§ 5.4.185 - L.R. 5 novembre 2009, n. 64.
Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:05/11/2009
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Competenze regionali
Art. 2 bis.  Catasto regionale degli invasi
Art. 3.  Domanda di autorizzazione e progetto preliminare
Art. 4.  Approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione
Art. 5.  Esecuzione lavori
Art. 6.  Collaudo
Art. 7.  Esercizio e vigilanza
Art. 8.  Poteri di controllo
Art. 9.  Chiusura delle opere di ritenuta e abbandono dell’invaso
Art. 10.  Demolizioni
Art. 10 bis.  Impianti esistenti
Art. 11.  Denuncia di esistenza ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti
Art. 11 bis.  Valutazione delle denunce di esistenza
Art. 11 ter.  Nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti con basso livello [...]
Art. 11 quater.  Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di impianti esistenti
Art. 11 quinquies.  Ulteriori disposizioni per gli impianti esistenti
Art. 11 sexies.  Disciplina dei procedimenti
Art. 12.  Responsabilità del proprietario del terreno su cui sorge l'impianto
Art. 13.  Sanzioni
Art. 14.  Regolamento di attuazione
Art. 14 bis.  Accordi con gli ordini professionali
Art. 14 ter.  Oneri istruttori
Art. 14 quater.  Norma finanziaria
Art. 14 quinquies.  Disposizioni di prima applicazione
Art. 14 sexies.  Disposizioni transitorie
Art. 15.  Abrogazioni


§ 5.4.185 - L.R. 5 novembre 2009, n. 64. [1]

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

(B.U. 11 novembre 2009, n. 45)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), ed in particolare l’articolo 89, comma 1, lettera b);

 

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), ed in particolare l’articolo 12, comma 1, lettera f) e l’articolo 14, comma 1, lettera f);

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l’articolo 61, comma 3;

 

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 24 luglio 2009;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Si è manifestata la necessità di modificare le disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1994, n. 1 (Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), che disciplina le funzioni attribuite alle regioni ai sensi dell’abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), in materia di difesa del suolo e della legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante: “Misure urgenti in materia di dighe”);

 

2. È emersa l’esigenza di una nuova legge al fine di prendere atto del mutato quadro normativo di riferimento in ordine alle funzioni amministrative, attualmente delineato dal d.lgs. 112/1998, dal d.lgs. 152/2006, nonché del nuovo assetto delle competenze determinato dalla l.r. 91/1998, che ha attribuito alle province tutte le funzioni che prima erano svolte dagli uffici del genio civile;

 

3. È necessario tener conto del nuovo assetto costituzionale delle competenze nell’ambito del quale la disciplina in oggetto, per quanto concerne la progettazione e costruzione degli impianti, si colloca sul piano della normativa tecnica “trasversale”, finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, mentre, per l’aspetto della tutela ambientale, è riconducibile alla “difesa del suolo”, presentando punti di stretta interconnessione con materie di legislazione concorrente, tra le quali il ”governo del territorio” e la “protezione civile”;

 

4. [Abrogato];

 

4 bis. L’istituzione del catasto regionale degli invasi risponde all’esigenza di dotarsi di un quadro conoscitivo completo ed aggiornato degli impianti presenti sul territorio regionale, anche se non ricadenti nel campo di applicazione della presente legge;

 

5. Si è reso necessario adeguare la parte che disciplina le fasi della progettazione alle nuove norme in materia di lavori pubblici, con l’introduzione delle corrette definizioni di “progetto preliminare” e “progetto definitivo”, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in luogo del progetto di “massima” ed “esecutivo” che attualmente costituisce la normativa di riferimento ai sensi all’articolo 2 della l. 584/1994 e dell’articolo 61, comma 3, del d.lgs.152/2006;

 

5 bis) Nell'ottica del giusto bilanciamento tra sicurezza degli impianti e semplificazione e accelerazione delle procedure si è riscontrata inoltre l'esigenza:

 

a) di prevedere, in conformità alla normativa nazionale di riferimento, la possibilità di derogare, caso per caso, alla disciplina contenuta nella legge e nelle relative disposizioni di attuazione, limitatamente agli impianti, esistenti, in costruzione o da autorizzare, aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza inferiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, e per i quali possano essere esclusi rischi per l'incolumità pubblica, e con particolare attenzione a quei bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio certificati come tali dalle autorità competenti, sulla base di appositi criteri che dovranno essere definiti nel regolamento di attuazione della legge;

b) di diversificare la documentazione a corredo della denuncia di esistenza degli sbarramenti e delle opere di ritenuta esistenti, riducendo gli oneri di allegazione per gli impianti regolarmente autorizzati e manutenuti, ovvero per gli impianti per i quali è comunque possibile attestare un basso livello di rischio, anche indotto.

