§ 6.2.71 - L.R. 22 dicembre 2003, n. 28.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:22/12/2003
Numero:28


Sommario
Art. 41.  Entrata in vigore.


§ 6.2.71 - L.R. 22 dicembre 2003, n. 28.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006.

(B.U. 22 dicembre 2003, n. 192).

 

Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti l'automazione e la manutenzione dei servizi regionali, secondo le finalità indicate nella legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale), nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 4.800.000,00, per l'esercizio 2004, a valere sul Capitolo 03905.

 

Art. 2. Sviluppo del sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e n. 30 del 1988, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”

     Esercizio 2004: Euro 500.000,00

     b) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)”

     Esercizio 2004: Euro 95.000,00

     c) Cap. 03917 “Contributi agli Enti locali ed altri enti e organismi interessati per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)”

     Esercizio 2004: Euro 191.650,00

     d) Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)”

     Esercizio 2004: Euro 14.413.350,00.

 

Art. 3. Sistema informativo agricolo regionale.

     1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e successive modifiche, è disposta, per l'esercizio 2004, una autorizzazione di spesa, di Euro 850.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

 

Art. 4. Fondo regionale per la montagna.

     1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della regione, a norma dell'articolo 47 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna) è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.583.000,00, per l'esercizio 2004, a valere sul Capitolo 03455 nell'ambito della U.P.B. 1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna.

 

Art. 5. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2004, un contributo di Euro 90.000,00, al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad enti ed istituzioni che perseguono scopi di interessi per la Regione.

 

Art. 6. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 24 del 1975, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”

     Esercizio 2004: Euro 450.000,00.

 

Art. 7. Ristrutturazione di impianti ed acquisto di macchine e strutture mobili per le produzioni agricole pregiate e la produzione bieticola.

     1. Per la concessione di contributi in capitale volti alla ristrutturazione di impianti ortofruttiviticoli ed olivicoli nonché per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 (Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola) e dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42 (Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con il I° provvedimento di variazione al bilancio annuale 1978 ed al bilancio pluriennale 1978-1981) è autorizzata, per l'esercizio 2004, la spesa di Euro 2.582.284,50 a valere sul Capitolo 12124 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6110 - Ristrutturazione e miglioramento degli impianti per ortofruttiviticoltura.

     2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 2.582.284,50 a valere sul Capitolo 20058 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6470 - Interventi a sostegno delle aziende agricole.

 

Art. 8. Interventi per la forestazione.

     1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:

     a) Cap. 14070 “Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)”

     Esercizio 2004: Euro 500.000,00

     b) Cap. 14435 “Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)”

     Esercizio 2004: Euro 500.000,00.

 

Art. 9. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle sottoindicate U.P.B.:

     a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere come segue:

     Cap. 16400 “Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3 L. 25/5/70, n. 364; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24/7/77, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)”

     Esercizio 2004: Euro 300.000,00

     b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica a valere come segue:

     Cap. 16352 “Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)”

     Esercizio 2004: Euro 2.050.000,00.

 

Art. 10. Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo.

     1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e del credito nel settore agricolo, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37), sono disposte le autorizzazioni di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6470 - Interventi a sostegno delle aziende agricole a valere sui seguenti capitoli:

     a) Cap. 18344 “Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)”

     Esercizio 2004: Euro 814.000,00

     b) Cap. 18346 “Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)”

     Esercizio 2004: Euro 2.408.000,00

     2. Nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5750 - Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul capitolo sottoindicato:

     a) Cap. 18342 “Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attività di assistenza e consulenza tecnica-finanziaria a favore delle imprese associate (art. 1, comma 2, lett. c), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)”

     Esercizio 2004: Euro 52.000,00.

 

Art. 11. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) sono disposte, per l'esercizio 2004, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 - Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

     a) Cap. 21200 “Interventi per la promozione e qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)”

     Euro: 300.000,00

     b) Cap. 21205 “Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)”

     Euro: 300.000,00.

     2. Nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese cooperative, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sui sottoindicati capitoli:

     a) Cap. 21220 “Contributo per la costituzione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (art. 7, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)”

     Esercizio 2004: Euro 500.000,00

     b) Cap. 21222 “Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7 bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)”

     Esercizio 2004: Euro 258.000,00.

 

Art. 12. Localizzazione di impianti produttivi previsti nei programmi d'area.

     1. Per la concessione di contributi volti all'acquisizione di aree e alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai fini della localizzazione di impianti produttivi previsti nei programmi d'area a norma di quanto disposto dalla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul cap. 22210 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8260 - Contributi a sostegno della localizzazione di impianti produttivi previsti nei programmi d'area.

     Esercizio 2004: Euro 1.550.000,00.

 

Art. 13. Interventi nel settore dell'artigianato.

     1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana - è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 22255 “Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4 lett. c), 5, 6 comma 2 lett. b), c), d) e comma 3 lett. b), 8 comma 2 lett. b), 8 comma 2 lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane - spese di investimento (art. 27, comma 1 lett. b) L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)”

     Esercizio 2004: Euro 13.376.233,69

     b) Cap. 22268 “Conferimento in un'unica soluzione all'Artigiancassa per il finanziamento del fondo destinato al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi da istituti di credito alle imprese artigiane (art. 12, lett. a), L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)”

     Esercizio 2004: Euro 361.519,83.

