§ 2.3.113 - L.R. 3 marzo 2015, n. 22.
Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:03/03/2015
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione
Art. 3.  Partecipazione delle comunità locali all’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione
Art. 4.  Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni
Art. 5.  Città metropolitana di Firenze
Art. 6.  Disposizioni generali
Art. 7.  Accordi per il trasferimento del personale
Art. 8.  Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali
Art. 9.  Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari
Art. 10.  Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi
Art. 10 bis.  Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici
Art. 11.  Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti
Art. 11 bis.  Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti
Art. 12.  Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni
Art. 12 bis.  Spese di funzionamento della Regione a seguito del riordino
Art. 13.  Disposizioni generali
Art. 14.  Esercizio associato
Art. 15.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 68/2011
Art. 16.  Modifiche all’articolo 18 della l.r. 68/2011
Art. 17.  Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 68/2011
Art. 18.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 68/2011
Art. 19.  Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011
Art. 20.  Modifiche all'articolo 27 della l.r. 68/2011
Art. 21.  Modifiche all'articolo 45 della l.r.68/2011
Art. 22.  Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011
Art. 23.  Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011
Art. 24.  Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011
Art. 25.  Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 68/2011
Art. 26.  Abrogazione del capo V del titolo III della l.r. 68/2011
Art. 27.  Modifiche all’articolo 62 della l.r. 68/2011
Art. 28.  Modifiche all’articolo 64 della l.r. 68/2011
Art. 29.  Modifiche all'articolo 67 della l.r. 68/2011
Art. 30.  Modifiche all’articolo 82 della l.r. 68/2011
Art. 31.  Modifiche all’articolo 83 della l.r. 68/2011
Art. 32.  Sostituzione dell’articolo 90 della l.r. 68/2011
Art. 33.  Modifiche all’articolo 91 della l.r. 68/2011
Art. 34.  Modifiche all’articolo 92 della l.r. 68/2011
Art. 35.  Modifiche all’articolo 99 della l.r. 68/2011
Art. 36.  Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011
Art. 37.  Sostituzione degli allegati della l.r. 68/2011
Art. 38.  Modifiche all’articolo 31 della l.r. 32/2002
Art. 39.  Modifiche all'articolo 25 della l.r. 67/2003
Art. 40.  Modifiche all'articolo 40 della l.r. 41/2005
Art. 41.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 65/2014
Art. 42.  Inserimento dell’articolo 88 bis nella l.r. 65/2014
Art. 43.  Inserimento dell’articolo 91 bis nella l.r. 65/2014
Art. 44.  Norma transitoria
Art. 44 bis.  Supporto allo svolgimento delle funzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze, oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019
Art. 45.  Entrata in vigore


§ 2.3.113 - L.R. 3 marzo 2015, n. 22. [1]

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.

(B.U. 6 marzo 2015, n. 10)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2015;

Considerato quanto segue:

1. E’ necessario, ai sensi della l. 56/2014, dettare norme per la Città metropolitana di Firenze e per l’esercizio associato delle funzioni dei comuni, finalizzate al riordino delle funzioni esercitate dalle province;

2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l’obiettivo di perseguire l’efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione;

3. E’ opportuno valorizzare la città metropolitana, al fine di rafforzarne il ruolo di ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono;

4. E’ opportuno assicurare alle comunità locali la partecipazione alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione;

5. E’ necessario individuare puntualmente le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione e quelle oggetto di trasferimento ai comuni;

6. E’ necessario che il fondamentale passaggio del processo di riordino, rappresentato dal trasferimento del personale alla Regione e dal contestuale trasferimento di funzioni, si realizzi con l'approvazione di apposite leggi regionali finalizzate a recepire il contenuto di specifici accordi e alla determinazione della spesa per il personale trasferito;

7. E’ opportuno che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura della spesa per il personale trasferito, le risorse, ancora disponibili in bilancio, concernenti i trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento delle funzioni a esse già conferite;

8. E’ necessario provvedere alle necessarie modifiche della l.r. 68/2011 allo scopo di adeguarla alla l. 56/2014 e alla sua attuazione al fine di valorizzare le unioni e le fusioni tra comuni, in particolare ridefinendo gli ambiti di dimensione territoriale adeguata rendendoli conformi alle zone distretto, stabilendo la concessione di contributi differenziati per le fusioni in ragione della popolazione, e disponendo nel senso di una maggiore integrazione fra i comuni per l'accesso ai contributi per le unioni;

9. Si prevede, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come modificato dalla l. 56/2014, che lo statuto dell’unione di comuni sia approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le modifiche successive siano approvate dal consiglio dell’unione. In particolare viene disciplinato, nell’ambito della competenza legislativa regionale, il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie che, si stabilisce, debbano essere approvate preventivamente dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti;

10. La Giunta regionale, l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, in data 4 febbraio 2015, un protocollo d’intesa;

11. Attesa l’urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge dispone, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sul riordino di funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze. Detta altresì norme per la città metropolitana e per l’esercizio associato delle funzioni dei comuni, funzionali al riordino.

2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l’obiettivo di perseguire l’efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione. A tal fine, la riorganizzazione delle funzioni tiene conto del nuovo ordinamento delle province, dei processi aggregativi dei comuni e dell’istituzione della Città metropolitana di Firenze, nonché delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle modalità di esercizio previste dalla legislazione statale.

3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto del riordino sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, province e città metropolitana, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.

4. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2015, adotta proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore. Provvede altresì alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi.

5. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente.

6. Sono esclusi dal riordino i corpi di polizia provinciale, in conformità a quanto previsto dall’accordo sancito in sede di Conferenza unificata, repertorio atti n. 106/CU dell’11 settembre 2014 (Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze). La polizia provinciale esercita i compiti di vigilanza di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015), anche nell’ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge e della legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015).

7. Al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provvede con successiva legge, in coerenza con le disposizioni sull’istituzione dell’Agenzia regionale del lavoro previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

 

     Art. 2. Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell’entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell’allegato A:

a) le funzioni in materia di agricoltura;

b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;

c) le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;

d) le seguenti funzioni in materia di ambiente:

1) le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge; nonché le ulteriori funzioni esercitate dalle province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e le funzioni concernenti l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) [2];

2) le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l’introito dei relativi proventi;

3) le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria;

4) le funzioni in materia di inquinamento acustico;

5) le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

6) le funzioni di autorità competente concernenti l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l’autorizzazione unica ambientale (AUA);

6 bis) le funzioni in materia di parchi ed aree protette;

e) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;

f) le funzioni in materia di osservatorio sociale già esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 2014, n. 45 (Modiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”), e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione;

g) le funzioni in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).

2. Sono altresì oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni di autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all’allegato A 2 ed all’allegato B 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale e strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione d’incidenza) relative a progetti per i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla Regione ai sensi del comma 1.

2 bis. Le funzioni di formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), si intendono comprensive delle competenze amministrative in materia di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di apprendistato. Per funzioni di formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici si intendono esclusivamente le competenze amministrative relative alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione professionale per l’esercizio delle professioni turistiche previste dalla legge regionale.

2 ter. In via di interpretazione autentica, dalle funzioni di caccia e pesca di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si intendono esclusi le funzioni e i compiti amministrativi previsti dall'articolo 163, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e l’introito dei relativi proventi, fatte salve le competenze di enti diversi dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, individuati con disposizioni nazionali nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.

4. Restano ferme, in materia di strade regionali, le funzioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera g), attribuite alle province, relative alla manutenzione e alle altre funzioni di cui all’articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

5. Resta fermo l’esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL), come esercitate dalla Regione mediante ufficio unico ai sensi degli articoli 83 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasferite alla Regione dalla data stabilita dall’articolo 9, comma 1.

 

     Art. 3. Partecipazione delle comunità locali all’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione

1. La Regione, a seguito del trasferimento, esercita le funzioni di cui all’articolo 2, garantendo la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di intervento.

2. Fino alla riforma della legislazione di settore ai sensi dell’articolo 1, comma 4, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le modalità di partecipazione dei sindaci dei comuni appartenenti alla zona distretto di cui all'articolo 64, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), o agli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), anche in forma aggregata di area territoriale sub provinciale, provinciale o interprovinciale. Per la città metropolitana si applica l’articolo 5.

 

     Art. 4. Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell’allegato B:

a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici;

b) [abrogata];

c) le funzioni in materia di forestazione.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono trasferite ai comuni capoluoghi di provincia, che le esercitano su tutto il territorio provinciale.

3. Le funzioni di forestazione sono trasferite alle unioni di comuni, che le esercitano su tutto il territorio nel quale le svolgeva la provincia. Le funzioni sono trasferite nelle more del complessivo riordino degli interventi pubblici forestali e delle modalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione.

4. Il trasferimento delle funzioni e del relativo personale avviene verso gli enti e nei termini e con le modalità di cui all’articolo 13.

5. Il personale delle province del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, del requisito della esclusività o della prevalenza nelle strutture specificamente preposte allo svolgimento delle funzioni in materia di sport, può essere assegnato allo svolgimento delle funzioni fondamentali, comprese le attività a supporto di queste e la gestione degli impianti o del patrimonio dell’ente, o essere destinato alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, in sostituzione del personale cessato o che cesserà dal servizio in detta funzione entro il 31 dicembre 2016, ovvero trasferito, previo assenso dell’interessato, al comune della provincia che ne faccia espressa richiesta entro il 31 ottobre 2015 assumendone il relativo costo nell’ambito della propria capacità assunzionale. La provincia comunica alla Regione, entro sette giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, l’elenco del personale suddetto, con gli atti organizzativi o il PDO che giustificano detta identificazione e l'eventuale assegnazione alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro. In tale ultimo caso, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei requisiti e, con propria deliberazione, identifica in via definitiva il personale interessato.

6. Salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, il comune capoluogo esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera a), ad eccezione della raccolta dei dati statistici, in conformità agli indirizzi espressi dalla conferenza degli ambiti di dimensione territoriale adeguata previsti dalla l.r. 68/2011. A tal fine, la conferenza dei comuni dell’ambito, composta e operante ai sensi dell’articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011, è integrata, ove non ne faccia parte, dal sindaco del comune capoluogo o dall’assessore da lui delegato, che partecipa senza diritto di voto. La conferenza individua i servizi già presenti sul territorio di cui occorre garantire la continuità, e le attività che sono svolte congiuntamente dall’ufficio del comune capoluogo e dagli uffici dei comuni dell’ambito per il più efficace svolgimento della funzione nel territorio medesimo. Il comune capoluogo e i comuni dell’ambito adottano le disposizioni conseguenti per l’attuazione delle deliberazioni della conferenza. Il sindaco del comune capoluogo o l’assessore da lui delegato riferiscono annualmente alla conferenza dei comuni dell’ambito in merito all’attività svolta nell’esercizio della funzione.

7. Entro il 1° marzo 2016, l’unione competente per le funzioni di cui al comma 1, lettera c), costituisce una conferenza dei comuni del territorio provinciale per i quali non sia operanti la convenzione di cui all’articolo 14, comma 2, al fine di consultare periodicamente i comuni interessati sulle attività in corso ed assumere le conseguenti determinazioni comuni nell’ambito delle indicazioni di una cabina di regia istituita con deliberazione della Giunta regionale per la gestione del patrimonio agricolo forestale di competenza della Regione.

 

     Art. 5. Città metropolitana di Firenze

1. La Regione Toscana provvede alla riforma della legislazione e degli atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono. La Regione e la Città metropolitana di Firenze stipulano intese per l’attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di determinare le principali azioni e i progetti di interesse della città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano. Le intese possono altresì intervenire per l’attuazione del piano strategico adottato dalla città metropolitana, per la parte del piano che è concertata con la Regione. Eventuali intese tra la Regione e i singoli comuni metropolitani devono essere comunque conformi al piano strategico, per la parte del piano concertata con la Regione.

2. E’ istituita la Conferenza Regione – Città metropolitana, il cui funzionamento è disciplinato da protocollo d’intesa sottoscritto, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze. In sede di Conferenza sono sancite le intese di cui ai commi 1 e 7, e sono resi i pareri di cui al comma 3, lettera a), e comma 6, dopo opportuna informativa.

3. In materia di governo del territorio, ferme restando le competenze della città metropolitana stabilite dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e in particolare dell’articolo 91, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la proposta di piano di indirizzo territoriale (PIT) e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città metropolitana stessa. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all’adozione della proposta;

b) la città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all’articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale;

c) ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza.

4. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni ai sensi del comma 3, lettera b), la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all’articolo 23, comma 15, della l.r. 65/2014.

5. In materia di mobilità, la città metropolitana può, se lo statuto lo prevede, esercitare le funzioni di competenza dei comuni, diverse da quelle dell’articolo 2, comma 5.

6. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono alle azioni e agli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l’atto di propria competenza.

7. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana di Firenze collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di una piattaforma unica informatica dei dati e dei servizi online.

8. Nel territorio della città metropolitana le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, sono attribuite alla città medesima, che le esercita a ogni effetto in continuità con l’esercizio già di competenza della Provincia di Firenze.

9. I comuni possono affidare alla città metropolitana, mediante convenzione di cui all’articolo 20 della l.r. 68/2011, l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità e di edilizia scolastica.

10. L’esercizio da parte della città metropolitana delle funzioni comunali di cui ai commi 3, lettera b), 5 e 9 costituisce assolvimento dell’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i comuni a ciò tenuti, per la parte delle funzioni fondamentali medesime ivi indicate.

 

CAPO II

Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione

 

     Art. 6. Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle province e il sindaco della città metropolitana, stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati, anche in modo congiunto mediante la costituzione di appositi gruppi tecnici, nonché ogni altro adempimento necessario per il trasferimento, a norma dell'articolo 7, del personale alla Regione e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse. Ai fini della puntuale individuazione delle suddette attività, la deliberazione può specificare i procedimenti e i compiti che rientrano nelle funzioni da trasferire.

2 bis. La deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati gli accordi di cui all'articolo 10, commi 13, 16 e 16 bis, è adottata a seguito di: intesa tecnica tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o direttore generale dell’ente locale; espressione dell’assenso politico della Giunta regionale e dell’ente locale interessato sull’intesa tecnica, manifestato con scambio di note o in sede di Osservatorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807; atto formale di recepimento adottato dal presidente della provincia o dal sindaco della città metropolitana. Gli accordi medesimi possono essere integrati in ogni tempo con deliberazione della Giunta regionale, che formalizza l'accordo intervenuto a livello tecnico tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o il direttore generale dell'ente locale e previa conforme comunicazione dell'assenso del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana; in tal caso, la deliberazione della Giunta regionale che formalizza l'accordo integrativo, limitatamente alla successione nella proprietà dei beni mobili e ai rapporti che non comportano maggiori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, dispone sulla data a decorrere dalla quale l'accordo è efficace; se l'accordo integrativo comporta ulteriori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, la Giunta regionale approva la proposta di legge di recepimento a norma dell’articolo 10, comma 16.

 

     Art. 7. Accordi per il trasferimento del personale

1. Ai fini del trasferimento del personale, si provvede mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,tra Regione e province o città metropolitana previsti dal presente capo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative preceduta da informative durante il processo di definizione degli accordi. Gli accordi sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale.Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).

2. Ai fini del trasferimento, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento di attività relative all’esercizio in via esclusiva della funzione trasferita.

3. La Giunta regionale adotta un piano di riorganizzazione della funzione oggetto di trasferimento; la riorganizzazione può prevedere che, nell’ambito di ciascun ufficio territoriale e per le funzioni trasferite, il personale sia assegnato, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, a funzioni diverse da quelle specifiche per le quali il trasferimento è stato disposto, al fine di valorizzare e ottimizzare le risorse professionali e garantire il buon funzionamento degli uffici e l’efficace svolgimento delle funzioni trasferite; gli incarichi dirigenziali sono ridefiniti in relazione al piano di riorganizzazione, avuto riguardo all'esercizio, anche a livello regionale, del complesso delle funzioni trasferite.Il numero delle unità di personale da trasferire, con le rispettive qualifiche e profili professionali, necessario per l’esercizio della funzione trasferita, comprese le unità necessarie all’esercizio dei compiti di cui all’articolo 2, comma 2, è individuato a seguito degli accorditra le amministrazioni interessate, con riferimento al personale che svolgeva, in via esclusiva o prevalente, la funzione alla data di entrata in vigore della l. 56/2014. Gli accordi individuano altresì il personale di cui al comma 5.

4. Gli accordi tengono conto:

a) delle variazioni nel frattempo intervenute;

b) dell’esclusione dal trasferimento del personale addetto allo svolgimento delle funzioni di cui all’allegato dell’accordo della Conferenza unificata rep. atti n. 106/CU dell’11 settembre 2014;

c) dei processi di riorganizzazione dell’ente cedente derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Detti processi di riorganizzazione possono essere attivati dall’ente cedente anche sulla base di accordi preliminari, volti a dare attuazione al piano di riorganizzazione adottato dalla Giunta regionale;

d) in conformità con gli orientamenti definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei processi di mobilità in corso tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

5. L’individuazione nominativa del personale afferente la funzione interessata al trasferimento è effettuata secondo le seguenti priorità, fino al raggiungimento delle unità di cui al comma 3:

a) il personale che risulta aver esercitato la funzione alla data dell’entrata in vigore della l. 56/2014;

b) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell’anno 2014;

c) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell’anno 2013 in via prevalente;

d) il restante personale che risulta aver esercitato la funzione nell’anno 2013.

6. Oltre al personale che esercita la funzione trasferita, come individuato dagli accordi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale è individuato nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione. Detto personale è soggetto a trasferimento nei limiti delle risorse che risultano complessivamente disponibili ai sensi delle norme di cui all’articolo 9, comma 3, detratta una quota di 500.000,00 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo.

7. Le province e la città metropolitana, sulla base del modello di rilevazione trasmesso dalla Regione, quantificano il costo annuo lordo teorico a tempo pieno di ciascuna unità di personale soggetta a trasferimento, come risultante al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che alla suddetta data risultava incaricato, ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), di funzioni dirigenziali, e che alla data del trasferimento cessa comunque di svolgerle, il costo è calcolato considerando la posizione nella categoria del compartoche risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che nell'anno 2015 ha conseguito una progressione economica orizzontale, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014.Per costo annuo lordo si intende la retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, dell’imposta regionale per le attività produttive (IRAP) e degli oneri per il nucleo familiare. È altresì quantificato il costo lordo di ciascuna unità con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2.

 

     Art. 8. Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali

1. Dopo l’entrata in vigore della legge di cui all’articolo 9, comma 3, si provvede al trasferimento del personale con corrispondenti atti dell’ente di provenienza e della Regione. Detti provvedimenti hanno efficacia a decorrere dalla data di cui all’articolo 9, comma 1.

2. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 6, confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014.

3. Per effetto del trasferimento sono costituiti in ogni provincia e nella Città metropolitana di Firenze uffici territoriali della Regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 1, provvede, in via transitoria, all’organizzazione degli uffici territoriali della Regione. La deliberazione individua, anche tra il personale trasferito, i dipendenti tenuti alla ricognizione dei beni e dei rapporti che devono essere trasferiti. Gli uffici della provincia e della città metropolitana sono tenuti ad assicurare l’accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

5. Gli uffici regionali competenti provvedono agli adempimenti necessari per l’inquadramento del personale trasferito a tempo indeterminato nei ruoli della Regione, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014. La Regione subentra negli altri contratti di lavoro.