 

6. [Abrogato];

 

7. Con il regolamento di attuazione della legge sono disciplinati il procedimento per l’approvazione dei progetti ed il controllo sull’esercizio delle opere, nonché la suddivisione in classi degli impianti e la classificazione di rischio connessa; quanto agli aspetti procedurali, si è posta l’esigenza di:

 

a) definire più chiaramente le ipotesi di regolarizzazione, autorizzazione in sanatoria e denuncia di esistenza degli impianti esistenti;

b) integrare le casistiche contemplate introducendo una specifica disciplina per i casi di chiusura temporanea o di cessazione definitiva dell’impianto e, in connessione a tale ultima previsione, l’ipotesi di demolizione su istanza del soggetto interessato ovvero d’ufficio ove necessaria per la tutela della pubblica incolumità;

 

8. Si è ritenuto altresì opportuno rinviare alla disciplina di dettaglio del regolamento:

a) l’individuazione di parametri e specifiche tecniche univoci e coerenti con le definizioni adottate dalla normativa statale;

b) la suddivisione degli impianti in classi e la creazione di un connesso sistema di classificazione del rischio, al fine di diversificare le modalità dei progetti da presentare, individuare i criteri di effettuazione del collaudo, ottimizzando tempi e modi dell’attività di controllo, in connessione alla rilevanza ed incidenza sul territorio dei singoli impianti;

 

Si approva la presente legge

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore ad un milione di metri cubi.

3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo.

4. Sono escluse dall’applicazione della presente legge:

a) le opere di regimazione di fiumi e torrenti soggette ad autorizzazioni ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

b) le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, in quanto riservate alla competenza statale.

5. Fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 5 bis, sono altresì esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge:

a) gli impianti il cui bacino di accumulo è ricavato mediante semplice escavazione dal piano di campagna e che risultano sprovvisti di rilevato o di altra struttura di ritenuta, ad eccezione dei casi in cui tali impianti sono situati in prossimità di pendii, scarpate, ovvero di particolari conformazioni del terreno che determinano la formazione di un corpo terroso assimilabile ad un struttura di ritenuta;

b) i manufatti di altezza non superiore a due metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 5.000 metri cubi;

b bis) i manufatti di altezza non superiore a 3,5 metri, che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 20.000 metri cubi e dove a valle del manufatto di sbarramento non sono presenti strutture abitative e produttive, infrastrutture stradali, e comunque attività antropiche soggette a rischio, ad una distanza minima di 500 metri, valutata con metodo speditivo. È comunque da verificare a cura del proprietario il possibile rischio connesso alla rottura dell'invaso fino ad una distanza di 1 chilometro, da comunicare agli uffici del genio civile nella forma dell’autodichiarazione, fermo restando il rilascio del necessario titolo abilitativo previsto dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

5 bis. Ai fini dell’implementazione e aggiornamento del catasto regionale degli invasi di cui all’articolo 2 bis, i soggetti che intendono realizzare gli impianti e i manufatti di cui al comma 5, nonché i proprietari o i soggetti che, a qualunque titolo, eserciscono i medesimi impianti ed i manufatti esistenti, comunicano i relativi dati alla struttura regionale competente secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 14.

5 ter) Per gli impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza superiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, con particolare attenzione a quei bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio certificati come tali dall’autorità competente, possono essere disposte, dalla struttura regionale competente, deroghe caso per caso, alle disposizioni della presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14, nei casi in cui, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo regolamento, possa essere escluso il rischio per l'incolumità pubblica, tenuto conto:

a) delle caratteristiche dello sbarramento e dell'invaso;

b) del grado e tipologia di antropizzazione e dell'assetto idrogeologico del territorio a valle dello sbarramento o circostante l’invaso.

 

     Art. 2. Competenze regionali

1. La Regione esercita tutte le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di cui all’articolo 1, comma 1.

2. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative in ordine al monitoraggio idrogeologico e idraulico, ai sensi dell’ dell’articolo 2, comma 1, lettera r), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)

2 bis. La Regione, anche ai fini del comma 2, assicura il costante aggiornamento del quadro conoscitivo mediante l'istituzione del catasto regionale degli invasi di cui all'articolo 2 bis.

