§ 97.7.11 - Legge 12 aprile 1991, n. 136.
Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.7 servizi veterinari
Data:12/04/1991
Numero:136


Sommario
Art. 1.  Prestazioni
Art. 2.  Pensione di vecchiaia
Art. 3.  Pensione di anzianità
Art. 4.  Pensione di inabilità
Art. 5.  Pensione di invalidità
Art. 6.  Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità
Art. 7.  Pensioni di reversibilità ed indirette
Art. 8.  Trattamenti a favore degli iscritti pensionati di altri istituti previdenziali
Art. 9.  Pagamento delle pensioni
Art. 10.  Erogazioni a titolo assistenziale
Art. 11.  Contributo soggettivo
Art. 12.  Contributo integrativo
Art. 13.  Frazionabilità dei contributi minimi
Art. 14.  Reddito professionale
Art. 15.  Variabilità dei contributi
Art. 16.  Soppressione dei contributi
Art. 17.  Rivalutazione dei redditi
Art. 18.  Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
Art. 19.  Comunicazioni obbligatorie all'Ente – Sanzioni.
Art. 20.  Pagamenti dei contributi.
Art. 21.  Prescrizione dei contributi e dei diritti alle prestazioni
Art. 22.  Controllo delle comunicazioni
Art. 23.  Restituzione dei contributi
Art. 24.  Iscrizione all'Ente
Art. 25.  Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche
Art. 26.  Fondi per la previdenza e l'assistenza
Art. 27.  Comunicazioni per gli anni 1980 e successivi
Art. 28.  Reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio
Art. 29.  Pensioni in corso
Art. 30.  Pensionati di altra cassa o ente di previdenza
Art. 31.  Iscritti in più albi professionali
Art. 32.  Iscritti a domanda
Art. 33.  Riscatto
Art. 34.  Riliquidazione delle pensioni, reintegro contributivo
Art. 35.  Collegio sindacale
Art. 36.  Consiglio di amministrazione
Art. 37.  Assemblea nazionale
Art. 38.  Disposizioni finali


§ 97.7.11 - Legge 12 aprile 1991, n. 136.

Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari.

(G.U. 26 aprile 1991, n. 97)

 

 

     Art. 1. Prestazioni

     1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni:

     a) di vecchiaia;

     b) di anzianità;

     c) di inabilità e invalidità;

     d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

     2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

     a) indennità una tantum;

     b) provvidenze straordinarie.

     3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

     4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b e c) del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d) dello stesso comma.

     5. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

 

          Art. 2. Pensione di vecchiaia

     1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

     2. L'assicurato che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non possa far valere trenta anni di contribuzione può continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

     3. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

     4. Per il calcolo della media di cui al comma 3 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 11, comma 1, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 17.

     5. La misura della pensione non può essere inferiore a quattro volte il contributo soggettivo minimo di cui all'art. 11, comma 2, a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

     6. Se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al comma 3 è così ridotta:

     a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 42,3 milioni fino a lire 63,4 milioni;

     b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 63,4 milioni fino a lire 74,1 milioni;

     c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni.

     7. I soggetti che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e di contribuzione, decorrente dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo anche per premorienza. Ciascun supplemento è pari per ogni anno alle percentuali di cui ai commi 3 e 6, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 4.

 

          Art. 3. Pensione di anzianità

     1. La pensione di anzianità è corrisposta ai soggetti che possono far valere almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente.

     2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

     3. La pensione è determinata con applicazione dei commi da 3 a 6 dell'art. 2.

     4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità stessa.

 

          Art. 4. Pensione di inabilità

     1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

     a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

     b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione anche non continuativi. Qualora l'inabilità sia causata da infortunio si prescinde dal requisito della anzianità minima.

     2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

     3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

     4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

     5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione l'Ente può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

 

          Art. 5. Pensione di invalidità

     1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo e per qualsiasi causa sopravvenuta dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).

     2. Sussiste diritto a pensione anche quando la riduzione della capacità all'esercizio della professione preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

     3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'art. 4, comma 2.

     4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

     5. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'art. 2 in sostituzione della pensione d'invalidità.

