§ 6.2.66 - L.R. 23 dicembre 2002, n. 38.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:23/12/2002
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Sviluppo del sistema informativo regionale.
Art. 2.  Sistema informativo agricolo regionale.
Art. 3.  Fondo regionale per la montagna.
Art. 4.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
Art. 5.  Cartografia regionale.
Art. 6.  Interventi per la forestazione.
Art. 7.  Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo.
Art. 8.  Interventi per lo sviluppo dei sistemi agro-alimentari.
Art. 9.  Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell’innovazione e dell’integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
Art. 10.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa.
Art. 11.  Interventi nel settore dell’artigianato.
Art. 12.  Valorizzazione delle attività ittiche.
Art. 13.  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
Art. 14.  Interventi per la disciplina dell’offerta turistica.
Art. 15.  Qualificazione e sviluppo del termalismo.
Art. 16.  Mercati e centri agro-alimentari.
Art. 17.  Fondo per la conservazione della natura.
Art. 18.  Opere acquedottistiche e fognarie.
Art. 19.  Tutela dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico.
Art. 20.  Sistema regionale di smaltimento rifiuti.
Art. 21.  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale.
Art. 22.  Interventi nel porto di Ravenna.
Art. 23.  Investimenti nel settore dei trasporti.
Art. 24.  Viabilità di interesse regionale.
Art. 25.  Protezione civile - Interventi di emergenza.
Art. 26.  Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina.
Art. 27.  Fondo socio-assistenziale regionale.
Art. 28.  Investimenti per i servizi educativi per l’infanzia.
Art. 29.  Opere urgenti di edilizia scolastica.
Art. 30.  Edilizia residenziale universitaria.
Art. 31.  Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini".
Art. 32.  Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.
Art. 33.  Iniziative regionali a favore dei giovani.
Art. 34.  Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.
Art. 35.  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.
Art. 36.  Programma regionale di investimenti in sanità.
Art. 37.  Disposizioni speciali in materia di programmi d’area.
Art. 38.  Trasferimento all’esercizio 2003 delle autorizzazioni di spesa relative al 2002 finanziate con mezzi regionali.
Art. 39.  Modifica all’articolo 7 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7.
Art. 40.  Modifica all’articolo 12 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17. Definizione dei termini per interventi di incentivazione in materia turistica relativi ai programmi degli anni 1997, 1998 e 1999, [...]
Art. 41.  Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27.
Art. 42.  Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 1 aprile 1993, n. 18.
Art. 43.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46.
Art. 44.  Interventi a favore delle popolazioni del Molise.
Art. 45.  Contributi per la capitalizzazione delle Aziende sanitarie.
Art. 46.  Interventi per la riconversione di allevamenti di cani e gatti a fini di sperimentazione.
Art. 47.  Copertura finanziaria.
Art. 48.  Entrata in vigore.


§ 6.2.66 - L.R. 23 dicembre 2002, n. 38.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005.

(B.U. n. 181 del 23 dicembre 2002).

 

     Art. 1. Sviluppo del sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema Informativo Regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 03840 “ Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”. Esercizio 2003: Euro 600.000,00

     b) Cap. 03910 “ Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)”. Esercizio 2003: Euro 2.200.000,00

     c) Cap. 03917 “ Contributi agli Enti Locali ed altri enti e organismi interessati per l’impianto di un sistema informativo (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)”. Esercizio 2003: Euro 3.200.000,00

     d) Cap. 03937 “ Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)”. Esercizio 2003: Euro 16.800.000,00

     2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 6.800.000,00 ad autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali, a valere sul Cap. 03910.

 

     Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale.

     1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e successive modifiche, è disposta, per l’esercizio 2003, una autorizzazione di spesa, di Euro 517.000,00 a valere sul Cap.03925, nell’ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

 

     Art. 3. Fondo regionale per la montagna.

     1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della regione, a norma dell’articolo 47 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna) è disposta l’autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.583.000,00, per l’esercizio 2003, a valere sul Cap.03455 nell’ambito dell’U.P.B. 1.2.2.3.3100 – Sviluppo della montagna.