 

     Art. 2 bis. Catasto regionale degli invasi

1. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), quale sua parte integrante, è istituito il catasto regionale degli invasi attribuiti alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998, nonché ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Il catasto regionale degli invasi è conforme alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui alla normativa nazionale e regionale, in particolare alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).

2. Il catasto contiene tutti i dati, a qualunque titolo detenuti da Regione, province e comuni, relativi agli invasi di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 2, la Regione provvede, anche mediante acquisizione delle informazioni disponibili dal fascicolo elettronico presente sul sistema informatico dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), all'implementazione e all'aggiornamento dei dati del catasto con particolare riferimento:

a) alle caratteristiche essenziali degli invasi presenti sul territorio di competenza ed all’uso cui sono destinati;

b) alle autorizzazioni alla costruzione di cui all’articolo 4;

c) alle denunce di esistenza degli invasi regolarmente autorizzati e collaudati di cui all'articolo 11 bis, comma 2, e ai conseguenti atti provvedimentali;

d) ai procedimenti di regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di cui agli articoli 11 ter e 11 quater e conseguenti atti provvedimentali;

e) ai provvedimenti che dispongono la chiusura degli invasi, di cui all’articolo 11 quater, comma 6, e le demolizioni di cui all’articolo 11 quater, comma 7, nonché i relativi interventi di ripristino dei luoghi e di messa in sicurezza;

f) alle comunicazioni degli invasi esistenti e da realizzare, non soggetti alla disciplina della presente legge, ai sensi dell’articolo 1, comma 5.

4. I criteri e le modalità per la gestione del catasto regionale degli invasi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009.

5. I dati inseriti nel catasto regionale degli invasi sono resi immediatamente disponibili ai comuni e, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell’ambito di apposita sezione. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.

 

     Art 2 ter. Adempimenti dei comuni

1. Al fine di concorrere al monitoraggio e alla riduzione del rischio indotto connesso ad invasi esistenti e da realizzare, i comuni:

a) nell'ambito dei procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi di loro competenza per la realizzazione di nuovi invasi, ne verificano la compatibilità rispetto agli insediamenti esistenti;

b) nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione e di governo del territorio, ed in relazione alle diverse tipologie di invaso, prevedono limitazioni e prescrizioni in previsione di nuovi insediamenti in prossimità degli invasi esistenti.

 

CAPO II

Disposizioni concernenti la progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza di nuovi impianti

 

     Art. 3. Domanda di autorizzazione e progetto preliminare

1. [Abrogato].

2. La domanda di autorizzazione per la realizzazione, la modifica e l’esercizio degli sbarramenti e di ritenuta oggetto della presente legge è trasmessa alla struttura regionale competente ed è corredata dal progetto preliminare redatto con i contenuti di cui all’articolo 93, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come specificati dalle norme del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

3. L'approvazione del progetto preliminare è immediatamente comunicata, a cura della struttura regionale competente, al soggetto richiedente che può procedere alla presentazione del progetto definitivo redatto con i contenuti di cui all’articolo 93, comma 4, del d.lgs. 163/2006, come specificati dalle norme del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14. La presentazione del progetto definitivo è corredata dalla valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente in materia.

 

     Art. 4. Approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione

1. La struttura regionale competente, effettuata l'istruttoria del progetto definitivo, lo approva e rilascia l'autorizzazione alla costruzione, previa sottoscrizione di due distinti fogli di condizioni, riguardanti rispettivamente le norme da rispettare durante la costruzione dell'impianto e le norme relative alla manutenzione e all'esercizio dello stesso concernenti anche la regolamentazione circa l'uso della risorsa idrica in caso di emergenza.

2. Quando lo sbarramento per il quale viene chiesta l'autorizzazione comporta l'utilizzo di acque pubbliche, l'approvazione di cui al comma 1 è subordinata al rilascio della relativa concessione di derivazione. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), in merito ai casi di accertata urgenza.

3. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la costruzione delle opere di cui all'articolo 1, da parte del comune competente, è subordinato all'approvazione del progetto definitivo ai sensi della presente legge.

 

     Art. 5. Esecuzione lavori

1. Il soggetto autorizzato ad attuare gli interventi di cui alla presente legge, prima dell'inizio dei lavori, nomina il direttore dei lavori stessi, quale responsabile della loro corretta esecuzione, nel rispetto delle norme contenute nel foglio di condizioni per la costruzione di cui all'articolo 4, comma 1.

