§ 6.2.103 - L.R. 22 dicembre 2009, n. 24.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:22/12/2009
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
Art. 2.  Sistema informativo agricolo regionale
Art. 3.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
Art. 4.  Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell’adempimento del proprio dovere
Art. 5.  Cartografia regionale
Art. 6.  Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 7.  Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
Art. 8.  Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l’esercizio 2010)
Art. 9.  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
Art. 10.  Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
Art. 11.  Mercati e centri agro-alimentari
Art. 12.  Fondo per la conservazione della natura
Art. 13.  Disposizioni per il finanziamento del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
Art. 14.  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale
Art. 15.  Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
Art. 16.  Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
Art. 17.  Patrimonio naturale regionale
Art. 18.  Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
Art. 19.  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale
Art. 20.  Interventi ed opere di difesa della costa
Art. 21.  Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
Art. 22.  Investimenti in materia di navigazione interna
Art. 23.  Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
Art. 24.  Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 25.  Sistema di trasporto integrato - Mezzi regionali
Art. 26.  Rete viaria di interesse regionale
Art. 27.  Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
Art. 28.  Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 29.  Ulteriori interventi per assicurare l’accessibilità a seguito dell’evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma)
Art. 30.  Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
Art. 31.  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
Art. 32.  Fondo regionale per la non autosufficienza
Art. 33.  Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie
Art. 34.  Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002
Art. 35.  Modifica alla legge regionale n. 20 del 2006
Art. 36.  Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
Art. 37.  Fondo sociale regionale straordinario
Art. 38.  Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 39.  Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
Art. 40.  Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
Art. 41.  Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
Art. 42.  Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
Art. 43.  Contributo per l’accesso al sistema regionale per la certificazione energetica degli edifici
Art. 44.  Prima attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
Art. 45.  Trasferimento all’esercizio 2010 delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali
Art. 46.  Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1995
Art. 47.  Modifica alla legge regionale n. 3 del 1999
Art. 48.  Parità di accesso ai servizi
Art. 49.  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 e norme su altri servizi con concorso economico regionale
Art. 50.  Integrazione di risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione
Art. 51.  Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico
Art. 52.  Misure di semplificazione in materia di trebbiatura e sgranatura meccanica
Art. 53.  Disciplina del procedimento e delle spese elettorali
Art. 54.  Disposizioni attuative della legge regionale n. 9 del 2009
Art. 55.  Modifiche alla legge regionale n. 42 del 2001
Art. 56.  Modifica alla legge regionale n. 24 del 2001
Art. 57.  Copertura finanziaria
Art. 58.  Entrata in vigore


§ 6.2.103 - L.R. 22 dicembre 2009, n. 24.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012

(B.U. 24 dicembre 2009, n. 223)

 

Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

a)

Cap. 03905

"Spese per l’automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2010:

Euro

2.160.000,00

 

 

 

 

b)

Cap. 03909

"Impianto di un sistema informativo regionale - comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente al la U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2010:

Euro

70.000,00

 

 

 

 

c)

Cap. 03910

"Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2010:

Euro

6.210.000,00

 

 

 

 

d)

Cap. 03937

"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2010:

Euro

24.119.880,00

 

 

 

 

e)

Cap. 03889

"Spese in conto capitale per la realizzazione delle M.A.N. (Metropolitan Area Network) (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2010:

Euro

2.600.000,00

 

 

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 3917, nell’ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510, sono revocate per l’importo di Euro 2.543.610,00.

 

     Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l’esercizio 2010, una autorizzazione di spesa di Euro 1.500.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell’ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

 

     Art. 3. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l’esercizio 2010, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell’ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

 

     Art. 4. Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell’adempimento del proprio dovere

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell’adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.

 

2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l’attribuzione del contributo di cui al comma 1.

 

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio finanziario 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 - Interventi di solidarietà.

 

     Art. 5. Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

a)

Cap. 03840

"Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale

Esercizio 2010:

Euro

420.000,00

;

 

 

 

b)

Cap. 03850

"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2010:

Euro

400.000,00

;

 

 

 

c)

Cap. 03854

"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2010:

Euro

300.000,00

 

 

 

     Art. 6. Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

a)

Cap. 16332

"Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione

Esercizio 2010:

Euro

800.000,00

;

 

 

 

 

b)

Cap. 16400

"Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l’immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione

Esercizio 2010:

Euro

2.000.000,00

;

 

 

 

c)

Cap. 16352

"Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica

Esercizio 2010:

Euro

1.835.000,00

 

 

     Art. 7. Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e di promuoverne la trasformazione in intermediari finanziari vigilati, la Regione:

 

a) è autorizzata a concedere contributi ai confidi di 1° e 2° grado ad incremento del proprio patrimonio per la realizzazione dei piani presentati per l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché al fine di favorire il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione nel citato elenco speciale;

 

b) può autorizzare i confidi ad incrementare il proprio patrimonio anche mediante la rifinalizzazione di fondi già assegnati in gestione ai sensi delle misure agevolative previste nelle leggi, nei programmi e nei provvedimenti di settore.