 

          Art. 4. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l’esercizio 2003, un contributo di Euro 77.469,00, al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Cap. 02705, nell’ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti ed istituzioni che perseguono scopi di interessi per la Regione.

 

     Art. 5. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 03850 “ Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”. Esercizio 2003: Euro 506.594,44

     2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 306.594,44 alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali, a valere sul Cap. 03852.

 

     Art. 6. Interventi per la forestazione.

     1. Per l’effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:

     a) Cap. 14070 “ Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvopastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)”. Esercizio 2003: Euro 1.742.500,00

     b) Cap. 14435 “ Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazioni (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)”. Esercizio 2003: Euro 1.742.500,00

 

     Art. 7. Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo.

     1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e del credito nel settore agricolo, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37), sono disposte le autorizzazioni di spesa nell’ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6470 - Interventi a sostegno delle aziende agricole a valere sui seguenti capitoli:

     a) Cap. 18344 “ Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per la formazione o l’integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)”. Esercizio 2003: Euro 414.000,00

     b) Cap. 18346 “ Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)”. Esercizio 2003: Euro 1.808.000,00

     c) U.P.B. 1.3.1.2.5750 - Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo: Cap. 18342 “ Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attività di assistenza e consulenza tecnica-finanziaria a favore delle imprese associate (art. 1, comma 2, lett. c), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)”. Esercizio 2003: Euro 52.000,00

 

          Art. 8. Interventi per lo sviluppo dei sistemi agro-alimentari.

     1. Per la concessione di contributi in capitale finalizzati all’attuazione di investimenti per lo sviluppo dei sistemi agro-alimentari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3 e 7 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 39 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari), è disposta a valere sul Cap. 20053 nell’ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6470 - Interventi a sostegno delle aziende agricole quanto segue:

     Esercizio 2003: - Euro 6.329.137,98

     Esercizio 2004: Euro 10.329.137,98

 

          Art. 9. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell’innovazione e dell’integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

     1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell’Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET SpA) nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.2.7110 – Progetti speciali per le imprese realizzati tramite l’ERVET, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:

     a) Cap. 21062 “ Contributi per il finanziamento dei progetti presentati dall’ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)”. Esercizio 2003: Euro 4.131.655,19

     b) Cap. 21068 “ Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l’ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)”. Esercizio 2003: Euro 774.665,00

 

     Art. 10. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa.

     1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) sono disposte, per l’esercizio 2003, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 - Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

     a) Cap. 21200 “ Interventi per la promozione e qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)”. Euro 258.228,45

     b) Cap. 21205 “ Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all’art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)”. Euro 258.228,45

 

     Art. 11. Interventi nel settore dell’artigianato.

     1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell’impresa artigiana), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell’impresa artigiana - è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 22255 “ Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4 lett. c), 5, 6 comma 2 lett. b), c), d) e comma 3 lett. b), 8 comma 2 lett. b), 8 comma 2 lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane - spese di investimento (art. 27, comma 1 lett. b) L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche) “. Esercizio 2003 Euro 13.376.233,69.

     2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la seguente riduzione alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali:

     a) Cap. 22202 Contributi in c/interessi concessi in un’unica soluzione scontando all’attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d’investimento coerenti con il carattere innovativo dell’impresa e del prodotto (art. 11, L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche - abrogata) Euro 180.136,72

 

          Art. 12. Valorizzazione delle attività ittiche.

     1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 48, è disposta, per l’esercizio 2003, un’autorizzazione di spesa di Euro 1.550.000,00 a valere sul Cap.24400 nell’ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8610 - Valorizzazione attività ittiche.

 

     Art. 13. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:

     a) Cap. 25558 “ Spese per l’attuazione attraverso l’APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l’APT Servizi SRL di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle “ Unioni “ di cui all’art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7 comma 2, lettere a) e b) ed art. 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7) “ . (Cambio denominazione)

     Esercizio 2003: + Euro 155.000,03

     Esercizio 2004: Euro 12.000.000,00

 

          Art. 14. Interventi per la disciplina dell’offerta turistica.