2. L’esecuzione dei lavori è subordinata agli adempimenti per inizio lavori in zone soggette a rischio sismico di cui agli articoli da 95 a 118 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

3. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1, dà tempestiva comunicazione dell'inizio dei lavori alla struttura regionale competente, indicando contestualmente il nominativo del direttore prescelto.

4. Durante l'esecuzione dell'opera la struttura regionale competente può effettuare visite di controllo per accertarne la corretta attuazione.

 

     Art. 6. Collaudo

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori di cui all'articolo 5, comma 3, il titolare dell'autorizzazione comunica alla struttura regionale competente il nominativo del collaudatore delle opere.

2. Il collaudatore è nominato dal titolare dell'autorizzazione tra soggetti aventi i requisiti professionali di cui all’articolo 188, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali per quanto attiene la specifica competenza in materia di sbarramenti. Non possono essere nominati collaudatori coloro che siano intervenuti nelle attività di autorizzazione, progettazione, direzione, esecuzione, vigilanza e controllo delle opere da sottoporre a collaudo e che, nel caso di impianti di proprietà privata, siano alle dipendenze di enti pubblici cui compete l'emanazione degli atti inerenti alle suddette attività.

3. Il regolamento di cui all'articolo 14, disciplina le modalità di esecuzione del collaudo, la comunicazione dell'esito di detto collaudo alla struttura regionale competente, nonché le tipologie degli invasi per i quali il collaudo non è richiesto.

4. Le spese di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del soggetto autorizzato.

 

     Art. 7. Esercizio e vigilanza

1. L'esercizio dell'impianto è vincolato all'avvenuto collaudo a norma dell'articolo 6. Gli atti del collaudo sono inviati alla struttura regionale competente entro quindici giorni dal loro rilascio.

2. Il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto dà tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente dell'entrata in esercizio dell'opera realizzata.

3. Il soggetto di cui al comma 2, provvede, in maniera continuativa e per tutta la durata dell'impianto, al controllo ed alla vigilanza sulla efficienza di tutte le relative opere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto. Alle scadenze indicate nel predetto foglio di condizioni, il medesimo soggetto presenta alla struttura regionale competente appositi rapporti, redatti da professionista avente i requisiti per la nomina a collaudatore ai sensi dell'articolo 6, comma 2, attestanti la funzionalità dell'impianto ed il perfetto stato di manutenzione e di efficienza di tutte le opere relative al medesimo.

4. La struttura regionale competente in qualunque momento può apportare le modifiche ritenute necessarie al foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 4, comma 1. Il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto è tenuto al rispetto di tali eventuali successive modifiche.

 

     Art. 8. Poteri di controllo

1. La struttura regionale competente effettua periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti appartenenti alle tipologie individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, in relazione alla loro maggior rilevanza ed incidenza sul territorio.

2. La struttura regionale competente che, nel corso del controllo ad un impianto, rileva difformità di esecuzione dei lavori autorizzati, oppure carenze di manutenzione, o altri fatti che possono costituire pregiudizio alla funzionalità delle opere, nonché potenziale pericolo per la pubblica incolumità, prescrive gli interventi e le opere indispensabili, che il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto è tenuto a realizzare, dandone immediata comunicazione alle strutture competenti in materia di protezione civile.

3. La struttura regionale competente che, a seguito di visita di controllo, accerta l'esistenza di manifestazioni nell'impianto che possono far temere un immediato pericolo per la pubblica incolumità, ordina direttamente al titolare dell'autorizzazione o al soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto, la realizzazione immediata degli interventi e delle opere di cui al comma 2 e, in caso di inosservanza, provvede alla esecuzione d'ufficio e a spese dello stesso soggetto, dando di ciò immediata comunicazione alle strutture competenti in materia di protezione civile.

4. La struttura regionale competente assicura alla autorità di bacino competente periodici rapporti informativi, almeno con frequenza annuale, sulle attività di controllo svolte nonché sullo stato di esercizio degli impianti tenuto conto dei rapporti trasmessi dai soggetti obbligati alla vigilanza ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

 

     Art. 9. Chiusura delle opere di ritenuta e abbandono dell’invaso

1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta ovvero il proprietario del terreno su cui il medesimo sorge, comunica tempestivamente la temporanea o definitiva chiusura dell’esercizio delle stesse alla struttura regionale competente che può, in ogni momento, prescrivere i necessari adempimenti finalizzati alla messa in sicurezza del medesimo impianto.