6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell’ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e la Regione in merito al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali; gli oneri di gestione restano a carico dell’ente di provenienza fino alla data di subentro stabilita all’articolo 10, comma 16.Gli uffici regionali e gli uffici dell’ente di provenienza competenti possono sottoscrivere intese transitorie per l’ottimizzazione dell’uso delle risorse strumentali.

6 bis. In deroga a quanto previsto al comma 6, gli oneri di gestione delle sedi delle province e della città metropolitana destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, possono essere assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di trasferimento del personale, secondo quanto previsto al comma 6 ter. Alla gestione di tali sedi continuano a provvedere gli enti di provenienza, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi ed a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere sino all’individuazione dei nuovo contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre la data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all’articolo 10, comma 16.

6 ter. La Giunta regionale, previa intesa con gli enti di provenienza, individua con deliberazione, le sedi di cui all'articolo 2, i servizi di cui al comma 6 bis e definisce le modalità di rimborso dei relativi oneri.

6 quater. Le modalità di rimborso degli oneri definite dalla deliberazione di cui al comma 6 ter, continuano ad applicarsi fino alla data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all’articolo 10, comma 16.

7. Disposizioni organizzative della Regione possono prevedere il trasferimento di personale di cui al comma 6, presso gli uffici regionali con sede in Firenze, per quanto necessario allo svolgimento di compiti di programmazione, gestione e controllo che interessano l’intero territorio regionale e di supporto generale di cui all’articolo 7, comma 6, ovvero prevedere l’assegnazione di personale presso diverso ufficio territoriale, per quanto necessario ad assicurare il buon funzionamento di ogni ufficio territoriale. A tal fine, fino all’applicazione del contratto decentrato di cui all’articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, l’eventuale assegnazione di personale delle categorie del compartopresso altre sedi della Regione avverrà secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata dell’ente o a fronte di una disponibilità al cambio di sede di assegnazione, sulla base delle esigenze di servizio e delle condizioni personali previste dal d.p.c.m. 26 settembre 2014.

8. Ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.

9. I processi di trasferimento del personale ai sensi del presente articolo si svolgono in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

10. Entro centottanta giornidal trasferimento del personale, la Regione può procedere ad ulteriore riorganizzazione dell’ente con applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.

 

     Art. 9. Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari

1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016. A far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all'articolo 8, comma 2.

2. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione, spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima, ad eccezione delle entrate relative ai beni patrimoniali di cui all’articolo 10, comma 16.L’accordo di cui all’articolo 7, comma 1, individua le fonti delle entrate extratributarie e dei proventi e ne quantifica il relativo gettito.

2 bis. In deroga all’articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione a decorrere dall’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale.

2 ter. A decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana, le entrate extratributarie connesse all'esercizio delle funzioni medesime sono introitate senza vincolo di destinazione.

3. Dopo la formalizzazione degli accordi di cui all’articolo 7, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento del contenuto degli accordi, alla previsione di entrata di cui al comma 2 e alla determinazione della spesa per il personale da trasferire, compreso il personale di cui all’articolo 7, comma 6. Per la copertura di detta spesa sonoutilizzate le risorse regionali che risultano, alla data della legge, ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento del complesso delle funzioni ad esse già conferite.

4. La Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall’ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita.

5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dall'eventuale maggiore consistenza del fondo. Fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo e nei limiti delle disponibilità dei fondi specifici di cui al comma 7:

a) i compensi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1° aprile.1999 e quelli di cui all’articolo 29 del CCNL 23 dicembre 1999 sono determinati sulla base della misura comunicata dalle amministrazioni di provenienza tenendo conto delle risultanze del sistema di valutazione e dei criteri definiti dalla Regione per i propri dipendenti, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, e limitatamente ai compensi dell'articolo 29 sopracitato, non oltre all'importo riconosciuto agli altri dirigenti regionali;

b) i compensi di cui all’articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999 e di cui all’articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004 riconosciuti, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza ai titolari di incarico di posizione organizzativa, continuano ad essere corrisposti dalla Regione al personale incaricato negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza e sulla base, per la retribuzione di risultato, delle risultanze del sistema di valutazione adottato dalla Regione, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori;

c) le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito continuano ad essere corrisposte dalla Regione al personale, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza;

d) le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del CCNL 1° aprile1999 e di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), del CCNL 6 luglio 1995 sono corrisposte al personale trasferito al ricorrere dei presupposti contrattuali.

5 bis. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 dicembre 2015, mantiene la titolarità dello stesso; la declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

5 ter. In via transitoria, al fine di far fronte alle esigenze organizzative derivanti dal trasferimento delle funzioni, al personale trasferito, appartenente al contingente della stessa amministrazione di provenienza, possono essere attribuite, sulla base del piano di riorganizzazione di cui all’articolo 7, comma 3, posizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, nei limiti delle risorse disponibili nello specifico fondo di cui al comma 7.

5 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano di avere effetto i comandi presso altre amministrazioni, eventualmente in essere per il personale trasferito.

6. A far data dal trasferimento del personale ai sensi del comma 1, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle destinatedalle amministrazioni provinciali nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro “CCNL” relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) incrementa stabilmente le risorsedella Regione Toscana già destinate alle medesime finalità.

7. Le risorse di cui al comma 6 vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale provinciale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana. La Regione eroga tali risorse compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell’ambito delle verifiche ispettive di cui all’articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego). In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, procede all’erogazione parziale delle somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall’amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito.

7 bis. Le somme dei fondi di cui al comma 7 che residuano a seguito dell’applicazione del comma 5, come risultanti nei fondi costituiti a partire dall’anno 2017, sono attribuite al personale interessato fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78 (Legge di stabilità per l’anno 2018).

8. Le amministrazioni cedenti riducono le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e della dirigenza, di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi, per un importo complessivo corrispondente a quanto dalle stesse erogato o erogabile, con riferimento alle risorse stabili anno 2015, al momento del trasferimento del personale.

9. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito, di cui all'articolo 7, comma 7, non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”). Le somme corrisposte al momento del trasferimento da ciascuna delle province interessate devono essere conteggiate dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006.

9 bis. I compensi professionali di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, spettano agli avvocati trasferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della presente legge in misura corrispondente a quanto percepito dai singoli avvocati della Regione allo stesso titolo, e la relativa spesa non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione del limite dello stanziamento di cui al medesimo articolo 9, comma 6 del d.l. 90/2014. Le somme corrisposte ai sensi del presente comma, al momento del trasferimento, da ciascun ente interessato, devono essere conteggiate dall’ente medesimo ai fini del rispetto della l. 296/2006 e dell'articolo 9, comma 6, del d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014.

10. Con il trasferimento del personale trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, comma 96, lettera d), della l. 56/2014.

10 bis. A decorrere dall'anno 2018 cessano gli specifici fondi costituiti a norma del comma 7 e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana. A seguito dell'unificazione dei fondi, cessano le disposizioni di cui al comma 5 relative al divieto di incremento del trattamento economico del personale trasferito e si applicano gli accordi sottoscritti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

 

     Art. 10. Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi

1. La Regione e la provincia interessata o la città metropolitana definiscono mediante accordi organizzativi, formalizzatiai sensi del comma 13, in relazione alla funzione trasferita, i beni, le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi in corso da trasferire, secondo le regole stabilite dal presente articolo.

2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento, i residui attivi e passivi generati prima della data di trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.

3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono [3].

4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l’individuazione del soggetto affidatario. Rientrano in detti opere e interventi anche quelli per i quali è stata adottata dall'ente locale la determinazione a contrarre, nonché quelli per i quali l'ente locale ha escusso la polizza fideiussoria o altra garanzia finanziaria. Le province e la città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. Per le opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) che, ai sensi del presente comma, sono escluse dalla successione, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla direzione regionale competente il nominativo del dipendente dell'ente locale responsabile unico del procedimento (RUP); entro i successivi trenta giorni il RUP trasmette alla Regione il cronoprogramma dell’intervento; la Regione, qualora dal monitoraggio previsto dalla l.r. 35/2011, riscontri ritardi superiori a sessanta giorni, può attivare interventi sostitutivi con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

5. Restano altresì nella titolarità delle province e della città metropolitana i progetti e le attività, in corso all’entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici o per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione. In particolare, i progetti e le attività connessi all’attuazione di programmi comunitari sono conclusi dalle province e dalla città metropolitana nei termini previsti dalla disciplina comunitaria, ivi comprese le attività volte alla conclusione dei progetti finanziati con i fondi del programma operativo Italia-Francia “Marittimo” anni 2007 – 2013. È fatto salvo quanto stabilito dai commi 7, 8, 9 e 10, per le opere ivi indicate.

5 bis. In casi di indifferibilità e urgenza a provvedere, connessi allo svolgimento di una funzione trasferita, la Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può succedere in rapporti di durata in corso, in via anticipata e sostitutiva rispetto alla definizione dei successivi accordi di cui al comma 13. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti individuati con deliberazione della Giunta regionale, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale.

6. Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5, restano nella disponibilità dei medesimi enti le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione europea. Gli enti locali interessati si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione o degli uffici territoriali. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l’avvalimento del personale o dell'ufficio destinato allo svolgimento delle attività da compiere in favore della provincia e della Città metropolitana di Firenze competenti all'adozione di provvedimenti finali, e sono indicati gli adempimenti, compresi quelli relativi alle coperture assicurative, per lo svolgimento della prestazione lavorativa; l'assegnazione di personale in avvalimento è effettuata sulla base della proposta dell'ente locale interessato, in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali; in particolare, sono individuati:

a) le attività istruttorie o di supporto da compiere in favore degli uffici degli enti locali competenti all’adozione di provvedimenti finali, e che restano imputate a ogni effetto agli enti locali medesimi;

b) i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito o dall’ufficio territoriale, che operano a tal fine funzionalmente anche come ufficio dell’ente locale, operando sul relativo bilancio. Detti provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina locale eventualmente vigente e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati all’ente locale. Gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico dell’ente locale.