     1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell’offerta turistica, a norma della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e successive modifiche, nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 25780 “ Contributi per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26 abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)”. (Cambio denominazione) Esercizio 2003: Euro 2.548,88

     2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 sono apportate le seguenti riduzioni alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali:

     a) Cap. 25520 “ Contributi in c/interessi in forma attualizzata a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l’attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a) art. 6, lett. a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. b), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle LL.RR. 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)”.

     - Euro 809.405,10

     b) Cap. 25528 “ Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi e ad altri Enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l’attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, lett. b) e art. 7, comma 1 e 2, lett. c) L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle LL.RR. 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)”.

     - Euro 490.000,00

     c) Cap. 25785 “ Contributi per le revisioni generali e revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili (L.R. 24 agosto 1987, n. 26)”.

     - Euro 2.548,88

 

          Art. 15. Qualificazione e sviluppo del termalismo.

     1. Alle autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali per le concessioni di contributi volti alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 43, comma 3, lettere b), c), d) ed f) della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali. Qualificazione e sviluppo del termalismo), è apportata la riduzione di Euro 1.847.249,64, a valere sul Cap. 29300 ed afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10100 - Sviluppo del turismo termale.

 

     Art. 16. Mercati e centri agro-alimentari.

     1. Per la concessione di contributi in capitale destinati alla realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione dei mercati e dei centri agro-alimentari sono disposte, per l’esercizio 2003, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 – Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva:

     a) Cap. 27700 “ Concessione di contributi in capitale agli Enti gestori per la progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e ristrutturazione dei mercati e dei centri agro-alimentari all’ingrosso (art. 1, lettera a), L.R. 24 aprile 1995, n. 47)”. Esercizio 2003: Euro 700.000,00

     b) Cap. 27500 “ Partecipazione azionaria a società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari all’ingrosso (art. 11, legge 28 febbraio 1986, n. 41; L.R. 10 dicembre 1987, n. 40)”. Esercizio 2003: Euro 500.000,00

 

          Art. 17. Fondo per la conservazione della natura.

     1. Nell’ambito dei capitoli sottoindicati e afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:

     a) Per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) è disposta, per l’esercizio 2003, un’autorizzazione di spesa di Euro 147.250,00 (Cap. 38050)

     b) Per l’apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale, a norma dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l’esercizio 2003 un’autorizzazione di spesa di Euro 38.000,00 (Cap. 38070).

 

          Art. 18. Opere acquedottistiche e fognarie.

     1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è disposto quanto segue:

     a) Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali è apportata la seguente integrazione: Cap. 35305 “ Contributi in capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)”. Esercizio 2003: Euro 1.800.000,00

     b) È disposta la seguente autorizzazione a valere sul capitolo sottoindicato:

     Cap. 35720 “ Contributi in conto capitale a favore di comuni e loro consorzi per l’esecuzione di opere acquedottistiche (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)”.

     Esercizio 2003: Euro 150.000,00

 

     Art. 19. Tutela dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico.

     1. Per la predisposizione delle linee di indirizzo volte a coordinare gli Enti locali nelle funzioni di pianificazione della qualità dell’aria ai sensi degli articoli 121 e 122 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14130 - Controllo e prevenzione degli inquinamenti atmosferici, idrici ed elettromagnetici è disposto quanto segue:

     a) Un’autorizzazione di spesa a valere, per l’esercizio 2003, sul Cap. 37090 “ Spese per attrezzature finalizzate al controllo ed alla prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici e relative manutenzioni straordinarie (art. 2, L.R. 22 gennaio 1980, n. 6 e artt. 121 e 122, L.R. 21 aprile 1999, n. 3) “ (Cambio denominazione) pari ad Euro 600.000,00.