 

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta medesima, a seguito di apposita richiesta, ai confidi che operano sull’intero territorio regionale, esclusivamente per consentirne l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

 

3. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e sono soggette in particolare ai limiti ed ai vincoli stabiliti ai sensi dell’articolo 13, commi 18 e 33, ultimo periodo, del decreto legge n. 269 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003.

 

4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo è disposta, per l’esercizio finanziario 2010, una autorizzazione di spesa a valere sul capitolo 23093 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8301 pari a Euro 10.000.000,00.

 

     Art. 8. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l’esercizio 2010)

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell’attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all’esercizio 2010 le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:

 

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

 

1)

Cap. 23752

"Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

 

 

Euro

14.484.659,00

 

2)

Cap. 23754

"Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

 

 

Euro

 5.065.341,00

 

 

b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:

 

1)

Cap. 23756

"Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali"

 

 

Euro

 1.478.902,00.

 

 

2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.2.1. Sostegno allo start-up di nuove imprese innovative, prevista nel programma operativo regionale FESR 2007/2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso. A tal fine è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali

 

Cap. 23758

"Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013"

Esercizio 2010:

Euro

2.000.000,00 [1].

 

3. Al fine di consentire l’ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 2 e 2 bis del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, ad apportare, per l’esercizio 2010, ove necessario, con proprio atto, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base. Tali provvedimenti di variazione possono disporre altresì l’eventuale modifica e/o istituzione di nuovi capitoli di spesa, nell’ambito delle unità previsionali di base di cui ai commi 2 e 2 bis [2].

 

     Art. 9. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell’ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni, integrazioni e modifiche di spesa:

 

a)

Cap. 25558

"Spese per l’attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2011:

Euro

8.500.000,00;

 

 

 

 

b)

Cap. 25564

"Contributi per l’attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7) "

Esercizio 2011:

Euro

5.552.000,00

 

     Art. 10. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell’ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

a)

Cap. 25572

"Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"

Esercizio 2010:

Euro

400.000,00;

 

 

 

b)

Cap. 25780

"Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26 abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"

Esercizio 2010:

Euro

500.000,00

 

     Art. 11. Mercati e centri agro-alimentari

1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all’ingrosso, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 aprile 1995, n. 47 (Interventi per favorire l’istituzione, la ristrutturazione, l’ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all’ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49) è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa pari a Euro 600.000,00 a valere sul Capitolo 27000 e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 - Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.

 

     Art. 12. Fondo per la conservazione della natura

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) e nell’ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è disposto quanto segue:

 

a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, è disposta un’autorizzazione di spesa, per l’esercizio 2010, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);

 

b) per l’attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap. 38058);

 

c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 51.648,38 (Cap. 38070).

 

     Art. 13. Disposizioni per il finanziamento del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello

1. Nelle more dell’istituzione di un apposito parco di carattere interregionale, ai sensi dell’articolo 22, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell’ente di gestione del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi della legge regionale delle Marche n. 15 del 1994 (Norme transitorie per l’istituzione dei parchi e delle riserve regionali), in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione), nel proprio territorio.

 

2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l’esercizio 2010 la somma di Euro 180.000,00 a valere sul Capitolo 38084 nell’ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

 

     Art. 14. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d’acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l’autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l’esercizio 2010, di Euro 700.000,00.

 

     Art. 15. Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque

1. Per l’attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell’articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, è disposta per l’esercizio 2010 una autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00.

 

     Art. 16. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

a)

Cap. 37374

"Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999 , n. 3)"

Esercizio 2010:

Euro

500.000,00

;

Esercizio 2011:

Euro

500.000,00

 

 

 

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 37374, nell’ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14220, sono revocate per l’importo di Euro 800.000,00.

 

     Art. 17. Patrimonio naturale regionale

1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) per l’esercizio 2010 è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali:

Esercizio 2010: Euro 100.000,00.

 

     Art. 18. Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

1. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l’esercizio 2010, l’autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

 

     Art. 19. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d’acqua di competenza regionale è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

 

     Art. 20. Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 2.300.000,00 a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

 

     Art. 21. Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della convenzione, approvata dal Consiglio regionale con atto n. 1094 del 18 marzo 1999, che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle Regioni sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a debito, in ottemperanza a quanto risultante dall’approvazione del consuntivo annuale delle spese approvato dal Comitato interregionale per la navigazione interna.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio finanziario 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 129.074,52 a valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 - Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.

 

     Art. 22. Investimenti in materia di navigazione interna

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali e navigazione interna, per l’importo pari a Euro 2.817.872,87, a valere sul Capitolo 41995, sono trasferite all’esercizio 2010 e riproposte nell’ambito della medesima U.P.B. a valere sul Capitolo 41997 - nuova istituzione.

 

     Art. 23. Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell’Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 1.900.000,00 a valere sul Capitolo 41360 nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.

 

     Art. 24. Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

 

a)

Cap. 43270

"Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"

 

 

 

 

Esercizio 2010:

Euro

3.300.000,00

 

 

     Art. 25. Sistema di trasporto integrato - Mezzi regionali

1. Al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) 1998-2010 di promozione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e la massimizzazione dell’efficienza del trasporto locale mediante l’integrazione con il trasporto ferroviario, tale da attivare un sistema di trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a contribuire alla realizzazione da parte del Comune di Bologna di un sistema di trasporto automatico, denominato People Mover.