6 bis. Il dipendente assegnato in avvalimento ai sensi del comma 6, può continuare a svolgere, nei casi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 6, i compiti del RUP. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l’attività in avvalimento, compresa la copertura assicurativa, è a carico dell’ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti di cui agli atti adottati con deliberazione della Giunta regionale all'entrata in vigore del presente comma e gli effetti previsti.

6 ter. Gli avvalimenti di cui al comma 6 possono essere attivati anche per lo svolgimento di attività di protezione civile, al fine di consentire agli enti locali interessati di riorganizzare le funzioni di propria competenza, in via transitoria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l’attività in avvalimento, compresi la copertura assicurativa, l'indennità di reperibilità e gli oneri per l'eventuale servizio prestato in caso di allertamento, è a carico dell’ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti disposti all'entrata in vigore del presente comma.

6 quater. Il personale, che svolgeva le funzioni oggetto di trasferimento e che non è stato trasferito alla Regione in quanto avente i requisiti per la cessazione dal servizio entro il 31 dicembre 2016, può essere distaccato all'ufficio territoriale della Regione per continuare l'attività nella funzione fino alla cessazione. Il costo di detto personale, comprese le coperture assicurative, è a carico dell'ente locale. All'individuazione di detto personale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la provincia o la Città metropolitana di Firenze interessate. Alle condizioni e con le modalità di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si può provvedere, altresì, al distacco presso l'ufficio territoriale regionale di altro personale non trasferito alla Regione.

7. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano alle opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), e ai procedimenti connessi alla loro realizzazione, limitatamente alle opere individuate nell’ambito della legge di cui all’articolo 9, comma 3. Per tali opere e procedimenti la successione della Regione nella titolarità della realizzazione dell’opera e del procedimento e nei connessi rapporti attivi e passivi decorre dalla data di trasferimento della funzione o dagli adempimenti specificati nella l.r. 35/2011. Il responsabile unico del procedimento (RUP), se trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 9, continua ad esercitare le sue funzioni, salvo successiva variazione. Diversamente, si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano i casi di cessazione del RUP. La ricognizione dello stato di avanzamento delle opere di cui al presente comma è effettuata congiuntamente dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, e con specifico accordo possono essere individuate le modalità del trasferimento.

8. Nei casi in cui opera, in deroga, la successione nei confronti della Regione ai sensi del comma 7, è stabilito:

a) l’obbligo dell’ente locale di restituire alla Regione le somme dalla Regione medesima concesse e non ancora spese, per somme non spese intendendo quelle non ancora liquidate;

b) l’obbligo dell’ente locale di trasferire alla Regione le proprie risorse derivanti da eventuale cofinanziamento dell’opera e quelle incassate da altri soggetti cofinanziatori, e non ancora spese;

c) l’obbligo dell’ente locale di corrispondere alla Regione le risorse per far fronte ai debiti per spese accessorie, scaduti ai sensi del comma 2 e non ancora pagati;

c bis) il subentro della Regione anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio, e non liquidate in favore dell'ente locale, mediante reintroito delle stesse; le somme reintroitate costituiscono la copertura finanziaria per le opere trasferite alla competenza regionale. La disposizione di cui alla presente lettera e quelle delle precedenti lettere a), b), c) si applicano anche ai casi previsti dall'articolo 11 bis, comma 3, lettera a).

9.La Giunta regionale può, con propria deliberazione, comunicata al Consiglio regionale, individuare le opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011 già commissariate, per cui il trasferimento alla competenza regionale opera a partire dalla data di approvazione della stessa deliberazione. Per tali opere, la Giunta regionale può prevedere che il commissario continui a operare in nome e per conto della Regione, fatta salva la facoltà del Presidente della Giunta regionale di rideterminare il contenuto e la durata dell’incarico commissariale secondo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La Regione succede nella titolarità della realizzazione dell’opera, nei connessi procedimenti e nei relativi rapporti attivi e passivi. Sono fatti salvi tutti gli atti posti in essere dal commissario in nome e per conto dell’ente originariamente sostituito. Alle suddette opere si applica quanto disposto dal comma 8.

10. Per le opere per le quali le province e la città metropolitana sono state individuate come soggetti attuatori o enti avvalsi in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2013”), dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e che ricadono nelle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, l’eventuale modifica del soggetto attuatore o dell'ente avvalso può essere sempre disposta ai sensi della medesima disciplina statale. Con la legge di cui all’articolo 9, comma 3, sono individuate le opere e i procedimenti connessi alla loro realizzazione per i quali, a seguito dell’eventuale modifica del soggetto attuatore o ente avvalso, si applica la medesima disciplina della successione prevista dal comma 7, nonché le disposizioni di cui al comma 8.

11. Salvi i casi di cui al comma 6, le risorse incassate dalla provincia o dalla città metropolitana e non spese che, per effetto del trasferimento della funzione, spettano alla Regione, sono trasferite alla Regione medesima. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

12. Se una funzione oggetto di trasferimento risulta essere affidata dalla provincia o dalla città metropolitana ad altri enti locali, la deliberazione di cui all’articolo 6, comma 2, individua il soggetto che conclude i procedimenti e gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in difformità dai rapporti instaurati.

13. Gli accordi di cui al comma 1 sono formalizzati, con deliberazione della Giunta regionale, entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all’articolo 9, comma 1. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L’accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, è trascritto dalla Regione alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16, che recepisce l’accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l’atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

14. Per le società e gli altri enti partecipati si fa riferimento ai soli soggetti che esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Il subentro della Regione di cui al presente comma avviene a titolo gratuito.Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del d.p.c.m. 26 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

15. Il trasferimento della funzione è titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

16. Entro quindici giorni dalla formalizzazionedegli accordi di cui al comma 13, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento degli accordi e alla determinazione della spesa per la successione nei beni mobili e immobili e nei rapporti. Il trasferimento dei beni mobili e immobili e la successione nei rapporti attivi e passivi, compresi quelli derivanti dal subentro di cui al comma 14, decorre dalla data prevista dalla legge di recepimento.

16 bis. Se gli accordi di cui al comma 13 non comportano ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale, essi sono efficaci dalla data stabilita nella deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati.

16 ter. La Giunta regionale può, con deliberazione, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, formalizzare la proposta per la definizione degli accordi; la proposta è comunicata all'ente locale, per le eventuali osservazioni e integrazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. In tal caso, in deroga ai commi 13, primo periodo, 16 e 16 bis del presente articolo, la Giunta regionale dispone, con deliberazione, sulla successione nei beni e nei rapporti e sul termine di decorrenza, dando conto del raggiungimento o meno dell'accordo e delle valutazioni degli enti, ovvero, se la successione comporta ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale o comporta il trasferimento di beni immobili, approva la proposta di legge per la successione.

17. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, a seguito del trasferimento delle funzioni deriva la successione nei diritti e nelle eventuali relative controversie, ferma restando la disciplina dell'articolo 111 del codice di procedura civile, ove applicabile.

17 bis. Le disposizioni del presente articolo si intendono nel senso che, fatte salve le deroghe stabilite dall’articolo 11 bis, fino al subentro della Regione nei rapporti in corso, secondo quanto previsto dagli accordi e dagli altri atti di cui ai commi da 13 a 16 ter, ovvero dagli accordi integrativi di cui all’articolo 6, comma 2 bis, le province e la città metropolitana restano titolari dei rapporti medesimi, quantunque riconducibili a funzioni oggetto di trasferimento.

 

     Art. 10 bis. Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici

1. Il presente articolo si applica al trasferimento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici e di subentro della Regione in società e enti partecipati, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, e dall’articolo 10, comma 13.

2. A decorrere al 1° gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione precedentemente esercitate dalla Provincia di Grosseto. Le risorse acquisite dalla Provincia per lo svolgimento dei controlli non ancora effettuati al 1° gennaio 2016 sono trasferite alla Regione.

3. Per le altre province e per la Città metropolitana di Firenze di Firenze il trasferimento alla Regione delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione decorre dal 1° gennaio 2017, salvo il trasferimento anticipato ai sensi del comma 5. Restano fermi i controlli effettuati e gli atti adottati dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore del presente articolo dalle province, dalla Città metropolitana di Firenze e dai soggetti cui detti enti hanno affidato le attività. Le risorse acquisite dal 1° gennaio 2016 per lo svolgimento di controlli non ancora effettuati al 31 dicembre 2016 sono trasferite alla Regione. Le province e la Città metropolitana di Firenze procedono agli adempimenti di competenza per il subentro della Regione. Fino alla data del trasferimento le funzioni sono svolte dagli enti in osservanza degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; la Giunta regionale stabilisce altresì prescrizioni per i requisiti statutari, contrattuali o gestionali necessari ai fini dell'eventuale subentro di cui al comma 5.

4. Salvo il subentro anticipato ai sensi del comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la Regione subentra nelle quote di partecipazione di enti o società delle province e della Città metropolitana di Firenze, qualora sussistano i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 14, e detti enti o società:

a) siano in possesso dei requisiti statutari richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi, per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario della maggioranza delle quote e per la soppressione dei vincoli che possono impedire, dopo l'eventuale subentro della Regione, lo svolgimento delle attività in ambito sovra provinciale;

b) abbiano provveduto ad adeguare i contratti di servizio in essere a quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), in ordine alle modalità di svolgimento dei controlli;

c) siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;

d) non siano in situazione di deficit patrimoniale;

e) provvedano alla trasmissione alla Giunta regionale del bilancio di esercizio approvato per l'anno 2015 entro e non oltre il 31 maggio 2016;

f) in caso di soggetto diverso da quello operante nel 2015, in sostituzione degli elementi di cui alle lettere d) ed e), siano in possesso degli elementi patrimoniali, organizzativi e gestionali congrui all’esercizio delle attività.

5. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro il 31 dicembre 2016, la Regione individua, anche per una singola provincia o per la Città metropolitana di Firenze, le società e gli enti partecipati per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, che consentono il subentro della Regione nelle quote di partecipazione. Con le medesime deliberazioni la Regione dispone altresì, in via transitoria, sulla tariffa dei controlli sugli impianti termici e sugli adempimenti per la messa in rete dei catasti provinciali. Il subentro nelle quote di partecipazione è efficace a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione di ciascuna deliberazione. Dalla data del subentro nelle quote di partecipazione la Regione subentra anche nel contratto di servizio in corso ed esercita la funzione sul territorio dell'ente locale interessato.

6. Qualora non sussistano le condizioni per il subentro nelle quote di società o enti partecipati, le funzioni sono comunque esercitate dalla Regione a decorrere dal 1° gennaio 2017. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, terzo periodo, il mancato subentro della Regione nelle quote di società o enti partecipati non determina alcun effetto successorio per la Regione nei rapporti delle società o degli enti partecipati ovvero nei rapporti tra gli stessi soggetti e gli enti locali interessati.

7. Qualora le province o la Città metropolitana di Firenze non provvedano a versare le risorse acquisite per lo svolgimento dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione ai sensi dei commi 2 e 3, la Regione provvede mediante compensazione contabile, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

8. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 19, comma 8, della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011).

 

     Art. 11. Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al trasferimento del personale, delle risorse e dei rapporti di cui all’articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014. Le disposizioni di cui all’articolo 10 si applicano per quanto non previsto dalla stessa l.r. 61/2014.

2. Al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni, nelle funzioni oggetto di trasferimento la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 68/2011, in particolare per l’esercizio associato di funzioni che richiedono il tempestivo adeguamento alla programmazione comunitaria. Non è richiesto il parere della commissione consiliare competente. In dette convenzioni ciascun ente sostiene le spese relative al personale che risulta alle proprie dipendenze.

3. La Giunta regionale predispone e sottopone agli enti locali, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, proposte di esercizio associato delle funzioni di formazione professionale attinenti la programmazione attuativa e la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo sociale europeo (FSE) 2014 – 2020.

4. Per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), il personale di cui si avvale la Regione per lo svolgimento delle attività tecniche e istruttorie, compresa l’attività di VIA, volte all’adozione dei provvedimenti di competenza regionale, è definito in specifica convenzione da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4 bis. Fino alla data di trasferimento delle funzioni e del personale, la Giunta regionale può adottare direttive o emanare istruzioni per lo svolgimento delle funzioni medesime nel periodo transitorio, anche a fini di coordinamento, in particolare nelle materie per le quali occorre provvedere in attuazione di atti della programmazione dell'Unione europea, dello Stato o della Regione, cui le amministrazioni interessate sono tenute ad attenersi.

4 ter. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono stipulare convenzioni per l'esercizio di funzioni in materia di difesa del suolo e di viabilità regionale di competenza degli enti medesimi. Le convenzioni individuano le opere che devono essere progettate e realizzate o le attività che devono essere compiute, e possono prevedere anche l'avvalimento di personale della Regione o degli enti locali, o la costituzione di uffici comuni di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 68/2011, di cui la Regione può risultare ente responsabile. Le convenzioni possono prevedere l'utilizzo del personale a titolo gratuito, in condizioni di reciprocità o per la realizzazione delle opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che individua l'organo regionale preposto alla stipulazione.

 

     Art. 11 bis. Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, la Regione subentra nei seguenti procedimenti, interventi, attività e rapporti:

a) per la funzione in materia di agricoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): in tutti i procedimenti e interventi in corso; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

b) per la funzione in materia di caccia e pesca, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attività e rapporti attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e la Città metropolitana di Firenze abbiano già assunto impegni di spesa o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea;

c) per la funzione in materia di orientamento e formazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): in tutti i procedimenti e le attività in corso, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014 - 2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007 – 2013; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale. In presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze, compresi quelli derivanti da impegni assunti dalla Regione in loro favore in relazione alla qualità originaria di enti attuatori, i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori, fino all'esaurimento dei singoli interventi, su disposizione della Regione; con la deliberazione di cui al comma 2 si provvede all’individuazione delle modalità operative;

d) per la funzione in materia di ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), e 6 bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, nonché nei procedimenti di approvazione del piano di gestione di cui all'articolo 77 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010); nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

e) per la funzione in materia di energia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 10 bis; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

f) per la funzione in materia di difesa del suolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2): nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

g) nei procedimenti di VIA in corso, connessi a quelli per i quali il presente comma prevede il subentro della Regione.

2. L'individuazione puntuale dei procedimenti, delle attività, degli interventi e dei rapporti di cui al comma 1, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previa trasmissione da parte dell'ente degli elementi che consentono detta puntale individuazione. La successione nei procedimenti, nelle attività, negli interventi e nei rapporti medesimi, come individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione dà conto degli eventuali motivi ostativi alla successione in determinati procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso, nonché delle risorse previste nel bilancio regionale che consentono l’effettivo subentro in rapporti passivi in corso. La deliberazione può dettare disposizioni speciali, anche relative ai termini, per la conclusione dei procedimenti e la definizione dell’arretrato. Nei casi in cui risultino decorsi i termini per la conclusione di procedimenti, ovvero nei casi in cui i procedimenti debbano essere conclusi in un numero di giorni inferiore a un terzo di quelli previsti, la deliberazione dà atto di detta decorrenza o prossimità, e indica i termini, non superiori a quelli originariamente previsti, entro i quali la Regione provvede a definire i procedimenti; in relazione alla consistenza dell’arretrato, per i procedimenti per i quali sono decorsi i termini per la conclusione può essere prevista la definizione a seguito di richiesta dell’interessato, sulla base della documentazione già trasmessa all’ente locale.

3. Al fine di accelerare la realizzazione di opere e interventi che, per effetto delle disposizioni dell'articolo 10, restano nella competenza dell'ente locale o sono trasferite alla Regione, se l'avvalimento di personale, richiesto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo 10, comma 6, può determinare ritardi nello svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, la Giunta regionale può disporre, nei limiti delle risorse previste nel bilancio regionale:

a) in alternativa all'avvalimento da parte dell'ente locale del personale trasferito alla Regione, che si provveda mediante nomina di commissari ad acta per la realizzazione delle opere e degli interventi che restano nella competenza degli enti locali. Il commissario è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sostituzione degli organi dell'ente competenti in via ordinaria, ai sensi e per gli effetti della l.r. 53/2001 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”), che si applicano salvo quanto espressamente stabilito dalla presente lettera. La proposta di avvalimento vale come accertamento della situazione di fatto che pregiudica il regolare svolgimento del funzionamento dell'ente e, conseguentemente, non comporta l'adozione di atti di diffida ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 53/2001, né l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3,commi 4 bis e 4 ter. Nei casi disciplinati dalla presente disposizione si applica l'articolo 8, comma 8, lettera b), della l.r. 53/2001 sulla prosecuzione dell'attività commissariale. Alla corresponsione della sola indennità al commissario provvede la Regione, quando è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della presente legge, ovvero quando è già stato approvato il progetto esecutivo per le opere e gli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo 10. Il decreto di nomina del commissario può prevedere l’assegnazione di personale in avvalimento ai sensi dell’articolo 10, comma 6, a supporto delle attività commissariali. Le opere per le quali è stato nominato un commissario ai sensi della presente lettera possono essere trasferite alla competenza regionale con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 9, quando le risorse necessarie alla realizzazione o al completamento siano nella disponibilità del bilancio regionale; in tal caso, la Regione subentra anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio e non liquidate in favore dell'ente locale;

b) che si provveda mediante nomina di commissari regionali, al fine di far fronte all'arretrato, previa deliberazione della Giunta regionale che individua le opere e gli interventi e le risorse utilizzabili ai sensi del bilancio regionale. Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Costituiscono presupposti della nomina la sussistenza delle situazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 ovvero della situazione di consistente arretrato delle opere o degli interventi la cui realizzazione è divenuta di competenza della Regione; in tali casi, il commissario può essere nominato anche tra soggetti esterni alla Regione, ad esclusione dei dipendenti dell'amministrazione precedentemente competente alla realizzazione. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente lettera, si applicano le altre disposizioni della l.r. 53/2001, relative ai commissari regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge, e del d.p.g.r. 49/R/2009.

4. La Regione, competente per effetto del trasferimento delle funzioni per le verifiche sulla conformità delle attività già autorizzate o svolte in concessione o comunque assentite dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, subentra di diritto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, senza necessità di voltura, nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate a favore delle province e della Città metropolitana di Firenze. Resta ferma la decorrenza anticipata del subentro della Regione per le funzioni trasferite ai sensi della l.r. 61/2014, e dal 1° gennaio 2016, per effetto del trasferimento stabilito dalla presente legge, per le restanti funzioni in materia di rifiuti. Le disposizioni del primo periodo del presente comma si applicano anche agli altri enti cui la funzione è stata trasferita ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

5. Restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana di Firenze le controversie, attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti di cui al comma 1, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti [4].

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10. Restano ferme, in particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 10, l’esclusione della successione della Regione nei debiti derivanti da obbligazioni scadute prima della data di decorrenza della successione stabilita dal presente articolo, e l’esclusione a ogni effetto della responsabilità della Regione per fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell’esercizio della funzione prima della data del subentro.

 

     Art. 12. Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni

1. Le funzioni in materia di agricoltura di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercitate dalle unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui all’articolo 95 della l.r. 68/2011, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Ai fini del trasferimento del personale, si considera prioritariamente il personale risultante dall’ultima comunicazione effettuata dall’unione di comuni a norma dell’articolo 40 della l.r. 68/2011. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 8, comma 4, provvede alla destinazione agli uffici territoriali della Regione del personale trasferito; gli uffici possono essere articolati sul territorio provinciale. In caso di mantenimento di sede lavorativa presso l'unione di comuni, il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la Regione e l'unione di comuni, utilizza a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, ad eccezione dei commi 3, 6, 6 bis e 6 ter, dell'articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3, e, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, dell'articolo 10, ad eccezione dei commi 1, 13 e 16.

