§ 2.4.5 - Legge Regionale 18 agosto 1977, n. 35.
Normative per la costituzione dei comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali - Delega alle Comunità montane - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:18/08/1977
Numero:35


Sommario
Art. 1.  In attuazione del D.P.R. 15 gennaio 1972 numero 11 ed a seguito del passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di [...]
Art. 2.  L'esercizio delle funzioni amministrative per quanto attiene alla costituzione dei Comitati di amministrazione separata dai beni civici frazionali è delegato ai Presidenti delle Comunità Montane, se [...]
Art. 3.  Il comitato esecutivo della Comunità Montana o l'ufficio di presidenza del Comprensorio stabiliranno il numero degli elettori per ogni comunalia che dovrà presentare le liste elettorali tenendo [...]
Art. 4.  Ogni elettore, così come indicato dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, vota per quattro candidati e vengono eletti i cinque che raccolgono il maggior numero dei voti e che formeranno il comitato. In [...]
Art. 5.  Gli enti delegati debbono, all'assunzione di ogni singolo atto, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Art. 6.  Per quanto non previsto e non contrastante con la presente legge valgono le norme di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278.


§ 2.4.5 - Legge Regionale 18 agosto 1977, n. 35.

Normative per la costituzione dei comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali - Delega alle Comunità montane - Approvazioni statuti e regolamenti.

(B.U. n. 119 del 19-8-1977).

 

Art. 1. In attuazione del D.P.R. 15 gennaio 1972 numero 11 ed a seguito del passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela e vigilanza dei beni frazionali, sono riservate alla Regione ed esercitati dal Presidente della Giunta regionale i poteri demandati al Prefetto dalla legge 17 aprile 1957 n. 278.

 

     Art. 2. L'esercizio delle funzioni amministrative per quanto attiene alla costituzione dei Comitati di amministrazione separata dai beni civici frazionali è delegato ai Presidenti delle Comunità Montane, se si tratti di beni frazionali o comunali situati nelle zone corrispondenti; è riservato al presidente del Comitato comprensoriale nelle rimanenti ipotesi. Il presidente di dette Comunità o del Comitato comprensoriale, su conforme deliberazione del comitato esecutivo o dell'ufficio di presidenza, provvede con proprio decreto a:

     a) convocare, sentito il commissario regionale per gli usi civici, gli elettori di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1957 n. 278;

     b) fissare con lo stesso decreto le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili le norme relative alle elezioni dei consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti;

     c) invitare i Sindaci dei Comuni interessati a:

     - reperire i locali ove debbono svolgersi le elezioni;

     - nominare due scrutatori per ogni seggio (compresi nelle liste elettorali del seggio interessato), su proposta delle organizzazioni professionali interessate maggiormente rappresentative; in difetto di segnalazione, i Sindaci nomineranno di propria iniziativa;

     - formare l'elenco degli elettori iscritti nelle liste elettorali, residenti nel territorio interessato a ciascuna comunalia, da esporre sia all'albo comunale che nella frazione interessata, previo invio di una copia di tali liste alla Comunità Montana;

     - ricevere le liste dei candidati ed esporle all'albo comunale e nelle frazioni interessate inviando, entro 24 ore, copia di dette liste alla Comunità Montana;

     - raccogliere, ad elezioni ultimate, i verbali di ogni seggio e il materiale elettorale e trasmettere il tutto alla Comunità Montana per la proclamazione degli eletti;

     d) nominare il presidente del seggio elettorale;

     e) nominare una commissione di cinque membri, competente a decidere sui ricorsi presentati sulle modalità od, eventualmente, sui risultati elettorali. Il giudizio espresso a maggioranza dalla commissione è inappellabile;

     f) nominare commissari per detti beni civici frazionali il cui comitato sia palesemente incapace di funzionare da almeno 6 mesi.

     In materia di elettorato attivo e passivo si applicano le disposizioni contenute negli statuti degli organismi che gestiscono beni di uso civico, sia frazionali che non frazionali [1].

     Le norme della presente legge si applicano altresì ai beni non frazionali, comunque denominati [1].

     La spesa per il materiale e per le attività connesse alle operazioni elettorali è effettuata dal Comitato esecutivo delle Comunità Montane o dall'ufficio di presidenza del Comprensorio previo anticipo, da parte dell'amministrazione dei beni civici frazionali, della somma corrispondente alla precedente consultazione e salvo rimborso successivo per la parte rimanente.

     Le elezioni si svolgeranno in giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 17.

     I relativi decreti saranno trasmessi per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.

     Restano riservate alla Regione ed esercitate dal Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, le funzioni di approvazione degli statuti e dei regolamenti. Dette funzioni amministrative possono essere delegate ad un componente della Giunta regionale.

     In caso di inerzia dell'ente delegato o del Comprensorio, la Giunta regionale può invitare detti enti a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento degli atti di cui al presente articolo provvede direttamente la Giunta medesima.

 

     Art. 3. Il comitato esecutivo della Comunità Montana o l'ufficio di presidenza del Comprensorio stabiliranno il numero degli elettori per ogni comunalia che dovrà presentare le liste elettorali tenendo conto del numero degli elettori. Le liste saranno presentate da un numero di elettori non inferiore a 3 e non superiore a 7.

 

     Art. 4. Ogni elettore, così come indicato dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, vota per quattro candidati e vengono eletti i cinque che raccolgono il maggior numero dei voti e che formeranno il comitato. In caso di rinuncia, dimissioni o vacanza, passa automaticamente a far parte del comitato il primo dei non eletti.

 

     Art. 5. Gli enti delegati debbono, all'assunzione di ogni singolo atto, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

     Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge hanno carattere definitivo.

     Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

 

     Art. 6. Per quanto non previsto e non contrastante con la presente legge valgono le norme di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22.

[1] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22.