 

2. La Giunta regionale, sentita la commissione competente, provvede, mediante appositi atti, all’assegnazione del contributo al Comune di Bologna e all’individuazione delle procedure per la sua concessione ed erogazione.

 

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio finanziario 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 8.100.000,00 a valere sul Capitolo 43272 (nuova istituzione), afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.

 

     Art. 26. Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

 

a)

Cap. 45184

"Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"

Esercizio 2010:

Euro

1.200.000,00

 

 

b)

Cap. 45177

"Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"

Esercizio 2010:

Euro

4.000.000,00 [3];

c)

Cap. 45175

"Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"

Esercizio 2010:

Euro

5.000.000,00 [4].

 

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 45175.

 

     Art. 27. Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall’assemblea della società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 1.510.000,00, per l’esercizio 2010, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali [5].

 

     Art. 28. Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all’esecuzione di lavori d’urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), è disposta l’autorizzazione di spesa, per l’esercizio finanziario 2010, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.900.000,00.

 

     Art. 29. Ulteriori interventi per assicurare l’accessibilità a seguito dell’evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma)

1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di opere pubbliche di collegamento tra l’abitato di Corniglio capoluogo e la viabilità provinciale, ad integrazione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 - gennaio 1996.

 

2. A tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio un contributo straordinario di Euro 400.000,00 per:

 

a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare l’attraversamento del torrente Parma in località Ponte Romano;

 

b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del "Ponte Romano".

 

3. Per le finalità di cui al comma 2 è disposta, per l’esercizio finanziario 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00 a valere sul Capitolo 48248, afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17530 - Contributi straordinari per evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma).

 

4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.

 

     Art. 30. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 173, lettera f) e 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell’esercizio 2010, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2009 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l’anno 2010, per un importo massimo di Euro 205.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

 

     Art. 31. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale [6]

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2010, in complessivi Euro 36.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:

 

a)

Cap. 51771

"Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"

 

 

Euro 3.620.512,00;

b)

Cap. 51773

"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"

 

 

Euro 19.800.000,00;

c)

Cap. 51776

"Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"

 

 

 

 

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.451.587,20, costituendo per l'esercizio 2009 economia di spesa a valere sui Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2010, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per l'attuazione delle rispettive finalità:

 

a)

Cap. 51773

"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18120

 

 

Euro 98.421,60;

b)

Cap. 51776

"Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18120

 

 

Euro 2.326.300,69;

c)

Cap. 51720

"Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" - U.P.B. 1.5.1.2.18110

 

 

Euro 26.864,91.

 

3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2010, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:

 

a)

Cap. 51799

"Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"

 

 

Euro 1.901.579,18;

b)

Cap. 51801

"Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502)"

 

 

Euro 571.680,68.

 

     Art. 32. Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l’area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 70.000.000,00 a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.

 

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all’articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

 

     Art. 33. Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie

1. Per l’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, a norma di quanto previsto dall’articolo 20, comma 5 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è disposta per l’esercizio 2010 un’autorizzazione di spesa, a favore delle Aziende sanitarie, pari ad Euro 3.000.000,00 a valere sul Capitolo 51914 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

 

     Art. 34. Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002

1. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005) è sostituito dal seguente:

 

"3. Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli per la realizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché di tecnologie a destinazione sanitaria, anche al fine dell’adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-assistenziale. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti. Costituiscono altresì investimenti l’acquisto di azioni o quote in società partecipate per la fornitura di servizi sanitari e socio-assistenziali.".

 

     Art. 35. Modifica alla legge regionale n. 20 del 2006 [7]

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009) è aggiunto il seguente comma:

 

"3 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione, avvalendosi della Commissione regionale del farmaco, può prevedere, in sede di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale, l’uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), quando tale estensione consenta, a parità di efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del SSN.".

 

     Art. 36. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell’articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell’ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

 

2. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell’articolo 5, comma 3 e dell’articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 27 del 2000 è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.200.000,00 a valere sul Capitolo 64400 nell’ambito della U.P.B. 1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per animali.

 

     Art. 37. Fondo sociale regionale straordinario

1. E’ istituito un Fondo sociale regionale straordinario finalizzato a garantire continuità di risposta ai bisogni della popolazione, in particolare a favore dei soggetti più deboli, anche a fronte degli effetti della crisi economica sulle comunità locali.

 

2. Il Fondo è destinato agli Enti locali e finalizzato, nell’ambito della programmazione territoriale corrente, al consolidamento del sistema dei servizi sociali ed in particolare all’omogeneizzazione e sviluppo di un sistema territoriale integrato di servizi e interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

 

3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l’esercizio 2010 la somma di Euro 22.000.000,00 a valere sul Capitolo 57165 "Fondo sociale regionale straordinario. Contributi agli enti locali per il consolidamento del sistema dei servizi sociali" afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo sociale regionale straordinario.

 

4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

 

     Art. 38. Opere urgenti di edilizia scolastica

1. Per l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l’affidamento e l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.000.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell’ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

 

     Art. 39. Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari [8]

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono disposte, per l'esercizio 2010, autorizzazioni di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73140 e di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 73142, nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.

