§ 6.2.68 - L.R. 26 luglio 2003, n. 15.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:26/07/2003
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.
Art. 2.  Sviluppo del sistema informativo regionale.
Art. 3.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
Art. 4.  Interventi nel settore delle bonifiche.
Art. 5.  Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari.
Art. 6.  Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo.
Art. 7.  Finanziamenti di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
Art. 8.  Partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata ASTER.
Art. 9.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
Art. 10.  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
Art. 11.  Fondo per la conservazione della natura.
Art. 12.  Interventi nel porto di Ravenna.
Art. 13.  Investimenti nel settore dei trasporti.
Art. 14.  Protezione civile - Interventi di emergenza.
Art. 15.  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.
Art. 16.  Contributo alla ''Fondazione Arturo Toscanini''.
Art. 17.  Strutture formativo professionali.
Art. 18.  Associazione ''Centro regionale della danza''.
Art. 19.  Trasferimento all'esercizio 2003 delle autorizzazioni di spesa relativa al 2002 finanziate con mezzi regionali.
Art. 20.  Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari.
Art. 21.  Adesione della Regione Emilia-Romagna alla ''Fondazione Marco Biagi''.
Art. 22.  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1977.
Art. 23.  Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994.
Art. 24.  Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica.
Art. 25.  Copertura finanziaria.
Art. 26.  Entrata in vigore.


§ 6.2.68 - L.R. 26 luglio 2003, n. 15.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. 26 luglio 2003, n. 109).

 

Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti l'automazione e la manutenzione dei servizi regionali, secondo le finalità indicate nella legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale), nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.500.000,00, per l'esercizio 2003, a valere sul Capitolo 03905.

 

     Art. 2. Sviluppo del sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale n. 30 del 1988, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono apportate le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:

     a) Capitolo 03910 ''Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)''

     Esercizio 2003: + Euro 3.200.000,00

     b) Capitolo 03917 ''Contributi agli Enti locali ed altri enti e organismi interessati per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)''

     Esercizio 2003: + Euro 300.000,00

     c) Capitolo 03937 ''Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)''

     Esercizio 2003: + Euro 15.500.000,00.

 

     Art. 3. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2003, un ulteriore contributo di Euro 12.531,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti ed istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.

 

     Art. 4. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sui seguenti capitoli:

     a) Capitolo 16332 ''Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)''

     Esercizio 2003: + Euro 135.000,00

     b) Capitolo 16337 ''Contributi per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. b) L.R. 2 agosto 1984, n. 42)''

     Esercizio 2003: + Euro 115.000,00.

 

     Art. 5. Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari.

     1. Per la concessione di contributi in capitale finalizzati all'attuazione di investimenti per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3 e 7 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 39 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari), è disposta a valere sul Capitolo 20053 nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6470 - Interventi a sostegno delle aziende agricole, la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:

     Esercizio 2003: + Euro 500.000,00.

 

     Art. 6. Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo.

     1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e del credito, nel settore agricolo, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37), è disposta la seguente modifica ad autorizzazioni di spesa provenienti da precedenti leggi regionali, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6470 - Interventi a sostegno delle aziende agricole, a valere sul seguente capitolo:

     a) Cap. 18346 ''Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)''

     Esercizio 2003: - Euro 318.000,00.

 

     Art. 7. Finanziamenti di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

     1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell’Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET SpA) nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7110 - Progetti speciali per le imprese realizzati tramite l'ERVET è disposta, per l'esercizio 2003, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 840.000,00 a valere sul Capitolo 21068 ''Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - Spa (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n.25)''.

 

     Art. 8. Partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata ASTER.

     1. Per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società consortile a responsabilità limitata ASTER, a norma di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) è disposta per l'esercizio 2003 un'autorizzazione di spesa di Euro 220.000,00 a valere sul Capitolo 23105 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8220 - Partecipazioni regionali in società per lo sviluppo economico e produttivo.

 

     Art. 9. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente all'U.P.B. 1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

     a) Cap. 21222 ''Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7 bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)''

     Esercizio 2003: Euro 258.000,00.

