§ 5.1.64 - Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27.
Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:07/04/2000
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Principi, generalità e finalità.
Art. 2.  Competenze dei Comuni.
Art. 3.  Competenze delle Province.
Art. 4.  Competenze delle Aziende Unità sanitarie locali.
Art. 5.  Competenze della Regione.
Art. 6.  Anagrafe canina.
Art. 7.  Iscrizioni.
Art. 8.  Norme per l'identificazione.
Art. 9.  Deroghe.
Art. 10.  Casi di smarrimento.
Art. 11.  Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del proprietario.
Art. 12.  Casi di rinuncia alla proprietà.
Art. 13.  Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Istituzione e compiti.
Art. 14.  Gestione dei servizi.
Art. 15.  Casi di cattura di cani.
Art. 16.  Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti.
Art. 17.  Modalità di ricovero.
Art. 18.  Adozioni.
Art. 19.  Requisiti delle strutture.
Art. 20.  Norme igienico-sanitarie.
Art. 21.  Aree di sgambamento.
Art. 22.  Condizioni per la soppressione.
Art. 23.  Limitazione delle nascite.
Art. 24.  Vigilanza contro il maltrattamento degli animali.
Art. 25.  Cani inselvatichiti. Interventi.
Art. 26.  Contributi.
Art. 27.  Aggiornamento e formazione del personale.
Art. 28.  Partecipazione dei privati.
Art. 29.  Protezione dei gatti.
Art. 30.  Sanzioni.
Art. 31.  Norma finanziaria.
Art. 32.  Abrogazioni.


§ 5.1.64 - Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27.

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina.

(B.U. n. 61 del 10 aprile 2000).

 

Art. 1. Principi, generalità e finalità.

     1. La Regione, recependo la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

     2. I Comuni, le Province, le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1 e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo.

 

     Art. 2. Competenze dei Comuni.

     1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:

     a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;

     b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all'art. 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 dell'art. 16;

     c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;

     d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto;

     e) assicurare, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.

 

     Art. 3. Competenze delle Province.

     1. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge, provvedendo a:

     a) coordinare l'azione dei Comuni per la gestione informatizzata dell'anagrafe canina, per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza ed il controllo della popolazione canina e felina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;

     b) coordinare l'azione dei Comuni nella realizzazione, ristrutturazione e gestione delle strutture per il ricovero dei cani e dei gatti, secondo le modalità indicate al successivo comma 3 dell'art. 16;

     c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi ed alle strutture di cui alle lettere a) e b) e per i volontari designati dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1;

     d) integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e nel controllo in ambiente extraurbano, silvestre e montano;

     e) predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, programmi d'informazione ed educazione, volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali, con particolare attenzione alla realizzazione e diffusione di adeguati materiali informativi nelle scuole di ogni ordine e grado.

     2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato provinciale presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle Aziende Unità sanitarie locali della provincia, un rappresentante indicato dall'Ordine professionale dei medici veterinari della provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti, un rappresentante delle associazioni intercomunali, un rappresentante designato da ciascuna Comunità Montana della provincia ed un rappresentante per ciascuna associazione di cui al comma 2 dell'art. 1 esistente nella provincia e che faccia richiesta. Tale Comitato può essere integrato da tecnici di volta in volta formalmente invitati dal Presidente del Comitato su proposta dei componenti [1].

     3. Il Comitato sarà inoltre interpellato in via consultiva dalla Provincia relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali.

 

     Art. 4. Competenze delle Aziende Unità sanitarie locali.

     1. Le Aziende Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:

     a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;

     b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;

     c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;

     d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;

     e) attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;

     f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;

     g) collaborano con le Province nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;

     h) partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;

     i) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà, sulla base dei programmi di cui all'art. 23;

     l) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate, sulla base dei programmi di cui all'art. 23;

     m) concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

 

     Art. 5. Competenze della Regione.

     1. La Regione esercita compiti di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge ed, in particolare, per la definizione di programmi provinciali, in relazione a:

     a) iniziative d'informazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 3 della Legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;

     b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della Legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;

     c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.

     2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i Comitati provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 3, con cadenza almeno annuale.

     3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato.

     3 bis. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo [2].

 

     Art. 6. Anagrafe canina.

     1. In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.

     2. Ciascun Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di riferimento ed al Servizio veterinario dell'Azienda Unità sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione, per consultazione, dei membri del Comitato provinciale e degli addetti alla vigilanza ed al controllo.

     3. L'iscrizione dei cani già identificati mediante tatuaggio o microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo.

     4. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante microchip, in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una base dati informatizzata, a livello regionale provinciale, delle anagrafi canine comunali.

 

     Art. 7. Iscrizioni.

     1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.

     3. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.

     4. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

 

     Art. 8. Norme per l'identificazione.

     1. I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingua, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione dovrà essere custodita dal proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo.

     2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento, mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6, oppure mediante l'introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità e dalla Regione Emilia-Romagna.

     3. Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo dei microchip sono eseguite dai Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenne, è tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reiscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale.

     4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure ed i tempi per l'identificazione degli animali, mediante microchip, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale provvedimento dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico del proprietario per l'identificazione dei cani.

 

     Art. 9. Deroghe.

     1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei corpi di Pubblica sicurezza.

     2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche.

