§ 3.3.5 – L.R. 4 settembre 1981, n. 30.
Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:04/09/1981
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programma degli interventi.
Art. 3.  Interventi di iniziativa pubblica.
Art. 3 bis.  Albo regionale delle imprese forestali.
Art. 4.  Interventi di iniziativa privata.
Art. 5.  Interventi a favore della pioppicoltura.
Art. 6.  Opere di servizio forestale.
Art. 7.  Incentivi per migliorare l'attuazione dei lavori forestali e per la trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco.
Art. 8.  Consorzi per la gestione socio-economica dei boschi privati.
Art. 9.  Provvedimenti per la gestione tecnico-economica dei boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti.
Art. 10.  Piani economici e piani di coltura e di conservazione.
Art. 10 bis.  Ricerca e sperimentazione forestale.
Art. 11.  Disposizioni sui tassi bancari.
Art. 12.  Incendi boschivi e difesa fitosanitaria.
Art. 13.  Prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Art. 14.  Commissioni consultive comprensoriali.
Art. 15.  Impiego del Corpo forestale dello Stato.
Art. 16.  Deleghe.
Art. 17.  Modalità delle deleghe.
Art. 37.  Disposizioni finanziarie.
Art. 38.  Abrogazione di articoli della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6.


§ 3.3.5 – L.R. 4 settembre 1981, n. 30.

Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6.

(B.U. 8 settembre 1981, n. 107).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Emilia Romagna si propone con la presente legge:

     a) di promuovere il miglioramento delle funzioni produttive, ecologiche e sociali dei boschi esistenti;

     b) di favorire l'ampliamento della superficie boscata per scopi produttivi nonché per la tutela dell'ambiente in genere, e, in particolare, per il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni montani e di quelli collinari di cui all'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

     c) di favorire l'attuazione di impianti specializzati da legno e di piante officinali;

     d) di incentivare la migliore attuazione dei lavori forestali e la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco, col fine di migliorare l'occupazione nei territori montani;

     e) di assicurare al patrimonio silvo-pastorale privato e pubblico attraverso appositi strumenti, normative e provvedimenti promozionali, una efficace tutela ed un'adeguata gestione tecnica;

     f) di favorire la propaganda e la divulgazione nel settore forestale;

     g) di promuovere la ricerca e la sperimentazione per i settori e per gli scopi sopra indicati.

     La Regione persegue gli obiettivi indicati nel presente articolo nel quadro della programmazione regionale e in particolare dei piani di settore, nonché degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Capo I

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI

 

     Art. 2. Programma degli interventi.

     Ai fini di provvedere alla programmazione nel settore forestale e in relazione alle indicazioni contenute nei piani e nei programmi nazionali, la Regione provvede alla elaborazione dell'inventario dei boschi ricadenti nel proprio territorio. Provvede inoltre alla elaborazione della carta, di validità decennale, dei terreni nudi e suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare.

     Gli enti delegati di cui all'art. 16, entro il 31 ottobre di ogni anno, presentano alla Regione per l'approvazione i programmi annuali di intervento per l'esercizio finanziario successivo, relativamente ai territori di rispettiva competenza. Detti programmi vengono predisposti per i territori montani in armonia con i piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane e per il restante territorio con i piani territoriali di coordinamento comprensoriale.

 

     Art. 3. Interventi di iniziativa pubblica.

     Sono da considerarsi di iniziativa pubblica gli interventi, comprese le opere di servizio direttamente connesse, inclusi nei piani di cui all'art. 2 e promossi dagli enti delegati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 riconosciuti di particolare rilevanza sociale. Detti interventi sono a totale carico della Regione qualora siano attuati nei territori classificati montani ed in quelli soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle leggi vigenti. Negli altri territori possono essere parimenti a totale carico della Regione gli interventi di iniziativa pubblica interessanti il demanio ed il patrimonio indisponibile degli Enti locali territoriali e di altre amministrazioni pubbliche.

