§ 4.4.1 - Legge Regionale 22 gennaio 1980, n. 6. - Nuovi interventi della
Regione per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti atmosferici e idrici.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:22/01/1980
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Reti di controllo dell'inquinamento. La Regione Emilia- Romagna, nell'ambito dei compiti a essa demandati dallo Statuto e dalle leggi dello Stato per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, [...]
Art. 2.  Centro regionale di coordinamento delle reti. Al fine di potenziare il rendimento delle reti periferiche ed esaltarne l'efficacia previsionale, esse sono poste in collegamento con la postazione [...]
Art. 3.  Programmazione degli investimenti. I programmi degli interventi di cui al precedente articolo 1 sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta con riferimento alle previsioni di [...]
Art. 4.  Modalità del concorso finanziario regionale nelle spese di investimento. I finanziamenti regionali consistono nella concessione di contributi in capitale ragguagliati al costo preventivato dei [...]
Art. 5.  Erogazione dei contributi regionali. La Regione mette a disposizione degli enti beneficiari i contributi suddetti mediante aperture di credito del 100% entro i limiti di importo dei contributi [...]
Art. 6.  Concorso nelle spese di gestione delle reti periferiche. La Regione eroga agli enti di cui al precedente art. 1 contributi annuali a titolo di concorso nelle spese di gestione e manutenzione [...]
Art. 7.  Autorizzazione di spesa. (omissis).
Art. 8.  Copertura finanziaria. (omissis).


§ 4.4.1 - Legge Regionale 22 gennaio 1980, n. 6. - Nuovi interventi della

Regione per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti atmosferici e idrici.

(B.U. n. 10 del 24-1-1980).

 

Art. 1. Reti di controllo dell'inquinamento. La Regione Emilia- Romagna, nell'ambito dei compiti a essa demandati dallo Statuto e dalle leggi dello Stato per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, concorre nelle spese sostenute dalle Province, dai Comuni e loro consorzi per l'installazione, il completamento, il potenziamento e la manutenzione straordinaria delle reti per il rilevamento degli inquinamenti atmosferici e delle caratteristiche dei corpi idrici.

     La Regione concorre altresì nelle spese per l'acquisto di stazioni mobili di rilevamento di sostanze inquinanti, purché sia garantita l'utilizzazione di tali mezzi in ambiti territoriali più vasti della circoscrizione territoriale dell'ente che promuove ed attua l'iniziativa.

     La Regione assicura inoltre la collaborazione informativa ed operativa tra le reti di controllo, dell'inquinamento, le Unità Sanitarie Locali e le altre strutture sanitarie.

 

     Art. 2. Centro regionale di coordinamento delle reti. Al fine di potenziare il rendimento delle reti periferiche ed esaltarne l'efficacia previsionale, esse sono poste in collegamento con la postazione centrale regionale avente il compito di registrare i dati dalle stesse provenienti, di omogeneizzarli e renderli confrontabili su tutto il territorio regionale.

     Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico, il centro operativo regionale viene posto a disposizione del Comitato di cui all'art. 6 della legge n. 615 del 1966.

     La Giunta regionale adotta le iniziative necessarie per il potenziamento del centro ed il suo adeguamento a nuove esigenze.

     Essa dispone altresì per la manutenzione ordinaria e straordinaria del centro stesso e per il suo collegamento con le reti periferiche, nonché per il trattamento e la gestione scientifica dei dati.

 

     Art. 3. Programmazione degli investimenti. I programmi degli interventi di cui al precedente articolo 1 sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta con riferimento alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale della Regione.

     La Giunta regionale predispone tali programmi prendendo a base le indicazioni formulate dalle Province, le quali hanno l'obbligo di sentire le Unità Sanitarie Locali e di fornire ad esse tutte le informazioni derivanti dalle rilevazioni effettuate.

 

     Art. 4. Modalità del concorso finanziario regionale nelle spese di investimento. I finanziamenti regionali consistono nella concessione di contributi in capitale ragguagliati al costo preventivato dei lavori, delle forniture e degli acquisti in cui si concretano gli investimenti e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo.

     La Giunta regionale, o l'Assessore competente per materia all'uopo delegato, dispone la formale concessione dei contributi regionali agli enti beneficiari sulla base delle deliberazioni di approvazione dei progetti o dei preventivi dei lavori, forniture ed acquisti suddetti, divenute esecutive, trasmesse dagli enti medesimi.

 

     Art. 5. Erogazione dei contributi regionali. La Regione mette a disposizione degli enti beneficiari i contributi suddetti mediante aperture di credito del 100% entro i limiti di importo dei contributi assegnati a norma del precedente articolo 4.

     Per il funzionamento di tale aperture di credito di applicano le norme di cui agli articoli 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati, n. 50 in data 9 dicembre 1978.

     I funzionari delegati provvederanno ad effettuare i pagamenti in dipendenza dei lavori, acquisti e forniture di cui al precedente articolo 4, sulla base dei relativi titoli di spesa fino a concorrenza del 90% del contributo concesso, mentre il rimanente 10% sarà da essi liquidato a collaudo avvenuto da effettuarsi comunque con la partecipazione di un tecnico designato dalla Regione e previa omologazione dei relativi atti da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 6. Concorso nelle spese di gestione delle reti periferiche. La Regione eroga agli enti di cui al precedente art. 1 contributi annuali a titolo di concorso nelle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle reti di monitoraggio.

     A tale fine viene iscritto nel bilancio annuale della Regione un apposito capitolo che viene ripartito tra le reti esistenti e funzionanti secondo le misure percentuali ragguagliate alla potenzialità ed alla specializzazione delle reti stesse come da tabella allegata.

     La liquidazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale all'inizio di ogni anno, sulla base delle percentuali suddette, previo accertamento dell'effettivo funzionamento delle reti nell'anno precedente. Le quote eventualmente non assegnate per mancato funzionamento delle reti saranno devolute in parti uguali a favore delle altre reti funzionanti.

     Il Consiglio regionale, con apposite delibere da adottarsi su proposta della Giunta, potrà, in relazione a mutate situazioni di fatto, modificare la composizione della tabella indicata sia per quanto riguarda gli enti ammessi a fruire del contributo regionale sia per quanto concerne le misure percentuali di esso.

 

     Art. 7. Autorizzazione di spesa. (omissis).

 

     Art. 8. Copertura finanziaria. (omissis).

 

 

TABELLA «A»

 

     - per la rete gestita dall'Amministrazione Provinciale di Bologna - 7,00%

     - per la rete gestita dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara - 12,50%

     - per la rete gestita dall'Amministrazione Provinciale di Modena - 13,50%

     - per la rete gestita dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza - 27,80%

     - per la rete gestita dall'Amministrazione Provinciale di Parma - 7,00%

     - per la rete gestita dall'Amministrazione Provinciale di Ravenna - 20,20%

     - per la rete gestita dall'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia - 12,00%.