2. In caso di cessazione definitiva dell’esercizio dell’impianto e di abbandono dell’invaso, il soggetto che a qualunque titolo ne ha la gestione, ovvero il proprietario del terreno su cui il medesimo sorge, esegue, a proprie cura e spese e secondo le prescrizioni impartite, i lavori di ripristino dello stato dei luoghi ovvero gli interventi necessari per assicurare la messa in sicurezza delle opere, previa autorizzazione della struttura regionale competente.

3. La struttura regionale competente, in caso di pericolo per la pubblica incolumità ordina al soggetto che a qualunque titolo ha la gestione dell’impianto dismesso, ovvero del proprietario del terreno su cui il medesimo sorge, l’immediata realizzazione dei lavori e gli interventi di cui al comma 2 e, in caso di inosservanza, provvede alla esecuzione d'ufficio con spese a carico dello stesso soggetto interessato.

4. Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce i tempi e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 1, nonché i contenuti essenziali della domanda di autorizzazione dei lavori e degli interventi cui al comma 2 e la documentazione tecnica da allegare alla stessa.

 

     Art. 10. Demolizioni

1. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti senza la prescritta autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 13, comma 2, la struttura regionale competente ordina la demolizione a cura e spese degli interessati entro un congruo termine all'uopo fissato. Ove tale termine trascorra inutilmente, la provincia dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori di demolizione con spese a carico del soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente l'impianto, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

2. In caso di cessazione definitiva delle opere di ritenuta e di abbandono dell’invaso, la struttura regionale competente può altresì autorizzare, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, la demolizione dell’impianto su istanza del soggetto che a qualunque titolo ne ha la gestione, ovvero del proprietario del fondo in cui lo stesso sorge. In ogni caso, ove necessario alla tutela della pubblica incolumità, la provincia può ordinare la demolizione dell’impianto dismesso ai sensi dell’articolo 9, comma 3.

 

CAPO III

Disposizioni per gli impianti esistenti

 

     Art. 10 bis. Impianti esistenti

1. Il presente capo detta disposizioni per la verifica del rischio, per il nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio, per la regolarizzazione e per l'autorizzazione in sanatoria delle opere e degli invasi soggetti alla presente legge ai sensi dell’articolo 1, esistenti o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14 e di seguito indicati con il termine “impianti esistenti”.

2. Per le opere di cui al presente capo restano ferme tutte le disposizioni in materia urbanistica ed edilizia per quanto riguarda gli eventuali titoli abilitativi prescritti anche in sanatoria.

 

     Art. 11. Denuncia di esistenza ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti

1. Il proprietario o il soggetto che, a qualunque titolo, esercisce uno o più impianti esistenti di cui all’articolo 10 bis, comma 1, inoltra alla struttura regionale competente denuncia di esistenza, nei termini indicati dal regolamento di cui all'articolo 14, ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti medesimi.

2. Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce i contenuti essenziali di cui alla denuncia di esistenza comprendenti almeno i dati tecnici relativi all’ubicazione, al dimensionamento e alle caratteristiche costruttive dell’impianto.

3. I dati tecnici di cui al comma 2 sono dichiarati con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in scheda redatta sulla base del modello approvato con il regolamento di cui all'articolo 14.

 

     Art. 11 bis. Valutazione delle denunce di esistenza

1. [Abrogato].

2. Nel caso di impianti che, in esito all'istruttoria compiuta, risultano regolarmente autorizzati, collaudati e in uno stato di manutenzione soddisfacente, la struttura regionale competente provvede secondo quanto previsto all’articolo 11 ter, comma 1.

3. Nel caso di impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria la struttura regionale competente:

a) se dalla denuncia di esistenza risultano elementi idonei ad attestare, sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive, della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, un basso livello di rischio, anche indotto, come definito sulla base dei criteri previsti nel regolamento di cui all'articolo 14, provvede secondo quanto previsto all'articolo 11 ter, commi 2, 3 e 4;

b) se dalla denuncia di esistenza non risultano elementi idonei a consentire l'attestazione di basso livello di rischio di cui alla lettera a), provvede secondo quanto previsto all'articolo 11 quater.

3 bis. La struttura regionale competente individua altresì gli impianti di cui ai commi 2 e 3, lettera a), per i quali, previa valutazione di esclusione di rischi per l’incolumità pubblica, trovano applicazione le deroghe di cui all’articolo 1, comma 5 ter, ivi compresa l’esenzione dalla presentazione della relazione di cui all’articolo 11 ter, comma 2, lettera a).