     In applicazione di quanto disposto dall'art. 17 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo è di norma affidata in appalto a coltivatori diretti, singoli o associati, ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, in possesso dei requisiti previsti rispettivamente nei commi 1 e 2 dello stesso art. 17 della Legge n. 97 del 1994. Gli importi dei lavori non possono essere annualmente superiori a 15.493,71 Euro per singolo coltivatore diretto, ovvero a 154.937,07 Euro per singola cooperativa [1].

     Le opere previste nel presente articolo possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 3 bis. Albo regionale delle imprese forestali. [2]

     1. E’ istituito l’albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.

     2. All’albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.

     3. L’albo è articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione è affidata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

     4. Con la direttiva di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni relative all’iscrizione ed alla cancellazione delle imprese dall’albo, ed alle modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo.

 

     Art. 4. Interventi di iniziativa privata.

     Gli enti delegati provvedono all'erogazione di contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di iniziativa privata per le finalità di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), comprese le opere di servizio direttamente connesse.

     I contributi di cui al comma precedente sono stabiliti, in rapporto alla spesa ritenuta ammissibile, per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico, e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, nelle seguenti misure a seconda del tipo di intervento:

     a) per il miglioramento dei boschi esistenti e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto: contributo fino al 90% della spesa ammessa; per i tagli colturali e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto la spesa ammessa a contributo dovrà computarsi al netto del valore della massa legnosa ritraibile;

     b) per la costituzione di nuovi boschi permanenti e per la ricostituzione di boschi degradati, ovvero danneggiati da avversità, con particolare riguardo ai castagneti da frutto: contributo fino al 90% della spesa ammessa;

     c) per l'attuazione di impianti con i criteri dell'arboricoltura specializzata da legno: contributi fino al 70% della spesa ammessa;

     d) per il miglioramento e la razionale utilizzazione dei pascoli degradati: contributo fino al 75% della spesa ammessa;

     e) per la realizzazione di impianti di essenze officinali e di colture in campo di prodotti tipici del sottobosco: contributo fino al 60% della spesa ammessa.

     f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate [3].

     Per i restanti territori le misure massime dei contributi sopra indicati vengono ridotte rispettivamente al 60% per la lett. a), al 70% per la lettera b) e al 50% per la lett. c).

     Le provvidenze previste nel presente articolo possono essere concesse per una sola volta per lo stesso terreno e per una superficie superiore a 1 ettaro. Detti limiti non si applicano per la realizzazione degli impianti di cui alla precedente lettera e). Sono ammesse deroghe solo in casi di danni derivanti da accertata calamità naturale.

     Nell'ambito dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali di cui alla legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, possono prevedersi anche le opere di rimboschimento e di miglioramento dei boschi esistenti. In tal caso il piano di sviluppo aziendale e interaziendale è approvato previo parere dell'ente delegato competente ai sensi della presente legge.

 

     Art. 5. Interventi a favore della pioppicoltura.

     Per favorire lo sviluppo della pioppicoltura sono previste le seguenti provvidenze:

     - contributo in conto capitale fino ad un massimo del 30% della spesa ammessa (elevabile fino al 40% per i territori di cui al 2° comma dell'art. 4 o, in alternativa, contributi in conto interessi sulla spesa ammessa a mutuo decennale.

     Allorché i beneficiari siano cooperative agricole o cooperative operanti nel settore della produzione e trasformazione del legno, la misura massima del contributo in conto capitale di cui sopra è elevabile fino al 50% nei territori di cui al 2° comma dell'art. 4 e fino al 40% nei rimanenti territori.

     I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi più volte per lo stesso terreno, per cicli comunque conclusi, e per superfici non superiori a 12 ettari. Il limite di superficie non si applica per gli impianti di ripa o fasce frangivento [4].

 

     Art. 6. Opere di servizio forestale.

     Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa per la realizzazione o il ripristino di opere di servizio forestale direttamente connesse a quelle di miglioramento e all'esbosco per complessi forestali non inferiori a 150 ettari.