 

     Art. 40. Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

1. Al fine di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell’accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009 - 2010, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2010 a corrispondere all’INPS, al fine di integrare il trattamento di sostegno al reddito in deroga, risorse:

 

a) a valere sul Fondo Sociale Europeo corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa per gli importi massimi indicati per ciascuno dei seguenti capitoli:

 

1) Cap. 75513 "Assegnazione all’INPS per interventi finalizzati ad accrescere la competitività e migliorare le prospettive occupazionali e professionali - Programma Operativo 2007-2013 - Contributo CE sul FSE (Reg. CE 1083 dell’11 luglio 2006; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre 2007; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009)"

 

afferente alla U.P.B. 25264 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo Competitività regionale e occupazione - Risorse U.E.

 

Euro 3.669.000,00;

 

2) Cap. 75515 "Assegnazione all’INPS per interventi finalizzati ad accrescere la competitività e migliorare le prospettive occupazionali e professionali - Programma Operativo 2007/2013 (L. 16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre 2007; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) - Mezzi statali"

 

afferente alla U.P.B. 25265 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo Competitività regionale e occupazione - Risorse statali

 

Euro 6.331.000,00;

 

b) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite a seguito dell’accordo del 9 novembre 2006 sottoscritto dal Ministro del Lavoro per azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle crisi occupazionali, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa per l’importo indicato al seguente capitolo:

 

1) Cap. 75254 "Assegnazione all’INPS per interventi finalizzati ad azioni mirate al reimpiego di lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionali (Accordo del 09/11/2006; art. 1, comma 411, della legge 23 dicembre 2005 n. 266; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) - Mezzi statali"

 

afferente alla U.P.B. 25288 - Programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali - Risorse statali

 

Euro 6.282.800,00;

 

c) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto ministeriale del 22 gennaio 2001 e ridestinate con decreto direttoriale del 21 aprile 2009 per la realizzazione di politiche attive del lavoro connesse all’attuale crisi occupazionale, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa per l’importo indicato al seguente capitolo:

 

1) Cap. 75256 "Assegnazione all’INPS per interventi finalizzati ad azioni mirate al reimpiego di lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionali (D.M. 22 gennaio 2001; D.D. 21 aprile 2009; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) - Mezzi statali"

afferente alla U.P.B. 25288 - Programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali - Risorse statali

 

Euro 3.199.679,18;

 

d) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell’occupazione - legge n. 236 del 1993 - per le annualità 2008 e 2009, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa per l’importo indicato al seguente capitolo:

 

1)

Cap. 75763

"Assegnazione all'INPS per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (art. 9, Legge 19 luglio 1993, n. 236; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) - Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 25280 - Progetti speciali nel settore della formazione professionale - Risorse statali

 

 

Euro 10.436.935,00 [9].

 

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di erogazione delle risorse nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi mediante la stipula di apposita convenzione con l’INPS.

 

     Art. 41. Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

 

     Art. 42. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l’insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l’anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 2.800.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

 

     Art. 43. Contributo per l’accesso al sistema regionale per la certificazione energetica degli edifici

1. Per l’accesso al sistema regionale previsto dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) e in attuazione della direttiva 2002/91/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia), al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli edifici, è stabilito il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00 da parte di tutti i soggetti che debbono ottenere l’iscrizione all’elenco dei certificatori energetici. Tale contributo è introitato a valere sul capitolo di entrata 4610 afferente alla U.P.B. 3.9.6600 del bilancio regionale.

 

2. Le modalità di versamento del contributo una tantum di cui al comma 1 sono stabilite con atto della Giunta regionale al fine di incrementare l’attività di informazione formazione dei cittadini per l’efficienza e il risparmio energetico.

 

     Art. 44. Prima attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l’acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere Enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

 

2. Al fine di una prima attuazione degli interventi, di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.

 

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

 

4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Regione è autorizzata, per l’esercizio 2010, a stanziare l’importo di Euro 11.400.000,00 a tale scopo specifico accantonato nell’ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d’investimento", elenco n. 5.

 

5. Per l’utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l’esercizio finanziario 2010, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione dispongono contestualmente l’istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

 

     Art. 45. Trasferimento all’esercizio 2010 delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 364.222.019,13, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all’esercizio 2010 a seguito della presunta mancata assunzione dell’impegno nel corso dell’esercizio 2009:

 

Progr.

