§ 6.3.20 – L. 12 gennaio 1974, n. 8.
Norme in materia di appalti di opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:12/01/1974
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I termini indicati nell'art. 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono prorogati al 31 dicembre 1975


§ 6.3.20 – L. 12 gennaio 1974, n. 8.

Norme in materia di appalti di opere pubbliche.

(G.U. 7 febbraio 1974, n. 36).

 

     Art. 1. [1]

     In deroga al primo comma dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1975, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale.

     All'atto del pagamento in conto, è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 2.

     I termini indicati nell'art. 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono prorogati al 31 dicembre 1975 [2].

     La norma di cui al quarto comma del predetto art. 5, relativa all'erogazione delle rate di mutuo, si applica a tutti i lavori pubblici realizzati con il concorso o con il contributo dello Stato nella spesa.


[1] Le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate al 31 dicembre 1978 per effetto dell'art. 10 bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1976 per effetto dell'art. 16 ter del D.L. 13 agosto 1975, n. 376.