     Se dette opere si riferiscono a boschi di proprietà collettiva (usi civici, comunalie, comunelli e consorzi utilisti), a consorzi di proprietari di cui all'art. 8 o a boschi gestiti con piani economici approvati, la misura del contributo può essere elevata fino al 70% della spesa ammessa.

     Le opere che fruiscono dei contributi di cui all'art. 4 ed interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere eseguite se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune nonché di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 7. Incentivi per migliorare l'attuazione dei lavori forestali e per la trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco.

     La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi a favore di cooperative o loro consorzi e dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 operanti nei territori di cui al 2° comma dell'art. 4:

     a) su prestiti a tasso agevolato fino a cinque anni per l'acquisto di macchine e attrezzature occorrenti per l'esecuzione di lavori di sistemazione agraria, forestale idraulico-forestale e di verde pubblico, nonché per la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco e delle piante officinali [5];

     b) sui mutui a tasso agevolato di durata fino a venti anni, oltre al periodo di preammortamento di durata non superiore a due anni, per la realizzazione dei fabbricati occorrenti per la medesima finalità di cui alla lettera a).

     Il contributo negli interessi sui prestiti di cui alla lettera a) può essere anticipato in unica soluzione dalla Regione agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale. L'attualizzazione delle rate quinquennali suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e gli Istituti esercenti il credito agrario.

 

     Art. 8. Consorzi per la gestione socio-economica dei boschi privati.

     Per le finalità indicate nell'art. 1, lettere a), b), c) ed e), possono costituirsi, volontariamente o per iniziativa degli Enti delegati, consorzi tra proprietari e conduttori di terreni per realizzare convenienti unità di intervento e di gestione silvo-pastorale.

     Le Comunità montane possono, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuovere la costituzione dei consorzi di cui al comma primo anche in forma coattiva e comunque in unità territoriali organiche non inferiori a 100 ettari di terreni boscati, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, individuata dal perimetro che raccorda le aree consorziate o consorziande più esterne [6].

     La Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle Comunità montane e delle Province e il Circondario di Rimini, nonché le organizzazioni regionali delle associazioni professionali e cooperative interessate, adotta, con il concorso della competente commissione consiliare, lo statuto-tipo per i consorzi di cui al presente articolo.

     Lo statuto del consorzio dovrà indicare le norme di elezione dei propri organismi amministrativi, quelle di funzionamento del consorzio stesso nonché i criteri di ripartizione degli oneri tra i consorziati, necessari per realizzare le opere previste e per l'adempimento degli altri fini istituzionali.

     I consorzi di cui al presente articolo usufruiscono con priorità dei contributi previsti negli artt. 4, 5, 6 e 7 della presente legge e nelle misure massime ivi indicate.

     I consorzi possono includere nei progetti da essi elaborati e per le opere eseguite direttamente una percentuale per le spese di progettazione e direzione lavori nella misura massima del 6% della spesa ammessa.

     In alternativa i consorzi possono usufruire dell'assistenza tecnica gratuita da parte della Regione.

     Gli enti delegati di cui all'art. 16 possono affidare a tali consorzi l'esecuzione diretta degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3 per l'attuazione delle opere ricadenti nei territori dei consorzi medesimi, purché composti in maggioranza da piccoli proprietari e coltivatori diretti.

     I consorzi gestiscono i propri beni silvo-pastorali secondo il piano economico ovvero secondo il piano di coltura e di conservazione di cui all'articolo 10.

     Per il perseguimento dei propri fini istituzionali i consorzi possono usufruire anche dell'assistenza tecnica gratuita da parte dei servizi operativi dell'Ente delegato competente in materia forestale.

 

     Art. 9. Provvedimenti per la gestione tecnico-economica dei boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti.

     Per attuare una migliore gestione dei propri patrimoni silvo- pastorali, i Comuni e gli altri enti proprietari di boschi o di terreni da rimboschire possono far parte dei consorzi di cui all'articolo 8 o consorziarsi fra loro. In quest'ultimo caso per l'adozione dello statuto valgono le norme di cui al citato articolo 8.

