§ 2.4.6 - Legge Regionale 19 luglio 1997, n. 22.
Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:19/07/1997
Numero:22


Sommario
Art. 23.  Concorso alla programmazione regionale e provinciale.
Art. 24.  Programmi e progetti per lo sviluppo della montagna d'interesse interregionale.
Art. 25.  Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
Art. 26.  Programma annuale operativo.
Art. 27.  Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio- economico.
Art. 28.  Conferenza permanente per la montagna.
Art. 29.  Organizzazione dei servizi scolastici.
Art. 30.  Coordinamento dei servizi di trasporto.
Art. 31.  Informatica e telematica.
Art. 32.  Accordi interprofessionali per il settore del legno.
Art. 33.  Partecipazione.
Art. 34.  Interventi per i giovani agricoltori.
Art. 35.  Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali.
Art. 36.  Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali.
Art. 37.  Interventi per la promozione di nuove imprese.
Art. 38.  Modifiche alla L.R. 4 settembre 1981, n. 30.
Art. 39.  Modifiche alla L.R. 18 agosto 1977, n. 35.
Art. 40.  Autonomia finanziaria.
Art. 41.  Finanziamenti regionali.
Art. 42.  Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento.
Art. 43.  Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane.
Art. 44.  Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane.
Art. 45.  Fondo per gli interventi speciali per la montagna.
Art. 46.  Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.
Art. 47.  Fondo regionale per la montagna.
Art. 48.  Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
Art. 49.  Norma finanziaria.
Art. 50.  Revisione economico-finanziaria.
Art. 51.  Organizzazione delle strutture e del personale.
Art. 52.  Segretario della Comunità montana.
Art. 60.  Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna.
Art. 61.  Abrogazioni.


§ 2.4.6 - Legge Regionale 19 luglio 1997, n. 22. [1]

Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna.

(B.U. n. 69 del 24 luglio 1997).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Artt. 1. - 8. [2]

TITOLO II

ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE

 

     Artt. 9. - 22. [3]

TITOLO III

DELLA PROGRAMMAZIONE

 

Art. 23. Concorso alla programmazione regionale e provinciale.

     1. Le Comunità montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionali e provinciali, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

 

     Art. 24. Programmi e progetti per lo sviluppo della montagna d'interesse interregionale.

     1. La Regione Emilia-Romagna, anche in accordo con le Comunità montane, promuove la predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo della montagna d'interesse interregionale, in concertazione con altre Regioni interessate.

 

     Art. 25. Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

     1. La Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio- economico, che ha durata triennale e rappresenta, per l'ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale.

     2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si configura come un programma di opere e di interventi, contenente l'individuazione e l'illustrazione dei progetti d'interesse sovracomunale prioritari per lo sviluppo dell'area. I progetti sono individuati con riferimento alle linee ed agli obiettivi della programmazione regionale e subregionale, alle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, nonché ad altre risorse finanziarie pubbliche e private disponibili.

     3. Le opere e gli interventi indicati nel piano pluriennale devono caratterizzarsi come interventi speciali per la montagna, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".

 

     Art. 26. Programma annuale operativo.

     1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità montana approva un programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento.

     2. Il programma annuale operativo indica in particolare i progetti d'interesse sovracomunale previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio- economico, ovvero gli interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità montane partecipino, al cui finanziamento la Comunità montana intende partecipare con le risorse ad essa assegnate nell'atto di riferimento a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna.

     3. Il programma annuale operativo è inviato alla Regione ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, ovvero degli stanziamenti previsti da leggi di settore secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse.

 

     Art. 27. Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio- economico.

     1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta della Giunta, sentiti i Comuni che ne fanno parte.

     2. Il piano adottato è trasmesso alla Provincia per l'approvazione.

     3. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva.

     4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di sessanta giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale è motivatamente rinviato alla Comunità montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione ed alla nuova trasmissione alla Provincia per l'approvazione.

     5. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato rinvio alla Comunità montana, il piano è da ritenersi approvato.

     6. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico approvato è inviato alla Regione.

     7. Nel periodo di validità del piano, la Comunità montana può adottare varianti in relazione a nuove e motivate esigenze di sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 28. Conferenza permanente per la montagna.

     1. La Giunta regionale, tramite il competente Assessore, convoca almeno due volte all'anno la Conferenza permanente per la montagna, costituita dai Presidenti delle Comunità montane e delle Province o loro delegati. Le riunioni sono finalizzate a determinare linee di indirizzo per il coordinamento della politica regionale per la montagna ed il concorso delle Comunità montane alla programmazione regionale e provinciale.

     2. Al fine di assicurare le funzioni di supporto e di assistenza tecnica all'attività della Conferenza permanente per la montagna, è costituito un gruppo di lavoro permanente sulla base delle designazioni dei singoli direttori generali. II gruppo è coordinato dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche per la montagna.