3. La giunta dell’unione provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale:

a) a individuare il personale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, in servizio al 31 dicembre 2014, non considerando il personale già cessato alla data dell’individuazione, nonché il personale di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, per effetto di processi di riorganizzazione dell’unione derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013;

b) a formulare una conseguente proposta di trasferimento del personale per l’esercizio della funzione trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici o nominativi, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli atti organizzativi adottati prima della trasmissione della tabella di cui all’articolo 40 della l.r. 68/2011;

c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi all’esercizio della funzione in via esclusiva;

d) a individuare i beni destinati in via esclusiva all’esercizio della funzione, per la successione della Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli altri diritti reali;

e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all’esercizio della funzione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati, anche su proposta della giunta dell’unione, i beni, nonché i rapporti attivi e passivi, e i procedimenti in corso, per i quali la Regione prevede il subentro in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, stabilendo la decorrenza di detto subentro. Per gli altri rapporti e procedimenti, la Giunta regionale stabilisce le modalità per l’esercizio in via transitoria. Restano comunque di competenza dell’unione di comuni le controversie originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016.

4 bis. Se sulle proposte dell’unione è raggiunta l’intesa, questa è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, che provvede sul subentro della funzione ai sensi dell’articolo 95, comma 4, della l.r. 68/2011. Se la Giunta regionale non ritiene adeguate le proposte, fissa un termine non superiore a dieci giorni entro i quali la giunta dell’unione deve esprimersi. In caso di ulteriore valutazione di inadeguatezza, la Giunta regionale delibera sul subentro della funzione sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la percentuale di cui all’articolo 95, comma 8, della l.r. 68/2011 si applica anche per ogni unità di personale che resta all’unione di comuni, rispetto al personale a tempo indeterminato che risultava assegnato in via prevalente o esclusiva alla data del 31 dicembre 2014.

4 ter. Per effetto del trasferimento, le risorse di cui all’articolo 94 della l.r. 68/2011 sono ridotte delle somme relative al costo del personale trasferito, come individuato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, nonché al mancato trasferimento del personale, di cui al comma 4 bis, ultimo periodo.

 

     Art. 12 bis. Spese di funzionamento della Regione a seguito del riordino

1. L'ammontare complessivo della spesa di funzionamento della Regione, fissato annualmente con la deliberazione di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 65/2010, e all’articolo 16 della l.r.. 86/2014, e nel rispetto della normativa in essi richiamata, è determinato, a decorrere dal 2016, tenuto conto altresì dell'incremento di unità di personale e di autovetture conseguente al trasferimento alla Regione delle funzioni di cui al presente capo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la percentuale di riduzione delle spese di funzionamento è calcolata:

a) per la formazione del personale e per le missioni, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tali voci nel 2009, incrementata in misura proporzionale alle unità di personale trasferite dalle province, dalla città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino;

b) per le autovetture, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tale voce nel 2011 incrementata in misura proporzionale al numero di autovetture acquisite dalle province, dalla Città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino.

 

CAPO III

Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni

 

     Art. 13. Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell’assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.

3. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.

4. La provincia trasmette alla Regione, nel termine stabilito dalla Regione medesima in coerenza con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), di seguito indicato come “decreto ministeriale 14 settembre 2015”, gli elenchi del personale del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del PDO, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, da trasferire ai comuni e alle unioni di comuni, nonché gli elenchi del personale con altri rapporti di lavoro aventi i medesimi requisiti; per la funzione di forestazione si considerano comunque i contratti in corso degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Le province trasmettono altresì i dati di cui all'articolo 7, comma 7, relativi al costo del personale. Negli elenchi del personale da trasferire non è considerato, oltre al personale già cessato a qualsiasi titolo, il personale di cui è prevista la cessazione entro il 31 dicembre 2016 per effetto di processi di riorganizzazione derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. n. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.

5. La Giunta regionale, effettuate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, provvede con propria deliberazione a individuare in via definitiva il personale da trasferire a decorrere dal 1° gennaio 2016, con l'indicazione del relativo costo:

a) ai singoli comuni capoluoghi;

b) alle singole unioni di comuni. Per ogni provincia è individuata una unione di comuni, come specificata dall'allegato D bis.

6. Il personale individuato ai sensi del comma 5 è destinato in via esclusiva al trasferimento agli enti di cui al medesimo comma. Le province comunicano agli enti interessati e alla Regione, entro il 1° dicembre 2015, i nominativi del personale individuato per il quale non può provvedersi al trasferimento, a causa di cessazioni già avvenute o previste fino al 31 dicembre 2015, o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, anche derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015. Al personale trasferito si applica l'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale 14 settembre 2015. I principi di cui all’articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015 si applicano, per le parti compatibili, anche al personale con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; alla disciplina uniforme, per tutti i dipendenti dell'ente, della retribuzione della parte variabile del salario, relativa ai premi di produttività e alle indennità contrattualmente previste, e all'applicazione uniforme degli istituti della contrattazione di livello regionale, si provvede con il rinnovo del contratto aziendale, da concludersi entro il 30 giugno 2016.

7. Al fine di sostenere il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si provvede annualmente:

a) all'attribuzione alle unioni di comuni di cui all'allegato D bis di premialità commisurate al costo, come indicato nella deliberazione di cui al comma 5,del personale trasferito, esclusi gli operai forestali, riferito al momento del trasferimento; dette premialità sono decurtate, a decorrere dall’anno 2019, delle risorse attribuibili ai sensi della legge 6 febbraio 2004 n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), avuto riguardo al medesimo personale. Dette premialità sono attribuite, a decorrere dall'anno 2016 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, non considerando i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo medesimo;

b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, alla Provincia di Pistoia; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a);

c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, alla Provincia di Livorno; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a) riferite al personale della provincia medesima;

d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse già spettanti alle province, commisurate al costo, indicato nella deliberazione di cui al comma 5, del personale trasferito ed effettivamente in servizio, riferite al momento del trasferimento; le risorse regionali sono attribuite, fino all’anno 2017, a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino; a decorrere dall’anno 2018, le risorse regionali sono attribuite a titolo di contributo per l’esercizio delle funzioni nella stessa misura dell’anno 2017 e, in caso di riduzione, in proporzione a quelle concesse nell’anno 2017; i medesimi criteri si applicano per l’esercizio delle funzioni che, a norma dell’articolo 5, comma 8, restano nella competenza della Città metropolitana di Firenze;

e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alla lettera a), questi sono ridotti proporzionalmente.

8. [Abrogato].

9. Il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la provincia e l'ente destinatario della funzione previa consultazione con le organizzazioni sindacali, continua a operare presso il luogo di lavoro della provincia da cui è stato trasferito, utilizzando a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Mediante l’accordo di cui al comma 3 sono trasferiti i beni e le risorse strumentali. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L’accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall’ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.

9 bis. Se all’entrata in vigore del presente comma non è stato stipulato l’accordo di cui al comma 3 o intese preliminari per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, e fino alla stipulazione dell’accordo, la provincia è tenuta a comunicare formalmente all’ente subentrante, entro i successivi quindici giorni, i locali e i beni mobili e strumentali che gli sono messi a disposizione a titolo gratuito affinché detti locali e beni possano essere presi in carico con verbale di consegna e utilizzati in autonomia dall’ente subentrante, ferme restando a carico di quest’ultimo le spese per l’utilizzo. I locali devono essere collocati in edifici di proprietà della provincia o in locazione di questa nel comune in cui operava il personale trasferito, in buono stato conservativo e idonei allo svolgimento delle funzioni del personale medesimo; i beni mobili e strumentali devono corrispondere a quelli previsti dal comma 9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della provincia, l’ente subentrante è tenuto a effettuare il trasferimento del personale presso i locali messi a disposizione, dandone comunicazione alla provincia medesima almeno sette giorni prima; entro la data prevista per il trasferimento del personale, la provincia è tenuta a dotare i locali dei beni individuati. Se l’ente subentrante non provvede nei termini al trasferimento del personale nella sede predisposta dalla provincia e alla presa in carico dei locali e dei beni mobili, si intende che l’ente subentrante rinuncia al trasferimento dei beni mobili e all’utilizzo a titolo gratuito dei locali messi a disposizione dalla provincia, provvedendo autonomamente a quanto necessario per la gestione delle funzioni.

10. L'ente destinatario della funzione subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso attinenti alla funzione trasferita, salvo quelli a istanza di parte, che sono conclusi dalla provincia avvalendosi a titolo gratuito del personale trasferito; ove necessario, si procede a intese o accordi organizzativi tra gli enti interessati. L'unione di comuni può avvalersi, mediante convenzione, degli operai forestali, eventualmente non trasferiti per effetto del comma 4, ultimo periodo, fino alla cessazione. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, per le funzioni trasferite alla Regione, restano a ogni effetto di competenza della provincia i procedimenti sanzionatori derivanti dall'accertamento di violazioni avvenute prima della data di trasferimento della funzione.

10 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 per i procedimenti a istanza di parte, le unioni di comuni di cui all'allegato D bis della presente legge possono richiedere, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), già di competenza delle province, l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la provincia, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione. L'individuazione del personale interessato e le modalità dell'avvalimento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della proposta dell'unione e in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali. Per i procedimenti che devono essere conclusi dalla provincia ai sensi del comma 10, si procede allo stesso modo su proposta della provincia, qualora il personale già svolgente detti compiti sia stato trasferito alla Regione.

11. Fermo restando il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo, i comuni capoluoghi di provincia e le unioni di comuni possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 68/2011, affidare alla provincia l’esercizio della funzione.

12. Per la successione nei rapporti in corso si applicano, salvo diverso accordo tra gli enti, i principi di cui all'articolo 10, commi 2, 4, 5, 6, 11, intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, il comune capoluogo o l'unione di comuni.

