§ 6.3.6 – L.R. 28 maggio 1984 n. 25.
Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 provvedimenti generali di rifinanziamento
Data:28/05/1984
Numero:25


Sommario
Art. 51.  Fondo regionale infrastrutture economiche e territoriali. E' istituito il Fondo regionale per le infrastrutture economiche e territoriali - FRIET, al fine di incentivare la realizzazione di [...]


§ 6.3.6 – L.R. 28 maggio 1984 n. 25.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e del bilancio pluriennale 1984-1986. [1]

(B.U. 29 maggio 1984, n. 66).

 

     Artt. 1. - 50. (Omissis).

 

Art. 51. Fondo regionale infrastrutture economiche e territoriali. E' istituito il Fondo regionale per le infrastrutture economiche e territoriali - FRIET, al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture di preminente interesse regionale.

     Tale fondo di finanzia progetti rientranti nelle materie di competenza regionale, secondo quanto esposto nel successivo 4° comma, presentati alla Regione da Comuni, Province, loro Consorzi, Comunità montane, società con partecipazione degli Enti locali.

     Al finanziamento sono ammessi i progetti che prevedano investimenti congruenti con il programma regionale di sviluppo e aventi rilevanza regionale.

     I progetti devono anche prevedere la dimensione del rilievo occupazionale diretto o indotto che promuoveranno.

     I progetti debbono rientrare in uno o più dei seguenti settori:

     - centri annonari

     - sedi o strutture fieristiche

     - centri di movimentazione merci

     - acquedottistica industriale, infrastrutture tecnologiche, urbane, innovative

     - infrastrutture turistiche

     - strutture per servizi culturali

     - parchi e aree di interesse ambientale

     - altre opere pubbliche rilevanti.

     L'ammontare complessivo del progetto non deve essere inferiore a Lire 1.500 milioni.

     I progetti debbono essere realizzati entro un periodo massimo di 3 anni dalla consegna dei lavori.

     I progetti debbono essere accompagnati dal piano finanziario deliberato dagli enti richiedenti e da una analisi tecnico-economica relativa alle forme ed ai criteri di gestione corrente.

     Per gli interventi localizzati in aree montane, sono ammessi al finanziamento previsto nel precedente secondo comma i progetti che prevedano investimenti aventi uno o più dei seguenti requisiti:

     a) siano in grado di attivare nuovi posti di lavoro e di consolidare gli attuali livelli occupazionali;

     b) promuovano l'uso razionale delle risorse locali;

     c) siano destinati a migliorare la dotazione dei servizi.

     I progetti di cui al precedente comma debbono prevedere un ammontare complessivo di progetto non inferiore a Lire 500 milioni, debbono essere realizzati entro un periodo massimo di 3 anni dalla consegna dei lavori ed essere accompagnati dal piano finanziario e dall'analisi tecnico-economica previsti nei precedenti settimo e ottavo comma.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio atto, disciplina le procedure e le modalità per l'istruttoria dei progetti, di cui al presente articolo.

     Il fondo, di cui al presente articolo, ha carattere straordinario e durata triennale 1984, 1985, 1986.

     Per la dotazione del fondo, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, istituendo appositi capitoli di spesa (Capp. 86997-86998) nel Bilancio poliennale 1984-1986 Lire 80 miliardi in conto capitale e 2,5 miliardi per contributi in annualità.

     Per la concessione dei contributi in capitale la spesa riconosciuta ammissibile, per ogni singolo progetto, non può superare il tetto massimo del 50%, del costo complessivo, ed il 70% per gli interventi localizzati in aree montane.

     Per i contributi in annualità, è concesso un concorso regionale nella misura massima di anni 10, compreso il periodo di preammortamento; la spesa ritenuta ammissibile può raggiungere il 100% del costo complessivo del progetto.

     Qualora i progetti siano presentati da società con partecipazione degli Enti locali, i contributi in conto capitale possono essere destinati, qualora lo preveda il piano finanziario allegato al progetto, ad apporti di capitale sociale da parte degli Enti locali soci.

     Per la concessione dei finanziamenti previsti nel presente articolo, la presentazione alla Regione dei progetti da parte degli enti interessati deve essere effettuata entro il 15 giugno 1984. Per gli interventi localizzati in aree montane il termine di presentazione è il 15 luglio 1984.

     La Giunta regionale, effettuata l'istruttoria dei progetti pervenuti, propone al Consiglio regionale, entro il 15 settembre 1984, l'elenco dei progetti da ammettere al contributo e l'ammontare dei relativi finanziamenti. Il Consiglio, nei 30 giorni successivi, delibera.


[1] Di questa legge si riporta solo l'art. 51 istitutivo del FRIET (Fondo Regionale Infrastrutture Economiche e Territoriali).