     2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma 1 è apportata la seguente riduzione alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali:

     a) Cap. 22274 “Conferimento in un'unica soluzione all'Artigiancassa per il finanziamento dell'abbattimento del tasso d'interesse praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti per le imprese artigiane (art. 12 lett. b) della L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)”

     - Euro 361.519,83.

 

Art. 14. Valorizzazione delle attività ittiche.

     1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), è disposta, per l'esercizio 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.550.000,00 a valere sul Capitolo 24400 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8610 - Valorizzazione attività ittiche.

 

Art. 15. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni ed integrazioni di spesa come segue:

     a) Cap. 25558 “Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT Servizi SRL di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle “Unioni” di cui all'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7 comma 2, lettere a) e b) ed art. 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

     Esercizio 2004: + Euro 300.000,00

     Esercizio 2005: Euro 12.150.000,00

 

Art. 16. Interventi per la qualificazione dell'offerta turistica.

     1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 25780 “Contributi per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26 abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)”

     Esercizio 2004: Euro 500.000,00.

 

Art. 17. Partecipazione alla ricapitalizzazione della società Terme di Castrocaro S.p.A..

     1. La Regione è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale approvato dall'assemblea straordinaria della società Terme di Castrocaro S.p.A., a norma di quanto previsto dalla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società Terme di Salsomaggiore S.p.A. e Terme di Castrocaro S.p.A.), entro il limite massimo di Euro 400.000,00 (Cap. 25576, afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10100 - Sviluppo del turismo termale).

 

Art. 18. Fondo per la conservazione della natura.

     1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:

     a) Per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2004, di Euro 69.943,75 (Cap. 38050).

     b) Per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro 73.625,00 (Cap. 38058).

     c) Per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro 38.000,00 (Cap. 38070).

 

Art. 19. Controllo per la prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici.

     1. Nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14130 - Controllo e prevenzione degli inquinamenti atmosferici, idrici ed elettromagnetici, è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul capitolo sottoindicato:

     a) Cap. 37090 “Spese per attrezzature finalizzate al controllo ed alla prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici e relative manutenzioni straordinarie (art. 2, L.R. 22 gennaio 1980, n. 6; artt. 121 e 122, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”

     Esercizio 2004: Euro 200.000,00.

 

Art. 20. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale.

     1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2004, di Euro 250.000,00.

 

Art. 21. Porti regionali e comunali.

     1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:

     a) Cap. 41250 “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”

     Esercizio 2004: Euro 500.000,00

     b) Cap. 41360 “Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”

     Esercizio 2004: Euro 100.000,00

     c) Cap. 41550 “Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”

     Esercizio 2004: Euro 100.000,00

     d) Cap. 41570 “Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”

     Esercizio 2004: Euro 150.000,00.

 

Art. 22. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).

     1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna - ARNI), è disposta a favore dell'ARNI, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, come segue:

     Esercizio 2004: Euro 550.000,00.

 

Art. 23. Investimenti nel settore dei trasporti.

     1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana:

     a) Cap. 43270 “Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)”

     Esercizio 2004: Euro 2.500.000,00.

 

Art. 24. Viabilità di interesse regionale.

     1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sui sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:

     a) Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”

     Esercizio 2004: Euro 33.500.000,00

     b) Cap. 45177 “Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche”

     Nuova istituzione

     Esercizio 2004: Euro 2.000.000,00.

 

Art. 25. Protezione civile. Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2004, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 1.300.000,00.

 

Art. 26. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina.

     1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2004, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

 

Art. 27. Fondo sociale regionale.

     1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta, per l'esercizio 2004, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 2.000.000,00 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.

 

Art. 28. Opere urgenti di edilizia scolastica.

     1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica), è disposta, per l'esercizio 2004, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.500.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

 

Art. 29. Edilizia universitaria.

     1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria è stabilito quanto segue:

     a) Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36 (Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario) è disposta, per l'esercizio 2004, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 1.500.000,00 (Cap. 73135).

     b) Per la concessione di contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro 750.000,00 (Cap. 73140).

 

Art. 30. Strutture formativo-professionali.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali volte alla concessione di contributi per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate all'attività di formazione professionale, nonché per la dotazione di beni e arredi ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni), abrogata dall'articolo 55 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), sono ridotte, per l'esercizio 2004, di Euro 3.473.204,24 a valere sul Capitolo 75301, nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.3.26500 - Investimenti nel settore della Formazione professionale.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono contestualmente trasferiti, nell'ambito della U.P.B. suindicata, al Capitolo 75303 “Interventi per la qualificazione delle strutture edilizie e la manutenzione straordinaria di locali destinati alle attività formative (art. 35 lett. d) L.R. 30 giugno 2003, n. 12)”. Nuova istituzione.

 

Art. 31. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”.