 

     Art. 11 ter. Nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti con basso livello di rischio

1. La struttura regionale competente per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 2, dichiara la regolarità dell'impianto e provvede alla classificazione dell'invaso, all'attribuzione della classe di rischio e rilascia il nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.

2. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera a):

a) richiede una relazione sottoscritta da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all’impianto;

b) prescrive gli eventuali interventi di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione del relativo progetto. In tal caso, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto, la struttura regionale competente ne autorizza la prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni.

3. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all' attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.

4. In caso di mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui ai commi 2 e 3, la struttura regionale competente procede alla revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto rilasciata ai sensi del medesimo comma 2.

 

     Art. 11 quater. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di impianti esistenti

1. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera b), richiede la presentazione di idonea documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, ivi compresa una dichiarazione giurata rilasciata da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, attestante il livello di rischio dell’impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare al medesimo.

2. Ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, la struttura regionale competente, verificata la documentazione di cui al comma 1, prescrive gli interventi di adeguamento necessari indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione dei relativi progetti.

3. Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce la documentazione di cui al comma 1 del procedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, comprendente almeno:

a) in caso di impianti da regolarizzare, il progetto definitivo degli interventi di adeguamento per le opere difformi;

b) in caso di impianto da autorizzare in sanatoria, il progetto esecutivo dell’impianto esistente nonché il progetto definitivo degli interventi di adeguamento prescritti dalla struttura regionale competente.

4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.

5. Nelle more dei procedimenti di regolarizzazione e di approvazione in sanatoria e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, gli interessati possono proseguire l’esercizio dell’opera di ritenuta e del relativo invaso, ferma restando la loro responsabilità per eventuali sinistri, se alla domanda hanno allegato anche una perizia giurata attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all’efficienza. La perizia giurata è rilasciata da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.

6. La struttura regionale competente dispone la chiusura definitiva dell'esercizio degli impianti per i quali non è stata prodotta la documentazione di cui al comma 1, o la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2.

7. In ogni caso, per motivi di pubblico interesse, la struttura regionale competente può ordinare la demolizione degli impianti per i quali non sia stata dichiarata la regolarizzazione o autorizzata la sanatoria. A tal fine la provincia assegna al titolare dell’impianto un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale dispone l’esecuzione d’ufficio con spese a carico dell’interessato.

 

     Art. 11 quinquies. Ulteriori disposizioni per gli impianti esistenti

1. La struttura regionale competente esegue i controlli previsti dal d.p.r. 445/2000, anche mediante sopralluoghi, sulle dichiarazioni rese nell'ambito delle denunce di esistenza di cui all'articolo 11, nonché della documentazione relativa alla regolarizzazione ed alla autorizzazione in sanatoria, presentata ai sensi dell’articolo 11 ter, comma 2, e dell’articolo 11 quater.

2. Nell’ambito dell’attività di controllo di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dagli articoli 7 e 8, resta ferma la facoltà della struttura regionale competente di dare prescrizioni nonché disporre interventi, da eseguirsi a cura e spese del proprietario o gestore, finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza degli impianti di cui al presente capo.

3. Gli impianti autorizzati alla prosecuzione all’esercizio, quelli regolarizzati o autorizzati in sanatoria ai sensi del presente capo, nonché quelli successivamente modificati sono soggetti alle disposizioni di cui al capo II per quanto applicabili.

4. Nelle more dell’istruttoria dei procedimenti di cui al presente capo il proprietario o gestore dell’invaso che ha presentato la denuncia di esistenza garantisce la sicurezza dell’impianto ai fini della pubblica incolumità, anche mediante opere di messa in sicurezza nonché la temporanea sospensione dell’esercizio dell’impianto.

 

     Art. 11 sexies. Disciplina dei procedimenti

1. Il regolamento di cui all’articolo 14 prevede la disciplina di dettaglio relativa ai procedimenti di cui al presente capo.

 

CAPO IV

Disposizioni sanzionatorie e finali e transitorie

 

     Art. 12. Responsabilità del proprietario del terreno su cui sorge l'impianto

1. Quando il soggetto titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo esercisce l'impianto è diverso dal proprietario del terreno su cui l'impianto sorge, quest'ultimo, se il primo non provvede, è comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni della presente legge, salvo il suo diritto di rivalsa secondo le norme della legge civile.