     2. Alle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 37120 “ Spese propedeutiche alla predisposizione delle linee di indirizzo per il coordinamento degli EE.LL. nell’espletamento delle funzioni di pianificazione della qualità dell’aria (art. 121, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”.

     Esercizio 2003: Euro 100.000,00

 

     Art. 20. Sistema regionale di smaltimento rifiuti.

     1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all’adeguamento del sistema regionale di smaltimento dei rifiuti così come previsto dall’articolo 31 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27 (Disciplina dello smaltimento dei rifiuti) è apportata la seguente riduzione a valere sul Cap.37334 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14200 - Adeguamento sistema regionale di smaltimento rifiuti: Euro 1.800.000,00.

 

     Art. 21. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale.

     1. Per la realizzazione di interventi afferenti il sistema di piena nei corsi d’acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi della legge 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Cap. 39185 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, dell’esercizio 2003 di Euro 615.198,40.

 

     Art. 22. Interventi nel porto di Ravenna.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento agli interventi da attuarsi nel porto di Ravenna ai sensi di quando disposto dalla legge regionale 24 febbraio 1995, n. 9 (Interventi per il miglioramento dell’accessibilità marittima del porto di Ravenna) sono ridotte di Euro 1.032.913,80 a valere sul Cap. 41102 nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali.

 

     Art. 23. Investimenti nel settore dei trasporti.

     1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 43219 “ Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto a bassa emissione inquinante anche al fine di contribuire alla riduzione dei disavanzi aziendali. (art. 8, comma 3, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30).”

     Esercizio 2005: Euro 2.500.000,00

     b) Cap. 43260 “ Contributi agli esercenti il trasporto pubblico per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lettere b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30).”

     Esercizio 2004: Euro 5.000.000,00

     2. Contestualmente alle disposizioni del comma 1 sono ridotte ed integrate le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali come segue:

     a) Cap. 43219: - Euro 2.500.000,00

     b) Cap. 43260: - Euro 5.000.000,00

     c) Cap. 43270 “ Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30).

     Esercizio 2003: + Euro 5.000.000,00

 

          Art. 24. Viabilità di interesse regionale.

     1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono disposte le seguenti integrazioni ad autorizzazioni di spesa, stabilite da precedenti leggi regionali a valere sui sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:

     a) Cap. 45175 Contributi in capitale alle province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12) Esercizio 2003: + Euro 450.000,00

     b) Cap. 45184 Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche) Esercizio 2003: + Euro 2.500.000,00

 

     Art. 25. Protezione civile - Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta la seguente integrazione ad autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali, per l’esercizio finanziario 2003, a valere sul Cap. 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento: Euro 643.671,19.

 

     Art. 26. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina.

     1. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell’articolo 5, comma 3 e dell’articolo 31, comma 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta per l’esercizio 2003, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 516.456,00 a valere sul Cap. 64400 nell’ambito della U.P.B. 1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per animali.

     2. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell’articolo 26 della legge regionale n. 27 del 2000 è disposta, per l’esercizio 2003, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 61.974,83 a valere sul Cap. 64410 nell’ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

 

     Art. 27. Fondo socio-assistenziale regionale.

     1. Per la concessione di contributi al fine di incentivare l’attivazione, l’adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma dell’articolo 42 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale), nell’ambito del Cap. 57200, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 – Potenziamento delle strutture socio-assistenziali, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 2003: + Euro 4.500.000,00

     Esercizio 2004: Euro 3.000.000,00

 

          Art. 28. Investimenti per i servizi educativi per l’infanzia.

     1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l’acquisto, il riattamento, l’impianto e l’arredamento delle strutture dei servizi educativi per l’infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta le seguente ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Cap. 58435 nell’ambito della U.P.B. 1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l’infanzia:

     Esercizio 2003: Euro 2.000.000,00

 

          Art. 29. Opere urgenti di edilizia scolastica.