     1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro 2.375.700,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad enti o associazioni che si prefiggono scopi culturali.

 

Art. 32. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali volte alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l'anno 2000”, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) sono ridotte di Euro 700.000,00 con riferimento al Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

 

Art. 33. Iniziative regionali a favore dei giovani.

     1. Per interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro 2.000.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

 

Art. 34. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.

     1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), per l'esercizio 2004 è determinato in Euro 15.000.000,00, a valere sul Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, e viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:

     a) Sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane

     Euro 9.240.000,00;

     b) Spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale

     Euro 2.300.000,00;

     c) Spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale

     Euro 3.460.000,00.

 

Art. 35. Contributi per la capitalizzazione delle Aziende sanitarie.

     1. La Regione, al fine di ricapitalizzare le Aziende sanitarie, conferisce alle medesime apporti di capitale, nella misura complessiva di Euro 189.380.000,00, da ripartirsi a favore di singole Aziende sulla base della loro situazione patrimoniale fino al 31 dicembre 2003, ed erogabili nel corso di dieci anni, in ratei annuali di importo costante.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1, alle singole Aziende sanitarie.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al Capitolo 86350 voce n. 8 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti”, elenco n. 2 allegato alla presente legge.

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001.

 

Art. 36. Trasferimento all'esercizio 2004 delle autorizzazioni di spesa relative al 2003 finanziate con mezzi regionali.

     1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2004 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2003:

     (Omissis).

 

Art. 37. Partecipazione alla società “CUP 2000 S.p.A.”.

     1. Ai fini di contribuire ad un maggiore sviluppo dei sistemi ad alta tecnologia informatica a supporto delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, a partecipare all'aumento di capitale approvato dall'assemblea straordinaria della società per azioni “CUP 2000 S.p.A.” con sede a Bologna ed avente per oggetto la gestione e lo sviluppo di servizi attraverso reti informatiche e telematiche inerenti le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, entro il limite massimo di Euro 2.000.000,00 con la corresponsione di un sovraprezzo per ciascuna azione commisurato al valore della società nella misura determinata dall'assemblea straordinaria.

     2. La Regione è altresì autorizzata, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ad acquistare azioni della società “CUP 2000 S.p.A.” di proprietà delle Aziende sanitarie della Regione entro il limite massimo complessivo di Euro 3.000.000,00 con la corresponsione del medesimo prezzo stabilito ai fini di cui al comma 1.

     3. In ogni caso la partecipazione della Regione anche congiuntamente con quella delle Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere della Regione non può essere inferiore alla maggioranza assoluta delle azioni.

     4. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda una adeguata rappresentanza della Regione nel consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile [1].

     4 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata altresì alla condizione che il relativo statuto preveda che:

     a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;

     b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico, non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;

     c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo [2].

     5. Il Presidente della Regione, in qualità di rappresentante legale della Regione, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla società “CUP 2000 S.p.A.” ai sensi dei commi 1 e 2.

     6. I diritti nascenti dalla proprietà delle azioni sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

     7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 voce n. 15 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento”, Elenco n. 5 allegato alla presente legge.

     8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001.

 

Art. 38. Disposizioni in materia di personale.

     1. Le risorse finanziarie destinate per le assunzioni di personale a tempo indeterminato programmate nel rispetto dei limiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003 (Fissazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003) e non utilizzate dalla Regione integrano per il medesimo fine quelle che saranno previste, nel rispetto della normativa di riferimento, per l'anno 2004. La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici da essa dipendenti, tenuto conto della natura ed essenzialità dei servizi da garantire, dei profili professionali del personale da assumere e delle dimensioni organizzative degli enti.

     2. Fino al 31 dicembre 2004, le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003) si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio 2003.

     3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997 n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) è aggiunto il seguente periodo:

     “Per il perseguimento dei fini istituzionali l'amministrazione regionale può altresì richiedere il comando, per un tempo determinato, di personale da soggetti privati che siano incaricati della gestione nella regione di servizi di interesse generale nel rispetto di criteri definiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa convenzione nella quale siano esplicitati i progetti di interesse specifico dell'amministrazione.”.

 

Art. 39. Interventi straordinari per la prima casa di abitazione.

     1. Per l'anno 2004, la Regione eroga contributi straordinari ai soggetti prenotatari o promittenti acquirenti della prima casa d'abitazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), i quali, in conseguenza della situazione di insolvenza dei soggetti realizzatori, vengano a trovarsi nella concreta condizione di non poter conseguire la piena titolarità del diritto di proprietà e risultino, conseguentemente, in difficoltà economico-finanziaria ai fini dell'acquisto della prima casa, ovvero ai soggetti che vengano a trovarsi nella concreta condizione di perdere ovvero di vedere compromesso il diritto di proprietà della prima casa d'abitazione già acquisito.

     2. Criteri, priorità e modalità dell'intervento sono stabiliti dalla Giunta regionale, nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di bilancio regionale.

 

Art. 40. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2004-2006 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

 

Art. 41. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il 1° gennaio 2004.

 

 

     Allegati

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.

[2] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.