conformi alle norme del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione e duecentocinquantamila a lire sette milioni e cinquecentomila.

     2. L'importo relativo alle sanzioni di cui al comma 1 deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio.

 

          Art. 11.

     1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive della Comunità europea per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.

 

          Art. 12.

     1. E' consentita fino al 30 giugno 1993 l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e delle etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto.

     2. I prodotti alimentari confezionati ed etichettati ai sensi del comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 30 settembre 1994.

     3. Fino al 1° ottobre 1994 l'indicazione nell'etichettatura nutrizionale degli zuccheri, degli acidi grassi saturi, delle fibre alimentari e del sodio non comporta l'obbligo di menzionare tali sostanze.

 

 

Allegato I [7]

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)

 

Vitamina A (μg)

800

Cloruro (mg)

800

Vitamina D (μg)

5

Calcio (mg)

800

Vitamina E (mg)

12

Fosforo (mg)

700

Vitamina K (μg)

75

Magnesio (mg)

375

Vitamina C (mg)

80

Ferro (mg)

14

Tiammina (mg)

1,1

Zinco (mg)

10

Riboflavina (mg)

1,4

Rame (mg)

1

Niacina (mg)

16

Manganese (mg)

2

Vitamina B6 (mg)

1,4

Fluoruro (mg)

3,5

Folacina (μg)

200

Selenio (μg)

55

Vitamina B12 (μg)

2,5

Cromo (μg)

40

Biotina (μg)

50

Molibdeno (μg)

50

Acido pantotenico (mg)

6

Iodio (μg)

150

Potassio (mg)

2.000

 

 

 

 

 

 

 

Di norma, per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml o per ogni confezione, se questa contiene un'unica porzione, si prende come riferimento il 15% della dose raccomandata nel presente allegato.»

 

 

Allegato II [8]

Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari e metodi di analisi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera I)

Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari

Ai fini del presente decreto per “fibre alimentari” s'intendono i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie:

- polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati;

- polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati;

- polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati.


[1] Abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 31.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 12 aprile 2005.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 18 marzo 2009.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 12 aprile 2005.

[5] Lettera aggiunta, nuovamente come lettera g), dall'art. 1 del D.M. 18 marzo 2009.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 18 marzo 2009.

[7] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 18 marzo 2009.

[8] Allegato aggiunto dall'art. 1 del D.M. 18 marzo 2009.