§ 2.3.67 - L.R. 18 febbraio 2005, n. 30.
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:18/02/2005
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Oggetto ed ambito di applicazione.
Art. 2.  Competenza in materia di espropri.
Art. 3.  Delega di funzioni espropriative della Regione
Art. 4.  Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica. Opere e interventi previsti dal piano di ambito per il servizio idrico integrato
Art. 5.  Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria.
Art. 6.  Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione tra enti.
Art. 6 bis.  Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
Art. 7.  Atti di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Art. 8.  Comunicazione dell’avviso di procedimento per l’apposizione di vincoli espropriativi.
Art. 9.  Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 10.  Determinazione urgente dell’indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio.
Art. 10 bis.  Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione
Art. 11.  Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio.
Art. 12.  Spese per la procedura di esproprio.
Art. 13.  Comunicazioni e notificazioni degli atti relativi al procedimento di esproprio.
Art. 14.  Edificabilità di fatto.
Art. 15.  Misure compensative nei casi di cessione volontaria.
Art. 16.  Commissione provinciale espropri.
Art. 17.  Modalità di funzionamento della Commissione provinciale espropri.
Art. 18.  Disposizione finanziaria.
Art. 19.  Abrogazioni.
Art. 20.  Norma transitoria.


§ 2.3.67 - L.R. 18 febbraio 2005, n. 30.

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(B.U. 28 febbraio 2005, n. 17).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione.

     1. La presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano per le espropriazioni anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, per le esecuzioni di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare nel territorio della Regione Toscana ad esclusione delle opere connesse a materie di competenza esclusiva statale nonché di quelle la cui realizzazione è comunque di competenza dello Stato.

     3. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del d.p.r. 327/2001.

 

Capo II

Regole sulla competenza e sulla sottoscrizione degli accordi di cessione

 

     Art. 2. Competenza in materia di espropri. [1]

     1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, salvo quanto previsto all’articolo 3.

     2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono autorità espropriante la Regione, le province, la Città metropolitana di Firenze, i comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

     3. Costituiscono altresì autorità espropriante:

a) i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2012 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), per le opere da loro realizzate ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 79/2012;

b) l’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 , alla L.R. n. 61/2007 , alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005 , alla L.R. n. 91/1998 , alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007 ), per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.

     4. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorità espropriante:

a) il comune nel cui territorio l'opera si realizza;

b) la provincia, o la Città metropolitana di Firenze, per l'opera che interessi il territorio di più comuni;

c) la Regione.

 

     Art. 3. Delega di funzioni espropriative della Regione [2]

     1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione possono essere delegate:

a) al comune nel cui territorio l'opera si realizza;

b) alla provincia o alla città metropolitana di Firenze per l'opera che interessi il territorio di più comuni;

c) ai consorzi di bonifica;

     2. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell’assenso del soggetto delegato:

a) per singoli interventi;

b) per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione.

 

     Art. 4. Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica. Opere e interventi previsti dal piano di ambito per il servizio idrico integrato [3]. [4]

     1. I consorzi di bonifica, di cui agli articoli 12 e 32 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), costituiscono autorità espropriante per le opere di bonifica da loro realizzate.

     2. I comuni costituiscono autorità espropriante per la realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica.

     2 bis. L’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), costituisce autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito [5].

 

     Art. 5. Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria.

     1. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell’espropriazione, l’autorità espropriante stipula con il proprietario l’atto di cessione volontaria di cui all’articolo 45 del d.p.r. 327/2001 e provvede a trasmetterlo alla Regione.

 

Capo III

Ufficio per le espropriazioni

 

     Art. 6. Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione tra enti.

     1. La Regione e gli enti pubblici competenti alla emanazione degli atti di esproprio, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, individuano l’ufficio per le espropriazioni, il quale svolge tutte le funzioni che la vigente normativa attribuisce all’autorità espropriante [6].

     1 bis. La Regione può assolvere l'obbligo di cui al comma 1 anche mediante la costituzione di uffici per le espropriazioni presso le strutture di massima dimensione [7].

     2. Gli enti locali possono assolvere l’obbligo di cui al comma 1 mediante la costituzione di un ufficio comune per le espropriazioni o mediante altra forma associativa prevista dalla legge.

     3. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi dell’ufficio per le espropriazioni costituito presso altro ente locale, previa intesa, accordo o convenzione con l’ente medesimo [8].

     4. [La Regione incentiva la gestione associata delle funzioni in materia di espropriazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e dai provvedimenti attuativi] [9].

 

     Art. 6 bis. Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità [10]

     1. L'ufficio regionale per le espropriazioni cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'articolo 14, comma 3, del d.p.r. 327/2001.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e gli adempimenti relativi alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 e, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1 bis, è individuato l'ufficio regionale competente agli adempimenti di cui al comma 1.