     1. Per l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l’affidamento e l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica), come modificata dalla legge regionale 23 marzo 1984, n. 14, è disposta, per l’esercizio 2003, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.549.370,70 a valere sul Cap. 73060 nell’ambito della U.B.P. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

 

     Art. 30. Edilizia residenziale universitaria.

     1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36 (Piano poliennale di finanziamento dell’edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario) e successive modificazioni e integrazioni sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sul Cap. 73135 nell’ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria:

     Esercizio 2004: Euro 1.626.839,23

     Esercizio 2005: Euro 1.626.839,23

 

          Art. 31. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini".

     1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l’esercizio 2003, un’autorizzazione di spesa di Euro 1.343.000,00 a valere sul Cap. 70602, nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o associazioni che si prefiggono scopi culturali.

 

     Art. 32. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.

     1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l’insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l’anno 2000” , per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia-Romagna) le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, con riferimento al Cap. 70718 nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale sono ridotte di Euro 2.730.000,00.

 

     Art. 33. Iniziative regionali a favore dei giovani.

     1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l’esercizio finanziario 2003, un’autorizzazione di spesa di Euro 1.500.000,00 a valere sul Cap. 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

 

     Art. 34. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti l’automazione e la manutenzione dei servizi regionali, secondo le finalità indicate nella legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale), nell’ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta, per l’esercizio 2003, l’autorizzazione di spesa di Euro 4.600.000,00 a valere sul Cap. 03905.

 

     Art. 35. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.

     1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, per l’esercizio 2003 è determinato in Euro 13.500.000,00, a valere sul Capitolo 51721 afferente alla UPB 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, e viene utilizzato nell’ambito dei compiti relativi a:

     a) Sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell’attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell’assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane  Euro 8.000.000,00

     b) Spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale Euro 2.298.000,00

     c) Spese per il funzionamento dell’Agenzia sanitaria regionale. Euro 3.202.000,00

 

     Art. 36. Programma regionale di investimenti in sanità.

     1. La Regione Emilia-Romagna approva il programma regionale degli investimenti in sanità.

     2. Il programma include progetti da finanziare a norma di quanto disposto dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), che possono fruire anche di integrazione finanziaria con mezzi propri della Regione, e progetti finanziati esclusivamente con mezzi propri della Regione.

     3. Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli per la realizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché per l'acquisto di tecnologie sanitarie, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-assistenziale. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti. Costituiscono altresì investimenti l'acquisto di azioni o quote in società partecipate per la fornitura di servizi sanitari e socio-assistenziali [1].

     4. La Giunta regionale, sulla base dello stato di attuazione del programma e in funzione dell’approvazione dei progetti in esso previsti, è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni di bilancio, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86500 “ Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento “ afferente all’U.P.B. 1.7.2.3.29150 “ Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione “ e con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, a norma di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

     Art. 37. Disposizioni speciali in materia di programmi d’area.

     1. Al fine di consentire la realizzazione degli accordi previsti dai programmi d’area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d’area), le nuove autorizzazioni di spesa d’investimento, disposte dal bilancio di previsione per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005, recate dai sottoelencati capitoli, afferenti alle relative unità previsionali di base, non potranno essere impegnate, per un ammontare superiore al 70 per cento, nel primo semestre 2003; entro il 30 giugno 2003, la Giunta regionale determinerà con proprio atto, gli effettivi fabbisogni finanziari che si prevede di impegnare nei programmi d’area, definendo le modalità di utilizzo del restante 30 per cento:

     Capitolo 03917 UPB (1.2.1.3.1510)

     Capitolo 03937 UPB (1.2.1.3.1510)

     Capitolo 12900 UPB (1.3.1.3.6140)

     Capitolo 27716 UPB (1.3.4.3.11600)

     Capitolo 27718 UPB (1.3.4.3.11600)

     Capitolo 27740 UPB (1.3.4.3.11600)

     Capitolo 27742 UPB (1.3.4.3.11600)

     Capitolo 70720 UPB (1.6.5.3.27500)

     Capitolo 70725 UPB (1.6.5.3.27500)

 

          Art. 38. Trasferimento all’esercizio 2003 delle autorizzazioni di spesa relative al 2002 finanziate con mezzi regionali.

