§ 98.1.26865- Legge 14 gennaio 1994, n. 21.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/01/1994
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate [...]
Art. 2.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 si provvede, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il [...]


§ 98.1.26865- Legge 14 gennaio 1994, n. 21. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi.

(G.U. 15 gennaio 1994, n. 11)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 luglio 1993, n. 245, e 17 settembre 1993, n. 370.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 si provvede, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e tenendo conto degli indirizzi della Unione Europea, alla definizione ed alla attribuzione, nei limiti dei fondi disponibili, degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465

     All'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. I termini di cui all'art. 10, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono differiti al 31 marzo 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi mediante versamento in un'unica soluzione entro tale termine".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.