 

Capo IV

Disposizioni sul procedimento espropriativo

 

     Art. 7. Atti di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. [11]

     1. I vincoli urbanistici preordinati all’esproprio sono apposti mediante:

     a) piano strutturale, nei casi di cui all’articolo 53, comma 2, lettera d) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ovvero sua variante;

     b) regolamento urbanistico, di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005, ovvero sua variante;

     c) piano complesso di intervento, di cui all’articolo 56 della l.r. 1/2005 ovvero sua variante;

     d) piani attuativi, di cui al capo IV del titolo V della l.r. 1/2005;

     e) varianti ai piani regolatori generali, di cui all’articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).

     2. Il vincolo preordinato all’esproprio decorre a partire dalla data di efficacia degli atti indicati al comma 1.

     3. Gli atti di cui al comma 1 indicano espressamente che l’efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

 

     Art. 8. Comunicazione dell’avviso di procedimento per l’apposizione di vincoli espropriativi. [12]

     1. Ferme restando le altre modalità di avviso previste da disposizioni regionali, l’autorità espropriante comunica con lettera raccomandata, nei casi in cui si intende apporre il vincolo espropriativo, il deposito per la consultazione degli atti previsto:

     a) dall’articolo 17, comma 2, della l.r. 1/2005;

     b) dall’articolo 22, comma 3, della l.r. 1/2005;

     c) dall’articolo 69, comma 2, della l.r. 1/2005.

     2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata al proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo espropriativo, risultante dai registri catastali.

     3. Nella comunicazione sono indicati:

     a) l’area interessata dal vincolo;

     b) l’opera pubblica o di pubblica utilità che si intende realizzare;

     c) nominativo del responsabile del procedimento;

     d) luogo di deposito per la consultazione dell’atto;

     e) data entro cui è possibile formulare osservazioni.

     4. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta ovvero quando il proprietario sia deceduto e non risulti il proprietario attuale, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso che deve contenere le indicazioni di cui al comma 3. L’avviso è affisso nell’albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare a vincolo e pubblicato sul sito informatico della Regione Toscana almeno per trenta giorni; un estratto dell’avviso è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

     5. I termini per la presentazione delle osservazioni dei proprietari decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 o dalla data di affissione nell’albo pretorio dei comuni nei casi di cui al comma 4.

 

     Art. 9. Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità. [13]

     1. La dichiarazione di pubblica utilità di un’opera si intende disposta:

     a) con l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità da parte dell’autorità competente;

     b) con l’approvazione dei piani attuativi di cui al capo IV del titolo V della l.r. 1/2005;

     c) con l’approvazione di strumenti di pianificazione o di altri atti, ovvero con il rilascio di concessioni, di autorizzazioni o di altri atti quando la normativa vigente attribuisce tale efficacia.

     2. La pubblica utilità dell’opera può essere dichiarata contestualmente alla apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, qualora con gli atti di cui all’articolo 7, comma 1, si provveda all’approvazione dei progetti definitivi delle opere medesime. In tal caso gli atti di apposizione del vincolo indicano esplicitamente che l’efficacia degli stessi comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

 

     Art. 10. Determinazione urgente dell’indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio.

     1. Oltre ai casi previsti dall’articolo 22, comma 2, del d.p.r. 327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell’indennità di espropriazione anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a rete e opere di interesse strategico regionale di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) previste dai piani o programmi regionali [14].

     2. Oltre ai casi previsti dall’articolo 22 bis, comma 2, del d.p.r. 327/2001, il decreto che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione e che dispone l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari, può essere emanato ed eseguito anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a rete e opere di interesse strategico regionale di cui alla l.r. 35/2011 previste dai piani o programmi regionali [15].

 

     Art. 10 bis. Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione [16]

     1. Nei casi di cui all’articolo 3, l'autorità espropriante adotta il decreto di esproprio o l’atto di cessione volontaria previa acquisizione del nullaosta in ordine alla coerenza con le finalità del progetto da parte della struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera.

     2. Al fine di cui al comma 1, l'autorità espropriante trasmette alla struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera gli atti di cui al medesimo comma 1 corredati dal tipo di frazionamento unitamente al piano particellare.

     3. L'autorità espropriante provvede successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 11 e trasmette, senza indugio, alla Regione le relative note di trascrizione e voltura.

 

     Art. 11. Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio.

     1. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio a cura dell’autorità espropriante ed a spese del beneficiario dell’esproprio. L’autorità espropriante provvede successivamente a trasmettere al beneficiario il decreto di esproprio e le relative note di trascrizione e voltura.

 

Capo V

Spese, comunicazioni e notifiche relative al procedimento di esproprio

 

     Art. 12. Spese per la procedura di esproprio.

     1. Le spese per la procedura espropriativa, da includere nei costi delle opere, sono a carico del soggetto pubblico o privato a favore del quale l’espropriazione è effettuata.

 

     Art. 13. Comunicazioni e notificazioni degli atti relativi al procedimento di esproprio.

     1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal d.p.r. 327/2001 possono essere effettuate anche mediante i messi comunali e provinciali.

 

Capo VI

Edificabilità di fatto e misure compensative

 

     Art. 14. Edificabilità di fatto. [17]

     1. Ferma restando la necessità dell’edificabilità legale di cui all’articolo 37 del d.p.r. 327/2001, sono considerate edificabili di fatto le aree in relazione alle quali esista, sul piano tecnico ed economico, la concreta possibilità dell’allacciamento tanto alle reti delle strade residenziali e della distribuzione dell’energia elettrica, quanto alle reti idriche e fognarie.

