§ 57.11.131 - Legge 3 aprile 1979, n. 122.
Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:03/04/1979
Numero:122


Sommario
Art. 1.  (Facoltà e corsi di laurea).
Art. 2.  (Inizio dei corsi di laurea).
Art. 3.  (Comitato tecnico amministrativo).
Art. 4.  (Competenze del comitato tecnico amministrativo).
Art. 5.  (Organici del personale docente e non docente).
Art. 6.  (Finanziamento).
Art. 7.  (Affidamento in concessione delle opere).
Art. 8.  (Istituzione).
Art. 9.  (Corsi di laurea).
Art. 10.  (Attivazione dei corsi di laurea).
Art. 11.  (Attivazione del corso di laurea in scienze agrarie).
Art. 12.  (Personale docente).
Art. 13.  (Personale non docente).
Art. 14.  (Riconoscimento degli studi).
Art. 15.  (Patrimoni).
Art. 16.  (Onere finanziario).
Art. 17.  (Istituzione).
Art. 18.  (Corsi di laurea).
Art. 19.  (Attivazione dei corsi di laurea).
Art. 20.  (Inquadramento del personale docente).
Art. 21.  (Personale non docente).
Art. 22.  (Riconoscimento degli studi).
Art. 23.  (Patrimoni).
Art. 24.  (Onere finanziario).
Art. 25.  (Comitati tecnico-amministrativi).
Art. 26.  (Comitati ordinatori).
Art. 27.  (Statuti).
Art. 28.  (Convenzioni).
Art. 29.  (Comitato provvisorio di coordinamento regionale).
Art. 30.  (Norma di rinvio).
Art. 31.  (Norma finale).


§ 57.11.131 - Legge 3 aprile 1979, n. 122.

Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino.

(G.U. 18 aprile 1979, n. 107)

 

 

Titolo I

 

SECONDA UNIVERSITA' DI ROMA

 

     Art. 1. (Facoltà e corsi di laurea).

     La seconda Università di Roma, istituita con legge 22 novembre 1972, n. 771, è costituita dalle facoltà appresso indicate che comprendono, nella prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

     1) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

     2) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria civile edile ed in ingegneria meccanica;

     3) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia;

     4) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;

     5) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche, in matematica e in fisica.

     L'Università su indicata è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

 

          Art. 2. (Inizio dei corsi di laurea).

     La data d'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente art. 1 sarà progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione o in mancanza del comitato tecnico amministrativo, sentiti i consigli di facoltà o, in mancanza, i comitati ordinatori, non appena saranno stati realizzati adeguati nuclei funzionali di opere edilizie e di attrezzature didattiche, dando precedenza, in ogni caso, a quelli necessari per il funzionamento delle facoltà di scienze naturali, ingegneria, lettere e giurisprudenza.

 

          Art. 3. (Comitato tecnico amministrativo).

     In attesa della costituzione del consiglio di amministrazione, che avverrà non appena entreranno in funzione due consigli di facoltà, le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un comitato tecnico amministrativo, da costituire entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, composto da:

     a) il rettore dell'Università che ne assumerà la presidenza;

     b) il prorettore;

     c) un rappresentante della regione del Lazio;

     d) un rappresentante del comune di Roma;

     e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     f) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

     g) il provveditore regionale delle opere pubbliche per il Lazio;

     h) l'intendente di finanza della provincia di Roma;

     i) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei cinque comitati ordinatori di cui al successivo art. 26;

     l) il direttore amministrativo dell'Università, con funzioni di segretario del comitato.

     Il presidente del comitato ha la rappresentanza legale dell'Università, dà esecuzione a tutte le deliberazioni del comitato e decide nei casi di urgenza riferendo per la ratifica al comitato nella prima adunanza.

     Tale comitato è integrato, quando necessario, del precedente comitato tecnico costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771, con competenza limitata agli espropri in atto, escluso il contenzioso. Terminata la procedura degli espropri, il comitato tecnico precedente è soppresso.

     Il comitato tecnico costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771, funziona anche in mancanza delle designazioni di cui al primo comma del presente articolo nei due mesi iniziali di costituzione del nuovo comitato, limitatamente a quanto previsto dalla citata legge.

 

          Art. 4. (Competenze del comitato tecnico amministrativo).