TITOLO IV

DEGLI ACCORDI E DELLA PARTECIPAZIONE

 

     Art. 29. Organizzazione dei servizi scolastici.

     1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonché di opportunità formative medio-superiori e professionali, la Regione, in attuazione dell'art. 20 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove appositi accordi di programma tra la competente Amministrazione statale e gli enti locali interessati.

     2. Gli accordi di cui al comma 1 perseguono un'efficiente ed efficace offerta di sedi, di trasporti e di altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e sono attuati d'intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali competenti, anche attraverso la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 97 del 1994.

     3. La Comunità montana, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla specifica realtà territoriale e sociale dell'area.

 

     Art. 30. Coordinamento dei servizi di trasporto.

     1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunità montana promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilità e la fruizione immediata dei servizi.

     2. I Comuni individuati dalla Regione, in applicazione dell'art. 23 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, nell'approvare i regolamenti che stabiliscono le modalità di gestione dei servizi di trasporto in deroga alle norme vigenti in materia, tengono conto delle proposte di cui al comma 1.

     3. La Regione e le Province, al fine della predisposizione degli accordi di servizio e degli accordi di programma per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle proposte di cui al comma 1, nonché dei regolamenti comunali di cui al comma 2.

 

     Art. 31. Informatica e telematica.

     1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, in applicazione dell'art. 24 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, d'intesa con le Comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento

dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.

     2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la Comunità montana, anche in accordo con i Comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.

     3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse al fine di collegare i Comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le Comunità montane.

 

     Art. 32. Accordi interprofessionali per il settore del legno.

     1. La Regione, d'intesa con le Comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile dell'economia del legno anche attraverso accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola ovvero associata, e operatori del settore del legno per un miglior utilizzo delle risorse forestali montane.

 

     Art. 33. Partecipazione.

     1. Le Comunità montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria e in particolare al processo di formazione dei piani. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei piani, sono disciplinati dallo statuto.

TITOLO V

INTERVENTI IN SETTORI SPECIFICI

 

     Art. 34. Interventi per i giovani agricoltori.

     1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 13 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, la Regione e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accordano preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

     a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, residenti nei Comuni montani;

     b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nei Comuni montani, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della Legge n. 97 del 1994;

     c) cooperative agricole con sede nei Comuni montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il quaranta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nei Comuni montani.

     2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane, previa determinazione dei criteri ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni.

 

     Art. 35. Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali.

     1. Per le finalità di cui all'art. 15 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, le Comunità montane sostengono la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali con la previsione nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di progetti ed interventi di riqualificazione, promozione e di sostegno alle attività artigianali e alla commercializzazione dei prodotti.

 

     Art. 36. Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad individuare i Comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità montane con meno di mille abitanti e i centri abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni inseriti negli stessi ambiti territoriali.

     2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.

 

     Art. 37. Interventi per la promozione di nuove imprese.

     1. Gli interventi previsti dall'art. 5 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 "Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione" sono estesi alle imprese aventi sede legale, amministrativa e operativa nei Comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità montane.

     2. Le Comunità montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche ed annessa abitazione.

 

     Art. 38. Modifiche alla L.R. 4 settembre 1981, n. 30.

     1. [4].

     2. [5].

 

     Art. 39. Modifiche alla L.R. 18 agosto 1977, n. 35.

     1. [6].

TITOLO VI

DELLA FINANZA E CONTABILITA'

 

     Art. 40. Autonomia finanziaria.

     1. Le Comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunità montane.

     2. I provvedimenti con i quali alle Comunità montane vengono affidate funzioni amministrative per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

     3. La finanza delle Comunità montane è costituita da:

     a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;

     b) quote dei Comuni che fanno parte della Comunità montana;

     c) tasse e diritti per servizi pubblici;

     d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;

     e) trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;

     f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

     g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;

     h) altre entrate.

 

     Art. 41. Finanziamenti regionali.

     1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.

     2. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità montane attraverso:

     a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;

     b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane;

     c) fondo per gli interventi speciali per la montagna;

     d) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico;

     e) fondo regionale per la montagna;

     f) fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al comma 4 dell'art. 41 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504.

 

     Art. 42. Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento.

     1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:

     a) una prima quota di 258.228,45 Euro è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità montane [7];

     b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità montane;

     c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

 

     Art. 43. Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane.

     1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane sono a carico della Regione.

     2. A tal fine è costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.

 

     Art. 44. Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane.

     1. In attuazione della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di disciplinare l'utilizzo per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane della quota del fondo nazionale della montagna assegnata alla Regione Emilia-Romagna, sono istituiti i seguenti fondi:

     a) fondo per gli interventi speciali per la montagna;

     b) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.

     2. La quota del fondo nazionale per la montagna assegnata alla Regione Emilia-Romagna è destinata:

     a) per una quota pari all'ottanta per cento al finanziamento del fondo per gli interventi speciali per la montagna, di cui alla lett. a) del comma 1;

     b) per la restante quota, pari al venti per cento, al finanziamento del fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui alla lett. b) del comma 1.