 

Capitolo

UPB

Euro

 

 

 

 

 

 1

)

2698

1.2.3.3.4420

500.174,92

 2

)

2701

1.2.3.3.4420

692.000,00

 3

)

2708

1.2.3.3.4420

16.735,57

 4

)

2775

1.2.3.3.4420

2.406.505,11

 5

)

3208

1.2.2.3.2800

600.000,00

 6

)

3455

1.2.2.3.3100

1.862.664,84

 7

)

3905

1.2.1.3.1500

186.347,84

 8

)

3925

1.2.1.3.1520

131.447,15

 9

)

3937

1.2.1.3.1510

1.624.003,08

10

)

4270

1.2.1.3.1600

8.967.712,51

11

)

4276

1.2.1.3.1600

24.414.742,40

12

)

4348

1.2.1.3.1600

15.768,00

13

)

14070

1.3.1.3.6200

173.393,01

14

)

16332

1.3.1.3.6300

1.016.342,93

15

)

16400

1.3.1.3.6300

2.624.928,44

16

)

21088

1.3.2.3.8000

13.783.138,23

17

)

22210

1.3.2.3.8260

2.512.534,95

18

)

22258

1.3.2.3.8270

13.000.000,00

19

)

23028

1.3.2.3.8300

10.000.000,00

20

)

23417

1.3.2.3.8350

124.967,30

21

)

23419

1.3.2.3.8350

86.116,88

22

)

23502

1.3.2.3.8220

50.000,00

23

)

23508

1.3.2.3.8220

55.000,00

24

)

25525

1.3.3.3.10010

4.213.368,51

25

)

25528

1.3.3.3.10010

2.224.187,59

26

)

27500

1.3.4.3.11600

484.255,30

27

)

30640

1.4.1.3.12630

11.837.978,71

28

)

30644

1.4.1.3.12630

108.068,61

29

)

30646

1.4.1.3.12630

2.358.969,00

30

)

30885

1.4.1.3.12620

2.186.735,03

31

)

31110

1.4.1.3.12650

21.845.014,86

32

)

32020

1.4.1.3.12670

44.900,69

33

)

32045

1.4.1.3.12800

2.183.258,22

34

)

32097

1.4.1.3.12735

7.420.775,15

35

)

32116

1.4.1.3.12820

2.033.417,88

36

)

32121

1.4.1.3.12820

41.156,44

37

)

32123

1.4.1.3.12820

1.208.282,47

38

)

35305

1.4.2.3.14000

4.144.246,11

39

)

36188

1.4.2.3.14062

494.312,04

40

)

37150

1.4.2.3.14150

43.456,88

41

)

37250

1.4.2.3.14170

542.080,00

42

)

37332

1.4.2.3.14220

1.853.644,66

43

)

37336

1.4.2.3.14200

3.530.893,99

44

)

37374

1.4.2.3.14220

6.315.415,50

45

)

37385

1.4.2.3.14223

4.772.005,87

46

)

37427

1.4.2.3.14223

250.000,00

47

)

37429

1.4.2.3.14223

800.000,00

48

)

37431

1.4.2.3.14223

1.200.000,00

49

)

38027

1.4.2.3.14310

5.007.599,15

50

)

38030

1.4.2.3.14300

1.309.165,52

51

)

38090

1.4.2.3.14305

6.857.501,13

52

)

39050

1.4.2.3.14500

866.520,52

53

)

39220

1.4.2.3.14500

5.091.855,24

54

)

39360

1.4.2.3.14555

2.744.777,69

55

)

41102

1.4.3.3.15800

3.821.781,05

56

)

41250

1.4.3.3.15800

1.587.787,62

57

)

41360

1.4.3.3.15800

4.267.829,96

58

)

41550

1.4.3.3.15800

150.000,00

59

)

41570

1.4.3.3.15800

192.000,00

60

)

41900

1.4.3.3.15820

395.000,00

61

)

41995

1.4.3.3.15820

596.554,06

62

)

43027

1.4.3.3.16000

987.211,21

63

)

43221

1.4.3.3.16010

3.247.489,46

64

)

43270

1.4.3.3.16010

16.067.237,18

65

)

43672

1.4.3.3.16501

16.000.000,00

66

)

45123

1.4.3.3.16420

242.620,42

67

)

45125

1.4.3.3.16420

127.717,44

68

)

45175

1.4.3.3.16200

8.755.555,43

69

)

45177

1.4.3.3.16200

2.270.000,00

70

)

45184

1.4.3.3.16200

22.364.491,10

71

)

45194

1.4.3.3.16200

3.104.259,76

72

)

46125

1.4.3.3.16600

2.334.813,86

73

)

47114

1.4.4.3.17400

147.798,06

74

)

47445

1.4.4.3.17400

1.000.000,00

75

)

48050

1.4.4.3.17450

5.212.790,35

76

)

48274

1.4.4.3.17559

141.535,60

77

)

57200

1.5.2.3.21000

17.135.692,10

78

)

64400

1.5.1.3.19100

500.000,00

79

)

65707

1.5.1.3.19050

33.446,41

80

)

65714

1.5.1.3.19050

33.569,69

81

)

65717

1.5.1.3.19050

1.814.316,31

82

)

65770

1.5.1.3.19070

17.280.968,34

83

)

68321

1.5.2.3.21060

4.545.977,64

84

)

70678

1.6.5.3.27500

4.070.190,28

85

)

70718

1.6.5.3.27520

15.703.435,23

86

)

71566

1.6.5.3.27537

1.000.000,00

87

)

71572

1.6.5.3.27540

2.196.379,22

88

)

73060

1.6.2.3.23500

6.993.179,74

89

)

73135

1.6.3.3.24510

6.060.657,70

90

)

73140

1.6.3.3.24510

19.000,00

91

)

78410

1.4.2.3.14384

939,23

92

)

78440

1.4.2.3.14384

1.565,40

93

)

78458

1.4.2.3.14384

67.312,38

94

)

78464

1.4.2.3.14384

25.046,47

95

)

78476

1.4.2.3.14384

12.134,20

96

)

78705

1.6.6.3.28500

4.855.370,31

 

     Art. 46. Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1995

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali) sono sostituiti dai seguenti:

 

"1. La Regione eroga un contributo annuo alle associazioni regionali delle autonomie locali allo scopo di garantire un concorso efficace al funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ed al fine di favorire il coordinamento delle politiche rivolte agli enti associati.