     Il comitato tecnico amministrativo, oltre alle attribuzioni spettanti al consiglio di amministrazione, provvede a tutto quanto necessario per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università, comprendente oltre gli impianti relativi alla ricerca e all'insegnamento, quelli concernenti i servizi.

     Ferma restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge [1] .

     Fra le misure necessarie per una sollecita utilizzabilità dell'area destinata alla realizzazione della seconda Università statale di Roma, di cui all'art. 5 della legge 22 novembre 1972, n. 771, è da ritenersi compresa la possibilità di escludere dall'esproprio le aree, compromesse da insediamenti edilizi nelle località denominate borgate Giardinetti, Carcaricola, Tor Vergata e Passo Lombardo, da individuarsi d'intesa con il comune di Roma.

     A tal fine il comitato tecnico amministrativo soprassiede alla attuazione delle procedure di esproprio in relazione alle predette aree.

     Ai fini della conservazione del patrimonio, il comitato è autorizzato a procedere alla concessione in uso, per l'esercizio di attività agricole, dei terreni espropriati a coloro che comunque li coltivavano all'atto dell'esproprio, in via temporanea e comunque revocabile in qualsiasi momento per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge.

     La concessione non potrà avere durata superiore ad un anno agrario eventualmente rinnovabile e sarà subordinata al pagamento di un canone, fissato dall'ufficio tecnico erariale, che nella prima applicazione tenga anche conto del periodo decorso dalla data di passaggio di proprietà dei terreni espropriati alla seconda Università.

     Tutti gli atti posti in essere dal comitato tecnico amministrativo per la realizzazione della seconda Università di Roma sono esenti da ogni tributo.

 

          Art. 5. (Organici del personale docente e non docente).

     Nella prima applicazione della presente legge, per il funzionamento dei corsi di laurea della seconda Università di Roma sono assegnati i posti di ruolo di professore, di assistente e di personale non insegnante di cui alle allegate tabelle A e B.

     Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione o in assenza i rispettivi comitati tecnici amministrativi, tenuto anche conto del numero degli studenti iscritti alle due Università, saranno dettati i criteri per il passaggio, fatto salvo il consenso, dei posti di ruolo di ordinario e di assistente e dei rispettivi titolari dalla prima Università di Roma alla seconda Università di Roma.

     I docenti di cui al precedente comma manterranno la titolarità del loro corso presso la prima Università di Roma sino ad attivazione del corso assegnato presso la sede di destinazione. Il mantenimento di tale titolarità, sotto forma di comando, sarà tuttavia compatibile con la partecipazione dei docenti trasferiti a tutte le attività di allestimento della seconda Università di Roma.

     Parimenti saranno dettati i criteri per il passaggio dei posti di ruolo del personale non docente e dei rispettivi titolari dalla prima alla seconda Università di Roma.

     I posti di professore ordinario non ricoperti per passaggio entro il secondo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per trasferimento.

     Alla differenza di posti tra la previsione di cui alla allegata tabella A e il passaggio di professori di ruolo in applicazione del decreto di cui al secondo comma, si provvede mediante prelievo dai posti previsti nel decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

     In corrispondenza delle assegnazioni di cui al precedente primo comma i ruoli organici del personale non docente saranno incrementati, limitatamente alla differenza tra la previsione di cui alla tabella B, e i trasferimenti dei posti e del personale effettuati a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente secondo comma.

 

          Art. 6. (Finanziamento).

     Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato, anche in deroga alla legge istitutiva ed allo statuto, a concedere alla seconda Università di Roma mutui anche obbligazionali, fino al limite di lire 75.000 milioni in tre anni, a partire dall'anno 1979, per le spese di progettazione, costruzione, direzione dei lavori e collaudo delle opere per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università, nonchè al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione di terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base.

     Agli oneri derivanti dagli incrementi dei ruoli organici del personale non docente di cui al precedente art. 5, alle spese per il contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, alle spese per la ricerca scientifica, agli assegni di studio e ai contributi alle opere universitarie, nonché alle spese di primo funzionamento ed all'installazione di eventuali strutture prefabbricate - previste come lotti funzionali del progetto generale - atte ad accelerare il processo di reale attivazione della nuova Università, valutati per l'esercizio finanziario 1979 in lire 5 miliardi, si provvederà mediante prelievo di una quota corrispondente dei mutui di cui al precedente comma.