     Alle aziende speciali consorziali costituite tra Enti locali ed altri Enti per la gestione e la custodia dei beni silvo-pastorali si applicano le disposizioni ed i benefici previsti per i consorzi volontari indicati all'articolo 8.

     Nel caso di scioglimento delle aziende già esistenti: Consorzio delle Comunalie Parmensi (Parma) ed Azienda speciale consorziale Livello di Nasseta (Reggio Emilia), il personale assunto in data anteriore al 1° gennaio 1980 nelle forme previste dal regolamento di ciascun ente e che sarà in servizio al 31 dicembre 1980, verrà inquadrato a domanda nel ruolo unico del personale della Regione Emilia-Romagna, per essere successivamente destinato alle Comunità montane competenti per territorio.

     Tale disposizione vale anche nel caso di trasformazione degli enti di cui al precedente comma nei consorzi volontari di cui alla presente legge, limitatamente al personale in eccedenza.

     I Comuni e gli altri Enti debbono gestire il loro patrimonio silvo- pastorale in base a propri piani economici approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. Piani economici e piani di coltura e di conservazione.

     I piani economici di cui agli artt. 8 e 9 vengono normalmente elaborati a cura dei servizi operativi regionali e dell'Azienda regionale delle foreste.

     Gli Enti delegati, accertata l'impossibilità ad elaborare i piani economici da parte dei servizi operativi regionali competenti e dell'Azienda regionale delle foreste, possono autorizzare enti, consorzi, proprietà collettive, privati interessati a ricorrere a tecnici forestali, consorzi di bonifica operanti in montagna e istituzioni universitarie per l'elaborazione dei piani economici. In tal caso i richiedenti potranno usufruire di un contributo pari all'80% della spesa ammessa per l'elaborazione del piano.

     I piani economici dovranno contenere, oltre che le previsioni di carattere economico, anche le indicazioni relative alla migliore tutela dei boschi ai fini idrogeologici ed indicare per un periodo di almeno 10 anni le eventuali opere per il miglioramento al patrimonio e che possono beneficiare degli incentivi previsti nella presente legge.

     In attesa della sua compilazione, il piano economico può essere sostituito, per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un programma economico-colturale provvisorio predisposto con le modalità di cui al primo e secondo comma.

     I boschi migliorati e i terreni rimboschiti con gli incentivi previsti nella presente legge dovranno essere gestiti secondo un piano di coltura e di conservazione approvato dagli Enti delegati di cui all'art. 16.

     La Giunta regionale, in conformità degli atti di indirizzo politico- amministrativo deliberati dal Consiglio regionale, emana le necessarie direttive per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo e provvede all'approvazione di piani economici, nonché dei programmi economico-colturali di cui al presente articolo, sentiti gli Enti delegati di cui all'art. 16.

 

     Art. 10 bis. Ricerca e sperimentazione forestale. [7]

     1. La Regione persegue le finalità di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 1 anche attraverso attività dimostrative e pilota, e attività di divulgazione dei risultati conseguiti. La Regione provvede direttamente allo svolgimento di tali funzioni, ovvero concede contributi a soggetti pubblici e privati.

     2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 e predispone un programma annuale di intervento, nell'ambito delle disponibilità previste dalla legge di bilancio.

 

     Art. 11. Disposizioni sui tassi bancari.

     Per la fissazione dei tassi praticati dagli istituti finanziatori e dei tassi agevolati posti a carico dei beneficiari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 43 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10.

 

     Art. 12. Incendi boschivi e difesa fitosanitaria.

     La Regione approva un piano quinquennale per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi ed un programma quinquennale per la difesa fitosanitaria forestale.

     Nell'attuazione dei piani e dei programmi di cui al precedente comma, la Regione si avvale, oltre che dei servizi operativi centrali e periferici competenti, della collaborazione dell'Azienda regionale delle foreste, dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 delle cooperative agro-forestali.