 

2. Il contributo per le spese di funzionamento delle associazioni regionali delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM, Legautonomie è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale, sentito il CAL, sulla base di una proposta di riparto e del resoconto relativo all’esercizio precedente delle associazioni medesime. Esso dovrà contenere le indicazioni delle attività specifiche rivolte al funzionamento del CAL nonché le attività rivolte agli enti associati.".

 

2. L’articolo 2 bis della legge regionale n. 41 del 1995 è così sostituito:

 

"Art. 2 bis.

1. La Regione Emilia-Romagna aderisce alla Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, con sede a Roma.

2. La Regione eroga a favore dell’Associazione di cui al comma 1 la quota associativa annua.

3. L’onere derivante dal comma 2 farà carico al Cap. 02643 "Quota di adesione alla Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa" afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3850.

4. E’ fatta comunque salva la possibilità per la Regione di recedere dall’Associazione secondo la disciplina prevista dallo statuto dell’Associazione medesima.".

 

     Art. 47. Modifica alla legge regionale n. 3 del 1999

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è sostituita dalla seguente:

 

"c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;".

 

     Art. 48. Parità di accesso ai servizi

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con l’articolo 3 della Costituzione e con l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L’accesso ai servizi avviene a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi da questi dovuti.

 

2. La Regione assume le nozioni di discriminazione diretta ed indiretta previste dalle direttive del Consiglio dell’Unione europea 2000/43/CE (Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica), 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

 

3. I diritti generati dalla legislazione regionale nell’accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano alle singole persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Applicazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

 

4. La Regione si impegna, di concerto con gli Enti locali e con il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, a promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.

 

     Art. 49. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 e norme su altri servizi con concorso economico regionale

1. L’articolo 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

 

"Art. 49. Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari

1. La Giunta regionale, con propria direttiva, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo dei servizi sociali e socio-educativi, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti, ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione, e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, prevedendo comunque ulteriori criteri a tutela della condizione delle famiglie numerose, ai sensi dell’articolo 31 della Costituzione.

2. In via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione della persona assistita ai costi, non coperti dal Fondo regionale per la non autosufficienza, delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti anziane o disabili.

3. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, da sottoporre a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono definite le modalità di concorso da parte degli utenti al costo alle prestazioni relative ai seguenti servizi socio-sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva tiene conto dei seguenti criteri:

a) applicazione, in via generale, dell’indicatore della situazione economica del solo assistito;

b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell’assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall’utente, considerate esenti ai fini IRPEF, da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria;

c) individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini IRPEF, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi;

d) in deroga al criterio previsto alla lettera a), allargamento della valutazione economica ai familiari conviventi, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 109 del 1998, nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai redditi dell’assistito;

e) per i servizi residenziali per anziani, trovano applicazione i criteri previsti alle lettere b) e d), nonché, quali criteri ulteriori, la valutazione del patrimonio costituito da beni immobili e mobili registrati nonché la previsione, nel caso di impossibilità dell’assistito di fare fronte all’intera quota a proprio carico, della richiesta di compartecipazione al costo del servizio ai familiari in linea retta entro il primo grado in ragione della loro situazione economica; tale situazione è determinata tenendo conto del valore ISEE del singolo familiare e dei soggetti fiscalmente a suo carico; è comunque fatta salva una quota minima di reddito spettante all’assistito per fare fronte alle spese personali;

f) previsione di un margine di variabilità delle soglie di contribuzione a livello territoriale, in considerazione delle specifiche condizioni socioeconomiche che caratterizzano i diversi ambiti distrettuali.

4. È istituito un comitato tecnico consultivo in materia di compartecipazione al costo dei servizi, organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale per il coordinamento complessivo delle funzioni regionali nelle materie di cui al presente articolo e per la formulazione di proposte di linee guida e raccomandazioni tecniche sulla base delle migliori pratiche rilevate. Con atto di Giunta sono disciplinati la composizione, la durata in carica e il funzionamento del comitato. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali dei partecipanti e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

5. Con la direttiva di cui al comma 3 vengono, inoltre, definite le modalità e fissati i criteri in base ai quali i soggetti erogatori dei servizi esercitano le funzioni di controllo e verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’applicazione del presente articolo.".