 

     Art. 10. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), è disposta, per l'esercizio 2003, un'ulteriore autorizzazione di spesa a favore del capitolo sottoindicato ed afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, come segue:

     a) Cap. 25558 ''Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT Servizi SRL di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle ''Unioni'' di cui all'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7 comma 2, lettere a) e b) ed art. 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)''

     Esercizio 2003: + Euro 200.000,00.

 

     Art. 11. Fondo per la conservazione della natura.

     1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:

     a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) l'autorizzazione di spesa disposta da precedenti leggi regionali, per l'esercizio 2003, è ridotta di Euro 73.625,00 (Cap. 38050)

     b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro 73.625,00 (Cap. 38058).

 

     Art. 12. Interventi nel porto di Ravenna.

     1. Per la realizzazione di interventi da attuarsi nel porto di Ravenna ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 24 febbraio 1995, n. 9 (Interventi per il miglioramento dell'accessibilità marittima del porto di Ravenna) a valere sul Capitolo 41102 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali, è disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.032.913,80.

 

     Art. 13. Investimenti nel settore dei trasporti.

     1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa come segue:

     a) Capitolo 43270 ''Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)''

     Esercizio 2003: + Euro 5.000.000,00.

 

     Art. 14. Protezione civile - Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 750.000,00 per l'esercizio finanziario 2003, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.

 

     Art. 15. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo di Euro 658.404,11. Costituendo, per l'esercizio 2002 economie di spesa, a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito dei compiti relativi allo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane. Il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2003, come segue:

     a) Capitolo 51720 ''Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali'' afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse statali

     Euro: 412.581,28

     b) Capitolo 51721 ''Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione Emilia-Romagna per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi regionali'' afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate Euro: 245.822,83.

     2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo di Euro 502.000,00. Costituendo, per l'esercizio 2002 economie di spesa, a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito dei compiti relativi ad attività di supporto al Servizio sanitario regionale. Il suddetto importo viene reiscritto con riferimento all'esercizio 2003 a valere sul capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione.

 

     Art. 16. Contributo alla ''Fondazione Arturo Toscanini''.

     1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2003, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00 a valere sul Cap. 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o associazioni che si prefiggono scopi culturali.

 

     Art. 17. Strutture formativo professionali.

     1. Per la concessione di contributi per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate all'attività di formazione professionale, nonchè per la dotazione di beni e arredi ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni), è disposta per l'esercizio 2004 una autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 75301, nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.3.26500 - Investimenti nel settore della formazione professionale.

 

     Art. 18. Associazione ''Centro regionale della danza''.

     1. L'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 disposta da precedenti leggi regionali per l'esercizio 2003, a valere sul Capitolo 70630 ''Conferimento di quote ''una tantum'' per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell'associazione centro regionale della danza (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20)'' afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27510 - Partecipazione a società o istituzioni per lo sviluppo culturale, è revocata.

 

     Art. 19. Trasferimento all'esercizio 2003 delle autorizzazioni di spesa relativa al 2002 finanziate con mezzi regionali.

     1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2003:

Progr.

Capitolo

U.P.B.

Importo

1)

Cap.

2703

1.2.3.3.4425

- Euro

510.898,95

2)

Cap.

2708

1.2.3.3.4420

+ Euro

48.698,60

3)

Cap.

3455

1.2.2.3.3100

+ Euro

56.770,20

4)

Cap.

3840

1.2.1.3.1510

+ Euro

347.032,41

5)

Cap.

3850

1.2.3.3.4440

+ Euro

73.469,49

6)

Cap.

3905

1.2.1.3.1500

+ Euro

1.393.927,33

7)

Cap.

3907

1.2.1.3.1500

+ Euro

34.188,88

8)

Cap.

3909

1.2.1.3.1510

- Euro

205.000,00

9)

Cap.

3910

1.2.1.3.1510

+ Euro

5.374.512,40

10)

Cap.

3917

1.2.1.3.1510

+ Euro

2.764.811,00

11)

Cap.

3925

1.2.1.3.1520

- Euro

355.069,41

12)

Cap.

4348

1.2.1.3.1600

+ Euro

452.230,61

13)

Cap.

16332

1.3.1.3.6300

- Euro

989.574,43

14)

Cap.