 

     Art. 10. Casi di smarrimento.

     1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina.

 

     Art. 11. Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del proprietario.

     1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato.

 

     Art. 12. Casi di rinuncia alla proprietà.

     1. E fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

     2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

 

     Art. 13. Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Istituzione e compiti.

     1. I Comuni, singolarmente od in forma associata, con il coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza delle Aziende Unità sanitarie locali ed assolvono, fra l'altro, i seguenti compiti:

     a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani;

     b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere;

     c) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;

     d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 15.

     2. Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e delle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo comma, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso delle qualifiche necessarie.

 

     Art. 14. Gestione dei servizi.

     1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche necessarie nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati.

     2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli od associati.

     3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 ed al comma 1 dell'art. 13, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 e delle guardie zoofile dell'Ente nazionale per la Protezione degli animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3.

 

     Art. 15. Casi di cattura di cani.

     1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed intervengono quando ricorrano i casi previsti dal Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

     2. Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.

     3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento.

     4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E' vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole.

     5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.

     6. Nei casi di infezione rabida, previsti all'art. 91 del D.P.R. n. 320 del 1954, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali, secondo quanto disposto al precedente comma 4, ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o degli altri agenti della Forza pubblica.

 

     Art. 16. Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti.

     1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare:

     a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;

     b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;

     c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.

     2. Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

     3. L'azione dei Comuni è coordinata dalle Province. A tal fine:

     a) i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro sessanta giorni dal loro insediamento, e successivamente con cadenza annuale, definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indicano gli interventi necessari;

     b) con apposito regolamento sono definite le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;

     c) con apposito schema di regolamento è proposta ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di affido od adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.

 

     Art. 17. Modalità di ricovero.

     1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza, o da parte dei veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali. Qualora si tratti di cani identificati, la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario.

     2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti.

     3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.

     4. I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all'anagrafe canina in carico al Comune di riferimento ed identificati.

     5. Nel caso di cessione dell'animale va data contestuale comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario.

     6. Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20, sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore, in riferimento al regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16.

     7. Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed uscita degli animali, dal quale risultino almeno:

     a) data di entrata e provenienza;

     b) generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà;

     c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale;

     d) data di uscita e destinazione.

 

     Art. 18. Adozioni.

     1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le Amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, incentivi all'adozione degli animali.

     2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata od in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate.

     3. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.

     4. I Comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari.

 

     Art. 19. Requisiti delle strutture.

     1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 16 devono essere costituite dai seguenti reparti:

     a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;

     b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;

     c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. E' possibile prescindere da tale reparto purché i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata.

     2. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:

     a) ubicazione salubre e protetta;

     b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;

     c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.

     3. I requisiti ed i criteri generali previsti ai commi 1 e 2 guardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati.

     4. I Comuni ed i Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, nel rispetto delle reciproche competenze, esercitano il controllo sulle strutture di ricovero, sulla regolarità dell'affidamento o cessione dell'animale, secondo le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 20. Norme igienico-sanitarie.

     1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali.

     2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso d'urgenza.

     3. Le Aziende Unità sanitarie locali esercitano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero, al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria e svolgono altresì le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.

     4. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini ed il materiale ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei gestori.

 

     Art. 21. Aree di sgambamento.

     1. Le Amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

 

     Art. 22. Condizioni per la soppressione.

     1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.

     2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione.

     3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità.

     4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.

     5. E' comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonché dall'art. 25.

     6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

 

     Art. 23. Limitazione delle nascite.

     1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.

     2. Le Aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite.

     3. Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai programmi di cui al comma 2, sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Azienda Unità sanitaria locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.

 

     Art. 24. Vigilanza contro il maltrattamento degli animali.

     1. I Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.

     2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione dell'ENPA e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14.

     3. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

 

     Art. 25. Cani inselvatichiti. Interventi.

     1. Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di cui all'art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre. Tali interventi sono effettuati da personale specificamente specializzato ed addestrato.

 

     Art. 26. Contributi.

     1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

     2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.

 

     Art. 27. Aggiornamento e formazione del personale.

     1. Le Province, d'intesa con i Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addotto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre, alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.

 

     Art. 28. Partecipazione dei privati.

     1. I Comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.

 

     Art. 29. Protezione dei gatti.

     1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

     2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.

     3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.

     4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

     5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.

     6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.

     7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 22.

 

     Art. 30. Sanzioni. [3]

     1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge é passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

     a) da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'articolo 7;

     b) da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo 17;

     c) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 7, comma 4;

     d) da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;

     e) da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;

     f) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 15;

     g) da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;

     h) da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3.

     2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.

     3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma1, lettera f) spettano alle Aziende Unità sanitarie locali.

 

     Art. 31. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, le Province e le Aziende Unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza.

     2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

     3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione dei precedenti articoli 26 e 5, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 [4].

 

     Art. 32. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, recante "Norme per il controllo della popolazione canina";

     b) L.R. 7 ottobre 1994, n. 41, recante «Definizione di nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 febbraio 1988, n. 5 recante "Norme per il controllo della popolazione canina"».

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2001, n. 7.

[2] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.

[3] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002, e così sostituito dall’art. 42 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 con la decorrenza stabilita dall'art. 58 della stessa L.R. 27/2004.

[4] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.