 

     Art. 14. Esercizio associato

1. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il comune capoluogo può affidare l'esercizio della funzione, ad eccezione dei compiti di raccolta dei dati statistici, ai comuni degli ambiti di dimensione territoriale adeguata. La convenzione deve essere stipulata tra il comune capoluogo e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni dell’articolo 18, comma 2 bis, della l.r. 68/2011.

2. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), l’unione di comuni può affidare, previo parere favorevole della Giunta regionale, l'esercizio della funzione ai comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata, se ciò consente la più efficace gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione esistente nell’ambito medesimo. La convenzione deve essere stipulata tra l’unione di comuni e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011. La convenzione può essere stipulata con i soli comuni dell'ambito territoriale adeguato nel cui territorio è compreso il patrimonio agricolo forestale della Regione, qualora sia finalizzata al solo esercizio delle funzioni connesse alla gestione di detto patrimonio.

 

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 68/2011

1. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 68/2011 è abrogato.

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 68/2011

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 1. L’esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo. ”.

2. Il comma 2 bis dell’articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 2 bis. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale:

a) quando una legge statale prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di altre funzioni, detto obbligo è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla presente legge;

b) se una legge regionale stabilisce che l'esercizio associato di funzioni comunali si svolge tra tutti i comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), si applicano le seguenti disposizioni:

1) l'esercizio associato è svolto mediante unione di comuni, nel caso in cui il territorio dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto coincida con quello dell'unione;

2) negli altri casi l'esercizio associato è svolto mediante convenzione di cui all'articolo 20. La conferenza dei sindaci dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto stabilisce le modalità di esercizio associato, tra quelle di cui agli articoli 21 e 22, individua l'ente responsabile dell'esercizio associato, è l'organo comune di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), delibera gli eventuali atti di programmazione locale previsti dalla legge regionale, attinenti all'esercizio associato. La conferenza è composta da tutti i sindaci dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto e ad essa si applicano le norme di funzionamento di cui all'articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Alla conferenza dei sindaci partecipano anche i presidenti delle unioni di comuni dell’ambito. ”.

 

     Art. 17. Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 68/2011

1. L'articolo 23 della l.r. 68/2011 è abrogato.

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 68/2011

1. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L’unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell’atto costitutivo e lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell’unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore. ”.

2. Il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 3. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto all’articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell’unione, previe deliberazioni conformi dei consigli comunali. La proposta di modifica è adottata dalla giunta dell'unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai comuni; il comune si esprime, con deliberazione del consiglio approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di modifica. La deliberazione del consiglio comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal consiglio dell’unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell’albo pretorio dell’unione di comuni. La pubblicazione dello statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell’unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma. ”.

3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “ Fatte salve le unioni già costituite all’entrata in vigore del presente comma, l’unione può essere costituita esclusivamente tra comuni del medesimo ambito di cui all’allegato A, deve essere costituita da almeno tre comuni e deve raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti. ”.

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente periodo: “ Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e riporta gli estremi della deliberazione della giunta dell’unione. ”.

2. Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 le parole: “ a disciplina ordinaria ” sono soppresse.

3. Il comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è abrogato.

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 68/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011, le parole: “ al limite di cui all’articolo 32, comma 5, del TUEL “ sono sostituite dalle seguenti: “ al numero di consiglieri previsti per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell’unione ”.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011, è aggiunto il seguente periodo: “ I consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi consiglieri di maggioranza e gli stessi consiglieri di minoranza. ”.

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 45 della l.r.68/2011

1. Al comma 4 dell'articolo 45 della l.r. 68/2011, le parole: “ a disciplina ordinaria ” sono soppresse.

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011

1. I commi 7 e 9 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 le parole: “ compreso in una stessa provincia o città metropolitana ” sono soppresse, e le parole ” alla popolazione residente dei comuni alla data del 31 dicembre 2009 ” sono sostituite dalle seguenti: “ come risultante dai dati ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento della popolazione 2011 ”.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: “, coerenti, salvo le eccezioni ivi previste, con gli ambiti della zona distretto ”.

3. Il comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad aggiornare l’allegato A, a seguito delle modifiche apportate agli ambiti delle zone distretto ai sensi dell’articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005, a condizione che la modifica non comporti l’uscita dall'ambito di dimensione territoriale adeguata di comuni facenti parte di unioni di comuni già costituite in coerenza con l'ambito medesimo. La Giunta regionale provvede altresì a detto aggiornamento se lo richiede un comune non facente parte di unione di comuni e se la richiesta è finalizzata a inserire il comune nell'ambito corrispondente alla zona distretto di cui fa parte. ”.

4. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, dopo le parole: “ fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane, ” sono inserite le seguenti: “ come risultanti dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011, ”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 le parole: “ a disciplina ordinaria ” sono soppresse.

3. Le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, sono abrogate.

4. Il comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 2. Fermo restando l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione statale vigente, se è costituita un'unione di comuni cui partecipano comuni obbligati, tutti i comuni dell'unione sono tenuti almeno all’esercizio, mediante l’unione medesima, di due funzioni fondamentali. ”.

5. Il comma 3 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 è abrogato.

6. Il comma 4 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituto dal seguente:

“ 4. Se l'unione svolge per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato un numero di funzioni fondamentali superiore a quelle svolte per i comuni non obbligati, l'approvazione degli atti fondamentali dell'ente e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze, stabilite dallo statuto, che comportino il voto favorevole anche dei sindaci, partecipanti alla votazione, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati. ”.

7. I commi 5 e 6 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

 

     Art. 25. Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 68/2011

1. L’articolo 56 della l.r. 68/2011 è sostituito con il seguente:

“ Art. 56 - Disposizioni speciali di settore

1. L'adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla legislazione di settore.

2. L'adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di urbanistica è assolto negli ambiti previsti dalla presente legge e con le modalità stabilite dalla legislazione regionale di settore.

3. L'adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti è assolto negli ambiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

4. L'adempimento dell'obbligo di esercizio associato relativo al trasporto pubblico in ambito comunale è assolto anche nel caso in cui il comune abbia stipulato la convenzione di cui all'articolo 85 della l.r. 65/2010. ”.

 

     Art. 26. Abrogazione del capo V del titolo III della l.r. 68/2011

1. Il capo V del titolo III della l.r. 68/2011 è abrogato.

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 68/2011

1. Al comma 4 dell’articolo 62 della l.r. 68/2011, le parole: “ dell’elezione degli organi del comune ” sono sostituite con le seguenti: “ di istituzione del nuovo comune ”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 62 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“ 4 bis. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del comune derivante da fusione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune derivante da fusione, che non supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, è soggetto alle disposizioni dell'articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 28, comma 27, lettera a). A partire dalla data in cui il Consiglio Regionale delibera, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), lo svolgimento del referendum per la fusione di comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai limiti di cui all’articolo 55, comma 1, ai comuni stessi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, fino alla data in cui il Consiglio regionale assume le decisioni finali in ordine alla legge di fusione, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della l.r. 62/2007. ”.

 

     Art. 28. Modifiche all’articolo 64 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“ 1 quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1:

a) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l’incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni, e in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

c) in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b), sono raddoppiati se la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all'allegato A. ”.

2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“ 1 quinques. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali. ”.

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 67 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 67 della l.r. 68/2011, le parole: “ a disciplina ordinaria ” sono soppresse.

 

     Art. 30. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 68/2011, le parole: “ comma 28 ” sono sostituite dalle seguenti: “ comma 27 ”.

 

     Art. 31. Modifiche all’articolo 83 della l.r. 68/2011

1. Dopo la lettera c) del comma 4 bis dell’articolo 83 della l.r. 68/2011, è aggiunta la seguente:

“ c bis) sulla base di leggi regionali che hanno istituito comuni per fusione o incorporazione. ”.

2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 83 della l.r. 68/2011, è inserito il seguente:

“ 4 ter. La popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, è aggiornata dal 2016 e ogni dieci anni con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini di acquisizione dei dati. ”.

 

     Art. 32. Sostituzione dell’articolo 90 della l.r. 68/2011

1. L’articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ Art. 90 - Contributi alle unioni di comuni

1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che:

a) rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4;

b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere a), b), d), e), g), h), i) e l-bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 e, per le unioni il cui territorio coincide con l’ambito di dimensione territoriale adeguata, esercitino almeno una funzione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

2. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni è accertato sulla base dello statuto dell'unione. A tal fine, sono considerate:

a) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto;

b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l’effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5.

3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all’articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.

4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.

5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.

6. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A. Detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A. Il contributo è concesso per un solo anno e ad ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.

7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) numero dei comuni partecipanti all’unione;

b) numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all’articolo 82;

c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all’unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;

d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all’unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;

e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all’unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;

f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all’unione.

8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'unione preveda la competenza dell'unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni.

9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa.

10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui ai commi 5 e 6.

11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.

12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.

13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.

14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 7 e 9.

15. I contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione. ”.

 

     Art. 33. Modifiche all’articolo 91 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 le parole: “ lettera c), ” sono soppresse.

2. Il comma 9 dell’articolo 91 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 9. Se è stato adottato il decreto di revoca ai sensi del comma 6, l’unione di comuni può essere riammessa ai contributi se, prima della scadenza del termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi, si verifica uno dei seguenti casi:

a) sussistono nuovamente le condizioni di cui al l’articolo 90, comma 1, lettera b), non considerando le funzioni per le quali è stato adottato il decreto di revoca dei contributi;

b) l’unione di comuni ha richiesto una nuova verifica di effettività di una o più funzioni il cui mancato esercizio ha determinato l’adozione del decreto di revoca dei contributi e l’esito della verifica ha accertato l’effettivo esercizio associato. ”.

3. Dopo il comma 9 dell’articolo 91 della l.r. 68/2011, è inserito il seguente:

“ 9 bis. Il contributo è altresì revocato se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell’unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte l’unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l’attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento, e in assenza in proporzione alla popolazione, come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011. ”.