16337

1.3.1.3.6300

- Euro

122.673,48

15)

Cap.

16400

1.3.1.3.6300

- Euro

142.593,58

16)

Cap.

18232

1.3.1.3.6370

- Euro

1.400.000,00

17)

Cap.

18288

1.3.1.3.6400

- Euro

10.640.000,00

18)

Cap.

18877

1.3.1.3.6430

- Euro

28.453,29

19)

Cap.

22210

1.3.2.3.8260

+ Euro

1.828.789,65

20)

Cap.

22800

1.3.2.3.8300

+ Euro

350.000,00

21)

Cap.

22805

1.3.2.3.8300

- Euro

5.630,87

22)

Cap.

22815

1.3.2.3.8300

+ Euro

14.459,98

23)

Cap.

22865

1.3.2.3.8300

+ Euro

2.000.000,00

24)

Cap.

22870

1.3.2.3.8300

+ Euro

2.000.000,00

25)

Cap.

23031

1.3.2.3.8300

+ Euro

199.180,53

26)

Cap.

25517

1.3.3.3.10010

+ Euro

227.794,23

27)

Cap.

25525

1.3.3.3.10010

- Euro

786.426,29

28)

Cap.

25528

1.3.3.3.10010

+ Euro

5.744.944,26

29)

Cap.

27710

1.3.4.3.11600

+ Euro

661.909,57

30)

Cap.

27716

1.3.4.3.11600

+ Euro

99.159,72

31)

Cap.

27718

1.3.4.3.11600

+ Euro

320.036,34

32)

Cap.

30885

1.4.1.3.12620

+ Euro

333.063,38

33)

Cap.

30890

1.4.1.3.12620

- Euro

298.973,25

34)

Cap.

31110

1.4.1.3.12650

+ Euro

229.485,83

35)

Cap.

32045

1.4.1.3.12800

- Euro

432.274,43

36)

Cap.

32047

1.4.1.3.12800

- Euro

96.726,02

37)

Cap.

32123

1.4.1.3.12820

- Euro

548.658,39

38)

Cap.

35305

1.4.2.3.14000

- Euro

3.408.615,54

39)

Cap.

37120

1.4.2.3.14130

+ Euro

217.325,06

40)

Cap.

37150

1.4.2.3.14150

- Euro

407.579,52

41)

Cap.

37332

1.4.2.3.14220

- Euro

4,24

42)

Cap.

37334

1.4.2.3.14200

- Euro

96.182,57

43)

Cap.

37336

1.4.2.3.14200

- Euro

1.173.910,00

44)

Cap.

37338

1.4.2.3.14210

- Euro

24.600,00

45)

Cap.

37374

1.4.2.3.14220

- Euro

6.643.676,93

46)

Cap.

38025

1.4.2.3.14300

+ Euro

25.822,84

47)

Cap.

38030

1.4.2.3.14300

+ Euro

322.484,54

48)

Cap.

38085

1.4.2.3.14300

+ Euro

27.114,00

49)

Cap.

38090

1.4.2.3.14305

- Euro

841.880,94

50)

Cap.

38095

1.4.2.3.14305

+ Euro

1.500,00

51)

Cap.

39050

1.4.2.3.14500

- Euro

99.860,82

52)

Cap.

39051

1.4.2.3.14500

- Euro

160.177,50

53)

Cap.

39220

1.4.2.3.14500

- Euro

356.584,26

54)

Cap.

41250

1.4.3.3.15800

- Euro

237.567,28

55)

Cap.

41995

1.4.3.3.15820

- Euro

65.662,17

56)

Cap.

43027

1.4.3.3.16000

- Euro

98.643,26

57)

Cap.

43221

1.4.3.3.16010

- Euro

594.374,19

58)

Cap.

43260

1.4.3.3.16010

+ Euro

1.066.795,95

59)

Cap.

43270

1.4.3.3.16010

+ Euro

522.242,93

60)

Cap.

45123

1.4.3.3.16420

+ Euro

1.411.652,46

61)

Cap.

45172

1.4.3.3.16200

- Euro

23.240,56

62)

Cap.

45194

1.4.3.3.16200

- Euro

2.000,00

63)

Cap.