 

2. La Giunta regionale, con le procedure di cui all’articolo 49, comma 1 della legge regionale n. 2 del 2003, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

 

     Art. 50. Integrazione di risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione

1. L’importo autorizzato per l’anno 2005 di cui all’articolo 27, comma 1 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) viene rivalutato a decorrere dall’anno 2009 con l’integrazione di Euro 2.375.000,00 da destinare alle medesime finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

 

2. L’integrazione avviene a sostegno del consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione correlati alla legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Disposizioni per il riordino territoriale, autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione di funzioni) e alla legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di riorganizzazione).

 

     Art. 51. Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico

1. L’interessato può richiedere alla struttura competente al rilascio delle concessioni relative alla gestione del demanio idrico il pagamento anticipato di più di una annualità dei canoni così come determinati dall’articolo 152 dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e dall’articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali. Riforma del sistema regionale e locale) e successive deliberazioni. Qualora il canone sia determinato in misura inferiore alla somma fissata per la rinuncia ai diritti di credito relativi ad entrate non tributarie ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001, tale anticipazione è obbligatoria. Nel caso in cui le annualità anticipate comportino il pagamento di una somma superiore ad Euro 2.000,00 è possibile richiedere lo scomputo di una somma pari al tasso di interesse legale vigente al momento del calcolo, moltiplicata per le annualità anticipate.

 

2. La quantificazione dell’indennizzo per uso abusivo del demanio idrico è effettuata con determinazione dirigenziale notificata all’occupante a seguito di accertamento della violazione e dell’entità dell’occupazione e del tipo di utilizzo, in base alla determinazione del canone prevista dalla normativa vigente, con una maggiorazione pari al 20% sull’importo così determinato.

 

3. Nell’ambito di accordi sostitutivi di provvedimenti concessori o comunque di semplificazione, le spese istruttorie per le nuove occupazioni, determinabili anche in via forfettaria, sono versate in un’unica soluzione al momento del versamento del canone.

 

4. Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone o dell’indennizzo, la Regione procede alla riscossione coattiva delle somme dovute con la procedura di ruolo prevista al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

 

     Art. 52. Misure di semplificazione in materia di trebbiatura e sgranatura meccanica

1. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi ed i conseguenti adempimenti a carico degli operatori del settore agricolo, per l’esercizio dell’attività di trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 (Disciplina dell’esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchine dei cereali e delle leguminose) ed al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l’esercizio e l’incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose) non è richiesta alcuna autorizzazione o licenza regionale.

 

     Art. 53. Disciplina del procedimento e delle spese elettorali [10]

1. Fino alla approvazione di diverse disposizioni, il Presidente della Regione e i Consiglieri regionali sono eletti mediante applicazione della disciplina contenuta nelle leggi 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e successive modificazioni, 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario) e nell’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nonché di tutte le norme statali in materia, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti.

 

2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto dall’articolo 29, comma 2 dello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta. Resta salva l’applicazione dell’articolo 15, commi 13 e 14 della legge n. 108 del 1968, così come modificata dalla legge n. 43 del 1995 e dell’articolo 5, comma 1 della legge costituzionale n. 1 del 1999.

 

3. Sono adottati dal Presidente della Giunta regionale il decreto di indizione delle elezioni e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui rispettivamente all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 2, comma 3 della legge n.108 del 1968.

 

4. Al fine di assicurare l’ottimale gestione del procedimento elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell’amministrazione statale competenti in materia, possono essere stipulate intese con gli organi dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati, fermo restando che sono a carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale).

 

     Art. 54. Disposizioni attuative della legge regionale n. 9 del 2009

1. L’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) è soppressa dalla data del 1° febbraio 2010 e le relative funzioni, comprese quelle conferite alla Regione Emilia-Romagna con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) potranno essere esercitate avvalendosi dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), subordinatamente alla sottoscrizione di apposite convenzioni. In particolare, la Regione Emilia-Romagna potrà avvalersi dell’AIPO per la progettazione e la realizzazione di opere di interesse della navigazione interna.

 

1 bis. Per le opere e i lavori da realizzarsi nell'ambito dell'avvalimento di cui al comma 1, AIPO attuerà le relative procedure espropriative [11].

 

2. In attuazione dell’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2009, il commissario di cui al comma 3 del medesimo articolo provvede entro il 31 gennaio 2010 a curare la ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e demaniali e dei rapporti attivi e passivi da trasferire alla Regione Emilia-

Romagna. Dal 1° febbraio 2010 il commissario nominato a norma del citato articolo 37 assume le funzioni di commissario liquidatore e gestisce tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data di soppressione dell’ARNI, entro il termine previsto dallo stesso articolo 37, al termine del quale rende il conto della gestione liquidatoria. Il rendiconto del commissario liquidatore viene approvato dalla Giunta regionale che propone le conseguenti variazioni di bilancio necessarie all’iscrizione delle attività e passività derivanti dalla cessazione dell’ARNI. Alla corresponsione degli emolumenti spettanti al commissario liquidatore provvede con proprio atto la Giunta regionale.

 

3. I beni mobili e immobili di cui l’ARNI è titolare, all’atto della soppressione, sono trasferiti alla Regione Emilia-Romagna; di essi il commissario dispone la redazione di separati elenchi. Sulla base di tali elenchi verranno predisposti appositi verbali di consegna e trasferimento in proprietà che costituiranno titolo per la voltura e la trascrizione.