     1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all’esercizio 2003 a seguito della presunta mancata assunzione dell’impegno nel corso dell’esercizio 2002:

PROGR.

CAPITOLO

U.P.B.

EURO

1)

2703

1. 2. 3. 3. 4425

517.000,00

2)

3909

1. 2. 1. 3. 1510

843.513,00

3)

3917

1. 2. 1. 3. 1510

5.150.000,00

4)

3925

1. 2. 1. 3. 1520

669.396,46

5)

4270

1. 2. 1. 3. 1600

16.183.383,40

6)

4348

1. 2. 1. 3. 1600

10.378.508,68

7)

4427

1. 2. 1. 3. 1700

542.279,74

8)

10821

1. 3. 1. 3. 6000

258.228,45

9)

12124

1. 3. 1. 3. 6110

258.228,45

10)

16332

1. 3. 1. 3. 6300

13.770.885,85

11)

16337

1. 3. 1. 3. 6300

2.396.847,01

12)

16400

1. 3. 1. 3. 6300

1.378.561,55

13)

18101

1. 3. 1. 3. 6330

176.995,87

14)

18232

1. 3. 1. 3. 6370

1.400.000,00

15)

18288

1. 3. 1. 3. 6400

10.640.000,00

16)

18877

1. 3. 1. 3. 6430

2.503.085,26

17)

20053

1. 3. 1. 3. 6470

20.658.275,96

18)

20058

1. 3. 1. 3. 6470

2.582.284,50

19)

21102

1. 3. 2. 3. 8220

51.645,69

20)

22210

1. 3. 2. 3. 8260

10.573.908,36

21)

22274

1. 3. 2. 3. 8270

361.519,83

22)

22800

1. 3. 2. 3. 8300

2.887.474,13

23)

22805

1. 3. 2. 3. 8300

3.946.719,59

24)

22815

1. 3. 2. 3. 8300

1.911.793,31

25)

22820

1. 3. 2. 3. 8300

2.663.444,21

26)

22835

1. 3. 2. 3. 8300

6.868.876,76

27)

22865

1. 3. 2. 3. 8300

3.939.254,33

28)

22870

1. 3. 2. 3. 8300

3.681.025,90

29)

22880

1. 3. 2. 3. 8300

117.655,34

30)

23033

1. 3. 2. 3. 8300

22.171,78

31)

23413

1. 3. 2. 3. 8350

4.374.402,00

32)

23415

1. 3. 2. 3. 8350

401.446,00

33)

23417

1. 3. 2. 3. 8350

4.474.627,00

34)

23419

1. 3. 2. 3. 8350

340.922,00

35)

25525

1. 3. 3. 3. 10010

4.333.522,14

36)

25528

1. 3. 3. 3. 10010

9.719.235,69

37)

25574

1. 3. 3. 3. 10100

516.456,90

38)

25780

1. 3. 3. 3. 10010

183.823,64

39)

27500

1. 3. 4. 3. 11600

1.598.487,30

40)

27722

1. 3. 4.3. 11610

2.689.707,53

41)

29300

1. 3. 3. 3. 10100

225.370,79

42)

30550

1. 4. 1. 3. 12600

42.770,83

43)

30555

1. 4. 1. 3. 12610

39.332,90

44)

30880

1. 4. 1. 3. 12620

228.319,62

45)

30885

1. 4. 1. 3. 12620

12.616.136,69

46)

30890

1. 4. 1. 3. 12620

3.753.732,79

47)

30895

1. 4. 1. 3. 12620

140.992,73

48)

31110

1. 4. 1. 3. 12650

71.687.012,66

49)

32020

1. 4. 1. 3. 12670

335.696,98

50)

32045

1. 4. 1. 3. 12800

7.953.436,25

51)

32047

1. 4. 1. 3. 12800

2.079.965,61

52)