 

     Art. 13. Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentiti gli Enti delegati, approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

     Le prescrizioni di massima e di polizia forestale conterranno, tra l'altro, norme:

     1) sulla gestione di impianti per l'arboricoltura da legno;

     2) sulla circolazione degli autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati;

     3) sulla regolamentazione delle discariche e dell'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura sui terreni boscati, sui prati e sui pascoli.

 

     Art. 14. Commissioni consultive comprensoriali.

     Nel caso di comprensori comprendenti territori vincolati ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la commissione consultiva comprensoriale di cui all'art. 58 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è integrata da un esperto in scienze forestali designato dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale.

 

     Art. 15. Impiego del Corpo forestale dello Stato.

     La Regione impiega il Corpo forestale dello Stato operante nel proprio territorio per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo.

     Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, propone al Ministro per l'agricoltura e le foreste una convenzione per l'impiego del Corpo forestale dello Stato.

Capo II

DELEGHE

 

     Art. 16. Deleghe.

     Ai fini della presente legge, alle Comunità montane, alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per i territori di rispettiva competenza, sono delegati:

     1) la predisposizione e la presentazione alla Regione dei programmi annuali degli interventi di cui all'art. 2, secondo comma;

     2) la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali;

     3) il riconoscimento della particolare rilevanza sociale degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3, primo comma;

     4) l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 4, 5, 6;

     5) le funzioni amministrative relative all'esecuzione dei piani economici, ai piani di coltura e di conservazione;

     6) la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e l'approvazione dei rispettivi statuti e la vigilanza;

     7) l'assistenza tecnica in materia forestale a favore dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e di altri soggetti previsti dalla presente legge;

     8) le funzioni amministrative connesse all'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

     Gli Enti di cui al primo comma, inoltre, per la rispettiva competenza territoriale:

     1) collaborano con la Regione nell'elaborazione dell'inventario dei boschi e della carta dei terreni suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare di cui all'art. 2, primo comma;

     2) trasmettono annualmente alla Regione, in ordine motivato di priorità, le domande presentate per l'ottenimento dei benefici di cui agli artt. 7 e 10, secondo comma;

     3) esprimono parere sui piani aziendali o interaziendali nel caso previsto all'art. 4, ultimo comma;

     4) esprimono parere sui programmi annuali degli interventi predisposti dall'Azienda regionale delle foreste;

     5) possono richiedere all'Azienda regionale delle foreste l'intervento per la gestione e la tutela dei parchi, riserve naturali ed altre aree protette ai sensi dell'art. 19, quinto comma.

 

     Art. 17. Modalità delle deleghe.

     Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.

     Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli Enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli Enti delegati.

     Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     In caso d'inerzia dell'Ente delegato, la Giunta regionale può invitare l'Ente stesso a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto può provvedere direttamente la Giunta stessa.

     La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa, con legge, di norma nei confronti di tutti gli Enti delegati.

     La revoca nei confronti del singolo Ente delegato è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

     Gli Enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione alla delega di cui sono destinatari.

     Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

Capo III

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA L. 25-5-1974, N. 18,

ISTITUTIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

 

     Artt. 18. - 36. [8]

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 37. Disposizioni finanziarie.

     (Omissis)

 

     Art. 38. Abrogazione di articoli della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6.

     Gli artt. 3 e 4, nonché l'ottavo comma dell'art. 8 della legge regionale del 24 gennaio 1975, n. 6, sono abrogati.

     Sono altresì abrogate le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.


[1] Comma sostituito dall'art. 38 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[2] Articolo aggiunto dall’art. 27 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 2.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 24 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1987, n. 39.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 25/1984 (B.U. n. 66/1984).

[6] Comma così sostituito dall'art. 38, comma 2, della L.R. 19 luglio 1997, n. 22.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 108 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[8] Gli articoli da 18 a 36, che contengono la nuova disciplina dell'Azienda regionale delle foreste, sono riportati nella L.R. 25 maggio 1974, n. 18.