 

4. I diritti conseguenti alle azioni di società già appartenenti all’ARNI saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Spetta all’Assemblea legislativa deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni dello statuto o dell’atto costituivo di dette società.

 

5. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’ARNI è trasferito, dalla data di soppressione di tale ente, alle dipendenze della Regione Emilia-Romagna. Il personale è inquadrato nell’organico della Giunta regionale nel rispetto della qualifica di appartenenza e, previo confronto con le organizzazioni sindacali, secondo i profili professionali previsti nell’ordinamento regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare, ai fini dell’inquadramento, il tetto di spesa del personale e la propria dotazione organica; il precitato adeguamento dell’organico regionale avviene a fronte di contestuale riduzione delle risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna e non deve essere quindi computato in sede di verifica del rispetto dell’obiettivo di cui all’articolo 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di organizzazione). All’atto del trasferimento del personale dell’ARNI alla Regione Emilia-Romagna verranno acquisite anche le risorse correlate al salario accessorio e all’indennità di posizione dirigenziale incrementando le risorse regionali destinate a tali finalità, per i collaboratori ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del C.C.N.L. 1 aprile 1999 e per i dirigenti ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999.

 

6. Per lo svolgimento delle funzioni acquisite dall’ARNI, la Regione Emilia-Romagna, qualora si avvalga dell’AIPO ai sensi del comma 1, provvede al conseguente distacco del personale adibito alle stesse. Gli oneri del personale, in caso di distacco, sono a carico della Regione Emilia-Romagna, fatto salvo quanto diversamente concordato, in sede di convenzione, per quanto riguarda gli oneri economici derivanti dall’affidamento di incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale da parte dell’Ente distaccatario.

 

7. Il personale trasferito conserva i diritti, compresa l’anzianità di servizio, inerenti il proprio rapporto di lavoro, maturati presso l’ARNI, ai sensi dell’articolo 2112, comma 1 del codice civile.

 

8. La Regione Emilia-Romagna applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso l’ARNI, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione con quelli applicabili al restante personale regionale.

 

9. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale cessano alla data del trasferimento presso la Regione Emilia-Romagna. Ai dipendenti interessati è mantenuta l’erogazione mensile corrispondente alla retribuzione di posizione, nella forma di assegno ad personam, del compenso stabilito per l’espletamento dell’incarico fino alla scadenza naturale di questo e comunque per un periodo non superiore a un anno dal trasferimento. Se, prima di queste ultime scadenze, viene conferito, dalla Regione Emilia-Romagna o dall’ente distaccatario, un altro incarico con retribuzione di posizione inferiore a quella dell’incarico attribuito dall’ARNI, l’ assegno ad personam di cui sopra è riconosciuto, fino al termine sopra indicato, in misura pari alla differenza d’importo tra il compenso già percepito e quello stabilito per l’espletamento del nuovo incarico.

 

10. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere con l’ARNI alla data di approvazione della presente legge, continuano fino al termine dell’incarico del Commissario di cui al comma 3 dell’articolo 37 della l.r. n. 9 del 2009, con conseguente adeguamento dei contratti di lavoro. La Regione subentra nei precitati rapporti di lavoro alla data di soppressione di ARNI, senza computare i dirigenti a tempo determinato ai fini del limite percentuale di cui all’articolo 18, comma 1 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

 

11. Nell’arco del periodo transitorio tra l’entrata in vigore della presente legge e il trasferimento del personale, gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale, compresi proroghe e rinnovi, e la stipulazione di contratti di lavoro subordinati a tempo determinato o di lavoro autonomo sono effettuati dall’ARNI previo accordo con la Regione Emilia-Romagna.

 

12. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

13. Sono abrogati, a far data dal 1° febbraio 2010:

 

a) la legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI));

 

b) i commi 2 e 3 dell’articolo 169 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);

 

c) il comma 6 dell’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2009.

 

     Art. 55. Modifiche alla legge regionale n. 42 del 2001

1. Al comma 1 dell’articolo 4 dell’Allegato A alla legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell’Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO)), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

 

"f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.".

 

2. La presente disposizione assume efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi di modifica dell’Agenzia emanate dalle Regioni interessate.

 

     Art. 56. Modifica alla legge regionale n. 24 del 2001

1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) le parole "L’accordo stabilisce altresì il nuovo termine per l’inizio lavori, comunque non superiore a sei mesi" sono sostituite dalle parole: "L’accordo stabilisce altresì il nuovo termine per l’inizio lavori, che comunque non può superare la data ultima stabilita con delibera della Giunta regionale per ogni singolo programma".

 

     Art. 57. Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2010-2012 - stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 58. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.


[1] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.

[3] Lettera inserita dall'art. 14 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.

[4] Lettera inserita dall'art. 14 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.

[5] L'autorizzazione di cui al presente comma è stata aumentata di Euro 715.587,60 dall'art. 15 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2011, n. 8, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.

[9] Numero così sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.

[10] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 23 luglio 2014, n. 21.

[11] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.