2. Il proprietario del terreno su cui sorge l'impianto è altresì tenuto a comunicare alla struttura regionale competente entro trenta giorni dal perfezionamento dei relativi atti, l'avvenuta cessione della proprietà o la variazione del soggetto cui a qualunque titolo è affidata la gestione dell'impianto.

 

     Art. 13. Sanzioni

1. Chiunque ritarda, per un periodo non superiore a 180 giorni a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 240,00.

1 bis. Chiunque ritarda di oltre centottanta giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 15.000,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. Le medesime sanzioni si applicano a chi, pur avendo inoltrato la denuncia di esistenza, prosegue l’esercizio di impianti in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui al capo III.

2. Chiunque, dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto all'articolo 14, realizza opere di cui all'articolo 1, senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3,00 per metro cubo di volume invasabile dall'opera di ritenuta. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a euro 5.000,00.

3. Chiunque realizza opere di cui all’articolo 1, in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 21.000,00.

4. Chiunque gestisce opere di cui all’articolo 1, in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, comma 2, e all’articolo 9, commi 1 e 2, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.

5. Se le opere indispensabili di cui all’articolo 8, comma 2, e gli interventi di urgenza di cui all'articolo 8, comma 3, e all’articolo 9, comma 3, sono stati resi necessari a seguito di incauta custodia, deficienza di manutenzione o imperizia di gestione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.

6. In caso di inosservanza degli ordini di immediata realizzazione di cui all’articolo 8, comma 3 e all’articolo 9, comma 3, nonché degli ordini di demolizione di cui all’articolo 10, comma 1, ed all’articolo 11 quater, comma 7, si applica una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del costo degli interventi eseguiti d'ufficio.

7. Il proprietario del terreno su cui sorge l'impianto che omette di comunicare la cessione della proprietà o il cambio di gestione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00.

8. Fatta eccezione per le fattispecie di cui al comma 1 bis, per le opere superiori ai dieci metri d'altezza e che determinano un invaso superiore ai 100.000 metri cubi l'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è raddoppiato.

9. Nel caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono raddoppiate. Ai fini della presente legge è considerato recidivo chi, dopo aver commesso una delle infrazioni previste dal presente articolo, commette, nei cinque anni successivi, la stessa violazione.

10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono applicate dalla Regione, la quale incamera i relativi introiti.

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

12. Il pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, non estingue l'obbligo degli adempimenti connessi alle prescrizioni fissate dalla presente legge.

 

     Art. 14. Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale approva il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle opere di cui all'articolo 1, nel rispetto delle norme tecniche relative alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento dell’articolo 61, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Il regolamento definisce altresì i criteri per l'individuazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 5 ter, indicando casi e modalità di deroga alle disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo.

2. Il regolamento di cui al comma 1, definisce in particolare i seguenti elementi:

a) contenuti essenziali delle domande di autorizzazione;

b) forme e contenuti per la redazione dei progetti, da presentarsi anche in modalità semplificata in caso di impianti di dimensione limitata;

c) forme e contenuti dei fogli di condizioni;

d) modalità di indagine e controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori di costruzione degli impianti e criteri per l'effettuazione del collaudo;

e) forme e periodicità dei rapporti tecnici sullo stato di manutenzione e di efficienza delle opere;

f) criteri per l'individuazione degli invasi da sottoporre a controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio;

g) termini per la presentazione e contenuti essenziali delle denunce di esistenza degli impianti esistenti mediante l’approvazione di modello di dichiarazione di cui all’articolo 47 del d.p.r. 445/2000, nonché individuazione della documentazione da esibire da parte del denunziante su richiesta della struttura regionale competente, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 11;

g bis) indicazione della documentazione da presentare alla struttura regionale competente per gli impianti da regolarizzare e da autorizzare in sanatoria, in attuazione di quanto disposto all'articolo 11 quater, comma 3;

g ter) termini e contenuti essenziali delle comunicazioni degli impianti e manufatti di cui all’articolo 1, comma 5 bis, mediante l’approvazione di modello di comunicazione;

g quater) i contenuti della relazione di cui all’articolo 11 ter, comma 2, lettera a), e della dichiarazione giurata di cui all’articolo 11 quater, comma 1.

3. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:

a) la definizione omogenea di nozioni, parametri e specifiche tecniche di riferimento, in coerenza con la normativa tecnica statale;

b) la suddivisione in classi degli impianti soggetti alle disposizioni della presente legge, in base all’altezza dell’opera di ritenuta ed al volume d’invaso;

c) la definizione degli stati di rischio indotto in rapporto all’incidenza sul territorio e alla vulnerabilità dell’ambiente circostante, individuati su un’area significativa calcolata in proporzione al volume dell’invaso;

d) la classificazione di rischio degli impianti, sulla base della classe d’invaso attribuita ai sensi della lettera b) e dello stato di rischio determinati con le modalità di cui alla lettera c);

d bis) [abrogata];

e) le modalità di comunicazione della chiusura dell’esercizio delle opere di ritenuta e gli eventuali adempimenti per la messa in sicurezza delle stesse, nonché, in caso di cessazione definitiva dell’impianto e abbandono dell’invaso, l’iter procedurale di autorizzazione degli interventi di ripristino dei luoghi, demolizione e messa in sicurezza, la documentazione da allegare, ed i relativi poteri di prescrizione;

f) [abrogata];

g) le modalità di implementazione e aggiornamento dei dati del catasto di cui all’articolo 2 bis;

h) l’individuazione dei contenuti essenziali del piano di gestione dell’invaso ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 152/2006, nelle more dell’emanazione delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 20, comma 2 sexies della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

3 bis. Il regolamento stabilisce altresì ulteriori disposizioni di dettaglio per la disciplina dei procedimenti relativi agli impianti esistenti di cui al capo III, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 11 sexies.

4. Le disposizioni del regolamento tengono conto e si conformano a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale e semplificazione.

 

     Art. 14 bis. Accordi con gli ordini professionali

1. La Regione promuove accordi o convenzioni con gli ordini professionali interessati, al fine di concordare tariffe agevolate per la redazione degli elaborati progettuali e tecnici necessari per l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge a carico dei proprietari o dei soggetti che, a qualunque titolo, eserciscono gli invasi.

2. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1 non comportano oneri a carico delle amministrazioni pubbliche interessate.

 

     Art. 14 ter. Oneri istruttori

1. Per l’espletamento delle procedure istruttorie di cui alla presente legge sono stabiliti gli oneri istruttori nelle seguenti misure:

a) per istruttorie a seguito di istanza di costruzione di nuovi invasi di cui all’articolo 3: euro 250,00;

b) per istruttorie a seguito di istanza di interventi di adeguamento su invasi di cui all’articolo 3: euro 200,00;

c) per istruttorie a seguito di istanza di dismissione di invasi di cui all’articolo 9, comma 2: euro 200,00.

2. Per gli impianti esistenti di cui agli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater si applicano gli oneri istruttori nelle seguenti misure:

a) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all’articolo 11 bis, comma 2 e all’articolo 11 ter, comma 1: euro 50,00;

b) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lettera a), e all’articolo 11 ter, comma 2: euro 200,00;

c) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lettera b), e all’articolo 11 quater: euro 300,00.

3. Per gli impianti aventi finalità d’uso irriguo si applica una riduzione delle tariffe di cui al presente articolo pari al 30 per cento.

 

     Art. 14 quater. Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all’articolo 2 bis, stimati in euro 50.000,00 per l’anno 2015 ed in euro 10.000,00 per l’anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti stabiliti dall’unità previsionale di base (UPB) 343 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 14 quinquies. Disposizioni di prima applicazione

1. Entro il 31 luglio 2016 il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”), è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge, come modificata dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 64/2009).

2. Fino all'adeguamento del regolamento di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 5 ter, e 11 bis, comma 3 bis, della presente legge.

3. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del d.p.g.r. 18/R/2010, in quanto compatibili con la presente legge, come modificata dalla l.r.24 /2016.

4. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, ove necessario, linee guida per l’attuazione delle procedure di cui al capo II e III della presente legge.

 

     Art. 14 sexies. Disposizioni transitorie

1. Ferme restando le disposizioni di prima applicazione di cui all'articolo 14 quinquies, ai procedimenti relativi al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione, l'esercizio e la modifica delle opere di sbarramento ed opere di ritenuta e a quelli connessi alle denunce di esistenza degli impianti esistenti, avviati alla data di entrata in vigore della l.r. 24/2016 si applicano le disposizioni della presente legge, come modificata dalla l.r. 24/2016, fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti ove compatibili.

 

     Art. 15. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 7 gennaio 1994, n. 1 (Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);

b) legge regionale 1 marzo 1996, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 1 del 7 gennaio 1994, in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 4 giugno 2020, n. 33.