 

          Art. 6. Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità

     1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 7. Pensioni di reversibilità ed indirette

     1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

     a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

     b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta spettante al defunto per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

     2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del quinquennio di cui al comma 3, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un quinto per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del quinto anno.

     3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo abbia maturato cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa viene calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b).

     4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

 

          Art. 8. Trattamenti a favore degli iscritti pensionati di altri istituti previdenziali

     1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, di invalidità o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.

 

          Art. 9. Pagamento delle pensioni

     1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

 

          Art. 10. Erogazioni a titolo assistenziale

     1. I provvedimenti assistenziali possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti all'Ente, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi dell'art. 12 e dei loro familiari.

     2. Ad accertare lo stato di bisogno è competente il consiglio di amministrazione.

     3. Il trattamento di assistenza può prevedere anche l'erogazione di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalità stabilite dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 11. Contributo soggettivo

     1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

     a) sul reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;

     b) sul reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

     2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L.1.500.000.

     3. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di età, il contributo minimo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi.

     4. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'Ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'Ente un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L.100.000 annue.

     5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

 

          Art. 12. Contributo integrativo

     1. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l'attività professionale e di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi, o da essi dipendenti, è dovuta una maggiorazione a carico degli operatori interessati o dei richiedenti. L'ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versata all'Ente dagli operatori stessi all'atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione.

     2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei veterinari. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

     3. Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un reddito di libero esercizio veterinario pari a quindici volte il contributo soggettivo minimo di cui all'art. 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

     4. Salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

     5. La maggiorazione di cui al comma 1 non è soggetta all'IRPEF e non costituisce reddito professionale.

 

          Art. 13. Frazionabilità dei contributi minimi

     1. I contributi minimi di cui agli articoli 11 e 12 sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente nell'anno solare secondo modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

 

          Art. 14. Reddito professionale

     1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché il reddito proveniente dall'attività professionale convenzionata svolta per conto delle associazioni, enti o soggetti di cui all'art. 12, comma 1.

 

          Art. 15. Variabilità dei contributi

     1. La percentuale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), ed il contributo soggettivo minimo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     2. La percentuale di cui all'art. 12 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio finanziario della gestione.

     5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando l'importo complessivo delle entrate annue non è sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento dell'Ente e alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive dell'Ente per contributi e redditi patrimoniali superano del 10 per cento le uscite comprendenti le spese per il funzionamento dell'Ente e per le prestazioni erogate nell'anno stesso e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a tre annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno. Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

 

          Art. 16. Soppressione dei contributi

     1. A partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'art. 16, lettere c), d) ed e), della legge 18 agosto 1962, n. 1357, come modificato dall'art. 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949.

 

          Art. 17. Rivalutazione dei redditi

     1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché per la determinazione della misura della pensione di cui all'art. 2, comma 5, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 18.

     2. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

     3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione della pensione.

     4. La percentuale di cui al comma 3 può essere variata con la procedura di cui all'art. 15, comma 2, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario dell'Ente.

 

          Art. 18. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

     1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono perequati a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

     2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

     3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei commi 1 e 2, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

     4. La perequazione degli importi delle pensioni prevista dal comma 1 è attuata dall'Ente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi di cui allo stesso comma 1, comunicate, a richiesta, dall'ISTAT.

     5. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 6 dell'art. 2, al comma 2 dell'art. 4 ed al comma 1 dell'art. 11, nonché il contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 del medesimo art. 11, arrotondando i relativi importi al successivo multiplo di lire 100.000 per il primo, secondo e terzo e di lire 10.000 per il quarto.

     6. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nel comma 5, la variazione percentuale verrà determinata assumendo come base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 19. Comunicazioni obbligatorie all'Ente – Sanzioni.

     1. Tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il reddito di libero esercizio veterinario complessivo di cui all'art. 12 dichiarato per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale nonché quella relativa allo stato di famiglia.

     2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi complessivi di affari, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

     3. Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'art. 12, comma 2.

     4. In caso di morte la denuncia dell'anno del decesso deve essere presentata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.

     5. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

     6. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

     7. Trascorso il termine fissato dal comma 6, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

     8. Si intende infedele la comunicazione resa all'Ente con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF.

     9. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono infrazione disciplinare.

     10. Il consiglio di amministrazione dell'Ente predispone il modulo con il quale deve essere compilata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 20 e 27 della presente legge.