47100

1.4.4.3.17400

- Euro

89.112,12

64)

Cap.

47105

1.4.4.3.17400

+ Euro

693.449,77

65)

Cap.

47111

1.4.4.3.17400

- Euro

1.559.500,00

66)

Cap.

47114

1.4.4.3.17400

- Euro

455.202,58

67)

Cap.

48050

1.4.4.3.17450

- Euro

1.682.502,45

68)

Cap.

48245

1.4.4.3.17530

- Euro

79.161,92

69)

Cap.

57200

1.5.2.3.21000

- Euro

1.437.299,56

70)

Cap.

57680

1.5.2.3.21060

+ Euro

2.078.117,51

71)

Cap.

57695

1.5.2.3.21020

+ Euro

150.460,96

72)

Cap.

57697

1.5.2.3.21020

+ Euro

185.087,95

73)

Cap.

57699

1.5.2.3.21020

+ Euro

341.919,76

74)

Cap.

57703

1.5.2.3.21020

+ Euro

260.000,00

75)

Cap.

64400

1.5.1.3.19100

- Euro

1.478.031,00

76)

Cap.

65707

1.5.1.3.19050

- Euro

3.240.767,04

77)

Cap.

65712

1.5.2.3.21080

- Euro

254.096,79

78)

Cap.

65714

1.5.1.3.19050

- Euro

793.277,80

79)

Cap.

68321

1.5.2.3.21060

+ Euro

201.487,91

80)

Cap.

70655

1.6.5.3.27500

+ Euro

76.554,38

81)

Cap.

70718

1.6.5.3.27520

+ Euro

9.406.513,63

82)

Cap.

70730

1.6.5.3.27500

- Euro

48.122,36

83)

Cap.

71572

1.6.5.3.27540

+ Euro

2.582.285,00

84)

Cap.

73060

1.6.2.3.23500

- Euro

19.780,67

85)

Cap.

78569

1.4.2.3.14380

- Euro

196.143,89

86)

Cap.

78705

1.6.6.3.28500

+ Euro

3.195.821,89

87)

Cap.

78708

1.6.6.3.28500

+ Euro

2.691.786,78

88)

Cap.

78780

1.6.6.3.28500

+ Euro

11.395,69

 

     Art. 20. Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari.

     1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.

     2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.600.000,00 a valere sul capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 ''Edilizia residenziale universitaria ''.

 

     Art. 21. Adesione della Regione Emilia-Romagna alla ''Fondazione Marco Biagi''.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire, in qualità di ''partecipante istituzionale'' alla ''Fondazione Marco Biagi'', con sede in Modena, che persegue finalità di solidarietà sociale e di impegno civile, culturale e politico, finalità connesse con i principi dell'azione regionale definiti dall'articolo 47 dello Statuto.

     2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla ''Fondazione Marco Biagi''.

     3. Per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla ''Fondazione Marco Biagi'' , ai sensi del comma 1, è disposta per l'esercizio 2003 un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo 70825 afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27510 ''Partecipazioni a società o istituzioni per lo sviluppo culturale''.

 

     Art. 22. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1977.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è sostituito dal seguente:

     ''Art. 3.

     1. Con la presente legge viene altresì istituito un ''fondo regionale per la conservazione della natura'', con i seguenti scopi:

     a) diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso iniziative specifiche di educazione naturalistica;

     b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato;

     c) assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione, l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua attuazione.

     2. La Giunta regionale predispone e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, ad eccezione degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali).

     3. La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi e le ricerche dallo stesso realizzati ai sensi del comma 1, lettera b).''.

 

     Art. 23. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994.

     1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) è abrogata.

     2. Il comma 2 dell’articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

     ''2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell’INFS. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Provincia, su proposta degli organismi direttivi dell’ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Le Province, su proposta degli ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, possono ridurre tali tempi, anche relativamente al numero di giornate settimanali.''.

 

     Art. 24. Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica.

     1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, già prorogata con legge regionale 1 agosto 2002, n. 21 (Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica), è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2004.

 

          Art. 25. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2003-2005 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

          Art. 26. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Allegati

     (Omissis).