     3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 45. Fondo per gli interventi speciali per la montagna.

     1. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene la realizzazione da parte delle Comunità montane di interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 97 del 1994.

     2. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna finanzia:

     a) progetti d'interesse sovracomunale previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane di cui all'art. 25;

     b) la partecipazione al finanziamento di interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità montane partecipino.

     3. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna è ripartito a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:

     a) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle Comunità montane;

     b) quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

     4. La concessione alle Comunità montane delle rispettive quote annuali di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna sono subordinate all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio- economico ovvero alla formalizzazione della partecipazione a programmi o progetti di cui alla lett. b) del comma 2 ed alla presentazione alla Regione del programma annuale operativo.

     5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

 

     Art. 46. Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.

     1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori di montagna.

     2. I contributi sono concessi dalle Comunità montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle rispettive aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.

     3. Le Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone montane con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le Comunità montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.

     4. Il fondo è ripartito tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno dei rispettivi ambiti territoriali.

     5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

 

     Art. 47. Fondo regionale per la montagna.

     1. E' istituito il fondo regionale per la montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione.

     2. Il fondo regionale per la montagna sostiene investimenti, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, configurabili come interventi speciali per la montagna secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane, ovvero in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità montane partecipino.

     3. Il fondo è finanziato con risorse a carico del bilancio regionale ed integra il fondo per gli interventi speciali per la montagna in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della Legge n. 97 del 1994.

     4. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

     5. Per la concessione, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca alle Comunità montane dei finanziamenti recati dal fondo regionale per la montagna si applicano le stesse modalità previste per il fondo per gli interventi speciali per la montagna.

 

     Art. 48. Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

     1. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

 

     Art. 49. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte:

     a) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 42, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione;

     b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 43, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 02565 del bilancio annuale di previsione;

     c) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 45, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale sul quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44, sarà allocata annualmente una quota pari all'ottanta per cento dei fondi assegnati dallo Stato a titolo di fondo nazionale per la montagna, ai sensi degli articoli 2 e 25 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97;

     d) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 46, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale sul quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44, sarà allocata annualmente una quota pari al venti per cento dei fondi assegnati dallo Stato a titolo di fondo nazionale per la montagna, ai sensi degli articoli 2 e 25 della Legge n. 97 del 1994;

     e) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 47, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 03455 del bilancio annuale di previsione;

     f) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 48, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 03448 del bilancio annuale di previsione sulla base delle assegnazioni che verranno disposte annualmente dallo Stato ai sensi dell'art. 41 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504.

 

     Art. 50. Revisione economico-finanziaria.

     1. Il Consiglio della Comunità montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

     2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere nuovamente nominato per una sola volta.

     3. Il revisore, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

TITOLO VII

PERSONALE

 

     Art. 51. Organizzazione delle strutture e del personale.

     1. Le Comunità montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

     2. Le Comunità montane hanno una propria dotazione organica stabilita dalla Giunta in conformità al regolamento di cui al comma 1.

     3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Comunità montane è disciplinato secondo i principi stabiliti dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti locali.

     4. Il regolamento disciplina altresì l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario ed i titolari delle funzioni dirigenziali.

 

     Art. 52. Segretario della Comunità montana.

     1. Le Comunità montane hanno un Segretario titolare della funzione apicale dell'ente.

     2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e delle strutture, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

     3. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO VIII

COSTITUZIONE DI NUOVE COMUNITA' MONTANE

 

     Artt. 53. - 57. [8]

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Artt. 58. - 59. [9]

 

     Art. 60. Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 47, la concessione alle Comunità montane delle quote di riparto del fondo regionale per la montagna, riferite all'anno 1997, è disposta a seguito dell'approvazione, da parte della Provincia, di un programma operativo predisposto dalle singole Comunità montane.

     2. La Provincia approva il programma operativo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale termine e in assenza di alcun rilievo da parte della Provincia, il programma si intende approvato.

     3. La Comunità montana trasmette il programma operativo approvato dalla Provincia, ovvero approvato per decorrenza dei termini, alla Regione, la quale dispone la concessione e l'erogazione delle risorse finanziarie assegnate.

 

     Art. 61. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate la L.R. 5 gennaio 1993, n. 1, la L.R. 13 maggio 1993, n. 24 e l'art. 3 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 28 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 2, fatti salvi gli effetti transitori di cui all’art. 25 della stessa L.R. 2/2004.

[2] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

[3] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

[4] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Sostituisce il secondo comma, art. 3, della L.R. 4 settembre 1981, n. 30.

[5] Sostituisce il secondo comma, art. 8, della L.R. 4 settembre 1981, n. 30.

[6] Aggiunge due commi all'art. 2 della L.R. 18 agosto 1977, n. 35.

[7] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[8] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

[9] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11.