4. Il comma 11 dell’articolo 91 della l.r. 68/2011 è abrogato.

 

     Art. 34. Modifiche all’articolo 92 della l.r. 68/2011

1. Il comma 7 dell’articolo 92 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“ 7. L'unione è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, sulla base di uno schema approvato dalla struttura regionale competente. Dopo il primo contributo, i successivi sono concedibili solo se l'unione ha trasmesso la relazione dalla quale risulta che le risorse concesse l'anno precedente sono state impegnate almeno per il 75 per cento, con esclusione delle spese per il personale dipendente degli enti attuatori. ”.

 

     Art. 35. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 68/2011

1. Il comma 2 dell’articolo 99 della l.r. 68/2011 è abrogato.

 

     Art. 36. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011

1. La rubrica dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente: “ Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie ”.

2. Dopo il comma 7 ter dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“ 7 quater. Nell'anno 2015 il numero di funzioni fondamentali di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), necessario per l'accesso ai contributi dell'articolo medesimo, è fissato in almeno due, e non si considera l’esercizio di almeno una funzione di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 22/2015; nell’anno 2016 il numero di funzioni fondamentali è fissato in almeno tre. ”.

3. Dopo il comma 7 quater dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“ 7 quinquies. Per consentire il progressivo adeguamento dell’esercizio associato negli ambiti di cui all’allegato A, fino alla data del 31 dicembre 2016, il comune obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante la convenzione che risulta stipulata alla data di entrata in vigore del presente comma, anche in aggregazione con comuni non ricompresi nell’ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l’aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 55. Se il comune, ai fini dell’adeguamento di un determinato esercizio associato all’ambito di appartenenza, stipula un nuovo atto associativo con i comuni di detto ambito, la cessazione dal precedente esercizio associato si determina di diritto dopo sei mesi dalla stipula del nuovo atto associativo e l’efficacia di quest’ultimo decorre dalla stessa data, ferma restando la decorrenza più breve prevista dall’atto associativo precedente per il recesso; salvo diverso accordo con i comuni partecipanti alla convenzione cessata, il comune resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima della cessazione. Le disposizioni derogatorie del presente comma non si applicano nei casi di cui all’articolo 56, per i quali resta ferma l’osservanza degli ambiti e delle forme associative previsti dalle norme ivi richiamate. ”.

4. Dopo il comma 7 quinquies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“ 7 sexies. Quando l'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A, è modificato ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il comune procede all'adeguamento dell'esercizio associato entro sei mesi dalla modifica dell'ambito. Si applicano le disposizioni del comma 7 quinquies, secondo periodo. ”.

 

     Art. 37. Sostituzione degli allegati della l.r. 68/2011

1. L’allegato A alla l.r. 68/2011 è sostituito dall’allegato C alla presente legge.

2. L’allegato B alla l.r. 68/2011 è sostituito dall’allegato D alla presente legge.

 

CAPO V

Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 65/2014

 

     Art. 38. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:

“ 5 bis. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, la quale si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l’atto di propria competenza. ”.

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 67/2003

1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

“ 5. Alle opere idrauliche ed idrogeologiche certificate di estrema urgenza si applica l'articolo 12 quinquies, comma 7, della l.r. 91/1998. ”.

 

     Art. 40. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 41/2005

1. Il comma 4 octies dell’articolo 40 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è abrogato.

 

     Art. 41. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dopo le parole: “ lettera b ” sono aggiunte le seguenti: “ e articolo 91, comma 7, lettera b) ”.

 

     Art. 42. Inserimento dell’articolo 88 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l’articolo 88 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“ Art. 88 bis - Disposizioni particolari per l’approvazione del piano di indirizzo territoriale

1. La proposta del PIT e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all’adozione della proposta. ”.

 

     Art. 43. Inserimento dell’articolo 91 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l’articolo 91 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“ Art. 91 bis - Piani strutturali approvati dalla città metropolitana in luogo dei comuni. Direttive ai comuni per i piani operativi

1. La città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all’articolo 23, comma 15.

2. Ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza di cui all’articolo 95. ”.

 

CAPO VI

Norme transitorie e finali

 

     Art. 44. Norma transitoria

1. Fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, prevista dalla presente legge, le province e la città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza a norma dell’articolo 1, comma 89, della l. 56/2014.

2. A decorrere dall’anno 2019, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7, lettere b) e c), concernenti il trasferimento alle unioni ivi indicate delle risorse già attribuite alle Province di Pistoia e Livorno; a decorrere dallo stesso anno dette unioni partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all’articolo 94, commi 4 bis e 4 ter, della l.r. 68/2011.

 

     Art. 44 bis. Supporto allo svolgimento delle funzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze, oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019

1. Al fine di consentire alle province e alla Città metropolitana di Firenze di provvedere all’autonomo svolgimento delle iscrizioni e delle verifiche di cui all’articolo 215, comma 3, e all’articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019, le province e la Città metropolitana di Firenze possono richiedere che la struttura regionale competente in materia di ambiente individuata dalla Giunta regionale svolga, in via transitoria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021, attività istruttorie in loro favore e a titolo gratuito.

2. La struttura regionale svolge l’istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta nel caso in cui debba essere effettuata la visita preventiva di cui all’articolo 216, comma 1, del d.lgs. 152/2006, ed entro tale termine la trasmette all’ufficio dell’ente locale competente allo svolgimento delle attività o all’adozione degli atti a rilevanza esterna.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.

4. Nel caso in cui sia richiesto l’avvalimento di cui al comma 1, la struttura regionale competente, quando deve rilasciare un’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), che comprende le comunicazioni di cui agli articoli 215 o 216 del d.lgs. 152/2006, provvede anche agli adempimenti di competenza dell’ente locale, secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 45. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegato A (di cui all’articolo 14 della legge regionale 70/2015)

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi

dell'articolo 2:

A) AGRICOLTURA

legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni

amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice)

legge regionale 31 agosto 1994, n. 69 (Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei

vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG)

legge regionale 31 agosto 1994, n. 72 (Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori

o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali)

legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di

cessazione)

legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi

freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi

tartufigeni)

legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico

delle specie animali di interesse zootecnico)

legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di

agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla

Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143)

legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività

amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in

Agricoltura "ARTEA")

legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie

didattiche in Toscana)

legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva

e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità)

legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali.)

legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione.)

legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura

e di sviluppo rurale)

legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di

impresa agricola)

legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione

dell'apicoltura)

legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale

viticolo).

B) CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme

per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione)

legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione

ittica.)

legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi

a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura)

legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della

pesca nelle acque interne.)

legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12

gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

C) ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in

materia di educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro)

articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (testo unico delle leggi

regionali in materia di turismo)

D) AMBIENTE

1) RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni

amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010);

legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti

inquinati);

legge regionale 29 luglio 1996, n.60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il

deposito in discarica, dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 549/1995)

2) DIFESA DEL SUOLO, DI DIFESA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI, DEMANIO

IDRICO

legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)

legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di

progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di

accumulo)

legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili.

Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998);

legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per

il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 61/2007, alla l.r.

20/2006, alla l.r. 30/2005, alla l.r. 91/1998, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007);

legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica -

Modifiche alla l.r. n. 69/2008 e alla l.r. n. 91/1998. Abrogazione della l.r. n. 34/1994);

articoli 26, 27 e 27 bis legge 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina

generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione

territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e

gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere

pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

3) TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la qualità dell'aria ambiente)

articolo 21 comma della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e

disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e

pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche,

opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

4) INQUINAMENTO ACUSTICO

legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), ad

esclusione delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, concernenti la

viabilità provinciale.

5) TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

legge regionale n. 20/2006 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

articolo 20 della l.r. 88/1998 (comprese le funzioni di cui all'articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006)

6) AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

(AIA) E AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

articolo 72-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione

ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di

incidenza)

6 bis) PARCHI, AEREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ

legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del

patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r.

24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

articolo 17 della l.r.88/1998

E) ENERGIA

legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

articolo 29 della l.r88/1998

F) OSSERVATORIO SOCIALE

G) VIABILITÀ REGIONALE

articoli 22, 23 e 24 della l.r.88/1998, limitatamente alle attività indicate all'articolo 2, comma 1,

lettera g) della presente legge.

 

Allegato B (di cui all’articolo 14 della legge regionale 70/2015)

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni e alla Città

metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5:

A) TURISMO

Articoli 3 bis, 4 e 4 ter della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali

in materia di turismo);

Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della

Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET;

B) TENUTA DEGLI ALBI REGIONALI DEL TERZO SETTORE

Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).

Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di

volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale

delle organizzazioni del volontariato).

Legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti

pubblici che operano nell'ambito regionale).

C) FORESTAZIONE

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

 

Allegato C – Sostituzione dell'Allegato A della l.r. 68/2011 .

(Omissis)

 

Allegato D – Sostituzione dell'Allegato B della 68/2011.

(Omissis)

 

Allegato D bis (di cui all’articolo 14 della legge regionale 70/2015)

Unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione esercitate dalle Province

PROVINCIA DI AREZZO: Unione dei Comuni del Pratomagno

PROVINCIA DI GROSSETO: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere

PROVINCIA DI LIVORNO: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere

PROVINCIA DI LUCCA: Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA: Unione di Comuni Montana Lunigiana

PROVINCIA DI PISA: Unione Montana Alta Val di Cecina

PROVINCIA DI PRATO: Unione dei Comuni della Val di Bisenzio

PROVINCIA DI PISTOIA: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

PROVINCIA DI SIENA: Unione dei Comuni della Val di Merseo


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 28 dicembre 2021, n. 53.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2019, n. 129, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui attribuisce alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio 2018, n. 110, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio 2018, n. 110, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.