§ 4.2.3 - Legge Regionale 6 luglio 1974, n. 27. - Interventi della Regione
in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:06/07/1974
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge. In base ai D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e n. 11, la Regione assume a proprio carico l'esecuzione e la manutenzione di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna [...]
Art. 2.  Finanziamento. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo precedente viene assegnato, per l'esercizio 1974, un fondo di L. 2,5 miliardi
Art. 3.  Programmi di intervento. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i programmi di intervento e la conseguente destinazione dei finanziamenti.
Art. 4.  Esecuzione delle opere. Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere la Regione provvede direttamente, attraverso i propri uffici del Genio civile.
Art. 5.  Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici. Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del Tesoro [...]
Art. 6.  Copertura finanziaria. Al finanziamento degli oneri di cui all'art. 2 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui per complessive L. 2.500.000.000. [...]
Art. 7.  Impegno dei fondi. Il Consiglio regionale può procedere all'approvazione dei programmi di intervento ed alla conseguente destinazione dei finanziamenti, di cui al 1° comma del precedente articolo 3, [...]
Art. 8.  Variazioni di bilancio. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 9.  Norma finale. La legge regionale, che disciplinerà organicamente i settori di competenza regionale relativi alla difesa del suolo e che conferirà la delega delle relative funzioni amministrative, [...]


§ 4.2.3 - Legge Regionale 6 luglio 1974, n. 27. - Interventi della Regione

in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna.

(B.U. n. 98 dell'8-7-1974).

 

Art. 1. Finalità della legge. In base ai D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e n. 11, la Regione assume a proprio carico l'esecuzione e la manutenzione di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna necessarie per la regolazione degli stessi e per la sistemazione idrogeologica dei relativi bacini.

     Dette opere comprendono quelle di IV e V categoria e non classificate ai sensi della legge 25 luglio 1904, n. 523 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le opere idrauliche nei corsi d'acqua ricadenti nei territori montani, di cui all'art. 39 - 2° comma, ultima parte - del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     Dette opere in particolare concernono:

     - sistemazioni dell'alveo, contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua naturali;

     - manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua.

     Nella localizzazione di tali opere si terrà conto anche delle esigenze di difesa degli abitanti e di importanti opere pubbliche.

 

     Art. 2. Finanziamento. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo precedente viene assegnato, per l'esercizio 1974, un fondo di L. 2,5 miliardi [1].

 

     Art. 3. Programmi di intervento. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i programmi di intervento e la conseguente destinazione dei finanziamenti.

     La Giunta regionale formula le sue proposte previa consultazione delle amministrazioni provinciali, delle Comunità montane, del Comitato circondariale di Rimini nonché delle rappresentanze dei comprensori interessati.

     Detti programmi sono formulati organicamente per bacino idrografico, tenendo conto delle situazioni di maggior dissenso idraulico ed avendo presenti i programmi predisposti dallo Stato per le opere di sua competenza.

 

     Art. 4. Esecuzione delle opere. Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere la Regione provvede direttamente, attraverso i propri uffici del Genio civile.

     I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti sono approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi. La Giunta provvede altresì alla emanazione di tutti gli atti successivi all'approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori.

     La Giunta, ai fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione delle opere, può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente al Presidente o a singoli componenti della Giunta regionale secondo le direttive dalla stessa deliberate.

     Rimane comunque demandata alla competenza della Giunta l'approvazione degli atti di collaudo.

 

     Art. 5. Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici. Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del Tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe), recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici dei lavori.

     Sono altresì applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.

 

     Art. 6. Copertura finanziaria. Al finanziamento degli oneri di cui all'art. 2 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui per complessive L. 2.500.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 15% annuo, oneri fiscali esclusi [2].

     E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

     La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi.

     Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse del mutuo è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

     L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L. 378.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975 [2].

     Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio [2].

     Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 7. Impegno dei fondi. Il Consiglio regionale può procedere all'approvazione dei programmi di intervento ed alla conseguente destinazione dei finanziamenti, di cui al 1° comma del precedente articolo 3, anche in pendenza della formale stipulazione dei mutui previsti dall'articolo 6 della presente legge, sulla base dell'affidamento da parte degli istituti mutuanti alla concessione dei mutui stessi.

 

     Art. 8. Variazioni di bilancio. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

     Art. 9. Norma finale. La legge regionale, che disciplinerà organicamente i settori di competenza regionale relativi alla difesa del suolo e che conferirà la delega delle relative funzioni amministrative, detterà anche le opportune norme di raccordo con la presente legge.

 

 


[1] Finanziato per l'esercizio 1976 con L. 1.500.000.000 dalla L.R. 1/7/1976 n. 24 (B.U. n. 82 del 2/7/1976).

[2] Così modificato dall'art. 11 della L.R. 14/4/1975 n. 21 (B.U. n. 55 del 15/4/1975).

[2] Così modificato dall'art. 11 della L.R. 14/4/1975 n. 21 (B.U. n. 55 del 15/4/1975).

[2] Così modificato dall'art. 11 della L.R. 14/4/1975 n. 21 (B.U. n. 55 del 15/4/1975).