     I mutui di cui al primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra l'Università di cui alla presente legge e l'ente mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sarà stato contratto.

     Le rate di interesse e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa di detto Ministero.

     Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti ivi compresa l'emissione delle obbligazioni di contro-partita, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

 

          Art. 7. (Affidamento in concessione delle opere).

     La progettazione e l'esecuzione unitaria delle opere, anche per lotti funzionali, può essere affidata in concessione mediante apposita convenzione, a società a partecipazione statale o a consorzi di imprese.

     La convenzione dovrà uniformarsi ad uno schema tipo, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, che conterrà la disciplina generale del rapporto, con l'indicazione delle modalità di gara e di contabilizzazione per le opere e per le forniture da appaltare, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

     L'affidamento in concessione dovrà avvenire con provvedimento motivato dell'Università sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

     Le società o i consorzi di imprese che parteciperanno alla gara dovranno fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica, finanziaria ed economica.

 

Titolo II

 

UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

 

          Art. 8. (Istituzione).

     A decorrere dall'anno accademico 1978-79 è istituita l'Università statale degli studi della Tuscia, con sede legale in Viterbo.

     Essa è compresa fra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 9. (Corsi di laurea).

     L'Università statale degli studi della Tuscia comprende i seguenti corsi di laurea:

     1) corso di laurea in scienze agrarie;

     2) corso di laurea in chimica;

     3) corso di laurea in conservazione dei beni culturali con i seguenti indirizzi:

     beni culturali archivistici e librai;

     beni culturali architettonici, archeologici e dell'ambiente;

     beni culturali mobili e artistici;

     4) corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne.

 

          Art. 10. (Attivazione dei corsi di laurea).

     Con riferimento ad un programma pluriennale di finanziamenti e in relazione alle condizioni di funzionalità scientifica e didattica e alle disponibilità edilizie e di arredamento dell'Università, documentate dal comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo art. 25, il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale, provvederà alla graduale attivazione dei corsi di laurea di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9, costituendo a tal fine i relativi comitati ordinatori. I corsi di laurea saranno attivati sulla base della struttura dipartimentale.

     I posti relativi ai docenti di ruolo da assegnare per l'attivazione dei corsi di laurea di cui al precedente comma sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

     Le attribuzioni demandate ai costituendi consigli di dipartimento vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo, facenti parte di corsi di laurea corrispondenti o affini a quelli attivati.

     I membri dei comitati ordinatori per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione e per due terzi vengono eletti dai professori ordinari di ruolo di tutti i corrispondenti corsi di laurea delle università statali o legalmente riconosciute secondo modalità dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

 

          Art. 11. (Attivazione del corso di laurea in scienze agrarie).

     Il corso di laurea in scienze agrarie di cui al n. 1) del precedente art. 9 è attivato a decorrere dall'anno accademico 1979-80, nell'ambito della facoltà di agraria, a condizione che siano coperti i posti relativi agli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario per il primo anno del corso di laurea medesimo.

     Le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato ordinatore, costituito ai sensi del successivo art. 26.

 

          Art. 12. (Personale docente).

     Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi della Tuscia sono assegnati, per il funzionamento della facoltà di agraria, posti di personale docente di ruolo nei limiti del contingente previsto dalla allegata tabella C.

     I posti relativi ai docenti di ruolo sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e sono coperti mediante trasferimento. Per gli eventuali posti rimasti vacanti dopo i trasferimenti si provvede mediante pubblico concorso.

 

          Art. 13. (Personale non docente).

     Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi della Tuscia sono assegnati posti di personale non docente, nei limiti del contingente previsto dalla allegata tabella D.

     I predetti posti sono istituiti con la presente legge.

     Alla copertura dei posti di personale non docente previsti dalla tabella di cui al precedente primo comma e rimasti vacanti dopo i trasferimenti, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione del posto di primo dirigente con funzioni di dirigente amministrativo e dei posti della carriera direttiva di ragioneria e della carriera direttiva delle biblioteche universitarie, i quali saranno coperti mediante trasferimento.

     Il personale non docente, assunto da data non posteriore al 30 giugno 1978, con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio del consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172, ed attualmente in servizio, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università statali degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'immissione in ruolo è disposta nella qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiego, nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto, purché in possesso del prescritto titolo di studio.

     Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi primo, secondo, terzo, quarto con esclusione della possibilità di opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, quinto, settimo e ottavo della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

     Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al terzo comma del citato art. 16 decorrono dalla medesima data dell'immissione in ruolo.

     Le relative dotazioni organiche del personale non docente sono aumentate sino alla concorrenza dei posti istituiti ai sensi del precedente secondo comma e delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi del precedente quarto comma.

     Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

 

          Art. 14. (Riconoscimento degli studi).

     Gli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea funzionanti in Viterbo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

     Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Viterbo, purché essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle Università statali o riconosciute.

     L'esame di cui al comma precedente sarà scelto dallo studente fra quelli ritenuti caratterizzanti l'anno del corso di studi; la scelta della disciplina d'esame sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di facoltà.

     L'iscrizione dovrà essere richiesta entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 15. (Patrimoni).

     E' mantenuta a favore dell'Università statale degli studi della Tuscia per l'attuale destinazione l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172.

     Gli impegni assunti dal consorzio universitario di cui al precedente comma e da altri eventuali enti pubblici o privati sovventori restano consolidati a favore dell'Università statale degli studi della Tuscia fino alla loro scadenza, e comunque non oltre il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

 

          Art. 16. (Onere finanziario).

     All'onere di lire 2.500 milioni, in ragione di anno, previsto per l'attuazione del presente titolo II, si provvede, nell'anno finanziario 1979, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Titolo III

 

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI CASSINO

 

          Art. 17. (Istituzione).

     A decorrere dall'anno accademico 1978-79 è istituita l'Università statale degli studi di Cassino, con sede legale in Cassino.

     Essa è compresa fra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n 1399 è statizzato a partire dall'anno accademico 1979-80 ed è trasformato in facoltà.

 

          Art. 18. (Corsi di laurea).

     L'Università statale degli studi di Cassino comprende, oltre ai corsi di laurea funzionanti presso la facoltà di cui all'ultimo comma del precedente art. 17, i seguenti corsi di laurea:

     1) corso di laurea in economia e commercio;

     2) corso di laurea in ingegneria meccanica.

 

          Art. 19. (Attivazione dei corsi di laurea).

     Con riferimento ad un programma pluriennale di finanziamenti e in relazione alle condizione di funzionalità scientifica e didattica e alle disponibilità edilizie e di arredamento dell'Università, documentate dal comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo art. 25, il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale, provvederà alla graduale attivazione dei corsi di laurea di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 18, costituendo a tal fine i relativi comitati ordinatori. I corsi di laurea saranno attivati sulla base della struttura dipartimentale.

     I posti relativi ai docenti di ruolo da assegnare per l'attivazione dei corsi di laurea di cui al precedente comma sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

     Le attribuzioni demandate ai costituendi consigli di dipartimento vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo, facenti parte di corsi di laurea corrispondenti o affini a quelli attivati.

     I membri dei comitati ordinatori per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione e per due terzi vengono eletti dai professori ordinari di ruolo di tutti i corrispondenti corsi di laurea delle università statali o legalmente riconosciute secondo modalità dettate con decreto del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 20. (Inquadramento del personale docente).

     I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio nei corsi di laurea riconosciuti dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, sono immessi nel corrispondente ruolo organico statale delle università, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti previsti dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

     Gli inquadramenti vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

     Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata a tutti gli effetti giuridici ed economici.

 

          Art. 21. (Personale non docente).

     Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi di Cassino sono assegnati posti di personale non insegnante, nei limiti del contingente previsto dall'allegata tabella E.

     I predetti posti sono istituiti con la presente legge.

     Alla copertura dei posti di personale non docente previsti dalla tabella di cui al precedente primo comma e rimasti vacanti dopo i trasferimenti, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione del posto di primo dirigente con funzione di dirigente amministrativo e dei posti della carriera direttiva di ragioneria e della carriera direttiva delle biblioteche universitarie, i quali saranno coperti mediante trasferimento.

     Il personale non docente già in servizio alla data del 30 giugno 1978 presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, ed attualmente in servizio, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università statali degli studi con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, ed assegnata all'Università degli studi di Cassino [2] .