32121

1. 4. 1. 3. 12820

666.536,69

53)

32123

1. 4. 1. 3. 12820

1.854.262,14

54)

32276

1. 4. 1. 3. 12750

175.819,89

55)

32287

1. 4. 1. 3. 12780

387.342,67

56)

35305

1. 4. 2. 3. 14000

4.260.769,41

57)

36198

1. 4. 2. 3. 14060

167.881,03

58)

36750

1. 4. 2. 3. 14130

1.032.913,80

59)

37120

1. 4. 2. 3. 14130

361.519,83

60)

37150

1. 4. 2. 3. 14150

989.697,72

61)

37332

1. 4. 2. 3. 14220

2.636.512,13

62)

37334

1. 4. 2. 3. 14200

5.306.884,97

63)

37336

1. 4. 2. 3. 14200

6.817.992,51

64)

37338

1. 4. 2. 3. 14210

121.531,60

65)

37372

1. 4. 2. 3. 14220

4.389.883,65

66)

37374

1. 4. 2. 3. 14220

9.580.275,49

67)

38027

1. 4. 2. 3. 14310

1.807.599,15

68)

38030

1. 4. 2. 3. 14300

963.493,14

69)

38059

1. 4. 2. 3. 14320

366,28

70)

38085

1. 4. 2. 3. 14300

27.113,97

71)

38090

1. 4. 2. 3. 14305

1.723.576,69

72)

38095

1. 4. 2. 3. 14305

338.882,47

73)

39050

1. 4. 2. 3. 14500

4.153.059,21

74)

39051

1. 4. 2. 3. 14500

401.422,03

75)

39220

1. 4. 2. 3. 14500

7.138.449,61

76)

41102

1. 4. 3. 3. 15800

3.821.781,05

77)

41250

1. 4. 3. 3. 15800

2.114.852,62

78)

41360

1. 4. 3. 3. 15800

1.980.612,21

79)

41550

1. 4. 3. 3. 15800

774.685,35

80)

41570

1. 4. 3. 3. 15800

62.833,80

81)

41850

1. 4. 3. 3. 15820

516.456,90

82)

41870

1. 4. 3. 3. 15820

6.730.373,50

83)

41900

1. 4. 3. 3. 15820

154.937,07

84)

41995

1. 4. 3. 3. 15820

3.164.753,47

85)

43027

1. 4. 3. 3. 16000

3.741.822,98

86)

43219

1. 4. 3. 3. 16010

444.235,10

87)

43221

1. 4. 3. 3. 16010

4.945.596,61

88)

43260

1. 4. 3. 3. 16010

1.289.458,09

89)

43270

1. 4. 3. 3. 16010

20.037.482,90

90)

45172

1. 4. 3. 3. 16200

402.572,24

91)

45175

1. 4. 3. 3. 16200

967.323,77

92)

45180

1. 4. 3. 3. 16200

39.597,75

93)

45184

1. 4. 3. 3. 16200

58.411.000,00

94)

45190

1. 4. 3. 3. 16200

1.032.913,80

95)

45194

1. 4. 3. 3. 16200

3.991.655,19

96)

46110

1. 4. 3. 3. 16600

1.033.000,00

97)

46115

1. 4. 3. 3. 16600

645.571,12

98)

46125

1. 4. 3. 3. 16600

7.623.711,62

99)

47100

1. 4. 4. 3. 17400

142.935,61

100)

47105

1. 4. 4. 3. 17400

329.802,91

101)

47111

1. 4. 4. 3. 17400

1.700.000,00

102)

47114

1. 4. 4. 3. 17400

3.771.292,45

103)

48050

1. 4. 4. 3. 17450

5.507.239,16

104)

48100

1. 4. 4. 3. 17450

5.164.568,99

105)

48245

1. 4. 4. 3. 17530

198.822,72

106)

52550

1. 5. 1. 3. 19020

5.164.568,99

107)