 

     Art. 15. Misure compensative nei casi di cessione volontaria. [18]

     1. Ferma restando la possibilità di applicare misure compensative previste da altre disposizioni vigenti, nei casi di accordi di cessione volontaria ai sensi dell’articolo 45 del d.p.r. 327/2001, i comuni ed i privati possono convenire che, in luogo del prezzo del bene, ai proprietari delle aree da espropriare possa essere attribuito come corrispettivo, sempre entro i valori previsti dall’articolo 45, comma 2, del d.p.r. 327/2001, la facoltà di edificare su altre aree di proprietà comunale o di terzi già edificabili previo accordo con i medesimi.

 

Capo VII

Commissione provinciale espropri

 

     Art. 16. Commissione provinciale espropri.

     1. Ogni provincia provvede all’istituzione della Commissione espropri a cui sono attribuiti i compiti della Commissione di cui all’articolo 41 del d.p.r. 327/2001.

     2. La Commissione espropri è composta da:

     a) Presidente della provincia, che la presiede;

     b) un tecnico designato dall’Agenzia del territorio;

     c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente

della provincia e da essa designato;

     d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del comune capoluogo e da esso designato;

     d bis) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della Regione e da essa designato [19];

     d ter) un tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione e da essa designato [20];

     e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

     3. In corrispondenza di ciascun componente indicato al comma 2, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

     4. La Commissione espropri dura in carica cinque anni; i membri non possono essere confermati più di una volta.

     5. Le province provvedono alla istituzione della Commissione espropri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine la Commissione è istituita non appena sia possibile nominare almeno cinque componenti.

     6. Fino all’istituzione della Commissione di cui al presente articolo, rimane in carica la Commissione nella composizione prevista dall’articolo 41 del d.p.r. 327/2001.

 

     Art. 17. Modalità di funzionamento della Commissione provinciale espropri.

     1. Le province con apposito regolamento disciplinano in particolare:

     a) le modalità di funzionamento della Commissione, fermo restando che la medesima delibera validamente con presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti e che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;

     b) l’importo del gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione, comunque non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta [21];

     c) la forma di pubblicità del valore agricolo medio determinato dalla Commissione.

     2. Le province provvedono altresì ad individuare la sede della Commissione ed a curare la costituzione della segreteria e l’assegnazione del personale necessario.

     3. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento delle commissioni provinciali con apposito stanziamento definito con legge di bilancio, da ripartire in egual misura tra tutte le province.

 

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 18. Disposizione finanziaria.

     1. Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme di cui al capo VII della presente legge è autorizzata per il triennio 2005/2007 la spesa di euro 60.000,00 annui da imputare all’unità previsionale di base (UPB) n. 131 “Attività di carattere istituzionale – spese correnti” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007.

     2. Per l’anno 2005 il contributo di cui al comma 1 è erogato in proporzione al periodo di effettivo esercizio delle relative funzioni.

     3. Ai fini della copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è autorizzata la seguente variazione, per competenza e cassa per uguale importo, al bilancio di previsione 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007:

     - anno 2005

     in diminuzione:

     UPB n. 741 “Fondi – spese correnti”, euro 60.000,00;

     in aumento:

     UPB n. 131 “Attività di carattere istituzionale – spese correnti”, euro 60.000,00;

     - anno 2006

     in diminuzione:

     UPB n. 741 “Fondi – spese correnti”, euro 60.000,00;

     in aumento:

     UPB n. 131 “Attività di carattere istituzionale – spese correnti”, euro 60.000,00;

     - anno 2007

     in diminuzione:

     UPB n. 741 “Fondi – spese correnti”, euro 60.000,00;

     in aumento:

     UPB n. 131 “Attività di carattere istituzionale – spese correnti”, euro 60.000,00.

     4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 19. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 13 agosto 1984, n. 50 (Delega dell’esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità);

     b) legge regionale 21 aprile 1986, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1984, n. 50).

 

     Art. 20. Norma transitoria.

     1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti espropriativi in corso relativi ad opere per cui, alla data della sua entrata in vigore, risultino già apposti i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio. Per tali opere continua ad applicarsi la normativa previgente.

 

      Art. 20 bis. Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della l.r. 47/2016 [22]

     1. Le modifiche alla presente legge operate con la legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003), non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'articolo 16 del d.p.r. 327/2001, fatto salvo quanto diversamente disposto negli atti di cui all’articolo 10, commi 7 e 9, e all’articolo 11 bis, comma 3, lettera a), ultimo periodo, e lettera b), della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[3] Rubrica così sostituita dall'art. 69 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[5] Comma inserito dall'art. 69 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[7] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[9] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[10] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[11] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[12] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[13] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[14] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[15] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[16] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[17] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[18] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[19] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47 e così modificata dall'art. 41 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[20] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47 e così modificata dall'art. 41 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[21] Lettera così sostituita dall'art. 38 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[22] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.