     11. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere all'Ente l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione dell'Ente può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

     12. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dal competente ufficio delle imposte dirette le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti tutti i veterinari nonché i pensionati.

 

          Art. 20. Pagamenti dei contributi.

     1. I contributi minimi di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 12, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

     2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 19 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

     3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

     4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

     5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno nel quale deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'art. 19, comma 5.

     6. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 19, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

     7. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

     8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 21. Prescrizione dei contributi e dei diritti alle prestazioni

     1. La prescrizione dei contributi all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

     2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 19.

     3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni dell'Ente.

 

          Art. 22. Controllo delle comunicazioni

     1. L'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. L'Ente può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti in merito all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

 

          Art. 23. Restituzione dei contributi

     1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 11.

     2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti dell'iscritto di cui all'art. 7 semprechè non abbiano diritto alla pensione indiretta.

     3. Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

     4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo all'Ente la somma dei contributi maggiorata degli interessi di cui al comma 3 e della quale ha ottenuto il rimborso rivalutata in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'art. 17 per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione.

 

          Art. 24. Iscrizione all'Ente

     1. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati.

     2. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

     3. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'art. 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

     4. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli albi professionali dei veterinari, o la cui iscrizione a tali albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi.

     5. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, dovuti a:

     a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

     b) permanenza all'estero per motivi di studio;

     c) esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od europeo, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con più di 50.000 abitanti.

     6. Durante i periodi di cui al comma 5 sono comunque dovuti i contributi previsti dagli articoli 11 e 12.

 

          Art. 25. Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche

     1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

     2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione all'assemblea nazionale rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

     3. Alla fine di ogni biennio il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'art. 15.

     4. Qualora sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario dell'Ente, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancora prima della scadenza del biennio.

 

          Art. 26. Fondi per la previdenza e l'assistenza

     1. Presso l'Ente sono istituiti due fondi:

     a) il fondo per l'assistenza;

     b) il fondo per la previdenza.

     2. Per il funzionamento del fondo di cui alla lettera a) è prelevata annualmente dalle entrate la somma dell'1 per cento. Il restante importo, detratte le spese di gestione, è assegnato al fondo di cui alla lettera b).

     3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'art. 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 23.

     4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'art. 10.

     5. L'ammontare dei fondi, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta accantonato, è trasferito al fondo per la previdenza.

 

          Art. 27. Comunicazioni per gli anni 1980 e successivi

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente, su apposito modulo dallo stesso predisposto, le seguenti notizie:

     a) data di inizio dell'attività professionale;

     b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita.

     2. Devono inoltre comunicare i seguenti dati, riferiti a ciascun anno dal 1980 in poi:

     a) reddito professionale dichiarato, nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

     b) il volume di affari con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio di attività associata.

     3. Si applica il disposto del comma 8 dell'art. 19.

 

          Art. 28. Reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio

     1. Per le pensioni maturate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e concesse con una anzianità contributiva posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge inferiore ai dieci anni, la media di cui al comma 3 dell'art. 2 verrà calcolata integrando fino al prescritto numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo previsto al comma 2 dell'art. 11; a tali fini il reddito professionale netto da assumere in ciascun anno per il calcolo della media è pari al contributo stesso rapportato alla percentuale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), e al reddito stesso non si applicano le rivalutazioni di cui all'art. 17.

     2. Per i primi due anni di applicazione della presente legge il contributo minimo soggettivo da considerare ai fini previsti dalla norma di cui al comma 5 dell'art. 2 è quello fissato al comma 2 dell'art. 11.

 

          Art. 29. Pensioni in corso

     1. I veterinari che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un trattamento pensionistico a carico dell'Ente, hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in misura percentuale per ogni anno di contribuzione e con la maggiorazione di L. 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A coloro che non si avvalgono della facoltà del reintegro contributivo sono corrisposte ulteriori L. 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione a decorrere dal terzo anno di applicazione della presente legge.

     2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente, e si applica a far data dal 1° gennaio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per le pensioni ai superstiti si applicano le aliquote contenute nell'art. 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

     4. I superstiti hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in base alla medesima misura, opportunamente ridotta secondo le aliquote di reversibilità.