57200

1. 5. 2. 3. 21000

14.926.040,91

108)

57703

1. 5. 2. 3. 21020

1.679.220,11

109)

64400

1. 5. 1. 3. 19100

1.549.370,00

110)

65152

1. 5. 2. 3. 21080

28.541,04

111)

65317

1. 5. 2. 3. 21080

161.352,25

112)

65707

1. 5. 1. 3. 19050

6.233.634,80

113)

65712

1. 5. 2. 3. 21080

896.569,18

114)

65714

1. 5. 1. 3. 19050

837.176,64

115)

68321

1. 5. 2. 3. 21060

7.033.500,71

116)

70716

1. 6. 5. 3. 27520

17.325,29

117)

70730

1. 6. 5. 3. 27500

48.122,36

118)

73060

1. 6. 2. 3. 23500

19.780,67

119)

75295

1. 6. 4. 3. 26500

1.243,26

120)

75301

1. 6. 4. 3. 26500

2.693.204,24

121)

78569

1. 4. 2. 3. 14380

877.844,31

122)

78738

1. 6. 6. 3. 28500

89.513,79

 

          Art. 39. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7.

     1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) dopo la parola “ cofinanziamento “ , è aggiunta la parola

     (Omissis).

 

          Art. 40. Modifica all’articolo 12 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17. Definizione dei termini per interventi di incentivazione in materia turistica relativi ai programmi degli anni 1997, 1998 e 1999, ex leggi regionali 24 agosto 1987, n. 26 e 1 febbraio 2000, n. 2.

     1. L’articolo 12 ( “ Norma transitoria “ ) della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) è così sostituito:

     (Omissis).

 

          Art. 41. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po) sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 42. Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 1 aprile 1993, n. 18.

     1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 1 aprile 1993, n. 18 (Soppressione dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per l’Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante Norme per l’istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 43. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46.

     1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 44. Interventi a favore delle popolazioni del Molise.

     1. La Regione è autorizzata a promuovere pubbliche sottoscrizioni di denaro per contribuire alla realizzazione di interventi a favore delle popolazioni del Molise colpite dal terremoto dell’ottobre 2002. La Giunta regionale stabilisce le forme e le modalità di utilizzo di tali risorse che verranno introitate al capitolo 07040 “ Somme introitate per conto terzi “ afferente alla U.P.B. 6.20.14000 - Partite di giro - della parte Entrata del Bilancio regionale.

 

     Art. 45. Contributi per la capitalizzazione delle Aziende sanitarie. [2]

     [1. La Regione, al fine di ricapitalizzare le Aziende sanitarie, conferisce alle medesime apporti di capitale, nella misura complessiva di Euro 41.000.000,00, da ripartirsi a favore di singole Aziende sulla base della loro situazione patrimoniale al 31 dicembre 2001, ed erogabili nel corso di dieci anni, in ratei annuali di importo costante.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1, alle singole Aziende sanitarie.

     3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposita unità previsionale di base e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui all’U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 voce n. 10 “ Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti “ , elenco n. 2 allegato alla presente legge.

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4)].

 

     Art. 46. Interventi per la riconversione di allevamenti di cani e gatti a fini di sperimentazione.

     1. Al fine di favorire l’abbandono dell’utilizzo di cani e gatti a fini di sperimentazione, la Regione promuove la riconversione produttiva degli allevamenti, ubicati nel territorio regionale, di cani e gatti a fini di sperimentazione anche attraverso la concessione di contributi per la riconversione degli stabilimenti e per favorire la cessione a fini diversi dalla sperimentazione degli animali presenti negli allevamenti alla data del 27 novembre 2002.

     2. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la concessione dei contributi previsti dal comma 1.

 

     Art. 47. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2003-2005 - Stato di previsione dell’Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

 

     Art. 48. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il 1 gennaio 2003.

 


[1] Comma modificato dall’art. 40 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27, già sostituito dall'art. 34 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24 e così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della L.R. 26 luglio 2011, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 20 ottobre 2003, n. 21.