     L'immissione in ruolo è disposta nella qualifica della carriera corrispondente alla categoria di impiego nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto, purché in possesso del prescritto titolo di studio [3] .

     Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi primo, secondo, terzo, quarto con esclusione della possibilità di opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, quinto, settimo ed ottavo della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

     Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al terzo comma del citato art. 16 decorrono dalla medesima data dell'immissione in ruolo.

     Le relative dotazioni organiche del personale non docente sono aumentate sino alla concorrenza dei posti istituiti ai sensi del precedente secondo comma e delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi del precedente quarto comma.

     Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

 

          Art. 22. (Riconoscimento degli studi).

     Gli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio funzionante presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

     Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Cassino, purché essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle università statali o riconosciute.

     L'esame di cui al comma precedente sarà scelto dallo studente fra quelli ritenuti caratterizzanti l'anno del corso di studi; la scelta della disciplina d'esame sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di facoltà.

     L'iscrizione dovrà essere richiesta entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 23. (Patrimoni).

     Il patrimonio dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino al momento della statizzazione è devoluto all'Università statale degli studi di Cassino. E' mantenuta a favore dell'Università statale degli studi di Cassino per l'attuale destinazione l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti promotori.

     Gli impegni assunti dal commissario universitario cassinese, costituito con decreto prefettizio n. 21141/3 del 13 maggio 1968, e da eventuali enti pubblici o privati sovventori restano consolidati a favore dell'Università statale degli studi fino alla loro scadenza, e, comunque, non oltre il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

 

          Art. 24. (Onere finanziario).

     All'onere di lire un miliardo, in ragione d'anno, previsto per l'attuazione del presente titolo III si provvede, nell'anno finanziario 1979, per lire 840 milioni mediante riduzione del fondo globale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario, e per lire 160 milioni, mediante i normali stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per detto anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Titolo IV

 

NORME COMUNI E FINALI

 

          Art. 25. (Comitati tecnico-amministrativi).

     Per le Università istituite ai sensi dei titoli II e III il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-amministrativo, composto dai seguenti membri:

     a) tre professori universitari di ruolo;

     b) un rappresentante del comune;

     c) un rappresentante della provincia;

     d) un rappresentante della regione;

     e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

     Il comitato presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature delle nuove Università, esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle Università.

     Il comitato cura inoltre l'adozione dello statuto dell'Università.

     Il presidente del comitato tecnico-amministrativo esercita le competenze spettanti per legge al rettore dell'Università e presiede la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

     Il comitato cesserà dalle sue funzioni all'atto della costituzione dell'organo di governo dell'Università, al quale effettuerà le consegne.

 

          Art. 26. (Comitati ordinatori).

     Nelle Università degli studi di cui ai titoli I, II e III, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore costituito secondo le modalità di cui all'art. 4, dal terzo all'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 27. (Statuti).

     Entro centoottanta giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, gli statuti dell'Università di cui alla presente legge.

 

          Art. 28. (Convenzioni).

     Le Università degli studi di cui alla presente legge potranno stipulare convenzioni, con enti locali e privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la concessione in uso alle Università di immobili.

     Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

 

          Art. 29. (Comitato provvisorio di coordinamento regionale).

     Fino all'entrata in funzione dei consigli universitari regionali nel quadro del nuovo ordinamento universitario, le funzioni di coordinamento tra le attività delle sedi universitarie del Lazio in materia di attuazione del diritto allo studio e in relazione alle proposte dei consigli di amministrazione di ciascun ateneo intese a realizzare una più funzionale utilizzazione delle strutture sono svolte da un comitato provvisorio di coordinamento regionale, composto dai rettori delle Università operanti nella regione e da tre membri eletti dai componenti dei relativi consigli di facoltà.

 

          Art. 30. (Norma di rinvio).

     Le Università di cui alla presente legge si adegueranno al nuovo ordinamento universitario allorché entrerà in vigore la relativa legge.

 

          Art. 31. (Norma finale).

     Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento universitario.

 

     Tabelle.

     (Omissis).


[1]  Il termine di cui al presente comma è stato differito, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1999, n. 4 che ha fatto salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai competenti organi di ateneo fino alla data di entrata in vigore della stessa legge.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 56 della L. 14 agosto 1982, n. 590.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 56 della L. 14 agosto 1982, n. 590.