     5. I trattamenti di cui al presente articolo sono rivalutabili ai sensi dell'art. 18 della presente legge.

 

          Art. 30. Pensionati di altra cassa o ente di previdenza

     1. La riliquidazione della pensione prevista dall'art. 29 non può essere richiesta da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra cassa o ente di previdenza relativo a libere professioni.

 

          Art. 31. Iscritti in più albi professionali

     1. L'iscritto all'Ente, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per uno degli enti o casse di previdenza delle professioni nei cui albi è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.

     2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti dell'Ente.

     3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dall'Ente di previdenza ed assistenza per i veterinari e la restituzione dei contributi versati senza maggiorazione di interessi.

     4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nel cui ente o cassa il veterinario permane iscritto.

     5. In deroga alle norme di qualsiasi ente o cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente all'ente o cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative all'ente o cassa stessi.

 

          Art. 32. Iscritti a domanda

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 [1] .

     2. Per coloro che alla data predetta si trovino iscritti nel ruolo degli "Iscritti a domanda", il contributo è determinato in misura pari al contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'art. 11, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al comma 3 dell'art. 12.

     3. Agli effetti del calcolo della pensione secondo la presente legge, si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'art. 11.

 

          Art. 33. Riscatto

     1. I soggetti che risultano iscritti all'Ente da almeno quindici anni alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di riscattare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un numero di anni fino ad un massimo di dieci. Gli anni riscattati si aggiungono a quelli di effettiva iscrizione e sono utili ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima per l'ammissione alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 2.

     2. Per ciascun anno da riscattare devono essere versati il contributo soggettivo di cui al comma 1 dell'art. 11, il contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dello stesso articolo e il contributo minimo integrativo di cui al comma 3 dell'art. 12 dovuti nell'anno in cui la facoltà è esercitata.

 

          Art. 34. Riliquidazione delle pensioni, reintegro contributivo

     1. I titolari di pensioni erogate dall'Ente hanno facoltà di chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione secondo quanto previsto dalla legge stessa, purché entro la medesima data provvedano al versamento del reintegro contributivo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 11.

     2. Il reintegro contributivo è ammesso relativamente agli anni dal 1974 incluso fino a quello anteriore all'anno di decorrenza della pensione.

     3. La stessa facoltà è riconosciuta ai titolari di pensioni di reversibilità ed indirette. In tal caso il reintegro contributivo è dovuto con le stesse percentuali previste all'art. 7; i relativi versamenti possono essere effettuati, per gli anni a partire dal 1974, fino all'anno anteriore a quello di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto per le pensioni di reversibilità, e a quello anteriore al decesso dell'iscritto per le pensioni indirette.

     4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità contributiva effettiva o convenzionale maturata all'anno del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma 3 dell'art. 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dall'art. 28.

 

          Art. 35. Collegio sindacale

     1. Il primo e il secondo comma dell'art. 13 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:"Il collegio sindacale è composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente e un rappresentante del Ministero del tesoro.Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente".

 

          Art. 36. Consiglio di amministrazione

     1. La lettera a) del primo comma dell'art. 5 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituita dalla seguente:"a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati".

 

          Art. 37. Assemblea nazionale

     1. Il primo comma dell'art. 4 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dai seguenti:

     "L'assemblea nazionale è costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti ciascuno nell'ambito di una provincia.

     Ciascun delegato dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazioni di 200 iscritti non inferiore a 50 nella rispettiva provincia.

     Per l'elezione dell'assemblea hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente.

     Sono eleggibili gli iscritti all'Ente che non abbiano maturato i requisiti per il godimento di pensioni a carico dell'Ente stesso.

     L'Ente trasmette a ciascun presidente di ordine provinciale l'elenco degli iscritti all'Ente, residenti nella relativa provincia, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.Le assemblee degli ordini per la elezione dei delegati sono convocate, a mezzo di lettera raccomandata, e presiedute dal presidente di ciascun ordine provinciale, con le modalità che saranno fissate dal consiglio di amministrazione dell'Ente.Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Ente".

     2. E' abrogato il quinto comma dell'art. 4 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

 

          Art. 38. Disposizioni finali

     1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o comunque con essa incompatibili.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.